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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/10/2025, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 913/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa HE Monte Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 913/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (p. Iva ) con sede in Confienza (PV) in Via Palestro s.n.c., in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta Parte_2 procura in atti, dall'Avv. Enrico FARAGONA (c.f. ) presso il cui studio in C.F._1
Novara, Via Cerruti n. 17, è elettivamente domiciliata, pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. ), sito in Corso Porta Novara, 45 – 27036 AR Controparte_1 P.IVA_2
(PV), in persona dell'amministratore pro tempore (p. Iva ), con sede legale in CP_2 P.IVA_3
Piazza Martiri della Libertà, 3/B – 27036 AR (PV), nella persona del legale rappresentante pro pagina 1 di 12 tempore sig. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo CP_3
AL NI (c.f. , presso il cui studio in Milano, Via Monti n. 34 C.F._2
è elettivamente domiciliato, pec: Email_2
APPELLATO
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Sulle seguenti conclusioni:
- per appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano,
Nel merito in via principale
- confermare il decreto ingiuntivo opposto
Nel merito in via subordinata
- condannare (C.F. ), corrente in AR (PV), Corso Porta Controparte_1 P.IVA_2
Novara n. 45, in persona del proprio amministratore pro tempore (P. IVA , CP_2 P.IVA_3 con sede legale in AR (PV), Piazza Martiri della Libertà n. 3/B, decreto ingiuntivo per l'importo di € 11.272,80 oltre interessi legali maturati e maturandi, con liquidazione di spese e competenze della presente procedura, oltre alle successive occorrende, a favore di ovvero quell'altra Parte_1 minor somma che dovesse emergere in corso di causa.
Nel merito e in via di ulteriore subordine
- atteso il comportamento contrario alla buona fede contrattuale e l'abuso del diritto di parte appellata, quantomeno compensare le spese del primo grado
In via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza 20.11.2024, si chiede che il Giudice,
- voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nei confronti di in persona del Controparte_1 proprio amministratore pro tempore la produzione di copia autentica del registro dei verbali delle
pagina 2 di 12 assemblee di cui all'art. 1130, comma 1, n. 7) c.c. relativo a tutte le assemblee tenutesi nel mese di ottobre 2022.
- Ammettere, inoltre, prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, per conto di
[...]
negli anni 2021-2022 ho predisposto tutta la documentazione tecnica e progettuale Parte_1 necessaria al fine della redazione del computo metrico estimativo e di tutto quanto indispensabile per la presentazione di finalizzata all'accesso al c.d. Superbonus 110% relativamente al Pt_3
? 2) Vero che, nell'ambito dell'attività di cui sopra, ho effettuato plurimi accessi Controparte_1 presso le unità immobiliari componenti il ? 3) Vero che a tali accessi era sempre Controparte_1 presente almeno un delegato di in rappresentanza del Condominio? Si indica quale CP_2 testimone su tutti i capitoli di prova sopra riportati, il Geom. nato a [...] il Tes_1
03/05/1956, residente in [...].
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio ivi compresi quelli relativi alla fase di mediazione e con restituzione di tutto quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
¶
- Per ppellato, Controparte_1
Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o domanda ex adverso avanzata così decidere: in via preliminare
- dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1 nei confronti della sentenza n. 241/2025 del Tribunale di Pavia per violazione dell'art. 342 c.p.c. − In subordine,
- dichiarare nel merito – ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. – la manifesta infondatezza, per i motivi esposti in atti, dell'impugnazione svolta da nei confronti della sentenza n. 241/2025 Parte_1 del Tribunale di Pavia.
In ulteriore subordine dichiarare – per le ragioni esposte in atti – l'inammissibilità:
- del secondo motivo d'appello proposto da avverso la sentenza n. 241/2025 del Parte_1
Tribunale di Pavia (“2) Sulla violazione del principio di buona fede e sull'abuso del diritto da parte dell'opponente”, pagg.
9 -17 dell'atto di appello) in quanto formulato in violazione dell'art. 342 c.p.c.;
- della seguente domanda svolta da nelle conclusioni dell'atto d'appello in quanto Parte_1
“nuova” ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c.: “Nel merito e in via di ulteriore subordine atteso pagina 3 di 12 il comportamento contrario alla buona fede contrattuale e l'abuso del diritto di parte appellata, quantomeno compensare le spese del primo grado”.
Nel merito
− rigettare il gravame proposto da poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1 tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n.
241/2025 del Tribunale di Pavia.
− rigettare la domanda proposta da di “restituzione di tutto quanto versato in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado”.
In via istruttoria:
− disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare le criticità dettagliate nella relazione peritale datata 16 febbraio 2024 a firma dell'Arch. depositata in atti sub Doc. 4 di parte CP_4 opponente, relative alla mancata esecuzione da parte di delle proprie obbligazioni Parte_1 derivanti dal “Disciplinare per affidamento incarico professionale” del 27 luglio 2021;
− ai sensi dell'art 210 c.p.c. disporre: a) nei confronti del Comune di AR (Pv), l'esibizione dell'istanza di accesso agli atti depositata da avente ad oggetto, con riferimento al Parte_1 condominio “Novara” (C.F. sito in Corso Porta Novara, 45 – 27036 AR (Pv), P.IVA_2 nonché alle relative unità immobiliari, i vari strumenti urbanistici (P.d.F, P.R.G., P.G.T.) succedutisi dall'epoca di costruzione originaria, nonché i progetti allegati ai titoli edilizi rilasciati dall'epoca di costruzione originaria e depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
b) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pavia, Ufficio provinciale – Territorio, l'esibizione dell'istanza di accesso agli atti depositata da avente ad oggetto, con riferimento al condominio Parte_1
“Novara” (C.F. 83000860185), sito in Corso Porta Novara, 45 – 27036 AR (Pv), nonché alle relative unità immobiliari, le mappe di Catasto Terreni, le visure e le planimetrie di Catasto
Fabbricati, depositate dall'epoca di primo impianto. Si chiede fin da ora, senza inversione dell'onere della prova, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.
In ogni caso con vittoria di onorari, spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge e ss.oo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 12 Con l'impugnata sentenza n. 241/2025, pubblicata in data 25.02.2025, il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1038/2024, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvedeva:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 210/2024, emesso dal Tribunale di Pavia il 02.02.2024, mandando assolto il Condominio opponente dalla relativa domanda di pagamento;
- condanna l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida, oltre c.u. e marca, in complessivi euro 3.387,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali,
c.p.a. e i.v.a. come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione il proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 210/2024 emesso dal Tribunale di Pavia con cui si ingiungeva al predetto CP_1 di pagare in favore rella ricorrente l'importo di euro 11.272,80 a
[...] Parte_1 titolo di corrispettivo dovuto per l'attività di consulenza e progettazione preliminare per l'accesso al
“Superbonus 110%” commissionata alla predetta società con contratto di affidamento di incarico professionale del 27.07.2021, e, eccependo ex art. 1460 c.c., il grave inadempimento della
[...] in ordine alle obbligazioni dalla medesima assunte in forza del predetto contratto di Parte_1 affidamento di incarico professionale, ne chiedeva la revoca. Parimenti, chiedeva di accertare la non debenza della somma di euro 840,00 (oltre i.v.a.), portata dalla nota pro forma n. 19/2023, quale corrispettivo preteso dalla società opposta per la predisposizione del documento “studio di fattibilità preliminare”.
Al riguardo, premesso di aver stipulato nel luglio 2021 con il Controparte_5 contratto con il quale la si obbligava a svolgere in favore della prima un'attività Parte_1 di consulenza e progettazione finalizzata all'accesso al c.d. “Superbonus 110%” a fronte di un compenso di euro 8.400,00 oltre i.v.a., adduceva che il relativo regolamento contrattuale, all'art. 2, poneva a carico di l'obbligo di svolgere tre prestazioni professionali e Parte_1 segnatamente, l'approfondimento della verifica di congruità urbanistica, in parte già eseguita durante l'elaborazione della fattibilità preliminare, volta ad escludere l'esistenza di abusi o difformità urbanistiche ostative all'accesso ai benefici fiscali, l'elaborazione degli schemi grafici per la definizione del successivo progetto definitivo occorrente per la presentazione della richiesta pagina 5 di 12 autorizzativa costituita da ai sensi del D.L. 77/2021, nonché l'elaborazione del computo metrico Pt_4 estimativo per la successiva definizione contrattuale, attività finalizzate alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso ai benefici fiscali previsti dal cd. “Superbonus 110%”.
Ciò posto, eccepiva la mancata esecuzione da parte della dell'attività di Parte_1 accertamento della regolarità urbanistica dello stabile e dell'elaborazione degli schemi grafici, attesa la mancata ricezione della relativa documentazione tecnica. In ordine all'elaborazione del “computo metrico” denunziava la tardività e l'erroneità dell'elaborato predisposto e dunque l'inesatta esecuzione della prestazione professionale.
Su tali basi, il ccepito l'inadempimento della Controparte_1 Parte_1 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
- Si costituiva in giudizio che, contestando l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto Parte_1 dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Adduceva di aver provveduto a consegnare tempestivamente gli elaborati di cui al contratto in oggetto con conseguente debenza delle somme ivi previste a titolo di corrispettivo per l'attività svolta.
La causa, istruita in via documentale, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando la società opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle Pt_1 Parte_1 spese di giudizio.
L'organo giudicante di primo grado, premesso che nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora all'allegazione da parte del creditore dell'inadempimento della controparte si contrapponga, da parte del presunto debitore, l'eccezione ex art. 1460 c.c. di mancata esecuzione della controprestazione che avrebbe dovuto essere resa prima di quella cui afferisce il credito azionato è preciso onere del creditore stesso fornire la prova di aver adempiuto la controprestazione alla quale era tenuto e premesso che in caso in caso di obbligazione con pluralità di prestazione affinché sorga il diritto al corrispettivo è necessario che tutte le prestazioni pattuite siano eseguite, riteneva non assolto l'onere probatorio incombente in capo al creditore opposto, non avendo lo stesso provato di aver espletato le prestazioni contrattuali a suo carico e segnatamente di aver consegnato la relazione relativa alla congruità urbanistica e gli elaborati grafici preliminari, il che, a fronte del conseguente inadempimento contrattuale, non legittimava la richiesta del corrispettivo.
Su tali basi revocava il decreto ingiunti opposto.
pagina 6 di 12 ***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello assumeva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, non era configurabile a proprio carico alcun inadempimento prestazionale atteso che la verifica di congruità urbanistica non richiedeva alcuna specifica comunicazione, dovendo essere comunicata solo l'eventuale sussistenza di abusi e/o difformità riscontrati, mentre la mancata consegna degli elaborati grafici era da imputare alla condotta omissiva di parte appellata che non aveva dato seguito alle richieste documentali e di chiarimenti avanzate dalla
Parte_1
Pertanto, ritenuto di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali su di essa incombenti,
l'appellante invocava, in riforma dell'impugnata sentenza, la conferma del provvedimento monitorio opposto.
Con il secondo motivo di appello lamentava la violazione ad opera della controparte del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. non avendo la stessa, prima della notifica del decreto ingiuntivo e del relativo ricorso avvenuta in data 06.02.2024, mai mosso alcuna contestazione a parte appellante. Ciò premesso chiedeva, in caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello, la compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
Infine, in via istruttoria, reiterava la richiesta di ammissione dei mezzi di prova dedotti in primo grado.
- Si costituiva in giudizio il che, richiamando e riproponendo tutte le Controparte_1 domande, le eccezioni e conclusioni già svolte in primo grado, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello proposto per la genericità delle contestazioni mosse alla sentenza impugnata.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza del gravame rilevando come parte appellante, in relazione alla eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 c.c., non abbia provato di aver a propria volta adempiuto alle prestazioni a cui era contrattualmente tenuto.
In ordine al secondo motivo di appello ne eccepiva l'inammissibilità.
All'udienza del 9.10.2025, all'esito della discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione dal collegio e decisa nella camera di consiglio del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 7 di 12 Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente da profili di inammissibilità risultando conforme, sul piano formale, al dettato degli artt. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di gravame, con indicazione specifica delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento dell'impugnazione proposta.
***
Venendo all'esame dei motivi di merito, appare necessaria una sia pur sintetica ricostruzione della vicenda in esame.
***
È dato processualmente acquisito che nel luglio del 2021 il stipulava con Controparte_1 la società un contratto per l'espletamento di Parte_1 necessarie per la verifica delle condizioni di accesso ai benefici fiscali previsti dall'art. 119 del D.L.
34/2020 […] meglio conosciuto come “Superbonus 110%”>>, attività che si declinava specificamente nell'approfondimento della verifica di congruità urbanistica, nell'elaborazione degli schemi grafici necessari alla predisposizione del progetto definitivo necessario per la presentazione della CILA, nonché nell'elaborazione del computo metrico estimativo;
il tutto a fronte di un corrispettivo, per ciascuna unità immobiliare, di euro 300,00 oltre i.v.a. (per complessivi euro 8.400,00 oltre i.v.a.).
Quanto alle modalità di svolgimento di tale incarico di consulenza e progettazione, l'art. 4 del regolamento contrattuale disponeva che queste fossero rimesse alla società incaricata, alla quale veniva riconosciuta piena autonomia operativa.
Del pari è dato acquisito al giudizio, e non contestato, che la società appellante abbia consegnato al unicamente la verifica di fattibilità preliminare, datata 03.06.2021 – non Controparte_1 rientrante nell'oggetto del contratto in esame – e il computo metrico estimativo, trasmesso con mail del
13.10.2022 unitamente agli schemi grafici utilizzati per la sua predisposizione.
***
Tanto premesso, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, avendo il CP_1 eccepito l'inadempimento della società agli obblighi prestazioni
[...] Parte_1 contrattualmente assunto, era onere dell'appellante in qualità di attrice Parte_1 sostanziale, provare l'esistenza e l'esatta consistenza del credito azionato e, prima ancora, il proprio completo adempimento a ciascuno degli obblighi prestazionali contrattualmente assunti.
pagina 8 di 12 Sulla base dell'accordo intercorso tra le parti e ricavabile dalla lettura del documento denominato
“Disciplinare per affidamento incarico professionale”, acquisito agli atti del presente procedimento, parte attrice era tenuta allo svolgimento di tre distinte e specifiche prestazioni, tutte finalizzate a verificare l'esistenza in capo all'appellata delle condizioni per poter accedere ai vantaggi fiscali del c.d.
“Superbonus 110%”, e segnatamente, alla compiuta verifica di congruità urbanistica, all'elaborazione degli schemi grafici prodromici per l'elaborazione del progetto d'opera definitivo e all'elaborazione del computo metrico estimativo definitivo.
Trattandosi di attività di consulenza, funzionale alla preliminare verifica della sussistenza dei presupposti richiesti per l'accesso ai benefici fiscali di cui al c.d. “superbonus 110%” e della predisposizione degli schemi grafici necessari per l'elaborazione del computo metrico estimativo, la società era obbligata a trasfondere gli esiti della predetta attività di studio e analisi in uno o più Pt_1 documenti conclusivi, necessariamente da comunicare e mettere a disposizione del condominio committente ai fini della conseguente sottoposizione al vaglio dell'organo assembleare, per assumere le determinazioni consequenziali in ordine all'iter procedurale specificamente previsto a cui l'attività di consulenza affidata alla società appellante era funzionalizzata.
Ciò tanto più se si consideri che una delle due prestazioni di cui viene dedotta la mancata esecuzione consiste nella predisposizione di schemi grafici la cui comunicazione, per propria natura e come rilevato dal giudice di prime cure, non può che avvenire in forma scritta.
Parimenti, in ordine all'ulteriore attività costituita dall'approfondimento della verifica di congruità urbanistica, appare indispensabile che l'esito del suddetto controllo sia oggetto di attestazione da parte della società incaricata, essendo ciò richiesto per l'ammissione ai benefici fiscali dui cui al c.d.
“superbonus 110%”, tra i cui requisiti figura, per l'appunto, l'assenza di abusi edilizi e/o difformità urbanistiche.
Il mancato invio di tale attestazione, unitamente alla documentazione posta alla base di essa, ha precluso, poi, la possibilità di una sua sottoposizione all'organo assembleare, ai fini di un loro esame e dell'assunzione di una determinazione sul punto.
Dalla lettura del regolamento contrattuale emerge con chiarezza che lo scopo pratico dell'operazione negoziale era proprio quello di far acquisire alla parte appellata tutti gli elementi utili e necessari a verificare la presenza delle condizioni necessarie per l'accesso ai citati benefici fiscali, funzione vulnerata dalla condotta inadempiente della società incaricata.
pagina 9 di 12 Sotto tale profilo, peraltro, l'appellante con l'atto di gravame non ha contestato Parte_1 la circostanza del mancato invio degli elaborati alla cui elaborazione era contrattualmente tenuta, limitandosi ad allegare, quanto alla verifica di congruità urbanistica, l'asserita non necessarietà della predisposizione di un documento recante gli esiti dell'attività di verifica svolta e, quanto alla elaborazione degli schemi grafici, la circostanza che la mancata consegna sarebbe asseritamente dipesa dal mancato rilascio dell'autorizzazione assembleare alla presentazione della CILA.
In ordine alla prima allegazione, che dà dimostrazione, per espressa ammissione della società appellante, del mancato invio alla parte committente dell'esito della verifica di congruità urbanistica e dunque del proprio inadempimento agli obblighi prestazionali contrattualmente assunti, va ribadito che, in mancanza di un'espressa attestazione circa l'assenza di abusi edilizi da comunicare alla committente, era preclusa ogni valutazione del condominio committente in ordine alle determinazioni da assumere in relazione all'accesso ai benefici fiscali in oggetto, e dunque all'avvio dei lavori di riqualificazione energetica. Inoltre, l'elaborazione degli schemi grafici era presupposto del tutto necessario per la presentazione della e dunque costituiva adempimento prodromico e necessario per l'apertura Pt_4 della predetta pratica edilizia.
Nel caso di reciproci inadempimenti, come affermato dal supremo consesso di giustizia (a partire da
Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001), qualora il debitore, convenuto per l'inadempimento, per contrastare l'altrui domanda si avvalga dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. allegando l'altrui inadempimento, graverà sulla controparte attrice l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. In tale ipotesi, infatti, i ruoli delle parti in lite risultano invertiti, in quanto per il debitore eccipiente è sufficiente allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore attore l'onere di provare il proprio esatto adempimento ovvero che non è ancora intervenuta la scadenza della propria obbligazione.
Quanto alla prima circostanza, alla luce di quanto sopra esposto, il creditore appellante non ha dato prova di aver compiutamente assolto ai propri obblighi prestazionali, non avendo offerto elementi probatori idonei a dimostrare l'avvenuta consegna a parte committente degli schemi grafici e della l'esito verifica di congruità urbanistica.
Va poi rilevato che, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, ex art. 1665
c.c., l'appaltatore è tenuto ad eseguire per primo la prestazione pattuita e, solo ad attività ultimata, matura il proprio diritto al compenso.
A tal proposito deve rilevarsi altresì che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul punto, in caso di denunzia di inadempienze reciproche occorre stabilire quale delle parti con il pagina 10 di 12 proprio comportamento abbia causato quello della controparte e, dunque, l'alterazione del sinallagma
(cfr. Cass. Sez. II, sentenza n. 13627 del 30 maggio 2017; Cass. Sez. II, sentenza n, 20614 del 24 settembre 2009).
Sulla base delle evidenze probatorie innanzi rassegnate e poste a base della sentenza impugnata, è accertato che nel caso in esame è stata anzitutto la condotta inadempiente di parte appellante ad aver impedito il raggiungimento dello scopo pratico del contratto e dunque l'interesse della parte committente, e dunque la verifica della sussistenza delle condizioni per poter accedere ai benefici fiscali del cd. “Superbonus 110%”, non avendo inviato a quest'ultima la documentazione a ciò necessaria, costituente oggetto della prestazione cui era tenuta. A ciò si aggiunge il dato che la società non ha adempiuto a tutti gli obblighi prestazionali assunti. Parte_1
Sulla base del quadro documentale e sulla base delle stesse allegazioni dell'appellante del tutto irrilevanti appaiono i mezzi istruttori articolati nel corso del primo grado del giudizio e reiterati in questa sede.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
***
In ordine al secondo motivo di appello formulato in subordine dalla società appellante appare corretta la regolamentazione delle spese operate dall'organo giudicante di primo grado, in quanto improntata alla regola della soccombenza.
La presente controversia, infatti, ha tratto origine dal ricorso monitorio proposto dalla società appellante, essendosi il limitato a resistere in giudizio attesa l'infondatezza del credito CP_1 azionato in via monitoria dalla Nessun rilievo può riconoscersi all'asserita Parte_1 violazione del canone di buona fede, dedotta da parte appellante, atteso che l'azione giudiziaria del condominio in sede di opposizione si è resa necessaria a causa della perduranza dell'inadempimento dell'appellante ai propri obblighi contrattuali.
Segue il rigetto del relativo motivo di appello.
***
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
***
Le spese di lite del presente giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, va condannata alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in ragione dell'attività difensiva pagina 11 di 12 svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
(se dovuta) come per legge.
*** Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 Parte_1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 77/2025 pubblicata in data 25.02.2025 del Tribunale di Pavia, disattesa o
[...] assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza appellata;
Parte_1
- condanna l'appellante alla rifusione in favore del Parte_1 [...] spese di lite del presente grado di appello che liquida in complessivi euro CP_6
4.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
(La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della n tirocinio dr.ssa Eva Dal CP_7 Barco)
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa HE Monte
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa HE Monte Presidente
- dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 913/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (p. Iva ) con sede in Confienza (PV) in Via Palestro s.n.c., in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta Parte_2 procura in atti, dall'Avv. Enrico FARAGONA (c.f. ) presso il cui studio in C.F._1
Novara, Via Cerruti n. 17, è elettivamente domiciliata, pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. ), sito in Corso Porta Novara, 45 – 27036 AR Controparte_1 P.IVA_2
(PV), in persona dell'amministratore pro tempore (p. Iva ), con sede legale in CP_2 P.IVA_3
Piazza Martiri della Libertà, 3/B – 27036 AR (PV), nella persona del legale rappresentante pro pagina 1 di 12 tempore sig. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo CP_3
AL NI (c.f. , presso il cui studio in Milano, Via Monti n. 34 C.F._2
è elettivamente domiciliato, pec: Email_2
APPELLATO
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Sulle seguenti conclusioni:
- per appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano,
Nel merito in via principale
- confermare il decreto ingiuntivo opposto
Nel merito in via subordinata
- condannare (C.F. ), corrente in AR (PV), Corso Porta Controparte_1 P.IVA_2
Novara n. 45, in persona del proprio amministratore pro tempore (P. IVA , CP_2 P.IVA_3 con sede legale in AR (PV), Piazza Martiri della Libertà n. 3/B, decreto ingiuntivo per l'importo di € 11.272,80 oltre interessi legali maturati e maturandi, con liquidazione di spese e competenze della presente procedura, oltre alle successive occorrende, a favore di ovvero quell'altra Parte_1 minor somma che dovesse emergere in corso di causa.
Nel merito e in via di ulteriore subordine
- atteso il comportamento contrario alla buona fede contrattuale e l'abuso del diritto di parte appellata, quantomeno compensare le spese del primo grado
In via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza 20.11.2024, si chiede che il Giudice,
- voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nei confronti di in persona del Controparte_1 proprio amministratore pro tempore la produzione di copia autentica del registro dei verbali delle
pagina 2 di 12 assemblee di cui all'art. 1130, comma 1, n. 7) c.c. relativo a tutte le assemblee tenutesi nel mese di ottobre 2022.
- Ammettere, inoltre, prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, per conto di
[...]
negli anni 2021-2022 ho predisposto tutta la documentazione tecnica e progettuale Parte_1 necessaria al fine della redazione del computo metrico estimativo e di tutto quanto indispensabile per la presentazione di finalizzata all'accesso al c.d. Superbonus 110% relativamente al Pt_3
? 2) Vero che, nell'ambito dell'attività di cui sopra, ho effettuato plurimi accessi Controparte_1 presso le unità immobiliari componenti il ? 3) Vero che a tali accessi era sempre Controparte_1 presente almeno un delegato di in rappresentanza del Condominio? Si indica quale CP_2 testimone su tutti i capitoli di prova sopra riportati, il Geom. nato a [...] il Tes_1
03/05/1956, residente in [...].
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio ivi compresi quelli relativi alla fase di mediazione e con restituzione di tutto quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
¶
- Per ppellato, Controparte_1
Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o domanda ex adverso avanzata così decidere: in via preliminare
- dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1 nei confronti della sentenza n. 241/2025 del Tribunale di Pavia per violazione dell'art. 342 c.p.c. − In subordine,
- dichiarare nel merito – ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. – la manifesta infondatezza, per i motivi esposti in atti, dell'impugnazione svolta da nei confronti della sentenza n. 241/2025 Parte_1 del Tribunale di Pavia.
In ulteriore subordine dichiarare – per le ragioni esposte in atti – l'inammissibilità:
- del secondo motivo d'appello proposto da avverso la sentenza n. 241/2025 del Parte_1
Tribunale di Pavia (“2) Sulla violazione del principio di buona fede e sull'abuso del diritto da parte dell'opponente”, pagg.
9 -17 dell'atto di appello) in quanto formulato in violazione dell'art. 342 c.p.c.;
- della seguente domanda svolta da nelle conclusioni dell'atto d'appello in quanto Parte_1
“nuova” ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c.: “Nel merito e in via di ulteriore subordine atteso pagina 3 di 12 il comportamento contrario alla buona fede contrattuale e l'abuso del diritto di parte appellata, quantomeno compensare le spese del primo grado”.
Nel merito
− rigettare il gravame proposto da poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1 tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n.
241/2025 del Tribunale di Pavia.
− rigettare la domanda proposta da di “restituzione di tutto quanto versato in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado”.
In via istruttoria:
− disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare le criticità dettagliate nella relazione peritale datata 16 febbraio 2024 a firma dell'Arch. depositata in atti sub Doc. 4 di parte CP_4 opponente, relative alla mancata esecuzione da parte di delle proprie obbligazioni Parte_1 derivanti dal “Disciplinare per affidamento incarico professionale” del 27 luglio 2021;
− ai sensi dell'art 210 c.p.c. disporre: a) nei confronti del Comune di AR (Pv), l'esibizione dell'istanza di accesso agli atti depositata da avente ad oggetto, con riferimento al Parte_1 condominio “Novara” (C.F. sito in Corso Porta Novara, 45 – 27036 AR (Pv), P.IVA_2 nonché alle relative unità immobiliari, i vari strumenti urbanistici (P.d.F, P.R.G., P.G.T.) succedutisi dall'epoca di costruzione originaria, nonché i progetti allegati ai titoli edilizi rilasciati dall'epoca di costruzione originaria e depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
b) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pavia, Ufficio provinciale – Territorio, l'esibizione dell'istanza di accesso agli atti depositata da avente ad oggetto, con riferimento al condominio Parte_1
“Novara” (C.F. 83000860185), sito in Corso Porta Novara, 45 – 27036 AR (Pv), nonché alle relative unità immobiliari, le mappe di Catasto Terreni, le visure e le planimetrie di Catasto
Fabbricati, depositate dall'epoca di primo impianto. Si chiede fin da ora, senza inversione dell'onere della prova, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.
In ogni caso con vittoria di onorari, spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge e ss.oo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 12 Con l'impugnata sentenza n. 241/2025, pubblicata in data 25.02.2025, il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1038/2024, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvedeva:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 210/2024, emesso dal Tribunale di Pavia il 02.02.2024, mandando assolto il Condominio opponente dalla relativa domanda di pagamento;
- condanna l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida, oltre c.u. e marca, in complessivi euro 3.387,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali,
c.p.a. e i.v.a. come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione il proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 210/2024 emesso dal Tribunale di Pavia con cui si ingiungeva al predetto CP_1 di pagare in favore rella ricorrente l'importo di euro 11.272,80 a
[...] Parte_1 titolo di corrispettivo dovuto per l'attività di consulenza e progettazione preliminare per l'accesso al
“Superbonus 110%” commissionata alla predetta società con contratto di affidamento di incarico professionale del 27.07.2021, e, eccependo ex art. 1460 c.c., il grave inadempimento della
[...] in ordine alle obbligazioni dalla medesima assunte in forza del predetto contratto di Parte_1 affidamento di incarico professionale, ne chiedeva la revoca. Parimenti, chiedeva di accertare la non debenza della somma di euro 840,00 (oltre i.v.a.), portata dalla nota pro forma n. 19/2023, quale corrispettivo preteso dalla società opposta per la predisposizione del documento “studio di fattibilità preliminare”.
Al riguardo, premesso di aver stipulato nel luglio 2021 con il Controparte_5 contratto con il quale la si obbligava a svolgere in favore della prima un'attività Parte_1 di consulenza e progettazione finalizzata all'accesso al c.d. “Superbonus 110%” a fronte di un compenso di euro 8.400,00 oltre i.v.a., adduceva che il relativo regolamento contrattuale, all'art. 2, poneva a carico di l'obbligo di svolgere tre prestazioni professionali e Parte_1 segnatamente, l'approfondimento della verifica di congruità urbanistica, in parte già eseguita durante l'elaborazione della fattibilità preliminare, volta ad escludere l'esistenza di abusi o difformità urbanistiche ostative all'accesso ai benefici fiscali, l'elaborazione degli schemi grafici per la definizione del successivo progetto definitivo occorrente per la presentazione della richiesta pagina 5 di 12 autorizzativa costituita da ai sensi del D.L. 77/2021, nonché l'elaborazione del computo metrico Pt_4 estimativo per la successiva definizione contrattuale, attività finalizzate alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso ai benefici fiscali previsti dal cd. “Superbonus 110%”.
Ciò posto, eccepiva la mancata esecuzione da parte della dell'attività di Parte_1 accertamento della regolarità urbanistica dello stabile e dell'elaborazione degli schemi grafici, attesa la mancata ricezione della relativa documentazione tecnica. In ordine all'elaborazione del “computo metrico” denunziava la tardività e l'erroneità dell'elaborato predisposto e dunque l'inesatta esecuzione della prestazione professionale.
Su tali basi, il ccepito l'inadempimento della Controparte_1 Parte_1 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
- Si costituiva in giudizio che, contestando l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto Parte_1 dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Adduceva di aver provveduto a consegnare tempestivamente gli elaborati di cui al contratto in oggetto con conseguente debenza delle somme ivi previste a titolo di corrispettivo per l'attività svolta.
La causa, istruita in via documentale, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando la società opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle Pt_1 Parte_1 spese di giudizio.
L'organo giudicante di primo grado, premesso che nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora all'allegazione da parte del creditore dell'inadempimento della controparte si contrapponga, da parte del presunto debitore, l'eccezione ex art. 1460 c.c. di mancata esecuzione della controprestazione che avrebbe dovuto essere resa prima di quella cui afferisce il credito azionato è preciso onere del creditore stesso fornire la prova di aver adempiuto la controprestazione alla quale era tenuto e premesso che in caso in caso di obbligazione con pluralità di prestazione affinché sorga il diritto al corrispettivo è necessario che tutte le prestazioni pattuite siano eseguite, riteneva non assolto l'onere probatorio incombente in capo al creditore opposto, non avendo lo stesso provato di aver espletato le prestazioni contrattuali a suo carico e segnatamente di aver consegnato la relazione relativa alla congruità urbanistica e gli elaborati grafici preliminari, il che, a fronte del conseguente inadempimento contrattuale, non legittimava la richiesta del corrispettivo.
Su tali basi revocava il decreto ingiunti opposto.
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- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello assumeva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, non era configurabile a proprio carico alcun inadempimento prestazionale atteso che la verifica di congruità urbanistica non richiedeva alcuna specifica comunicazione, dovendo essere comunicata solo l'eventuale sussistenza di abusi e/o difformità riscontrati, mentre la mancata consegna degli elaborati grafici era da imputare alla condotta omissiva di parte appellata che non aveva dato seguito alle richieste documentali e di chiarimenti avanzate dalla
Parte_1
Pertanto, ritenuto di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali su di essa incombenti,
l'appellante invocava, in riforma dell'impugnata sentenza, la conferma del provvedimento monitorio opposto.
Con il secondo motivo di appello lamentava la violazione ad opera della controparte del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. non avendo la stessa, prima della notifica del decreto ingiuntivo e del relativo ricorso avvenuta in data 06.02.2024, mai mosso alcuna contestazione a parte appellante. Ciò premesso chiedeva, in caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello, la compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
Infine, in via istruttoria, reiterava la richiesta di ammissione dei mezzi di prova dedotti in primo grado.
- Si costituiva in giudizio il che, richiamando e riproponendo tutte le Controparte_1 domande, le eccezioni e conclusioni già svolte in primo grado, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello proposto per la genericità delle contestazioni mosse alla sentenza impugnata.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza del gravame rilevando come parte appellante, in relazione alla eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 c.c., non abbia provato di aver a propria volta adempiuto alle prestazioni a cui era contrattualmente tenuto.
In ordine al secondo motivo di appello ne eccepiva l'inammissibilità.
All'udienza del 9.10.2025, all'esito della discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione dal collegio e decisa nella camera di consiglio del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 7 di 12 Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente da profili di inammissibilità risultando conforme, sul piano formale, al dettato degli artt. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di gravame, con indicazione specifica delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento dell'impugnazione proposta.
***
Venendo all'esame dei motivi di merito, appare necessaria una sia pur sintetica ricostruzione della vicenda in esame.
***
È dato processualmente acquisito che nel luglio del 2021 il stipulava con Controparte_1 la società un contratto per l'espletamento di Parte_1 necessarie per la verifica delle condizioni di accesso ai benefici fiscali previsti dall'art. 119 del D.L.
34/2020 […] meglio conosciuto come “Superbonus 110%”>>, attività che si declinava specificamente nell'approfondimento della verifica di congruità urbanistica, nell'elaborazione degli schemi grafici necessari alla predisposizione del progetto definitivo necessario per la presentazione della CILA, nonché nell'elaborazione del computo metrico estimativo;
il tutto a fronte di un corrispettivo, per ciascuna unità immobiliare, di euro 300,00 oltre i.v.a. (per complessivi euro 8.400,00 oltre i.v.a.).
Quanto alle modalità di svolgimento di tale incarico di consulenza e progettazione, l'art. 4 del regolamento contrattuale disponeva che queste fossero rimesse alla società incaricata, alla quale veniva riconosciuta piena autonomia operativa.
Del pari è dato acquisito al giudizio, e non contestato, che la società appellante abbia consegnato al unicamente la verifica di fattibilità preliminare, datata 03.06.2021 – non Controparte_1 rientrante nell'oggetto del contratto in esame – e il computo metrico estimativo, trasmesso con mail del
13.10.2022 unitamente agli schemi grafici utilizzati per la sua predisposizione.
***
Tanto premesso, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, avendo il CP_1 eccepito l'inadempimento della società agli obblighi prestazioni
[...] Parte_1 contrattualmente assunto, era onere dell'appellante in qualità di attrice Parte_1 sostanziale, provare l'esistenza e l'esatta consistenza del credito azionato e, prima ancora, il proprio completo adempimento a ciascuno degli obblighi prestazionali contrattualmente assunti.
pagina 8 di 12 Sulla base dell'accordo intercorso tra le parti e ricavabile dalla lettura del documento denominato
“Disciplinare per affidamento incarico professionale”, acquisito agli atti del presente procedimento, parte attrice era tenuta allo svolgimento di tre distinte e specifiche prestazioni, tutte finalizzate a verificare l'esistenza in capo all'appellata delle condizioni per poter accedere ai vantaggi fiscali del c.d.
“Superbonus 110%”, e segnatamente, alla compiuta verifica di congruità urbanistica, all'elaborazione degli schemi grafici prodromici per l'elaborazione del progetto d'opera definitivo e all'elaborazione del computo metrico estimativo definitivo.
Trattandosi di attività di consulenza, funzionale alla preliminare verifica della sussistenza dei presupposti richiesti per l'accesso ai benefici fiscali di cui al c.d. “superbonus 110%” e della predisposizione degli schemi grafici necessari per l'elaborazione del computo metrico estimativo, la società era obbligata a trasfondere gli esiti della predetta attività di studio e analisi in uno o più Pt_1 documenti conclusivi, necessariamente da comunicare e mettere a disposizione del condominio committente ai fini della conseguente sottoposizione al vaglio dell'organo assembleare, per assumere le determinazioni consequenziali in ordine all'iter procedurale specificamente previsto a cui l'attività di consulenza affidata alla società appellante era funzionalizzata.
Ciò tanto più se si consideri che una delle due prestazioni di cui viene dedotta la mancata esecuzione consiste nella predisposizione di schemi grafici la cui comunicazione, per propria natura e come rilevato dal giudice di prime cure, non può che avvenire in forma scritta.
Parimenti, in ordine all'ulteriore attività costituita dall'approfondimento della verifica di congruità urbanistica, appare indispensabile che l'esito del suddetto controllo sia oggetto di attestazione da parte della società incaricata, essendo ciò richiesto per l'ammissione ai benefici fiscali dui cui al c.d.
“superbonus 110%”, tra i cui requisiti figura, per l'appunto, l'assenza di abusi edilizi e/o difformità urbanistiche.
Il mancato invio di tale attestazione, unitamente alla documentazione posta alla base di essa, ha precluso, poi, la possibilità di una sua sottoposizione all'organo assembleare, ai fini di un loro esame e dell'assunzione di una determinazione sul punto.
Dalla lettura del regolamento contrattuale emerge con chiarezza che lo scopo pratico dell'operazione negoziale era proprio quello di far acquisire alla parte appellata tutti gli elementi utili e necessari a verificare la presenza delle condizioni necessarie per l'accesso ai citati benefici fiscali, funzione vulnerata dalla condotta inadempiente della società incaricata.
pagina 9 di 12 Sotto tale profilo, peraltro, l'appellante con l'atto di gravame non ha contestato Parte_1 la circostanza del mancato invio degli elaborati alla cui elaborazione era contrattualmente tenuta, limitandosi ad allegare, quanto alla verifica di congruità urbanistica, l'asserita non necessarietà della predisposizione di un documento recante gli esiti dell'attività di verifica svolta e, quanto alla elaborazione degli schemi grafici, la circostanza che la mancata consegna sarebbe asseritamente dipesa dal mancato rilascio dell'autorizzazione assembleare alla presentazione della CILA.
In ordine alla prima allegazione, che dà dimostrazione, per espressa ammissione della società appellante, del mancato invio alla parte committente dell'esito della verifica di congruità urbanistica e dunque del proprio inadempimento agli obblighi prestazionali contrattualmente assunti, va ribadito che, in mancanza di un'espressa attestazione circa l'assenza di abusi edilizi da comunicare alla committente, era preclusa ogni valutazione del condominio committente in ordine alle determinazioni da assumere in relazione all'accesso ai benefici fiscali in oggetto, e dunque all'avvio dei lavori di riqualificazione energetica. Inoltre, l'elaborazione degli schemi grafici era presupposto del tutto necessario per la presentazione della e dunque costituiva adempimento prodromico e necessario per l'apertura Pt_4 della predetta pratica edilizia.
Nel caso di reciproci inadempimenti, come affermato dal supremo consesso di giustizia (a partire da
Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001), qualora il debitore, convenuto per l'inadempimento, per contrastare l'altrui domanda si avvalga dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. allegando l'altrui inadempimento, graverà sulla controparte attrice l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. In tale ipotesi, infatti, i ruoli delle parti in lite risultano invertiti, in quanto per il debitore eccipiente è sufficiente allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore attore l'onere di provare il proprio esatto adempimento ovvero che non è ancora intervenuta la scadenza della propria obbligazione.
Quanto alla prima circostanza, alla luce di quanto sopra esposto, il creditore appellante non ha dato prova di aver compiutamente assolto ai propri obblighi prestazionali, non avendo offerto elementi probatori idonei a dimostrare l'avvenuta consegna a parte committente degli schemi grafici e della l'esito verifica di congruità urbanistica.
Va poi rilevato che, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, ex art. 1665
c.c., l'appaltatore è tenuto ad eseguire per primo la prestazione pattuita e, solo ad attività ultimata, matura il proprio diritto al compenso.
A tal proposito deve rilevarsi altresì che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul punto, in caso di denunzia di inadempienze reciproche occorre stabilire quale delle parti con il pagina 10 di 12 proprio comportamento abbia causato quello della controparte e, dunque, l'alterazione del sinallagma
(cfr. Cass. Sez. II, sentenza n. 13627 del 30 maggio 2017; Cass. Sez. II, sentenza n, 20614 del 24 settembre 2009).
Sulla base delle evidenze probatorie innanzi rassegnate e poste a base della sentenza impugnata, è accertato che nel caso in esame è stata anzitutto la condotta inadempiente di parte appellante ad aver impedito il raggiungimento dello scopo pratico del contratto e dunque l'interesse della parte committente, e dunque la verifica della sussistenza delle condizioni per poter accedere ai benefici fiscali del cd. “Superbonus 110%”, non avendo inviato a quest'ultima la documentazione a ciò necessaria, costituente oggetto della prestazione cui era tenuta. A ciò si aggiunge il dato che la società non ha adempiuto a tutti gli obblighi prestazionali assunti. Parte_1
Sulla base del quadro documentale e sulla base delle stesse allegazioni dell'appellante del tutto irrilevanti appaiono i mezzi istruttori articolati nel corso del primo grado del giudizio e reiterati in questa sede.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
***
In ordine al secondo motivo di appello formulato in subordine dalla società appellante appare corretta la regolamentazione delle spese operate dall'organo giudicante di primo grado, in quanto improntata alla regola della soccombenza.
La presente controversia, infatti, ha tratto origine dal ricorso monitorio proposto dalla società appellante, essendosi il limitato a resistere in giudizio attesa l'infondatezza del credito CP_1 azionato in via monitoria dalla Nessun rilievo può riconoscersi all'asserita Parte_1 violazione del canone di buona fede, dedotta da parte appellante, atteso che l'azione giudiziaria del condominio in sede di opposizione si è resa necessaria a causa della perduranza dell'inadempimento dell'appellante ai propri obblighi contrattuali.
Segue il rigetto del relativo motivo di appello.
***
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
***
Le spese di lite del presente giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, va condannata alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in ragione dell'attività difensiva pagina 11 di 12 svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
(se dovuta) come per legge.
*** Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 Parte_1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 77/2025 pubblicata in data 25.02.2025 del Tribunale di Pavia, disattesa o
[...] assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza appellata;
Parte_1
- condanna l'appellante alla rifusione in favore del Parte_1 [...] spese di lite del presente grado di appello che liquida in complessivi euro CP_6
4.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
(La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della n tirocinio dr.ssa Eva Dal CP_7 Barco)
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa HE Monte
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