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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3993 dell'anno 2023, vertente tra tra
(C.F. e, per essa, la Parte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ), procuratrice speciale della Parte_2 P.IVA_2 [...]
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Pescara, via Cesare Battisti n. 61, presso lo studio dell'avv. Ludovico
De Benedictis, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
, elettivamente domiciliati in Roma, via Ippolito Nievo n. 61, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Alessandro Mecocci, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI con l'intervento di
(C.F. ), in persona della procuratrice speciale Controparte_3 P.IVA_4 Parte_4
, elettivamente domiciliata in Pescara, via Cesare Battisti n. 61, presso lo studio dell'avv.
[...]
Ludovico De Benedictis, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza che precede e di cui la presente sentenza forma parte integrante
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con atto di citazione notificato a e a quest'ultimo nell'asserita CP_1 CP_2 qualità di rappresentante generale in l'Italia della società DMP AF IN LT, avente sede legale a Dubai (Emirati Arabi Uniti), la chiedeva al Tribunale Parte_1 di “revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. la delibera del giorno 9/6/2018 con la quale i soci della
DMP AF IN LT hanno sottoscritto un aumento del capitale sociale della predetta società e
l'atto pubblico di deposito della medesima delibera rogato in Roma (RM) il 13/07/2018 a ministero
Notar Dott. rep. n. 45.900 e racc. n. 31.707, limitatamente al conferimento del Persona_1
diritto di proprietà su immobile sito in Frascati (RM) alla Via Lorenzo Sebastiani n. 4/B (in catasto snc), censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 11, particella 1502, subalterni 1
e 3 graffati, categoria A/7, classe 3, con riserva del diritto di abitazione vita natural durante, eseguito dal signor , nato a [...] il [...] e residente in [...] CP_1
alla Via Lorenzo Sebastiani n. 4/B, c.f. , in favore della DMP AF C.F._1
IN LT, con sede legale in Office No. 1906, XL Tower, Business Bay, Dubai P.O., Box 242864
(Emirati Arabi Uniti), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma –
Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2 in data 17/7/2018, reg. gen. 35210 e reg. part. 24495, e, per l'effetto, dichiarare inefficace tali atti nei confronti della Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali 15%, cap e iva
[...] come per legge”, sul presupposto di vantare un credito di residui € 38.549,03 nei confronti di fideiussore della poi fallita, propria debitrice in ragione di CP_1 Controparte_4
rapporti bancari (di conto corrente e di finanziamento chirografario).
Si costituivano in giudizio sia che quest'ultimo eccepiva la CP_1 CP_2
propria estraneità alla lite, non rivestendo la qualità di procuratore generale della società DMP
AF IN LT, per la quale aveva svolto il ben più limitato ruolo di rappresentante fiscale, in occasione dell'atto di deposito del 13.07.2018 per Notaio di Roma;
nel merito, Persona_1
contestava il credito della nei suoi confronti, CP_1 Parte_1
ancora sub judice nonché la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
In sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., espletate per la prima volta in data
4.12.2023, il Tribunale rilevava il difetto di prova dell'invocata qualità, in capo a di CP_2
rappresentante generale in Italia della società estera DMP AF IN LT e, nel termine assegnato, l'attrice non depositava né deduceva alcunché, sicché il Tribunale ordinava il rinnovo della notificazione all'estero, in mancanza di elementi idonei a far ritenere legittimamente eseguita quella ricevuta da ex art. 77 c.p.c. CP_2
Nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 291 c.p.c. parte attrice non ottemperava all'ordine del Tribunale, come rilevato nel successivo decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 19.07.2024,
2 con il quale le parti venivano altresì invitate a dedurre, nelle memorie integrative, sull'eventuale estinzione del processo per inattività.
L'attrice non depositava neppure le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con comparsa depositata il 17.10.2024 interveniva la deducendo di Controparte_5 essere divenuta la titolare del credito vantato dall'attrice e insistendo nell'accoglimento delle domande e conclusioni da quest'ultima proposte.
Anche all'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. del 17.10.2024 l'attrice non comprovava di aver effettuato alcun tentativo di notificazione nei confronti della DM AF IN LT, limitandosi ad esibire copia cartacea di una “visura” da cui risulterebbe la cessazione della stessa;
chiedeva, pertanto, disporsi il rinnovo della notificazione o, in alternativa, dichiararsi l'interruzione del giudizio per riassumerlo nei confronti dei soci.
**********
In base all'attuale formulazione dell'art. 307 c.p.c. il Giudice può sempre, nel corso del processo, dichiarare l'avvenuta estinzione dello stesso in presenza dei presupposti di cui all'art. 307, senza che sia a tal fine necessaria alcuna eccezione di parte.
Il Giudice è anzi tenuto, nel corso del processo, a verificare se si siano o meno verificate fattispecie estintive, posto che il ricorrere di un'ipotesi di estinzione è altrimenti rilevabile anche da parte del giudice dell'impugnazione.
Ciò posto, è convincimento del Tribunale che, nel caso concreto, si sia verificata l'estinzione del processo introdotto dalla per inattività qualificata (art. Parte_1
307, comma 3, c.p.c.).
L'attrice non ha infatti validamente notificato l'atto introduttivo alla convenuta, peraltro un litisconsorte necessario (trattandosi del beneficiario dell'atto dispositivo oggetto della spiegata azione revocatoria ordinaria), giacché la prima notifica è stata effettuata a senza che CP_2
sia stata documentata – come richiesto dal Tribunale a seguito della contestazione sul punto del convenuto, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva – la sua qualità di procuratore generale in Italia, autorizzato ad essere convenuto in giudizio in nome e per conto della società estera in forza dell'art. 77 c.p.c. (all'atto notarile del 2018 non risulta in effetti allegata alcuna procura generale conferita dalla società estera al . CP_2
Rilevato il vizio della prima notifica, il Tribunale ha assegnato all'attrice, ai sensi dell'art. 291
c.p.c., termine fino al 23 febbraio 2024 per rinnovarla nei confronti della società estera e parte attrice, nel termine perentorio, non ha effettuato alcun tentativo di notificazione.
Tale inattività, considerata la natura perentoria del termine di cui all'art. 291 c.p.c., integra una causa di estinzione del processo.
3 Né sussistono i presupposti per concedere un nuovo termine all'attrice (rectius per rimetterla in termini), in quanto l'inerzia è stata giustificata, peraltro solo all'udienza del 17.10.2024 e mai prima (nonostante il provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. del 19.07.2024 e la possibilità di dedurre sul punto nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.), mediante la mera esibizione di una
“visura estera negativa” da cui emerge che, dalla data del 30.05.2023, la DM AF IN LT sarebbe inattiva, ciò che, a detta dell'attrice, avrebbe precluso la notificazione perché i relativi dati non erano “verificabili”.
Ora, a prescindere dalla scarsissima efficacia del documento esibito (poi depositato telematicamente su autorizzazione del Tribunale), trattandosi non di una visura tratta dal registro delle imprese del Paese estero bensì da un non meglio precisato e verificato sito straniero
(“companycheck.biz”) e che reca persino la dicitura, in calce, “i dati sopra esposti hanno valore meramente informativo, non costituendo certificazione ne prova documentale”, la semplice inattività della società implica soltanto che la stessa non stia svolgendo attività d'impresa. Non consta, in nessuna parte della visura, che la società sia stata cancellata o si sia in altro modo estinta;
anzi, i convenuti, pur non essendone onerati, con le note conclusive autorizzate hanno provveduto al deposito di estratti del registro delle imprese degli Emirati Arabi Uniti, con annessa traduzione, da cui risulta che la società era in attività, al punto che di recente ha modificato la propria ragione sociale da DM AF IN LT a DM AF LT (tali documenti, peraltro, sono ammissibili perché in prova contraria rispetto alla visura esibita dall'attrice solo all'udienza del 17.10.2024).
Ciò rende del tutto superfluo l'accertamento ex art. 14 della 0L. 218/1995 sollecitato dall'attrice nelle note conclusive.
Peraltro, la visura depositata era stata richiesta già il 5.07.2023, ancor prima che il Tribunale ordinasse il rinnovo della notifica (decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 18.12.2023). Da quel momento l'attrice aveva tutto il tempo necessario per effettuare nuove e più accurate ricerche (come d'altronde hanno fatto i convenuti) sull'attuale status della società beneficiaria dell'atto di disposizione, invece è rimasta completamente inerte, se non addirittura sorda ai plurimi inviti rivoltile dal Tribunale, aventi ad oggetto la richiesta di produrre documentazione idonei a consentire la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio (si rammenti che non è stato dedotto né documentato alcunché sulla qualità di e non è stata effettuata nessuna ricerca dopo CP_2
quella risalente al 5.07.2023).
È evidente, pertanto, che l'attrice non si sia attivata con la dovuta diligenza per effettuare le ricerche e ad eseguire la notificazione nei confronti di un contraddittore necessario, motivo per il quale è incorsa in colpevole decadenza e non può essere rimessa nel termine, ormai scaduto, per la notifica (peraltro, la rimessione in termini va domandata subito dopo il verificarsi della decadenza e
4 appena cessano le ragioni dell'impedimento che l'ha causata, mentre l'attrice ha avanzato generica istanza, per la prima volta, solo all'udienza del 17.10.2024), dovendo al più iniziare un nuovo giudizio.
In conclusione, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi degli artt. 291, comma 3, e
307 c.p.c.
Occorre statuire in ordine alle spese di lite, giacché allorquando insorga controversia sull'estinzione del processo (come nella specie) e la controversia stessa venga decisa con sentenza
(perché, come si ricava dalla lettura dell'art. 178, comma secondo, c.p.c., il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura di sentenza anche ove venga pronunciato in forma di ordinanza o di decreto ed è impugnabile con l'appello, non con lo strumento del reclamo al collegio), ai fini delle spese riprende vigore il generale principio della soccombenza, non essendo più applicabile il criterio di cui all'art. 310
c.p.c., secondo cui le spese del processo stanno a carico delle parti che le hanno anticipate (cfr. ex plurimis Cass., 26 gennaio 2006, n. 1513).
Le spese a favore dei convenuti si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (considerata la chiusura in rito del giudizio e su una questione rilevata ex officio sin dalle verifiche preliminari) previsti dal D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. 147/2022) a tutte le fasi, concretamente svolte. Lo scaglione è quello corrispondente al valore della causa che, nell'azione revocatoria, è dato dal credito a tutela del quale viene proposta (€ 26.000,00 - €
52.000,00). Ai convenuti, stante l'unicità della difesa e la non complessità delle questioni affrontate, può riconoscersi un unico compenso.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) condanna e in solido, al Parte_1 Controparte_3 pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri all'udienza del 9 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3993 dell'anno 2023, vertente tra tra
(C.F. e, per essa, la Parte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ), procuratrice speciale della Parte_2 P.IVA_2 [...]
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Pescara, via Cesare Battisti n. 61, presso lo studio dell'avv. Ludovico
De Benedictis, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
, elettivamente domiciliati in Roma, via Ippolito Nievo n. 61, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Alessandro Mecocci, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI con l'intervento di
(C.F. ), in persona della procuratrice speciale Controparte_3 P.IVA_4 Parte_4
, elettivamente domiciliata in Pescara, via Cesare Battisti n. 61, presso lo studio dell'avv.
[...]
Ludovico De Benedictis, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza che precede e di cui la presente sentenza forma parte integrante
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con atto di citazione notificato a e a quest'ultimo nell'asserita CP_1 CP_2 qualità di rappresentante generale in l'Italia della società DMP AF IN LT, avente sede legale a Dubai (Emirati Arabi Uniti), la chiedeva al Tribunale Parte_1 di “revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. la delibera del giorno 9/6/2018 con la quale i soci della
DMP AF IN LT hanno sottoscritto un aumento del capitale sociale della predetta società e
l'atto pubblico di deposito della medesima delibera rogato in Roma (RM) il 13/07/2018 a ministero
Notar Dott. rep. n. 45.900 e racc. n. 31.707, limitatamente al conferimento del Persona_1
diritto di proprietà su immobile sito in Frascati (RM) alla Via Lorenzo Sebastiani n. 4/B (in catasto snc), censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 11, particella 1502, subalterni 1
e 3 graffati, categoria A/7, classe 3, con riserva del diritto di abitazione vita natural durante, eseguito dal signor , nato a [...] il [...] e residente in [...] CP_1
alla Via Lorenzo Sebastiani n. 4/B, c.f. , in favore della DMP AF C.F._1
IN LT, con sede legale in Office No. 1906, XL Tower, Business Bay, Dubai P.O., Box 242864
(Emirati Arabi Uniti), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma –
Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2 in data 17/7/2018, reg. gen. 35210 e reg. part. 24495, e, per l'effetto, dichiarare inefficace tali atti nei confronti della Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali 15%, cap e iva
[...] come per legge”, sul presupposto di vantare un credito di residui € 38.549,03 nei confronti di fideiussore della poi fallita, propria debitrice in ragione di CP_1 Controparte_4
rapporti bancari (di conto corrente e di finanziamento chirografario).
Si costituivano in giudizio sia che quest'ultimo eccepiva la CP_1 CP_2
propria estraneità alla lite, non rivestendo la qualità di procuratore generale della società DMP
AF IN LT, per la quale aveva svolto il ben più limitato ruolo di rappresentante fiscale, in occasione dell'atto di deposito del 13.07.2018 per Notaio di Roma;
nel merito, Persona_1
contestava il credito della nei suoi confronti, CP_1 Parte_1
ancora sub judice nonché la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
In sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., espletate per la prima volta in data
4.12.2023, il Tribunale rilevava il difetto di prova dell'invocata qualità, in capo a di CP_2
rappresentante generale in Italia della società estera DMP AF IN LT e, nel termine assegnato, l'attrice non depositava né deduceva alcunché, sicché il Tribunale ordinava il rinnovo della notificazione all'estero, in mancanza di elementi idonei a far ritenere legittimamente eseguita quella ricevuta da ex art. 77 c.p.c. CP_2
Nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 291 c.p.c. parte attrice non ottemperava all'ordine del Tribunale, come rilevato nel successivo decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 19.07.2024,
2 con il quale le parti venivano altresì invitate a dedurre, nelle memorie integrative, sull'eventuale estinzione del processo per inattività.
L'attrice non depositava neppure le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con comparsa depositata il 17.10.2024 interveniva la deducendo di Controparte_5 essere divenuta la titolare del credito vantato dall'attrice e insistendo nell'accoglimento delle domande e conclusioni da quest'ultima proposte.
Anche all'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. del 17.10.2024 l'attrice non comprovava di aver effettuato alcun tentativo di notificazione nei confronti della DM AF IN LT, limitandosi ad esibire copia cartacea di una “visura” da cui risulterebbe la cessazione della stessa;
chiedeva, pertanto, disporsi il rinnovo della notificazione o, in alternativa, dichiararsi l'interruzione del giudizio per riassumerlo nei confronti dei soci.
**********
In base all'attuale formulazione dell'art. 307 c.p.c. il Giudice può sempre, nel corso del processo, dichiarare l'avvenuta estinzione dello stesso in presenza dei presupposti di cui all'art. 307, senza che sia a tal fine necessaria alcuna eccezione di parte.
Il Giudice è anzi tenuto, nel corso del processo, a verificare se si siano o meno verificate fattispecie estintive, posto che il ricorrere di un'ipotesi di estinzione è altrimenti rilevabile anche da parte del giudice dell'impugnazione.
Ciò posto, è convincimento del Tribunale che, nel caso concreto, si sia verificata l'estinzione del processo introdotto dalla per inattività qualificata (art. Parte_1
307, comma 3, c.p.c.).
L'attrice non ha infatti validamente notificato l'atto introduttivo alla convenuta, peraltro un litisconsorte necessario (trattandosi del beneficiario dell'atto dispositivo oggetto della spiegata azione revocatoria ordinaria), giacché la prima notifica è stata effettuata a senza che CP_2
sia stata documentata – come richiesto dal Tribunale a seguito della contestazione sul punto del convenuto, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva – la sua qualità di procuratore generale in Italia, autorizzato ad essere convenuto in giudizio in nome e per conto della società estera in forza dell'art. 77 c.p.c. (all'atto notarile del 2018 non risulta in effetti allegata alcuna procura generale conferita dalla società estera al . CP_2
Rilevato il vizio della prima notifica, il Tribunale ha assegnato all'attrice, ai sensi dell'art. 291
c.p.c., termine fino al 23 febbraio 2024 per rinnovarla nei confronti della società estera e parte attrice, nel termine perentorio, non ha effettuato alcun tentativo di notificazione.
Tale inattività, considerata la natura perentoria del termine di cui all'art. 291 c.p.c., integra una causa di estinzione del processo.
3 Né sussistono i presupposti per concedere un nuovo termine all'attrice (rectius per rimetterla in termini), in quanto l'inerzia è stata giustificata, peraltro solo all'udienza del 17.10.2024 e mai prima (nonostante il provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. del 19.07.2024 e la possibilità di dedurre sul punto nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.), mediante la mera esibizione di una
“visura estera negativa” da cui emerge che, dalla data del 30.05.2023, la DM AF IN LT sarebbe inattiva, ciò che, a detta dell'attrice, avrebbe precluso la notificazione perché i relativi dati non erano “verificabili”.
Ora, a prescindere dalla scarsissima efficacia del documento esibito (poi depositato telematicamente su autorizzazione del Tribunale), trattandosi non di una visura tratta dal registro delle imprese del Paese estero bensì da un non meglio precisato e verificato sito straniero
(“companycheck.biz”) e che reca persino la dicitura, in calce, “i dati sopra esposti hanno valore meramente informativo, non costituendo certificazione ne prova documentale”, la semplice inattività della società implica soltanto che la stessa non stia svolgendo attività d'impresa. Non consta, in nessuna parte della visura, che la società sia stata cancellata o si sia in altro modo estinta;
anzi, i convenuti, pur non essendone onerati, con le note conclusive autorizzate hanno provveduto al deposito di estratti del registro delle imprese degli Emirati Arabi Uniti, con annessa traduzione, da cui risulta che la società era in attività, al punto che di recente ha modificato la propria ragione sociale da DM AF IN LT a DM AF LT (tali documenti, peraltro, sono ammissibili perché in prova contraria rispetto alla visura esibita dall'attrice solo all'udienza del 17.10.2024).
Ciò rende del tutto superfluo l'accertamento ex art. 14 della 0L. 218/1995 sollecitato dall'attrice nelle note conclusive.
Peraltro, la visura depositata era stata richiesta già il 5.07.2023, ancor prima che il Tribunale ordinasse il rinnovo della notifica (decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 18.12.2023). Da quel momento l'attrice aveva tutto il tempo necessario per effettuare nuove e più accurate ricerche (come d'altronde hanno fatto i convenuti) sull'attuale status della società beneficiaria dell'atto di disposizione, invece è rimasta completamente inerte, se non addirittura sorda ai plurimi inviti rivoltile dal Tribunale, aventi ad oggetto la richiesta di produrre documentazione idonei a consentire la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio (si rammenti che non è stato dedotto né documentato alcunché sulla qualità di e non è stata effettuata nessuna ricerca dopo CP_2
quella risalente al 5.07.2023).
È evidente, pertanto, che l'attrice non si sia attivata con la dovuta diligenza per effettuare le ricerche e ad eseguire la notificazione nei confronti di un contraddittore necessario, motivo per il quale è incorsa in colpevole decadenza e non può essere rimessa nel termine, ormai scaduto, per la notifica (peraltro, la rimessione in termini va domandata subito dopo il verificarsi della decadenza e
4 appena cessano le ragioni dell'impedimento che l'ha causata, mentre l'attrice ha avanzato generica istanza, per la prima volta, solo all'udienza del 17.10.2024), dovendo al più iniziare un nuovo giudizio.
In conclusione, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi degli artt. 291, comma 3, e
307 c.p.c.
Occorre statuire in ordine alle spese di lite, giacché allorquando insorga controversia sull'estinzione del processo (come nella specie) e la controversia stessa venga decisa con sentenza
(perché, come si ricava dalla lettura dell'art. 178, comma secondo, c.p.c., il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura di sentenza anche ove venga pronunciato in forma di ordinanza o di decreto ed è impugnabile con l'appello, non con lo strumento del reclamo al collegio), ai fini delle spese riprende vigore il generale principio della soccombenza, non essendo più applicabile il criterio di cui all'art. 310
c.p.c., secondo cui le spese del processo stanno a carico delle parti che le hanno anticipate (cfr. ex plurimis Cass., 26 gennaio 2006, n. 1513).
Le spese a favore dei convenuti si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (considerata la chiusura in rito del giudizio e su una questione rilevata ex officio sin dalle verifiche preliminari) previsti dal D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. 147/2022) a tutte le fasi, concretamente svolte. Lo scaglione è quello corrispondente al valore della causa che, nell'azione revocatoria, è dato dal credito a tutela del quale viene proposta (€ 26.000,00 - €
52.000,00). Ai convenuti, stante l'unicità della difesa e la non complessità delle questioni affrontate, può riconoscersi un unico compenso.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) condanna e in solido, al Parte_1 Controparte_3 pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri all'udienza del 9 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
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