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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/02/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6286/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 6286/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella SPICCIARIELLO, elettivamente Parte_1
domiciliata in Cerignola, alla via Dante n. 4, presso lo studio legale dell'avv. SPICCIARIELLO
APPELLANTE
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Avv. Pia PENNELLI elettivamente domiciliata in San Giovanni Rotondo –Piazza Europa 112, presso lo studio legale dell'avv. PENNELLI
APPELLATA
Controparte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 52/19 del Giudice di Pace di Cerignola, resa a definizione del giudizio N.R.G. 1261/16
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
In fatto giova premettere che, con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 giugno 2016, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Cerignola, la Parte_1 CP_3
e per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento Controparte_2 Controparte_2 delle lesioni fisiche subite, quantificate in € 19.160,00, in seguito al sinistro occorso in data
13.12.2015, allorquando ella, in abitato di Cerignola, in sella alla propria bicicletta, era stata investita dal veicolo Fiat Panda DA975 DA di proprietà di e condotto nell'occasione dal CP_2
. CP_2
A sostegno della propria domanda deduceva che:
- il 13 dicembre 2015, alle ore 9.00 circa, con la propria bici attraversava, in Cerignola, Via San
Ferdinando di Puglia quando, giunta all'intersezione con Via Pirandello, veniva investita da una
Fiat Panda tg DA 975 DA che, non avvedendosi dell'arrivo della bici, la colpiva sul lato destro facendola cadere a terra;
- a causa della caduta ella subiva la frattura al calcagno destro, come riscontrata presso il PS dell'Ospedale Tatarella di Cerignola, con 25 giorni di prognosi;
-la responsabilità esclusiva per l'occorso sinistro era da porsi in capo a per la Controparte_2
sua condotta di guida imprudente;
- la richiesta di risarcimento inoltrata alla compagnia assicurativa nonché il successivo invito alla negoziazione assistita erano rimasti inevasi.
L'attrice concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del CP_2 per l'occorso sinistro, condannare e in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 CP_3 della somma di € 19.160, con vittoria di spese”.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'an e il quantum debeatur rilevando, in CP_4
particolare, che ante causam l'attrice non aveva fornito alcun riscontro, ai fini della definizione stragiudiziale, alla dinamica dedotta in citazione e che, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria la stessa dovesse essere ridimensionata in considerazione della responsabilità concorsuale di entrambe le parti. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda.
Dichiarata la contumacia dei convenuti e , ritualmente citati e non costituitisi, CP_2 CP_2
la causa veniva istruita a mezzo escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2 [...]
e CTU medica. Tes_3
All'esito, con la sentenza n.52/2019 pubblicata il 1° marzo 2019, il Gdp accoglieva parzialmente la domanda, basando la propria decisione su una presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c. e determinando l'importo risarcitorio in € 5.636,00 per danno non patrimoniale ed € 35,00 per danno patrimoniale, compensando al 50% le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, ritualmente notificato, , chiedendo: “nel Parte_1 merito, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. , conducente della Fiat Panda targata DA975DA, nella causazione del Controparte_2 sinistro per cui è causa;
2) per l'effetto, condannare in solido tutti i convenuti tra di loro, all'integrale risarcimento dei danni, ossia ad ulteriori € 5.591,98 (quindi, € 10.829,71 per danno biologico, € 373,00 per spese mediche, € 2.165, 94 per danno morale ed € 70,00 per i danni materiali alla bicicletta, detratto il 50% già riconosciuto in sentenza e corrisposto dalla compagnia assicurativa), o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni fisici e materiali subiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo;
3) Con vittoria delle competenze legali di entrambi i gradi del giudizio ex
D.M n°55/14 e succ. mod. (ivi compreso il costo della c.t.u. medico-legale espletata nel giudizio di primo grado), da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, perché anticipatario”
All'udienza di comparizione delle parti, il precedente Giudice, rilevato che la notifica dell'atto di citazione in appello a non era andata a buon fine, concedeva termine per la Controparte_2
rinnovazione della notifica.
In data 23/09/2020, l' si costituiva ritualmente in giudizio, a mezzo di comparsa di CP_4
costituzione e risposta, chiedendo il rigetto dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 52/2019.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 24/09/2020, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Pervenuta la causa allo scrivente magistrato, all'udienza del 12/11/2024, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di 60 e 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******************
1.In via preliminare deve essere confermata la contumacia di e Controparte_2 [...]
, ritualmente citati e non costituiti, già dichiarata all' udienza del 24.09.2020. CP_2
1.1 Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
2. Nel merito, ha proposto gravame avverso la sentenza resa dal Giudice di prime Parte_1
cure, sulla scorta del seguente motivo di appello:
- violazione dell'art. 2054 c.c. - errata e/o incompleta valutazione delle risultanze istruttorie.
L'appellante ha censurato la pronuncia del Giudice di prime cure, sostenendo che lo stesso avesse errato nel riconoscere come non superata la presunzione di pari responsabilità tra i protagonisti del sinistro oggetto di causa.
Invero, l'appellante ha censurato la pronuncia resa dal Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che l'attore non avesse fornito prova di essere esente da condotte che hanno contribuito alla causazione del danno, e che il concorso di colpa doveva essere ricondotto alla circostanza che la dinamica del sinistro non era stata esattamente chiarita e, pertanto, aveva applicato l'art. 2054 II comma c.c. e l'art. 1227 c.c., individuando una corresponsabilità dell'attrice e riducendo proporzionalmente l'importo del risarcimento.
Dal canto suo, l'appellata compagnia ha dedotto la correttezza della decisione del Giudice di Pace il quale, valutando correttamente le risultanze istruttorie aveva correttamente ritenuto non superata la presunzione di pari responsabilità ed ha instato per la conferma integrale della sentenza gravata.
3. Dato atto delle rispettive argomentazioni delle parti, occorre rilevare che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Ed invero, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno;
ciò comporta che l'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente – danneggiante, che si presume sussistente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità.
Nel caso di specie il Giudice di primo grado, nel valutare l'impianto probatorio complessivo, ha ritenuto provata la storicità del sinistro, attribuendo una percentuale di responsabilità paritaria ad entrambe le parti per la causazione dello stesso e accogliendo la domanda risarcitoria avanzata in primo grado nell'importo stimato dall'espletata ctu medico-legale nella misura del 50%.
Orbene, ritiene il Giudice di appello che le censure mosse dalla alla gravata sentenza non Pt_1
siano fondate.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, si ritiene che il Giudice di pace abbia ben valutato le prove raccolte nel giudizio di primo grado, e di tanto è prova la sentenza appellata che ha esposto in maniera puntuale l'iter logico seguito per giungere alla decisione, tale da giustificare compiutamente la stessa. Il Giudice di prime cure ha fondato la propria motivazione valutando le prove assunte nel giudizio e, in particolare, la deposizione resa dai testi di parte attrice e la documentazione allegata agli atti di causa.
Infatti, in punto di an debeatur, i dati documentali e testimoniali acquisiti al processo non hanno consentito di confermare l'effettivo verificarsi del sinistro nelle modalità descritte in citazione e dunque di attribuire la responsabilità causativa dell'evento unicamente al . CP_2
prima convenuta e nel presente giudizio appellata, ha contestato integralmente la CP_3 narrativa storica del sinistro denunciato dall'attrice nelle modalità del suo verificarsi;
di talchè parte attrice avrebbe dovuto fornire precise e puntuali prove a sostegno della propria domanda.
Essendo, infatti, controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come esposti in citazione, sull'attrice incombeva l'onere di provare, sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo condotto dal . CP_2
Mentre con riguardo al fatto storico del sinistro, il Giudice di primo grado, nel valutare l'impianto probatorio complessivo, ne ha ritenuto provata la storicità e l'eziologia dei danni lamentati dall'attrice, avuto riguardo al profilo causativo del sinistro il Giudice di prime cure ha ritenuto non superata la presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. dando, al riguardo, motivazione corretta e satisfattiva alla quale si ritiene di aderire.
Deve essere ricordato, infatti, che il caso in esame deve essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 2054 co 2 c.c. secondo il quale, in tema di circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli.
La presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l'onere della prova liberatoria, che qualora fornita consente il superamento della presunzione a danno dell'altro.
Per cui, ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell'altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto.
La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico - esclusivo o assorbente, dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. Cass. 15/09/2020, n. 19115; 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550;
10/03/2006, n. 5226). L'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro (colpa e nesso di causalità) non consenta di stabilire la misura dell'imputabilità di quest'ultimo rispetto ad uno o entrambi i conducenti (cfr. Cass. n. 20714 del
2024; n. 15152 del 2023; n. 4909 del 1996; n. 2038 del 1994).
Da ciò consegue che il Giudice, in caso di sinistro, dovrà prima di tutto valutare se esso sia stato causato in maniera evidente dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti, sicché solo in tal caso l'altro conducente sarà liberato dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ove non sussista un evidente ed accertata colpa escludente di uno dei conducenti, allora il Giudice dovrà valutare se anche l'altro conducente si sia, comunque, uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza.
Ciò posto, nel caso specifico della violazione dell'obbligo di dare la precedenza, come nel caso che ci occupa, il Giudice non è affatto dispensato dall'obbligo di verificare il comportamento dell'altro conducente, al fine di valutare la ricorrenza di un concorso di responsabilità in ordine all'occorso scontro;
di conseguenza, per superare la presunzione di responsabilità dell'art. 2054 comma 2 c.c., occorre che ciascuno dei conducenti dimostri di avere osservato tutte le norme di condotta e non abbia potuto far nulla per evitare la collisione.
Sul punto, ossia sulla interpretazione della suddetta disposizione, è opportuno richiamare quanto affermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione (vedi, in particolare, Cass. n. 124/2016) secondo la quale, in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, anche nell'ipotesi in cui la valutazione del materiale probatorio porti ad individuare la condotta colposa di uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro, per giungere ad attribuirgli la causa determinante ed esclusiva dello stesso, occorre ugualmente accertare che il conducente del veicolo antagonista abbia tenuto un comportamento osservante le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, ravvisandosi la necessità di dimostrare che questi abbia fatto quanto possibile per evitare il danno, in caso contrario dovendo essere presunto il suo colpevole concorso nella causazione dell'evento.
Inoltre, in linea di principio, la giurisprudenza maggioritaria tende a riconoscere che un sinistro avvenuto in corrispondenza di un incrocio (e per analogia tale principio può applicarsi anche al caso di svolta non regolata da incrocio, anche qualora risulti provata la violazione dell'art. 145 C.d.S. in danno di uno dei veicoli coinvolti) “..debba necessariamente ricondursi nell'alveo dell'art. 2054
c.c., comma 2, norma che ha uno specifico fine sussidiario in tutti quei casi ove non sia possibile accertare in modo concreto e preciso, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso”. (Cfr. Cass. n. 15434/04; Cass. 4639/02).
Sulla scorta dei sovraesposti principi regolatori, venendo al caso di specie, la presunzione di pari responsabilità, al contrario di quanto ritenuto dall'appellante, non può dirsi vinta dalle dichiarazioni testimoniali in atti, che non hanno permesso di accertare univocamente il contegno tenuto alla guida dei rispettivi veicoli da entrambi i conducenti.
Infatti, i testi escussi, e , nulla hanno precisato in ordine alla condotta di guida Tes_1 Tes_2 della ciclista, all'esatta posizione in cui era avvenuto l'urto, al fatto che uno dei veicoli aveva già impegnato, sia pure parzialmente, l'incrocio de quo.
Il teste , in particolare, non ha riferito il senso di marcia della bici, riferendo esclusivamente Tes_2
che la stessa stava transitando su via San Ferdinando. Ha dichiarato anche che in seguito al sinistro la aveva chiamato un familiare al quale, giunto sul posto, egli aveva lasciato i propri Pt_1
recapiti.
Tuttavia, tale circostanza non pare collidersi con il fatto che egli, come gli altri testi, non sia stato indicato né nel modulo CAI in atti, asseritamente sottoscritto nell'immediatezza dei fatti, né nelle comunicazioni stragiudiziali intercorse tra le parti, né, infine, sia stato indicato in citazione.
Il teste ha dichiarato di trovarsi con la propria auto dietro il veicolo investitore e di avere Tes_1
però visuale piena e libera tanto da aver visto davanti a sé la bici travolta senza nulla dichiarare circa l'effettiva posizione della stessa e, inoltre, ha dichiarato che dopo l'impatto la aveva Pt_1 chiamato un familiare che l'aveva successivamente condotta in ospedale.
Avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal teste (agente P.S. Testimone_4
Commissariato di Cerignola), questi ha riferito che era giunto sul luogo successivamente al verificarsi del sinistro e che “Dopo aver chiesto cosa fosse successo, si è avvicinato a me il sig.
, da me personalmente generalizzato, il quale mi riferiva che poco prima, alla Controparte_2 guida dell'autovettura Fiat Panda, non rispettava il segnale di stop, posto su via Pirandello, ed andava ad urtare contro una bicicletta, condotta dalla sig.ra , la quale cadeva a terra”. Pt_1
V'è da rilevare che ha rilevato le generalità del solo e non anche degli altri due Tes_3 CP_2
testi citati, i quali, a loro volta, hanno omesso di attestare la presenza dello stesso Tes_3
Oltre a tali rilievi, che denotano quantomeno delle incongruenze nella ricostruzione del fatto, inoltre, deve evidenziarsi che il sinistro è avvenuto, come da atti, ad un incrocio ampio che consentiva buona visibilità e peraltro di giorno, in condizioni tali, per entrambi i conducenti, da poter adeguare la propria condotta di guida al pericolo avvertito.
L'istruttoria non ha portato a soddisfacenti riscontri sulla effettiva reale dinamica del sinistro in relazione alla condotta ed al contributo causale fornito dall'appellante nella veste di conducente della bicicletta e, nel caso che ci occupa, a tal fine neppure soccorre il modulo CAI che le parti hanno sottoscritto, la cui portata confessoria e l'efficacia probatoria in giudizio risultano liberamente apprezzabili dal Giudice del merito che, rapportandolo con altri elementi probatori, può discostarsi dalla confessione stragiudiziale ivi contenuta tutte le volte che risulti incompatibile con le risultanze probatorie emerse e formatesi nel corso del giudizio ( ex plurimis Cass. n. 8451/2019;
n. 37752/2021; n. 16875/2022).
In ultimo, deve evidenziarsi che, al verificarsi del sinistro di cui è causa, particolarmente preoccupante riguardo alle potenziali conseguenze poiché intervenuto tra un veicolo ed una bicicletta, non è stata allertata alcuna autorità che potesse constatare l'accaduto, accertare eventuali violazioni al CdS e riversare le dichiarazioni delle parti in un verbale. Seppure non obbligatoria, tale operazione avrebbe senza dubbio offerto un'allegazione sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria per come dedotta dalla sottoposta al vaglio del Giudice di Pace prima e, attualmente, al Pt_1
Giudice di appello.
V'è di più, nonostante l'asserito tamponamento avrebbe causato la caduta della , provocata Pt_1 dallo sbalzo derivante dall'urto, non risulta che il traffico sia stato in alcun modo fermato, se non altro per soccorrerla in sicurezza, né che sia stato allertato il personale del locale servizio 118 nonostante il teste abbia riferito dei fortissimi dolori che la accusava. Tes_1 Pt_1
Orbene, dal complesso delle risultanze istruttorie appare evidente che la responsabilità causativa del sinistro in capo ai conducenti i veicoli potrebbe determinarsi in percentuale differente, come richiesto dall'appellante, solo nel caso in cui vi fosse un riscontro certo ed univoco attestante la dinamica del sinistro per come dedotta in citazione, che risulta mancante agli atti, poiché , oltre alle generiche dichiarazioni rese dai testi, la stessa non risulta in altro modo riscontrata.
Condivisibile appare, per le ragioni sopra esposte la considerazione del Giudice di pace per cui entrambi i conducenti debbano ritenersi responsabili in ordine alla causazione dell'occorso sinistro, non essendo emersa la prova che uno dei conducenti si sia effettivamente uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza.
Conclusivamente, alla luce dell'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio, non può che condividersi la decisione di primo grado anche in ordine alla conseguente liquidazione del danno operata dal giudice, non essendo stati forniti elementi a sostegno, neppure in via astratta, dell'erroneità della sentenza oggetto di appello nel senso del riconoscimento esclusivo della responsabilità per l'occorso sinistro in capo a . CP_2
Per le ragioni sopra esposte, le censure mosse alla gravata sentenza risultano infondate e, pertanto, si ritiene che la sentenza n. 52/19 del Giudice di Pace di Cerignola debba essere integralmente confermata.
4. Le spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di nonché Parte_1 CP_4 CP_2
E e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 52/19 del Giudice di Pace
[...] Controparte_2
di Cerignola, resa a definizione del giudizio N.R.G. 1261/16;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Parte_1
favore della che liquida in 3.397,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come CP_4
per legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 25.02.2025.
Il Giudice
Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 6286/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella SPICCIARIELLO, elettivamente Parte_1
domiciliata in Cerignola, alla via Dante n. 4, presso lo studio legale dell'avv. SPICCIARIELLO
APPELLANTE
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Avv. Pia PENNELLI elettivamente domiciliata in San Giovanni Rotondo –Piazza Europa 112, presso lo studio legale dell'avv. PENNELLI
APPELLATA
Controparte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 52/19 del Giudice di Pace di Cerignola, resa a definizione del giudizio N.R.G. 1261/16
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
In fatto giova premettere che, con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 giugno 2016, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Cerignola, la Parte_1 CP_3
e per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento Controparte_2 Controparte_2 delle lesioni fisiche subite, quantificate in € 19.160,00, in seguito al sinistro occorso in data
13.12.2015, allorquando ella, in abitato di Cerignola, in sella alla propria bicicletta, era stata investita dal veicolo Fiat Panda DA975 DA di proprietà di e condotto nell'occasione dal CP_2
. CP_2
A sostegno della propria domanda deduceva che:
- il 13 dicembre 2015, alle ore 9.00 circa, con la propria bici attraversava, in Cerignola, Via San
Ferdinando di Puglia quando, giunta all'intersezione con Via Pirandello, veniva investita da una
Fiat Panda tg DA 975 DA che, non avvedendosi dell'arrivo della bici, la colpiva sul lato destro facendola cadere a terra;
- a causa della caduta ella subiva la frattura al calcagno destro, come riscontrata presso il PS dell'Ospedale Tatarella di Cerignola, con 25 giorni di prognosi;
-la responsabilità esclusiva per l'occorso sinistro era da porsi in capo a per la Controparte_2
sua condotta di guida imprudente;
- la richiesta di risarcimento inoltrata alla compagnia assicurativa nonché il successivo invito alla negoziazione assistita erano rimasti inevasi.
L'attrice concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del CP_2 per l'occorso sinistro, condannare e in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 CP_3 della somma di € 19.160, con vittoria di spese”.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'an e il quantum debeatur rilevando, in CP_4
particolare, che ante causam l'attrice non aveva fornito alcun riscontro, ai fini della definizione stragiudiziale, alla dinamica dedotta in citazione e che, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria la stessa dovesse essere ridimensionata in considerazione della responsabilità concorsuale di entrambe le parti. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda.
Dichiarata la contumacia dei convenuti e , ritualmente citati e non costituitisi, CP_2 CP_2
la causa veniva istruita a mezzo escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2 [...]
e CTU medica. Tes_3
All'esito, con la sentenza n.52/2019 pubblicata il 1° marzo 2019, il Gdp accoglieva parzialmente la domanda, basando la propria decisione su una presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c. e determinando l'importo risarcitorio in € 5.636,00 per danno non patrimoniale ed € 35,00 per danno patrimoniale, compensando al 50% le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, ritualmente notificato, , chiedendo: “nel Parte_1 merito, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. , conducente della Fiat Panda targata DA975DA, nella causazione del Controparte_2 sinistro per cui è causa;
2) per l'effetto, condannare in solido tutti i convenuti tra di loro, all'integrale risarcimento dei danni, ossia ad ulteriori € 5.591,98 (quindi, € 10.829,71 per danno biologico, € 373,00 per spese mediche, € 2.165, 94 per danno morale ed € 70,00 per i danni materiali alla bicicletta, detratto il 50% già riconosciuto in sentenza e corrisposto dalla compagnia assicurativa), o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni fisici e materiali subiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo;
3) Con vittoria delle competenze legali di entrambi i gradi del giudizio ex
D.M n°55/14 e succ. mod. (ivi compreso il costo della c.t.u. medico-legale espletata nel giudizio di primo grado), da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, perché anticipatario”
All'udienza di comparizione delle parti, il precedente Giudice, rilevato che la notifica dell'atto di citazione in appello a non era andata a buon fine, concedeva termine per la Controparte_2
rinnovazione della notifica.
In data 23/09/2020, l' si costituiva ritualmente in giudizio, a mezzo di comparsa di CP_4
costituzione e risposta, chiedendo il rigetto dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 52/2019.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 24/09/2020, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Pervenuta la causa allo scrivente magistrato, all'udienza del 12/11/2024, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di 60 e 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******************
1.In via preliminare deve essere confermata la contumacia di e Controparte_2 [...]
, ritualmente citati e non costituiti, già dichiarata all' udienza del 24.09.2020. CP_2
1.1 Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
2. Nel merito, ha proposto gravame avverso la sentenza resa dal Giudice di prime Parte_1
cure, sulla scorta del seguente motivo di appello:
- violazione dell'art. 2054 c.c. - errata e/o incompleta valutazione delle risultanze istruttorie.
L'appellante ha censurato la pronuncia del Giudice di prime cure, sostenendo che lo stesso avesse errato nel riconoscere come non superata la presunzione di pari responsabilità tra i protagonisti del sinistro oggetto di causa.
Invero, l'appellante ha censurato la pronuncia resa dal Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che l'attore non avesse fornito prova di essere esente da condotte che hanno contribuito alla causazione del danno, e che il concorso di colpa doveva essere ricondotto alla circostanza che la dinamica del sinistro non era stata esattamente chiarita e, pertanto, aveva applicato l'art. 2054 II comma c.c. e l'art. 1227 c.c., individuando una corresponsabilità dell'attrice e riducendo proporzionalmente l'importo del risarcimento.
Dal canto suo, l'appellata compagnia ha dedotto la correttezza della decisione del Giudice di Pace il quale, valutando correttamente le risultanze istruttorie aveva correttamente ritenuto non superata la presunzione di pari responsabilità ed ha instato per la conferma integrale della sentenza gravata.
3. Dato atto delle rispettive argomentazioni delle parti, occorre rilevare che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Ed invero, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno;
ciò comporta che l'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente – danneggiante, che si presume sussistente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità.
Nel caso di specie il Giudice di primo grado, nel valutare l'impianto probatorio complessivo, ha ritenuto provata la storicità del sinistro, attribuendo una percentuale di responsabilità paritaria ad entrambe le parti per la causazione dello stesso e accogliendo la domanda risarcitoria avanzata in primo grado nell'importo stimato dall'espletata ctu medico-legale nella misura del 50%.
Orbene, ritiene il Giudice di appello che le censure mosse dalla alla gravata sentenza non Pt_1
siano fondate.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, si ritiene che il Giudice di pace abbia ben valutato le prove raccolte nel giudizio di primo grado, e di tanto è prova la sentenza appellata che ha esposto in maniera puntuale l'iter logico seguito per giungere alla decisione, tale da giustificare compiutamente la stessa. Il Giudice di prime cure ha fondato la propria motivazione valutando le prove assunte nel giudizio e, in particolare, la deposizione resa dai testi di parte attrice e la documentazione allegata agli atti di causa.
Infatti, in punto di an debeatur, i dati documentali e testimoniali acquisiti al processo non hanno consentito di confermare l'effettivo verificarsi del sinistro nelle modalità descritte in citazione e dunque di attribuire la responsabilità causativa dell'evento unicamente al . CP_2
prima convenuta e nel presente giudizio appellata, ha contestato integralmente la CP_3 narrativa storica del sinistro denunciato dall'attrice nelle modalità del suo verificarsi;
di talchè parte attrice avrebbe dovuto fornire precise e puntuali prove a sostegno della propria domanda.
Essendo, infatti, controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come esposti in citazione, sull'attrice incombeva l'onere di provare, sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo condotto dal . CP_2
Mentre con riguardo al fatto storico del sinistro, il Giudice di primo grado, nel valutare l'impianto probatorio complessivo, ne ha ritenuto provata la storicità e l'eziologia dei danni lamentati dall'attrice, avuto riguardo al profilo causativo del sinistro il Giudice di prime cure ha ritenuto non superata la presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. dando, al riguardo, motivazione corretta e satisfattiva alla quale si ritiene di aderire.
Deve essere ricordato, infatti, che il caso in esame deve essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 2054 co 2 c.c. secondo il quale, in tema di circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli.
La presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l'onere della prova liberatoria, che qualora fornita consente il superamento della presunzione a danno dell'altro.
Per cui, ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell'altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto.
La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico - esclusivo o assorbente, dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. Cass. 15/09/2020, n. 19115; 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550;
10/03/2006, n. 5226). L'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro (colpa e nesso di causalità) non consenta di stabilire la misura dell'imputabilità di quest'ultimo rispetto ad uno o entrambi i conducenti (cfr. Cass. n. 20714 del
2024; n. 15152 del 2023; n. 4909 del 1996; n. 2038 del 1994).
Da ciò consegue che il Giudice, in caso di sinistro, dovrà prima di tutto valutare se esso sia stato causato in maniera evidente dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti, sicché solo in tal caso l'altro conducente sarà liberato dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ove non sussista un evidente ed accertata colpa escludente di uno dei conducenti, allora il Giudice dovrà valutare se anche l'altro conducente si sia, comunque, uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza.
Ciò posto, nel caso specifico della violazione dell'obbligo di dare la precedenza, come nel caso che ci occupa, il Giudice non è affatto dispensato dall'obbligo di verificare il comportamento dell'altro conducente, al fine di valutare la ricorrenza di un concorso di responsabilità in ordine all'occorso scontro;
di conseguenza, per superare la presunzione di responsabilità dell'art. 2054 comma 2 c.c., occorre che ciascuno dei conducenti dimostri di avere osservato tutte le norme di condotta e non abbia potuto far nulla per evitare la collisione.
Sul punto, ossia sulla interpretazione della suddetta disposizione, è opportuno richiamare quanto affermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione (vedi, in particolare, Cass. n. 124/2016) secondo la quale, in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, anche nell'ipotesi in cui la valutazione del materiale probatorio porti ad individuare la condotta colposa di uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro, per giungere ad attribuirgli la causa determinante ed esclusiva dello stesso, occorre ugualmente accertare che il conducente del veicolo antagonista abbia tenuto un comportamento osservante le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, ravvisandosi la necessità di dimostrare che questi abbia fatto quanto possibile per evitare il danno, in caso contrario dovendo essere presunto il suo colpevole concorso nella causazione dell'evento.
Inoltre, in linea di principio, la giurisprudenza maggioritaria tende a riconoscere che un sinistro avvenuto in corrispondenza di un incrocio (e per analogia tale principio può applicarsi anche al caso di svolta non regolata da incrocio, anche qualora risulti provata la violazione dell'art. 145 C.d.S. in danno di uno dei veicoli coinvolti) “..debba necessariamente ricondursi nell'alveo dell'art. 2054
c.c., comma 2, norma che ha uno specifico fine sussidiario in tutti quei casi ove non sia possibile accertare in modo concreto e preciso, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso”. (Cfr. Cass. n. 15434/04; Cass. 4639/02).
Sulla scorta dei sovraesposti principi regolatori, venendo al caso di specie, la presunzione di pari responsabilità, al contrario di quanto ritenuto dall'appellante, non può dirsi vinta dalle dichiarazioni testimoniali in atti, che non hanno permesso di accertare univocamente il contegno tenuto alla guida dei rispettivi veicoli da entrambi i conducenti.
Infatti, i testi escussi, e , nulla hanno precisato in ordine alla condotta di guida Tes_1 Tes_2 della ciclista, all'esatta posizione in cui era avvenuto l'urto, al fatto che uno dei veicoli aveva già impegnato, sia pure parzialmente, l'incrocio de quo.
Il teste , in particolare, non ha riferito il senso di marcia della bici, riferendo esclusivamente Tes_2
che la stessa stava transitando su via San Ferdinando. Ha dichiarato anche che in seguito al sinistro la aveva chiamato un familiare al quale, giunto sul posto, egli aveva lasciato i propri Pt_1
recapiti.
Tuttavia, tale circostanza non pare collidersi con il fatto che egli, come gli altri testi, non sia stato indicato né nel modulo CAI in atti, asseritamente sottoscritto nell'immediatezza dei fatti, né nelle comunicazioni stragiudiziali intercorse tra le parti, né, infine, sia stato indicato in citazione.
Il teste ha dichiarato di trovarsi con la propria auto dietro il veicolo investitore e di avere Tes_1
però visuale piena e libera tanto da aver visto davanti a sé la bici travolta senza nulla dichiarare circa l'effettiva posizione della stessa e, inoltre, ha dichiarato che dopo l'impatto la aveva Pt_1 chiamato un familiare che l'aveva successivamente condotta in ospedale.
Avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal teste (agente P.S. Testimone_4
Commissariato di Cerignola), questi ha riferito che era giunto sul luogo successivamente al verificarsi del sinistro e che “Dopo aver chiesto cosa fosse successo, si è avvicinato a me il sig.
, da me personalmente generalizzato, il quale mi riferiva che poco prima, alla Controparte_2 guida dell'autovettura Fiat Panda, non rispettava il segnale di stop, posto su via Pirandello, ed andava ad urtare contro una bicicletta, condotta dalla sig.ra , la quale cadeva a terra”. Pt_1
V'è da rilevare che ha rilevato le generalità del solo e non anche degli altri due Tes_3 CP_2
testi citati, i quali, a loro volta, hanno omesso di attestare la presenza dello stesso Tes_3
Oltre a tali rilievi, che denotano quantomeno delle incongruenze nella ricostruzione del fatto, inoltre, deve evidenziarsi che il sinistro è avvenuto, come da atti, ad un incrocio ampio che consentiva buona visibilità e peraltro di giorno, in condizioni tali, per entrambi i conducenti, da poter adeguare la propria condotta di guida al pericolo avvertito.
L'istruttoria non ha portato a soddisfacenti riscontri sulla effettiva reale dinamica del sinistro in relazione alla condotta ed al contributo causale fornito dall'appellante nella veste di conducente della bicicletta e, nel caso che ci occupa, a tal fine neppure soccorre il modulo CAI che le parti hanno sottoscritto, la cui portata confessoria e l'efficacia probatoria in giudizio risultano liberamente apprezzabili dal Giudice del merito che, rapportandolo con altri elementi probatori, può discostarsi dalla confessione stragiudiziale ivi contenuta tutte le volte che risulti incompatibile con le risultanze probatorie emerse e formatesi nel corso del giudizio ( ex plurimis Cass. n. 8451/2019;
n. 37752/2021; n. 16875/2022).
In ultimo, deve evidenziarsi che, al verificarsi del sinistro di cui è causa, particolarmente preoccupante riguardo alle potenziali conseguenze poiché intervenuto tra un veicolo ed una bicicletta, non è stata allertata alcuna autorità che potesse constatare l'accaduto, accertare eventuali violazioni al CdS e riversare le dichiarazioni delle parti in un verbale. Seppure non obbligatoria, tale operazione avrebbe senza dubbio offerto un'allegazione sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria per come dedotta dalla sottoposta al vaglio del Giudice di Pace prima e, attualmente, al Pt_1
Giudice di appello.
V'è di più, nonostante l'asserito tamponamento avrebbe causato la caduta della , provocata Pt_1 dallo sbalzo derivante dall'urto, non risulta che il traffico sia stato in alcun modo fermato, se non altro per soccorrerla in sicurezza, né che sia stato allertato il personale del locale servizio 118 nonostante il teste abbia riferito dei fortissimi dolori che la accusava. Tes_1 Pt_1
Orbene, dal complesso delle risultanze istruttorie appare evidente che la responsabilità causativa del sinistro in capo ai conducenti i veicoli potrebbe determinarsi in percentuale differente, come richiesto dall'appellante, solo nel caso in cui vi fosse un riscontro certo ed univoco attestante la dinamica del sinistro per come dedotta in citazione, che risulta mancante agli atti, poiché , oltre alle generiche dichiarazioni rese dai testi, la stessa non risulta in altro modo riscontrata.
Condivisibile appare, per le ragioni sopra esposte la considerazione del Giudice di pace per cui entrambi i conducenti debbano ritenersi responsabili in ordine alla causazione dell'occorso sinistro, non essendo emersa la prova che uno dei conducenti si sia effettivamente uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza.
Conclusivamente, alla luce dell'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio, non può che condividersi la decisione di primo grado anche in ordine alla conseguente liquidazione del danno operata dal giudice, non essendo stati forniti elementi a sostegno, neppure in via astratta, dell'erroneità della sentenza oggetto di appello nel senso del riconoscimento esclusivo della responsabilità per l'occorso sinistro in capo a . CP_2
Per le ragioni sopra esposte, le censure mosse alla gravata sentenza risultano infondate e, pertanto, si ritiene che la sentenza n. 52/19 del Giudice di Pace di Cerignola debba essere integralmente confermata.
4. Le spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di nonché Parte_1 CP_4 CP_2
E e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 52/19 del Giudice di Pace
[...] Controparte_2
di Cerignola, resa a definizione del giudizio N.R.G. 1261/16;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Parte_1
favore della che liquida in 3.397,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come CP_4
per legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 25.02.2025.
Il Giudice
Maria Elena de Tura