TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9405 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 5462/22 riservata in decisione all'udienza del 05.06.2025 vertente TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SS MI, presso il cui studio elett.te domicilia in Marano di Napoli al Corso Europa n. 78/C; APPELLANTE e (CF: ); Controparte_1 P.IVA_1 APPELLATA CONTUMACE e P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in CP_2 P.IVA_2 atti dagli Avv.ti ERIKA VILLANOVA e YASMINE LAACHIR, elett.te domiciliati presso lo studio dell'Avv. Dario Martorano, in Napoli, in via Monteoliveto n. 5; APPELLATA OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale. CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO Con citazione innanzi al Giudice di Pace di Barra ritualmente notificata, citò in giudizio Parte_1 e chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti in seguito a Controparte_1 CP_2 sinistro stradale verificatosi, in Napoli alla Via Cesare Rossaroll in data 17/07/2017, per esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà di modello Smart, tg. Controparte_1
FD431NP, assicurato per la rca con la CP_2
A suo dire, la dinamica del sinistro fu la seguente: mentre il suo motoveicolo Honda SH 150, tg. CJ95496 era fermo nel traffico alla Via Cesare Rossaroll, all'altezza del gommista ivi esistente, veniva tamponato da tergo dal veicolo della società convenuta, , che non rispettando la distanza di sicurezza, lo urtava causandogli danni per un ammontare di € 5.200,00 oltre sosta tecnica. La non si costituiva. Controparte_1 La costituita chiese il rigetto della domanda. CP_2 Con la sentenza n. 3506/21 pubblicata in data 24.08.2021, il Giudice di Pace di Barra rigettava la domanda. Per quel che rileva, il GdP osservava che le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, sig. Tes_1
erano lacunose e contraddittorie e, pertanto, non provavano il sinistro dedotto dall'attore in
[...] citazione. In particolare, il GdP sosteneva che la dinamica narrata dal teste era completamente diversa da quella descritta in altro giudizio promosso dinanzi al GDP di Napoli dal proprietario di un terzo veicolo coinvolto nel sinistro, modello VW Golf, tg. BL445DE, per i danni alla vettura provocati dal motociclo Honda a seguito del tamponamento della Smart. Giudizio definito con la sentenza del GdP n. 9163/21. Inoltre, evidenziava che il teste aveva riferito che la Smart in fase di ripartenza tamponava il motociclo anch'esso fermo nel traffico e non in movimento. Secondo il GdP appariva poco probabile che un urto di questo genere avesse potuto determinare la caduta al suolo del motociclo. E ciò anche perché dai rilievi fotografici non emergevano danni tali da poter provare tale circostanza. Infine, il GdP rilevava che il teste escusso non riferiva di un terzo veicolo coinvolto nel sinistro. Per quanto detto, il GdP riteneva il teste inattendibile e, dunque, il fatto storico non provato. Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1 Non si è costituita la .. Controparte_1 Si è costituita la he ne ha chiesto il rigetto. CP_2 MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la contumacia di ritualmente citata e non costituitasi. Controparte_1 Con l'appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nel valutare le risultanze istruttorie e, conseguentemente, nel ritenere non provato il fatto storico del sinistro. In particolare, l'appellante sostiene che il GdP avrebbe errato nell'utilizzare la sentenza n. 9163/2021, resa in altro giudizio e, comunque, depositata dalla compagnia assicuratrice tardivamente, all'udienza di precisazione delle conclusioni. Per tale motivo il primo giudice non avrebbe potuto desumere la inattendibilità del teste escusso nel presente giudizio, a causa di presunte contraddizioni con quanto accertato dalla sentenza n. 9163/2021. Inoltre, l'appellante evidenzia che, contrariamente a quanto dichiarato dal GdP, le dichiarazioni rese dal teste sono attendibili e coerenti, in quanto egli in maniera chiara e precisa indicava le circostanze di tempo, di luogo e la dinamica del sinistro, confermando quanto dedotto nell'atto di citazione di primo grado. Viceversa, la società non avrebbe dato alcuna prova contraria idonea a ritenere la domanda CP_2 non provata. In particolare, sarebbe priva di valenza probatoria la copia della dichiarazione di disconoscimento del sinistro ad opera del conducente della Smart tg. FD431NP. Infine, l'appellante riferisce che il fiduciario della compagnia assicuratrice dichiarava che sulla Smart vi erano “lievissime abrasioni alla sezione ant. Spigolare sx/dx relazionabili a manovre pressochè da posizione statica”. E la natura dei danni confermerebbe l'assunto di parte attrice, essendo compatibili con la dinamica riferita dal teste. Il motivo è infondato.
contestò decisamente il fatto storico del sinistro, mettendone in dubbio l'esistenza. CP_2
A fronte di tale contestazione, sarebbe stato onere dell'attore dare la prova che il sinistro di causa sia stato causato dall'auto modello Smart, tg. FD431NP, di proprietà della Controparte_1 Infatti, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016). Questa prova non è stata offerta. Il teste non ha riferito nessun elemento che possa ricondurre alla Smart della società convenuta quella che ha visto tamponare il motociclo di proprietà dell'attrice. D'altra parte, l'attrice non ha dimostrato di aver spedito alla società presunta responsabile civile una richiesta di risarcimento stragiudiziale, avendola inviata solo al suo assicuratore. Neppure ha dimostrato di averle notificato l'interrogatorio formale pur richiesto in atto di citazione, sulla circostanza di cui si discute. Il certificato del PRA relativo al veicolo tg FD431NP prova solo che esso era di proprietà della
[...]
alla data dell'incidente, ma non dimostra che fu coinvolto in esso. Controparte_1 Insomma, nessun elemento di prova diretta, indiretta e/o indiziaria sorregge l'assunto della , Parte_1 circa la titolarità passiva in capo alla del rapporto controverso. Controparte_1 Questa osservazione è dirimente per rigettare la domanda e, dunque, l'appello. Per completezza di motivazione, da solo aggiunto che è assolutamente irrilevante l'affermazione (erronea) contenuta nella sentenza appellata, secondo cui sarebbe da ritenere sussistente la rispettiva titolarità delle parti del rapporto dedotto in giudizio. Infatti, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione "le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado", da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Sez. L, Sentenza n. 24124 del 28/11/2016). Nella fattispecie di causa, in appello, ha ribadito che << … è stato provato CP_2 Per_1 e la testimonianza non è stata, da sola, sufficiente a dimostrare urto e nesso causale: le possibilità, le dinamiche, sono molte MA l'attrice, oggi appellante, NON è stata in grado di fornire prova del fatto storico e dell'investimento, oltre alla colpa della controparte, di talché non vi è nel ragionamento e nella motivazione del GdP errore alcuno… non esiste valida prova che il sinistro si sia verificato e che sia stato cagionato dal veicolo convenuto>>. E tanto basta per rimettere in discussione la circostanza che il veicolo di proprietà Controparte_1 fu coinvolto nel sinistro di causa, come fermamente negato in primo grado.
[...] L'appello va quindi rigettato, perché le risultanze istruttorie, a prescindere dalla motivazione addotta dal GdP, non suffragano adeguatamente la domanda.
***** Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55 e smi. Poiché l'appello principale è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. Parte_1 ubblicata in data 24.08.2021; CP_2
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP_2 liquidate in € € 1701,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
-Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale.
[...] Così deciso in Napoli il 18.10.2025. Il Giudice Francesco Pastore
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 5462/22 riservata in decisione all'udienza del 05.06.2025 vertente TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SS MI, presso il cui studio elett.te domicilia in Marano di Napoli al Corso Europa n. 78/C; APPELLANTE e (CF: ); Controparte_1 P.IVA_1 APPELLATA CONTUMACE e P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in CP_2 P.IVA_2 atti dagli Avv.ti ERIKA VILLANOVA e YASMINE LAACHIR, elett.te domiciliati presso lo studio dell'Avv. Dario Martorano, in Napoli, in via Monteoliveto n. 5; APPELLATA OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale. CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO Con citazione innanzi al Giudice di Pace di Barra ritualmente notificata, citò in giudizio Parte_1 e chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti in seguito a Controparte_1 CP_2 sinistro stradale verificatosi, in Napoli alla Via Cesare Rossaroll in data 17/07/2017, per esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà di modello Smart, tg. Controparte_1
FD431NP, assicurato per la rca con la CP_2
A suo dire, la dinamica del sinistro fu la seguente: mentre il suo motoveicolo Honda SH 150, tg. CJ95496 era fermo nel traffico alla Via Cesare Rossaroll, all'altezza del gommista ivi esistente, veniva tamponato da tergo dal veicolo della società convenuta, , che non rispettando la distanza di sicurezza, lo urtava causandogli danni per un ammontare di € 5.200,00 oltre sosta tecnica. La non si costituiva. Controparte_1 La costituita chiese il rigetto della domanda. CP_2 Con la sentenza n. 3506/21 pubblicata in data 24.08.2021, il Giudice di Pace di Barra rigettava la domanda. Per quel che rileva, il GdP osservava che le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, sig. Tes_1
erano lacunose e contraddittorie e, pertanto, non provavano il sinistro dedotto dall'attore in
[...] citazione. In particolare, il GdP sosteneva che la dinamica narrata dal teste era completamente diversa da quella descritta in altro giudizio promosso dinanzi al GDP di Napoli dal proprietario di un terzo veicolo coinvolto nel sinistro, modello VW Golf, tg. BL445DE, per i danni alla vettura provocati dal motociclo Honda a seguito del tamponamento della Smart. Giudizio definito con la sentenza del GdP n. 9163/21. Inoltre, evidenziava che il teste aveva riferito che la Smart in fase di ripartenza tamponava il motociclo anch'esso fermo nel traffico e non in movimento. Secondo il GdP appariva poco probabile che un urto di questo genere avesse potuto determinare la caduta al suolo del motociclo. E ciò anche perché dai rilievi fotografici non emergevano danni tali da poter provare tale circostanza. Infine, il GdP rilevava che il teste escusso non riferiva di un terzo veicolo coinvolto nel sinistro. Per quanto detto, il GdP riteneva il teste inattendibile e, dunque, il fatto storico non provato. Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1 Non si è costituita la .. Controparte_1 Si è costituita la he ne ha chiesto il rigetto. CP_2 MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la contumacia di ritualmente citata e non costituitasi. Controparte_1 Con l'appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nel valutare le risultanze istruttorie e, conseguentemente, nel ritenere non provato il fatto storico del sinistro. In particolare, l'appellante sostiene che il GdP avrebbe errato nell'utilizzare la sentenza n. 9163/2021, resa in altro giudizio e, comunque, depositata dalla compagnia assicuratrice tardivamente, all'udienza di precisazione delle conclusioni. Per tale motivo il primo giudice non avrebbe potuto desumere la inattendibilità del teste escusso nel presente giudizio, a causa di presunte contraddizioni con quanto accertato dalla sentenza n. 9163/2021. Inoltre, l'appellante evidenzia che, contrariamente a quanto dichiarato dal GdP, le dichiarazioni rese dal teste sono attendibili e coerenti, in quanto egli in maniera chiara e precisa indicava le circostanze di tempo, di luogo e la dinamica del sinistro, confermando quanto dedotto nell'atto di citazione di primo grado. Viceversa, la società non avrebbe dato alcuna prova contraria idonea a ritenere la domanda CP_2 non provata. In particolare, sarebbe priva di valenza probatoria la copia della dichiarazione di disconoscimento del sinistro ad opera del conducente della Smart tg. FD431NP. Infine, l'appellante riferisce che il fiduciario della compagnia assicuratrice dichiarava che sulla Smart vi erano “lievissime abrasioni alla sezione ant. Spigolare sx/dx relazionabili a manovre pressochè da posizione statica”. E la natura dei danni confermerebbe l'assunto di parte attrice, essendo compatibili con la dinamica riferita dal teste. Il motivo è infondato.
contestò decisamente il fatto storico del sinistro, mettendone in dubbio l'esistenza. CP_2
A fronte di tale contestazione, sarebbe stato onere dell'attore dare la prova che il sinistro di causa sia stato causato dall'auto modello Smart, tg. FD431NP, di proprietà della Controparte_1 Infatti, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016). Questa prova non è stata offerta. Il teste non ha riferito nessun elemento che possa ricondurre alla Smart della società convenuta quella che ha visto tamponare il motociclo di proprietà dell'attrice. D'altra parte, l'attrice non ha dimostrato di aver spedito alla società presunta responsabile civile una richiesta di risarcimento stragiudiziale, avendola inviata solo al suo assicuratore. Neppure ha dimostrato di averle notificato l'interrogatorio formale pur richiesto in atto di citazione, sulla circostanza di cui si discute. Il certificato del PRA relativo al veicolo tg FD431NP prova solo che esso era di proprietà della
[...]
alla data dell'incidente, ma non dimostra che fu coinvolto in esso. Controparte_1 Insomma, nessun elemento di prova diretta, indiretta e/o indiziaria sorregge l'assunto della , Parte_1 circa la titolarità passiva in capo alla del rapporto controverso. Controparte_1 Questa osservazione è dirimente per rigettare la domanda e, dunque, l'appello. Per completezza di motivazione, da solo aggiunto che è assolutamente irrilevante l'affermazione (erronea) contenuta nella sentenza appellata, secondo cui sarebbe da ritenere sussistente la rispettiva titolarità delle parti del rapporto dedotto in giudizio. Infatti, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione "le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado", da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Sez. L, Sentenza n. 24124 del 28/11/2016). Nella fattispecie di causa, in appello, ha ribadito che << … è stato provato CP_2 Per_1 e la testimonianza non è stata, da sola, sufficiente a dimostrare urto e nesso causale: le possibilità, le dinamiche, sono molte MA l'attrice, oggi appellante, NON è stata in grado di fornire prova del fatto storico e dell'investimento, oltre alla colpa della controparte, di talché non vi è nel ragionamento e nella motivazione del GdP errore alcuno… non esiste valida prova che il sinistro si sia verificato e che sia stato cagionato dal veicolo convenuto>>. E tanto basta per rimettere in discussione la circostanza che il veicolo di proprietà Controparte_1 fu coinvolto nel sinistro di causa, come fermamente negato in primo grado.
[...] L'appello va quindi rigettato, perché le risultanze istruttorie, a prescindere dalla motivazione addotta dal GdP, non suffragano adeguatamente la domanda.
***** Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55 e smi. Poiché l'appello principale è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. Parte_1 ubblicata in data 24.08.2021; CP_2
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP_2 liquidate in € € 1701,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
-Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale.
[...] Così deciso in Napoli il 18.10.2025. Il Giudice Francesco Pastore