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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2024, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.VG. 1741/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1741/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.DE ROSIS MARCO
PARTE RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
DE ROSIS MARCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 2/10/2024 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto, in data 10/8/1991, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati tre figli maggiorenni e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“
1. I ricorrenti vivranno separati con facoltà di risiedere dove vorranno e con l'obbligo del
reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Corigliano-Rossano alla Via Vienna 3 (Area Urbana di
Corigliano) di proprietà del Sig. , concordemente resta assegnata al marito. CP_1
3. Il Sig. provvederà alla corresponsione di Euro 100,00, a titolo di assegno di CP_1
mantenimento, alla Sig,ra Aversente.
4. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a
regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione
di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
(CS) il 04/03/1969 e , nato a [...] il [...] alle CP_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 7 dicembre 2024
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1741/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.DE ROSIS MARCO
PARTE RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
DE ROSIS MARCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 2/10/2024 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto, in data 10/8/1991, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati tre figli maggiorenni e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“
1. I ricorrenti vivranno separati con facoltà di risiedere dove vorranno e con l'obbligo del
reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Corigliano-Rossano alla Via Vienna 3 (Area Urbana di
Corigliano) di proprietà del Sig. , concordemente resta assegnata al marito. CP_1
3. Il Sig. provvederà alla corresponsione di Euro 100,00, a titolo di assegno di CP_1
mantenimento, alla Sig,ra Aversente.
4. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a
regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione
di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
(CS) il 04/03/1969 e , nato a [...] il [...] alle CP_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 7 dicembre 2024
Il Presidente- estensore
Massimo Lento