Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 24/03/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02476/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05283/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5283 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
INNOMED s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 984566107D, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Caserta e Corrado Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l'avvocato Stefano Caserta in Napoli alla Via del Parco Margherita n. 34 (Labruna, Caserta, Gomez Paloma - Studio Legale Associato);
contro
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli alla Via San Carlo n. 32;
nei confronti
Adler Ortho S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Cipriano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
(quanto al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti depositati il 15/11/2024)
1) della determinazione del Direttore Generale della So.Re.Sa. S.p.A. n. 228 del 12 settembre 2024, con cui è stato disposto:
- di prendere atto dei verbali della Commissione giudicatrice;
- di aggiudicare il LOTTO 20, relativo a “ artroprotesi d’anca primaria non cementata cotile a doppia mobilità ”, per un valore triennale a base d’asta di € 5.783.910,00 (CIG 984566107D), della “ procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di protesi d’anca, di ginocchio, di spalla cementi e strumenti per chirurgia protesica per le aziende sanitarie, ospedaliere ed ospedaliere universitari, IRCCS della Regione Campania e della Regione Molise ”;
- di escludere la ricorrente per “ mancato raggiungimento soglia di sbarramento ”;
2) di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e conseguenziali, tra cui in particolare i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice e, segnatamente, del verbale n. 7 della seduta del 13/11/2023 e della relativa tabella, nella quale sono state effettuate le valutazioni ed attribuiti i punteggi relativi all’offerta presentata dalla ricorrente per il lotto in questione;
nonché per il risarcimento dei danni in forma specifica, mediante condanna dell’Amministrazione alla rinnovazione della valutazione e all’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica della ricorrente alla stregua dei motivi di ricorso e, per l’effetto, alla sua collocazione tra gli aggiudicatari del lotto oggetto di giudizio, e per la declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la
controinteressata e subentro nella fornitura oggetto del giudizio;
(quanto ai motivi aggiunti depositati il 6/12/2024)
per quanto possa occorrere:
- della relazione della Commissione giudicatrice depositata in giudizio dalla So.Re.Sa. S.p.A. il 4/11/2024, di conferma dei punteggi contestati in giudizio dalla ricorrente;
- del verbale n. 2 della seduta della Commissione giudicatrice del 9/10/2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A. e della Adler Ortho S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determinazione del Direttore Generale n. 122 del 25/5/2023, rettificata con atto n. 140 del 19/6/2023, la So.Re.Sa. S.p.A. indiceva la “ Procedura Aperta per l’affidamento della Fornitura di Protesi d’anca, di ginocchio, di spalla, cementi e strumenti per chirurgia protesica per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Campania e della Regione Molise ”, suddivisa in 88 lotti (i primi 64 per la Regione Campania), per un importo complessivo presunto di € 132.573.474,00, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e prevedendo 70 punti su 100 per l’offerta tecnica.
Per ogni singolo lotto è prevista l’aggiudicazione plurima, a seconda del numero delle offerte valide (tutti aggiudicatari, in caso di offerte inferiori o pari a 4, sino a sei aggiudicatari, per offerte in numero pari o superiore 8: art. 1 del disciplinare), con l’obbligo di prescegliere i prodotti degli operatori primi in graduatoria e, motivatamente, i dispositivi offerti dagli altri operatori collocati in graduatoria, “ in presenza di esigenze cliniche e assistenziali non altrimenti assolvibili con la scelta del prodotto primo classificato ” (ivi).
La ricorrente ha partecipato al lotto 20 (“ artroprotesi d’anca primaria non cementata cotile a doppia mobilità ”).
Con determinazione del 12/9/2024 n. 228 si è preso atto degli esiti della valutazione compiuta dalla Commissione giudicatrice, aggiudicando il lotto in questione ai primi 6 concorrenti (cfr. allegato 1).
La ricorrente vi è stata esclusa, per non aver raggiunto la soglia di sbarramento di 36/70 (cfr. l’allegato al verbale n. 7 del 13/11/2023).
Ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti (notificando il ricorso all’ultimo operatore in graduatoria), contestando l’errata attribuzione in suo favore di punteggi per i criteri di valutazione tabellari e discrezionali, esibendo documentazione.
La So.Re.Sa. si è costituita in giudizio per resistere e ha depositato memoria difensiva.
Con i primi motivi aggiunti sono state ulteriormente articolate le censure.
All’udienza in camera di consiglio del 6 novembre 2024 la parte ha rinunciato alla domanda cautelare ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione della causa nel merito.
La ricorrente ha formulato ulteriori motivi aggiunti, impugnando la relazione della Commissione giudicatrice, depositata in giudizio, e il verbale n. 2 del 9/10/2023.
Le parti hanno depositato scritti difensivi e, all’udienza pubblica del 26 febbraio 2025, la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
1.- Come detto, la contestazione della ricorrente si rivolge alla mancata assegnazione di punteggi in proprio favore, per i criteri di valutazione tabellari e discrezionali, di cui all’art. 17.1 del disciplinare (“ “punteggio discrezionale”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice; […] “punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto (ad esempio SI/NO) )”.
Ciò posto, si può prescindere dalle eccezioni sollevate dalla So.Re.Sa. (per inammissibilità delle censure volte a pretendere una nuova valutazione e attribuzione di punteggi, dopo la conoscenza del valore economico delle offerte, aggiungendovi che la ricorrente non ha chiesto e non può mirare alla rinnovazione dell’intera procedura).
Ciò in quanto le censure articolate nel ricorso introduttivo e nei due atti per motivi aggiunti, che per comunanza possono essere trattate congiuntamente, vanno respinte per le motivazioni che seguono.
2.- Le censure riguardanti i punteggi tabellari si riferiscono ai seguenti sub-parametri, rispetto ai quali è reclamata una diversa valutazione e un maggior punteggio.
È contestato che, per i parametri 4 ( sub-parametri: 4.1 - strumentario per approccio mini-invasivo; 4.2 - leve; 4.4 - tecnica operatoria computerizzata; 4.5 software per pianificazione preoperatoria ), di cui ai motivi I.1, I.2, I.3 e I.4, al punteggio 0 avrebbe dovuto sostituirsi l’unico punto previsto, avendo la Commissione trascurato che lo strumentario, le leve, la possibilità di navigazione computerizzata e il software erano stati offerti.
Tutte le censure sono infondate.
In ognuno dei casi indicati, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto ravvisare la presenza dell’elemento offerto, nei termini descritti, in base alla scheda di sintesi presentata compilando l’apposito modello A6, unitamente all’allegata documentazione di supporto.
Sennonché, prima di procedere all’esame delle offerte tecniche la Commissione ha fissato i criteri di valutazione, stabilendo con il verbale del 9/10/2023 n. 2 che: << Saranno prese in considerazione solo le misure/taglie presenti nell'allegato A5-Indice dei prodotti offerti >>.
Analogo discorso vale per lo strumentario per approccio mini-invasivo, le leve, la tecnica operatoria computerizzata e il software, per i quali resta impregiudicata la correttezza della scelta di non considerarli, ove non esternati nell’allegato A5-indice dei prodotti offerti (indipendentemente dalla specifica espressa menzione nel richiamato verbale della Commissione).
Invero, la precisazione resa dalla Commissione con il verbale del 9/10/2023 non muta i termini della questione, evidenziandosene il carattere di mera puntualizzazione di quanto già dettato dal disciplinare, per delimitare i compiti dell’organismo di valutazione.
Difatti, l’art. 15 del disciplinare ha imposto ai concorrenti di “ riportare (nell’allegato A-5) le informazioni richieste per tutti i prodotti offerti per il lotto di partecipazione e per ciascuna componente base dell’impianto tipo, precisando nella descrizione la misura offerta. Il Fornitore potrà altresì indicare anche componenti ulteriori necessari al funzionamento dell'impianto offerto (non elencati tra i componenti base) ”.
Ne discende che le indicazioni non fornite non potevano essere valutate, mediante il riferimento ad altra documentazione a corredo dell’offerta.
Va chiarito che la prescrizione del disciplinare assolve a una funzione di autovincolo per la Commissione giudicatrice, la quale non avrebbe potuto disattendere le regole poste ai concorrenti e procedere per taluno di essi alla ricerca di elementi assenti nell’allegato per tutti prescritto, essendo viceversa tenuta ad assicurare l’uniforme applicazione della disciplina di gara (cfr., tra le altre, Cons. Stato - sez. V, 24/5/2024 n. 4659: “ L’autovincolo costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l’Amministrazione pone a sé medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell’individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l’ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l’utilizzo di criteri decisionali non imparziali. La garanzia dell’autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fondamentalmente finalizzata alla par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della Commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti (Cons. Stato, n. 3180 del 2021; id. n. 7595 del 2019). Né il Collegio ritiene di superare l’altro principio, che del primo costituisce corollario, secondo cui la lex specialis deve essere interpretata in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in essa contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima (Cons. Stato, sez. IV, n. 1148 del 2019) ”).
Nel caso di specie, risulta dall’esibita relazione della Commissione (produzione So.Re.Sa. del 5/2/2025) che la stessa si è per l’appunto attenuta alla prescrizione autovincolante di avere riguardo al predetto Allegato A5-Elenco prodotti offerti, il quale costituisce il documento esclusivo e insostituibile della proposta del concorrente.
Dalla menzionata relazione si evince che, per i parametri 4.1, 4.2, 4.4 e 4.5 (strumentario, leve, tecnica operatoria computerizzata e software) manca la documentazione a corredo, per quanto indicato nella schermata riprodotta nella relazione.
Per le considerazioni che precedono, le censure attinenti al reclamato maggior punteggio per i criteri tabellari vanno conseguentemente respinte.
3.- Con il motivo II del ricorso introduttivo si sostiene che illogicamente sono stati attribuiti i punteggi discrezionali che, in base all’art. 17.2 del disciplinare, sono assegnati dalla Commissione sulla scorta di “ un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata ”, con coefficienti numerici corrispondenti ai giudizi da ottimo a inadeguato.
Le censure investono i parametri:
- << strumentario e tecnica operatoria, sub-parametro 4.6 - ergonomia, facilità d’uso e versatilità dello strumentario per impianto protesi >> (motivo II.1), per il quale si ritiene insufficiente il giudizio di adeguato e il punteggio di 3, adducendo principalmente che sia stato espresso visionando un’immagine dello strumentario riprodotta nella documentazione e non un campione, che avrebbe potuto essere richiesto;
- << letteratura e follow up, sub-parametro 5.1 e 5.3 – stelo [e cotile ] letteratura scientifica >> (motivi II.2 e II.3), per i quali si contesta il giudizio, rispettivamente, di parzialmente adeguato con punteggio di 1 e di inadeguato con punteggio 0 e nota “ gli studi forniti non sono valutabili perché su altro impianto ”, senza tener conto dei lavori pubblicati su riviste medico-scientifiche di carattere internazionale, meritando punti 4 e un giudizio di ottimo;
- << assistenza tecnica post vendita e formazione, sub-parametro 6.1 - assistenza tecnica post vendita >>, in ordine al quale è reputato illogico il giudizio di parzialmente adeguato e il punteggio di 1,5, che non tiene conto della struttura distributiva (sede operativa e depositi in Portici, collegati alla rete autostradale; tempi rapidi e modalità di consegna e conto deposito; assistenza in sala operatoria, con la messa a disposizione di uno specialista);
- << assistenza tecnica post vendita e formazione, sub-parametro 6.2 - attività di formazione >>, sostenendo che nella documentazione prodotta erano accluse attività e prestazioni (supporto aziendale, materiale didattico, assistenza on-line, qualificazione professionale, aggiornamenti tecnologici gratuiti post vendita), trascurati nel formulare un giudizio di parzialmente adeguato e assegnare il punteggio di 1,5.
Con i motivi aggiunti le censure sono rafforzate dalla prospettazione di ulteriori profili di illogicità della valutazione, anche comparando le offerte degli altri concorrenti.
Le censure non si prestano a favorevole considerazione.
Tutti i rilievi della ricorrente si risolvono in una (auto)valutazione della bontà della propria offerta, senza considerare che il giudizio tecnico-discrezionale, affidato ai componenti di una Commissione di valutazione, è il frutto dell’apporto delle loro cognizioni specialistiche, cosicché non se ne può predicare l’illogicità opponendovisi una propria diversa visione, occorrendo – com’è pacifico – che sia superata la soglia dell’inevitabile opinabilità del giudizio, per trasmodare in un vizio che riveli la patente erroneità della valutazione.
Nel caso di specie, non si evidenziano circostanze tali da indurre a ritenere che la Commissione abbia completamente travisato l’offerta della ricorrente, emergendo invece che se ne è data una valutazione coerente con gli elementi prefigurabili, sottoposti alla sua attenzione.
Nella richiamata relazione della Commissione, esibita in giudizio, si conferma la valutazione discrezionale per i parametri 4.6 e 4.7 (strumentario per impianto protesi e impianto viti), che appare corretta in quanto la ricorrente pretende che la Commissione la invitasse a consegnare un campione dello strumentario per valutare l’ergonomia, la facilità d’uso e la versatilità dell’impianto protesi o le caratteristiche dell’impianto viti, laddove è agevole considerare che non può esigersi ciò, essendo la Commissione tenuta a operare la propria valutazione sulla scorta della documentazione esistente, a fronte di una molteplicità di offerte concorrenti e nel rispetto dei tempi di definizione del procedimento.
Per altro verso, i giudizi di parzialmente adeguato e di inadeguato per il parametro concernente la letteratura per stelo e cotile, nonché di parzialmente adeguato, per l’assistenza tecnica post-vendita e l’attività di formazione, non si connotano per l’ingiustizia della valutazione o per un travisato giudizio assolutamente negativo, avendo concorso nel giudizio (da un lato) l’evidenziazione di studi non pertinenti e (d’altro lato) l’individuazione di contrapposti elementi sfavorevoli, rispetto alla qualità massima valutata dalla ricorrente, nel reclamare un giudizio di ottimo.
Anche di ciò si dà conto nella relazione esibita, evidenziando che la ricorrente:
- quanto alla letteratura, relativamente allo stelo, è stato valutato il lavoro di RG et al., pubblicato su rivista internazionale recensita su PubMed, mentre altri lavori non sono stati valutati, lungo “ perché incentrato su altri impianti e non sullo stelo Metafix oggetto dell’offerta ”, l’altro “ perché studio biomeccanico sull’integrazione di impianti in idrossiapatite che non verteva assolutamente dell’impianto offerto ”;
- sempre per la letteratura, con riferimento al cotile, i lavori presentati “ non valutano specificamente il cotile a doppia mobilità della ditta RI oggetto dell’offerta e si riferiscono ad altri impianti ”, ovvero “ non parla specificamente dell’impianto offerto ”, o ancora “ è pubblicato su rivista non recensita PubMed ”;
- per l’assistenza tecnica post vendita, “ pur dichiarando un reintegro dei materiali in 12 ore, non fornisce alcun dettaglio sulla struttura distributiva e/o produttiva. Inoltre, mancano riferimenti o indicazioni precise, né qualitative né numeriche, sulla rete di specialisti disponibili per l’assistenza in sala operatoria. Inoltre, non viene riportata nessuna informazione sull’eventuale gestione informatica del magazzino ”;
- per l’attività di formazione, mancano “ del tutto riferimenti specifici a corsi di formazione organizzati in passato per l’utilizzo degli impianti offerti e dei relativi strumentali, a cadaver lab, o a programmi calendarizzati di formazione web da remoto. Non viene indicato alcun centro specifico di riferimento ove venga erogata un’attività formativa secondo un calendario strutturato ”.
Le considerazioni palesano la corrispondenza dei giudizi valutativi, senza che possano trovare ingresso le articolate deduzioni, contenute nei motivi aggiunti, ponendo a raffronto le offerte e procedendo alla loro comparazione, come se l’individuale opinione della ricorrente possa valere a far ritenere l’illegittimità del giudizio della Commissione.
Nemmeno può essere favorevolmente considerato quanto addotto dalla ricorrente in ordine alla migliore valutazione effettuata in altri lotti, ciò dipendendo dal riscontro dell’elemento indicato in domanda, aggiungendovisi che trattasi di fornitura avente ad oggetto prodotti diversi e/o assolventi a differenti esigenze, per cui è perfettamente comprensibile che una valutazione resa in un contesto non possa valere in un altro.
In questi termini, non è sufficiente addurre una personale considerazione della propria offerta e di quella dei concorrenti, laddove non emergano evidenti profili di travisamento della valutazione tecnico-discrezionale, tali da indurre a ritenere viziata la scelta compiuta (i quali, per quanto appena detto, non si rinvengono).
È noto il costante orientamento della giurisprudenza, che esclude la sindacabilità della valutazione delle offerte tecniche, al di fuori dei casi di manifesta erroneità del giudizio (cfr., per tutte, Cons. Stato - sez. III, 29/10/2024 n. 8621, p. 6.3.: “ la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità”; cfr., altresì, Cons. Stato - sez. V, 8/10/2024 n. 8077: “Valutazione, come noto, connotata da elevato grado di discrezionalità tecnica, a fronte della quale il sindacato demolitorio di legittimità del giudice amministrativo si limita ad un sommario ed essenziale esame dal quale si evinca, motivatamente, un’abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatto (ex pluribus, Cons. Stato, V, n. 92 del 2023; VI, n. 6753 del 2020) ”).
In linea con tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il Collegio intende ribadire che:
<< a) il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione (Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058);
b) le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572);
c) per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694; sez. V, 12 marzo 2020, n. 1772) >> (sentenza della Sezione del 17/11/2023 n. 6325).
È dunque escluso che possano trovare ingresso valutazioni personali della parte interessata, che sollecita l’esercizio di un potere volto a dare soddisfazione alla propria visione dei progetti concorrenti.
Ciò è stato affermato nella giurisprudenza di questa Sezione (sentenza n. 6794/2021), confermata dal Consiglio di Stato con pronuncia della sez. V del 26/4/2023 n. 4194: “ In proposito, va integralmente confermata la motivazione della sentenza gravata secondo cui si tratta “di una generale critica al giudizio della Commissione, fondata su elementi di valutazione propri della ricorrente, accomunati dall’intento di far valere che il suo progetto meritasse una migliore considerazione, su ognuno degli aspetti indicati […] . Sennonché, dall’enunciazione fatta non traspare alcuna macroscopica illegittimità della valutazione comparativa della Commissione, la quale non può essere sovvertita se non a fronte di evidenze tali da denotare un uso distorto della discrezionalità ad essa appartenente” La decisione di primo grado è conforme alla granitica giurisprudenza che sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo le valutazioni operate dalla commissione di gara sulle offerte tecniche delle concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, arbitrarie o fondate su manifesto travisamento dei fatti (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 18 luglio 2019, n. 5058 e id., V, 11 luglio 2017, n. 3400) ”.
Consegue alle osservazioni che precedono il rigetto delle descritte censure.
4.- Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso e i motivi aggiunti vanno interamente respinti, conseguendo alla reiezione della domanda di annullamento dell’aggiudicazione il rigetto delle altre connesse domande formulate.
Per la specificità tecnica delle questioni sollevate, sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa per intero le spese di giudizio tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente FF
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Esposito | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO