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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/03/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12.1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile – Ufficio Procedura Concorsuali, nel collegio così composto:
Dott. Emmanuele AGOSTINI Presidente
Dott. Alfonso SCIBONA Giudice rel.
Dott. Mauro Giuseppe Cilardi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.03.1967, e (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residenti a [...], nel procedimento R.G. n. 12/2025;
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data
03.03.2025 da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), assistiti dall'OCC di Crotone, in persona del Gestore Dott.ssa C.F._2 [...]
; Persona_1
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 comma 2 CCII, avendo i debitori eletto domicilio od essendo comunque residenti nel circondario di questo Tribunale;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 268 CCII e che si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che – così come illustrato in ricorso e nella relazione del Gestore – a fronte
-1- di un'esposizione debitoria complessiva pari ad € 258.597,00 (di cui € 200.065,00 dovuti alla ed il residuo ad ed CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
), il patrimonio di cui dispongono i coniugi (in regime
[...] Parte_3 di comunione legale) appare insufficiente a soddisfare regolarmente le obbligazioni, atteso che:
- costoro sono titolari, unitamente a terzi, di quote di comproprietà:
▪ di un immobile sito a Crotone, Traversa II di C.so Messina n. 9 p. II° (nei limiti di 2/12, quale quota avente un presumibile valore di realizzo pari ad € 14.533,34);
▪ di un immobile sito a Crotone, Via dei Normanni n. 2, int. 6, piano T-3 (nei limiti di 2/24, quale quota avente un presumibile valore di realizzo pari ad € 7.838,00);
▪ di un immobile sito a Crotone, c.da Fondo Farina, p. 2 (nei limiti di 1/2, avente un presumibile valore di realizzo pari ad € 7.334,00);
- solo è percettore di un reddito da lavoro dipendente (in quanto Parte_1 assunto nel 2022 dalla società per un importo mensile netto pari a circa Parte_4 euro 2.080,00;
- entrambi, atteso il regime di comunione legale, sono contitolari della quota di comproprietà pari ad 1/2 dell'autovettura HYUNDAY Tucson IX35, intestata alla figlia avente un valore di mercato pari ad € 10.450,00; Parte_5
verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
ribadito che, ai sensi dell'art. 66 CCII, può essere aperte la procedura di liquidazione controllata unitaria a carico dei sovraindebitati componenti il medesimo nucleo familiare, aventi il medesimo erma la separatezza delle rispettive masse attive e passive, detratti Per_2
i beni strumentali al sostentamento delle persone;
precisato che, sebbene i sovraindebitati abbiano presentato il ricorso ex art. 268 CCIII strutturando una "proposta" in favore dei creditori, l'iniziativa volta all'apertura della liquidazione controllata non può presupporre in alcun modo una proposta suscettibile di avallo da parte dei creditori o del Tribunale, atteso che una "proposta" può accompagnare le altre procedure volte alla composizione della crisi da sovraindebitamento (che non a caso culminano con l'omologazione), ma non anche la liquidazione controllata, la quale - sul piano tipologico - in nulla si distingue dalla liquidazione giudiziale;
considerato infatti che, con l'apertura della liquidazione controllata, si verifica l'integrale spoliazione del debitore del proprio attivo, che passa in gestione a un organo tecnico terzo incaricato puramente e semplicemente di liquidarlo nell'interesse del ceto creditorio: tale conclusione si ricava non solo dal disposto dell'art. 268, comma 4, CCII (che indica espressamente i beni non rientranti tra quelli oggetto di liquidazione), ma anche dall'art. 277, comma 1 ( ai sensi del quale "i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione", proprio perché essi sono elettivamente destinati al soddisfacimento dei creditori anteriori all'apertura della procedura);
chiarito, pertanto, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano
-2- liquidatorio formulato dagli odierni ricorrenti e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
ribadito che non spetta al debitore "proporre" la quota del proprio reddito da mettere a disposizione della massa, giacché tale scelta è compiuta, a monte, dal legislatore (costituendo realizzazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.);
considerato che, in merito alla durata della procedura (che nel ricorso viene "proposta" in tre anni: cfr. pag. 12), non può che rinviarsi a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 19.01.2024 n. 6, dalla quale possono trarsi sostanzialmente i seguenti insegnamenti:
- spetta al liquidatore (sotto la supervisione del giudice delegato) determinare il tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti, perseguendo l'obiettivo della maggiore soddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa;
- il liquidatore è quindi chiamato a contemperare le due esigenze della soddisfazione dei creditori e della ragionevole durata della procedura, fermo restando il venir meno dell'apprensione delle quote reddituali qualora, una volta decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione controllata, sussistano i presupposti per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione
(che saranno vagliati in quel momento dal Giudice Designato, cui è in definitiva rimessa la delibazione sulla causa del sovraindebitamento, ostativa alla concessione del beneficio allorché imputabile a colpa grave del debitore);
precisato che sarà valutata in sede di esdebitazione, ai sensi e per gli effetti di cui art. 282
CCII, l'eventuale colpa grave dei ricorrenti laddove si sono fatti carico di versare le rate di finanziamento per l'acquisto di due auto intestate alle figlie e, in specie, una FIAT 500X immatricolata il 23.09.2021 (per la quale è stato contratto un finanziamento per un importo pari ad € 50.049,68) ed una Fiat 500 immatricolata il 30.08.2016 (per la quale è stato contratto un finanziamento per una somma pari ad € 13.109,50)
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che nella specie ricorrono giustificati motivi per individuarlo in persona diversa dall'OCC cui si sono rivolti i debitori, giacché la tecnica redazionale adottata nella predisposizione del ricorso e l'ingiustificato tentativo di ridurre la quota di patrimonio da destinare al ceto creditorio (che deve invece essere determinato nella misura eccedente l'assegno sociale pari ad € 538,69, aumentato della metà e, quindi, ad € 808,35, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE e, dunque, ad € 2.302,89, ridotto tuttavia dell'importo di € 1.257,00 comunque percepito mensilmente dai figli) suggeriscono la nomina di un liquidatore che privilegi – o quantomeno non pregiudichi indebitamente – gli interessi dei creditori;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
-3- dei beni di (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Alfonso Scibona;
Liquidatore la dott.ssa Concetta Piperis, con studio a Crotone in via V. Veneto n. 1;
ORDINA ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni eventualmente facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
PRECISA che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
STABILISCE in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. (cfr. sentenza Trib. Bologna 20.06.2024 n. 125). A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di
-4- supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore. Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma percepita da reddito da lavoro nei limiti di euro 1.045,89, mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori;
AVVERTE
i debitori che, ai sensi dell'art. 283 CCII, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
-5- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che, terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che, in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili e/o mobili registrati di proprietà del debitore;
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio tenutasi in data 17/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alfonso Scibona dott. Emmanuele Agostini
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-6-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile – Ufficio Procedura Concorsuali, nel collegio così composto:
Dott. Emmanuele AGOSTINI Presidente
Dott. Alfonso SCIBONA Giudice rel.
Dott. Mauro Giuseppe Cilardi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.03.1967, e (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residenti a [...], nel procedimento R.G. n. 12/2025;
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data
03.03.2025 da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), assistiti dall'OCC di Crotone, in persona del Gestore Dott.ssa C.F._2 [...]
; Persona_1
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 comma 2 CCII, avendo i debitori eletto domicilio od essendo comunque residenti nel circondario di questo Tribunale;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 268 CCII e che si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che – così come illustrato in ricorso e nella relazione del Gestore – a fronte
-1- di un'esposizione debitoria complessiva pari ad € 258.597,00 (di cui € 200.065,00 dovuti alla ed il residuo ad ed CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
), il patrimonio di cui dispongono i coniugi (in regime
[...] Parte_3 di comunione legale) appare insufficiente a soddisfare regolarmente le obbligazioni, atteso che:
- costoro sono titolari, unitamente a terzi, di quote di comproprietà:
▪ di un immobile sito a Crotone, Traversa II di C.so Messina n. 9 p. II° (nei limiti di 2/12, quale quota avente un presumibile valore di realizzo pari ad € 14.533,34);
▪ di un immobile sito a Crotone, Via dei Normanni n. 2, int. 6, piano T-3 (nei limiti di 2/24, quale quota avente un presumibile valore di realizzo pari ad € 7.838,00);
▪ di un immobile sito a Crotone, c.da Fondo Farina, p. 2 (nei limiti di 1/2, avente un presumibile valore di realizzo pari ad € 7.334,00);
- solo è percettore di un reddito da lavoro dipendente (in quanto Parte_1 assunto nel 2022 dalla società per un importo mensile netto pari a circa Parte_4 euro 2.080,00;
- entrambi, atteso il regime di comunione legale, sono contitolari della quota di comproprietà pari ad 1/2 dell'autovettura HYUNDAY Tucson IX35, intestata alla figlia avente un valore di mercato pari ad € 10.450,00; Parte_5
verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
ribadito che, ai sensi dell'art. 66 CCII, può essere aperte la procedura di liquidazione controllata unitaria a carico dei sovraindebitati componenti il medesimo nucleo familiare, aventi il medesimo erma la separatezza delle rispettive masse attive e passive, detratti Per_2
i beni strumentali al sostentamento delle persone;
precisato che, sebbene i sovraindebitati abbiano presentato il ricorso ex art. 268 CCIII strutturando una "proposta" in favore dei creditori, l'iniziativa volta all'apertura della liquidazione controllata non può presupporre in alcun modo una proposta suscettibile di avallo da parte dei creditori o del Tribunale, atteso che una "proposta" può accompagnare le altre procedure volte alla composizione della crisi da sovraindebitamento (che non a caso culminano con l'omologazione), ma non anche la liquidazione controllata, la quale - sul piano tipologico - in nulla si distingue dalla liquidazione giudiziale;
considerato infatti che, con l'apertura della liquidazione controllata, si verifica l'integrale spoliazione del debitore del proprio attivo, che passa in gestione a un organo tecnico terzo incaricato puramente e semplicemente di liquidarlo nell'interesse del ceto creditorio: tale conclusione si ricava non solo dal disposto dell'art. 268, comma 4, CCII (che indica espressamente i beni non rientranti tra quelli oggetto di liquidazione), ma anche dall'art. 277, comma 1 ( ai sensi del quale "i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione", proprio perché essi sono elettivamente destinati al soddisfacimento dei creditori anteriori all'apertura della procedura);
chiarito, pertanto, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano
-2- liquidatorio formulato dagli odierni ricorrenti e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
ribadito che non spetta al debitore "proporre" la quota del proprio reddito da mettere a disposizione della massa, giacché tale scelta è compiuta, a monte, dal legislatore (costituendo realizzazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.);
considerato che, in merito alla durata della procedura (che nel ricorso viene "proposta" in tre anni: cfr. pag. 12), non può che rinviarsi a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 19.01.2024 n. 6, dalla quale possono trarsi sostanzialmente i seguenti insegnamenti:
- spetta al liquidatore (sotto la supervisione del giudice delegato) determinare il tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti, perseguendo l'obiettivo della maggiore soddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa;
- il liquidatore è quindi chiamato a contemperare le due esigenze della soddisfazione dei creditori e della ragionevole durata della procedura, fermo restando il venir meno dell'apprensione delle quote reddituali qualora, una volta decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione controllata, sussistano i presupposti per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione
(che saranno vagliati in quel momento dal Giudice Designato, cui è in definitiva rimessa la delibazione sulla causa del sovraindebitamento, ostativa alla concessione del beneficio allorché imputabile a colpa grave del debitore);
precisato che sarà valutata in sede di esdebitazione, ai sensi e per gli effetti di cui art. 282
CCII, l'eventuale colpa grave dei ricorrenti laddove si sono fatti carico di versare le rate di finanziamento per l'acquisto di due auto intestate alle figlie e, in specie, una FIAT 500X immatricolata il 23.09.2021 (per la quale è stato contratto un finanziamento per un importo pari ad € 50.049,68) ed una Fiat 500 immatricolata il 30.08.2016 (per la quale è stato contratto un finanziamento per una somma pari ad € 13.109,50)
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che nella specie ricorrono giustificati motivi per individuarlo in persona diversa dall'OCC cui si sono rivolti i debitori, giacché la tecnica redazionale adottata nella predisposizione del ricorso e l'ingiustificato tentativo di ridurre la quota di patrimonio da destinare al ceto creditorio (che deve invece essere determinato nella misura eccedente l'assegno sociale pari ad € 538,69, aumentato della metà e, quindi, ad € 808,35, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE e, dunque, ad € 2.302,89, ridotto tuttavia dell'importo di € 1.257,00 comunque percepito mensilmente dai figli) suggeriscono la nomina di un liquidatore che privilegi – o quantomeno non pregiudichi indebitamente – gli interessi dei creditori;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
-3- dei beni di (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Alfonso Scibona;
Liquidatore la dott.ssa Concetta Piperis, con studio a Crotone in via V. Veneto n. 1;
ORDINA ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni eventualmente facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
PRECISA che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
STABILISCE in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. (cfr. sentenza Trib. Bologna 20.06.2024 n. 125). A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di
-4- supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore. Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma percepita da reddito da lavoro nei limiti di euro 1.045,89, mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori;
AVVERTE
i debitori che, ai sensi dell'art. 283 CCII, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
-5- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che, terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che, in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili e/o mobili registrati di proprietà del debitore;
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio tenutasi in data 17/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alfonso Scibona dott. Emmanuele Agostini
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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