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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Francesco Cardile Presidente
dott. Giovanni Cariolo Giudice
dott. Giorgio Marino Giudice rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8786/2023 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2024;
promossa da
, Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliata in Catania, C.F._1
Corso Italia n. 244, presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
contro
, , Controparte_1 Controparte_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), nata a [...] il [...] (c.f. C.F._2
), entrambi in proprio e quali ex soci della elettivamente C.F._3 Parte_2
domiciliati in Catania, Via Vagliasindi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Santi Fileccia;
opposti
OGGETTO: OPPOSIZIONE TARDIVA A DECRETO INGIUNTIVO N .5720/22
pagina 1 di 11 Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Catania e in proprio e quali ex soci della Controparte_1 Controparte_2 Pt_2
al fine preliminarmente di sentire dichiarare ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.,
[...]
proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5720/2022 (emesso dal Tribunale di Catania in data
15.12.2022 nel procedimento iscritto al n. R.G. 12234/2022), formulando querela di falso incidentale avente ad oggetto la relata di notifica del provvedimento monitorio del 02.01.2023 a firma dell'Ufficiale Giudiziario Nel merito chiedeva la revoca dell'opposto decreto in Controparte_3
quanto inammissibile, infondato ed inefficace e, per l'effetto, condannare, in solido, le parti opposte alla restituzione di quanto ricevuto dalla opponente in virtù del titolo opposto e relativo atto di precetto,
ossia della somma € 17.199,74, oltre interessi e rivalutazione dal pagamento al soddisfo ovvero, in subordine, condannare rispettivamente alla restituzione in favore di Controparte_2 Parte_1
di € 12.039,82, e alla restituzione in favore dell'opponente di € 5.159,92,
[...] Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi.
In particolare, parte opponente riferiva di avere avuto conoscenza dell'opposto decreto ingiuntivo solo con la notifica dell'atto di precetto, essendo stato (detto decreto) notificato ai sensi dell'art. 143
c.p.c., così contestando quanto attestato dall'Ufficiale Giudiziario, secondo cui non si rinveniva il relativo nominativo sul citofono;
nonché, nel merito, che il prezzo dell'immobile (€ 390.000,00) era da considerarsi comprensivo anche di i.v.a.
Si costituivano in giudizio e , eccependo, in via preliminare, Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardivamente proposta, e la validità della relata di notifica contestata, chiedendo il rigetto della richiesta di querela di falso, e nel merito contestando in toto
pagina 2 di 11 l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, chiedendo il rigetto di quest'ultima e la conferma, in ogni sua parte, dell'opposto decreto.
Ammessa ed istruita la proposta querela di falso, con intervento del PM, la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 18.9.2024, veniva posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
perché tardivamente proposta, sollevata da e . Controparte_1 Controparte_2
Va, al riguardo, rilevato che, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., «L'intimato può fare opposizione anche
dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza
per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore».
Dalla lettura della disposizione normativa richiamata, si evince come, ai fini della legittimità della opposizione tardiva, non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, occorrendo altresì la prova (il cui onere probatorio grava sull'opponente)
che, a causa di detta (ed accertata) irregolarità, quest'ultimo, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo avverso il quale intende opporsi e non sia stato, quindi, in grado di proporre una tempestiva opposizione.
In punto di diritto, infatti, è noto che colui che intende avvalersi dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. è tenuto a «provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per
irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore» (Cass. civ., n. 26536/2024).
Ne deriva che la prova della non tempestiva conoscenza del decreto deve ritenersi raggiunta ogni qual volta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione, sia da ritenere che il decreto non sia tempestivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Nel caso di specie, ha fornito adeguata prova della non tempestiva Parte_1
conoscenza del decreto ingiuntivo per cui è causa, in quanto dagli elementi probatori versati in atti e,
pagina 3 di 11 nello specifico, dalle fotografie prodotte in giudizio e dalla prova testimoniale escussa nell'ambito dell'incidentale procedimento di querela di falso, risulta che il nominativo dell'opponente era già
presente sul citofono, oltre che sulla cassetta postale, anche alla data della notificazione dell'opposto decreto (02.01.2023), avvenuta irregolarmente ex art. 143 c.p.c.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017). Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art . 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficia le giudiziario dia espresso conto
(Cass. n. 24107 del 2016), il che val quanto dire, come affermato da Cass. n. 18385 del 2003, che
«l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine – fra l'altro – di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attua le del destinatario della notificazione». Va inoltre rammentato che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza : a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguarda no l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n. 19012 del 2017).
pagina 4 di 11 Nel caso di specie l'indicazione di «vane le ricerche esperite sul posto», al cospetto dell'accertata residenza anagrafica, evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo del requisito della effettività delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state le “effettive” ricerche compiute, rilevante nel caso di specie come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156, comma 2, cod. proc. civ.). In mancanza infatti della specifica indicazione delle effettive ricerche compiute, la generica indicazione di «vane le ricerche esperite sul posto» è inidonea ad integrare un fatto di cui l'ufficiale giudiziario dia conto nel processo verbale, per il quale incomba sulla parte interessata l'onere di proporre querela di falso, ma ha la valenza esclusiva mente di una valuta zione, non assistita, come è noto, dalla precipua efficacia dell'atto pubblico (in particolare, l'ufficiale giudiziario ha stimato “vane” le ricerche esperite, ma ha omesso di attestare i fatti, che sarebbero avvenuti, corrispondenti alle ricerche eseguite).
Nel caso di specie l'ufficiale giudiziario ha attestato nella relata che “non potuto notificare perché
non rinvenuto il nominativo sui campanelli” e tale circostanza oggettiva è proprio quello oggetto di querela di falso.
Ed invero, i testi escussi, nel confermare quanto allegato da parte opponente, dichiaravano
(entrambi) che il nominativo di è sempre stato visibile sia sul citofono che sulla Parte_1
cassetta delle lettere, riconoscendo espressamente le foto esibite;
nonché la testa Persona_1
dichiarava altresì che «lo stato dei luoghi non è mai cambiato».
Sicché, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è da ritenersi ammissibile.
Deve, quindi, dichiararsi la falsità della relata di notifica del 02.01.2021 redatta dall'Ufficiale
giudiziario dal momento che, alla luce delle risultanze istruttorie sopra richiamate, Testimone_1
non vi è coincidenza tra quanto da quest'ultimo attesato (in base al quale, il nominativo di
[...]
non veniva rinvenuto sul citofono) e quanto risultante dallo stato dei luoghi (da cui, Parte_1
invece, si evince la presenza del suddetto nominativo;
presenza quest'ultima, come si è detto,
confermata anche dai testi escussi).
pagina 5 di 11 Va esaminato il problema relativo agli effetti della cancellazione dal registro delle imprese della società in relazione ai rapporti non ancora definiti.
Con le Sentenze n. 6070, 6071 e 6072, tutte del 12 marzo 2013, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affrontato il tema in questione.
La materia era già stata affrontata da precedenti sentenze della Corte di Cassazione che,
nell'interpretare l'art. 2495 c.c., come introdotto dalla riforma del diritto societario (D.lgs. n. 6/2003),
avevano dettato una serie di principi che le Sezioni Unite ritengono tutt'ora condivisibili, e che sono i seguenti: a) la cancellazione di una società dal registro delle imprese - che nel regime precedente la riforma del 2003 si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora tutti i rapporti giuridici che ad esso facevano capo non fossero stati definiti - è ora invece da considerarsi produttiva dell'effetto estintivo;
b) tale effetto è destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se essa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore della riforma), o a partire da quella data se si tratti di cancellazione avvenuta in un momento precedente;
c) la regola dell'estinzione quale effetto della cancellazione deve ritenersi operante, per ragioni di carattere sistematico, sia per le società di capitali (per le quali è esplicitamente dettata) sia per le società di persone;
d) la situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali solo per via della diversa natura da riconoscersi all'iscrizione della loro cancellazione del registro delle imprese: nel primo caso costitutiva dell'effetto estintivo, nel secondo meramente dichiarativa, ossia superabile con prova contraria;
e) la prova in questione tuttavia non può avere ad oggetto, secondo le
Sezioni Unite, la mera sopravvivenza di rapporti ancora non definiti facenti capo all'ente, perché ciò
condurrebbe ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria (ove si riteneva appunto che la società non si potesse dare per estinta in caso di permanenza di rapporti non liquidati); f) essa deve piuttosto avere ad oggetto un dato dinamico, consistente nel fatto che la società,
nonostante la sua formale cancellazione, abbia continuato ad operare come tale.
Fissati questi principi, ritenuti ancora attuali e condivisibili, le Sezioni Unite si occupano degli pagina 6 di 11 effetti che la cancellazione – e conseguente estinzione della società – produce sui rapporti,
originariamente facenti capo all'ente disciolto, che non siano stati definiti nella fase della liquidazione,
o perché in quella sede trascurati (“residui non liquidati”, secondo l'espressione utilizzata dalla Corte),
o perché solo in seguito se ne è scoperta l'esistenza (le c.d. “sopravvenienze”).
Tali rapporti possono avere natura passiva (essere cioè costituiti da debiti) ovvero attiva (essere cioè
costituiti da pretese creditorie o diritti della più varia natura).
Per quanto attiene i rapporti passivi, è la legge a disciplinare, in maniera compiuta, la loro sorte successiva allo scioglimento dell'ente collettivo: da tale disciplina le Sezioni Unite ricavano dei principi utili ad individuare le regole applicabili anche ai rapporti attivi, ed a risolvere una serie di questioni, anche processuali, che prima erano discusse (e che avevano giustificato la remissione del tema alle Sezioni Unite in funzione di soluzione dei conflitti emersi in seno alle Sezioni semplici).
Con riguardo, appunto, ai rapporti attivi, l'art. 2495 c.c. (dettato in tema di società di capitali)
stabilisce che i creditori insoddisfatti all'esito della liquidazione e cancellazione della società possono agire nei confronti dei soci dell'ente disciolto, sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.
Per quanto attiene le società di persone, le norme che vengono in rilievo sono quelle contenute nell'art. 2312 (relativo alle s.n.c.) e nell'art. 2324 (relativo alle s.a.s.): anche queste disposizioni prevedono che, a seguito della cancellazione (ed estinzione) dell'ente collettivo, dei debiti sociali vengano a rispondere gli ex soci. L'estensione della responsabilità dei soci, tuttavia, varia a seconda che questi, pendente societate, e secondo la forma societaria prescelta, fossero o meno illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali: nel primo caso (che riguarda, ad esempio, i soci della s.n.c. e gli accomandatari della s.a.s.), la loro responsabilità rimane illimitata anche dopo l'estinzione dell'ente;
nel secondo caso (riguardante i soci accomandanti delle s.a.s.) la responsabilità sarà contenuta entro i limiti di quanto da loro percepito in sede di riparto finale di liquidazione, analogamente alla regola che si è vista valere per i soci delle società di capitali.
pagina 7 di 11 Da queste norme, la Corte fa discendere una serie di corollari, i più importanti dei quali sono i seguenti: a) con l'estinzione della società non si estinguono anche i debiti insoddisfatti che ad essa facevano capo (perché se così fosse si verrebbe ad avvallare un ingiustificato pregiudizio per i creditori dell'ente, che vedrebbero venir meno non solo i loro crediti, ma anche le garanzie, reali e/o personali che ad essi accedano); b) la responsabilità dei soci – come prevista dalle norme citate - non si riconnette alla costituzione di nuovi rapporti obbligatori verso i creditori, in sostituzione di quelli in precedenza facenti capo alla società, ma piuttosto al trasferimento, in capo agli stessi, di quegli stessi rapporti (seppure con le limitazioni quantitative previste per i soci delle società di capitali e per i soci non illimitatamente responsabili delle società di persone); c) quello che si verifica è, secondo la Corte,
un fenomeno in senso lato successorio, in base al quale i soci subentrano all'ente nei rapporti obbligatori, analogamente a come l'erede subentra nei debiti che facevano capo al defunto (e ciò,
avverte la Corte, “anche a voler rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal
possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica”).
Dalla ricostruzione in termini lato sensu successori della fattispecie, operata sulla base delle norme positive riguardanti i rapporti passivi già facenti capo alla società, la Corte trae argomenti per ricostruire la sorte anche dei rapporti attivi, così colmando il silenzio serbato sul punto dal legislatore.
Al riguardo, la Corte sgombera subito il campo dal dubbio, adombrato da alcune pronunce delle
Sezioni semplici, in ordine alla stessa sopravvivenza di quei rapporti alla cessazione dell'ente;
pronunce (fra cui ad es. Cass. Sent. n. 16758/2010) secondo cui la scelta del liquidatore di cancellare la società senza definizione di alcuni dei rapporti che ad essa facevano capo potrebbe essere interpretata come una tacita rinuncia alle relative pretese.
Secondo le Sezioni Unite occorre distinguere a seconda che le pretese in questione, al momento dello scioglimento dell'ente, fossero incerte o comunque illiquide, e come tali “neppure ragionevolmente
iscrivibili all'attivo del bilancio finale di liquidazione” (come i crediti risarcitori, il cui accertamento ed esatta individuazione richiederebbe l'instaurazione di un procedimento giudiziale), dal caso in cui esse pagina 8 di 11 avessero ad oggetto un diritto od un cespite ben definito ed individuabile (come ad esempio un macchinario o un credito derivante risultante da fattura commerciale non contestata). Solo nel primo caso, secondo la Corte, sarebbe possibile ravvisare, nella cancellazione della società, l'intenzione del liquidatore di rinunciare alla pretesa – incerta o comunque illiquida – per privilegiare una più rapida conclusione del procedimento estintivo;
nel secondo caso invece, della cancellazione non potrebbe darsi un'interpretazione abdicativa di diritti o pretese, dovendosi viceversa domandare quale sia la sorte dei medesimi, a seguito del venir meno dell'ente collettivo. Per dare risposta a tale interrogativo la
Corte prende le mosse dalla già riferita ricostruzione in termini (in senso lato) successori della fattispecie, affermando che i beni ed i rapporti attivi già di titolarità dell'ente, una volta che questo si sia estinto per cancellazione, transitano nella titolarità dei singoli soci, tra i quali si instaura -
analogamente a quanto accade fra gli eredi delle persone fisiche - un regime di con titolarità e di comproprietà indivisa;
circa le quote di ripartizione fra i soci di tale titolarità indivisa, sebbene la Corte
non lo specifichi, è ragionevole supporre che esse debbano ricalcare le quote di partecipazione che spettavano, a ciascun socio, al capitale della società estinta.
Il ragionamento seguito dalla Corte si basa infatti sulla considerazione per cui “se l'esistenza
dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente
societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione loro impressa
dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni
residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il
sostrato personale”.
Dalla ricostruzione in termini successori delle vicende conseguenti all'estinzione della società, la
Corte fa discendere conseguenze anche in merito ai profili più strettamente processuali, applicando, ai giudizi interessanti la società estinta, la disciplina dettata, dal codice di procedura, per l'ipotesi della morte della persona fisica.
Dato infatti per pacifico che la società estinta non può né agire né essere convenuta in giudizio pagina 9 di 11 (occorrendo che ad agire – o ad essere convenuti in giudizio – siano direttamente gli ex soci) , per quanto attiene i processi già pendenti alla data dell'evento estintivo, le Sezioni Unite dettano le seguenti regole: la cancellazione della società determina l'interruzione del processo, secondo le regole generali dell'art. 299 c.p.c.; il processo può essere proseguito da - o nei confronti - dei soci dell'ente disciolto;
se dell'estinzione non è stata data notizia nel grado di giudizio precedente, l'impugnazione avverso la sentenza che lo ha definito va proposta – a pena di inammissibilità – da o nei confronti degli ex soci.
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 5720/2022 proposta da è Parte_1
infondata e, per l'effetto, va rigettata.
Deve, in particolare, richiamarsi l'art. 1475 c.c., in base al quale le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, salvo non sia diversamente pattuito.
Ebbene, nel caso di specie, il contratto di compravendita, nel prevedere che il medismo fosse soggetto ad IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 8 bis, D.P.R. 6331/1972, poneva espressamente a carico di , in quanto parte acquirente, le imposte e le spese del contratto medesimo (art. Parte_1
VI).
E' noto che l'art. 1475 c.c., che pone a carico del compratore, in difetto di specifica pattuizione contraria, le spese accessorie della vendita, riguarda i soli esborsi necessari per la conclusione del contratto rimanendo lo stesos compratore onerato verso il venditore a pagare dette spese alle persone o agli organi cui siano dovute, ovvero obbligato a rimborsare il venditore ove questi le abbia anticipate,
senza che peraltro tale onere di pagamento o obbligo di rimborso costituiscano obbligazioni corrispettive della compravendira comprese nel sinallagma, il cui inadempimento possa giustificare la risoluzione (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. II 23.2.2015 n. 3514).
Ne deriva, quindi, che il prezzo di vendita convenuto (€ 390.000) non poteva in alcun modo considerarsi comprensivo anche della suddetta imposta che, quindi, (calcolata nella misura del 4%)
doveva essere versata, contestualmente al pagamento del corrispettivo di vendita, in favore della parte pagina 10 di 11 venditrice (circostanza quest'ultima avvenuta solo a seguito della notificazione dell'atto di precetto dell'opposto decreto).
Sicché, l'opposizione proposta da non merita di essere accolta. Parte_1
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
e , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1. dichiara la falsità della relata di notifica del 02.01.2023 redatta dall'Ufficiale giudiziario,
Testimone_1
2. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5720/2022;
3. condanna al pagamento in favore delle parti opposte delle spese Parte_1
processuali, liquidate in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso nella Camara di Consiglio della V Sezione Civile il 17.01.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Giorgio Marino dott. Francesco Cardile
pagina 11 di 11
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Francesco Cardile Presidente
dott. Giovanni Cariolo Giudice
dott. Giorgio Marino Giudice rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8786/2023 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2024;
promossa da
, Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliata in Catania, C.F._1
Corso Italia n. 244, presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
contro
, , Controparte_1 Controparte_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), nata a [...] il [...] (c.f. C.F._2
), entrambi in proprio e quali ex soci della elettivamente C.F._3 Parte_2
domiciliati in Catania, Via Vagliasindi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Santi Fileccia;
opposti
OGGETTO: OPPOSIZIONE TARDIVA A DECRETO INGIUNTIVO N .5720/22
pagina 1 di 11 Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Catania e in proprio e quali ex soci della Controparte_1 Controparte_2 Pt_2
al fine preliminarmente di sentire dichiarare ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.,
[...]
proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5720/2022 (emesso dal Tribunale di Catania in data
15.12.2022 nel procedimento iscritto al n. R.G. 12234/2022), formulando querela di falso incidentale avente ad oggetto la relata di notifica del provvedimento monitorio del 02.01.2023 a firma dell'Ufficiale Giudiziario Nel merito chiedeva la revoca dell'opposto decreto in Controparte_3
quanto inammissibile, infondato ed inefficace e, per l'effetto, condannare, in solido, le parti opposte alla restituzione di quanto ricevuto dalla opponente in virtù del titolo opposto e relativo atto di precetto,
ossia della somma € 17.199,74, oltre interessi e rivalutazione dal pagamento al soddisfo ovvero, in subordine, condannare rispettivamente alla restituzione in favore di Controparte_2 Parte_1
di € 12.039,82, e alla restituzione in favore dell'opponente di € 5.159,92,
[...] Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi.
In particolare, parte opponente riferiva di avere avuto conoscenza dell'opposto decreto ingiuntivo solo con la notifica dell'atto di precetto, essendo stato (detto decreto) notificato ai sensi dell'art. 143
c.p.c., così contestando quanto attestato dall'Ufficiale Giudiziario, secondo cui non si rinveniva il relativo nominativo sul citofono;
nonché, nel merito, che il prezzo dell'immobile (€ 390.000,00) era da considerarsi comprensivo anche di i.v.a.
Si costituivano in giudizio e , eccependo, in via preliminare, Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardivamente proposta, e la validità della relata di notifica contestata, chiedendo il rigetto della richiesta di querela di falso, e nel merito contestando in toto
pagina 2 di 11 l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, chiedendo il rigetto di quest'ultima e la conferma, in ogni sua parte, dell'opposto decreto.
Ammessa ed istruita la proposta querela di falso, con intervento del PM, la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 18.9.2024, veniva posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
perché tardivamente proposta, sollevata da e . Controparte_1 Controparte_2
Va, al riguardo, rilevato che, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., «L'intimato può fare opposizione anche
dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza
per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore».
Dalla lettura della disposizione normativa richiamata, si evince come, ai fini della legittimità della opposizione tardiva, non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, occorrendo altresì la prova (il cui onere probatorio grava sull'opponente)
che, a causa di detta (ed accertata) irregolarità, quest'ultimo, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo avverso il quale intende opporsi e non sia stato, quindi, in grado di proporre una tempestiva opposizione.
In punto di diritto, infatti, è noto che colui che intende avvalersi dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. è tenuto a «provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per
irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore» (Cass. civ., n. 26536/2024).
Ne deriva che la prova della non tempestiva conoscenza del decreto deve ritenersi raggiunta ogni qual volta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione, sia da ritenere che il decreto non sia tempestivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Nel caso di specie, ha fornito adeguata prova della non tempestiva Parte_1
conoscenza del decreto ingiuntivo per cui è causa, in quanto dagli elementi probatori versati in atti e,
pagina 3 di 11 nello specifico, dalle fotografie prodotte in giudizio e dalla prova testimoniale escussa nell'ambito dell'incidentale procedimento di querela di falso, risulta che il nominativo dell'opponente era già
presente sul citofono, oltre che sulla cassetta postale, anche alla data della notificazione dell'opposto decreto (02.01.2023), avvenuta irregolarmente ex art. 143 c.p.c.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione (Cass. n. 8638 del 2017). Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art . 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficia le giudiziario dia espresso conto
(Cass. n. 24107 del 2016), il che val quanto dire, come affermato da Cass. n. 18385 del 2003, che
«l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine – fra l'altro – di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attua le del destinatario della notificazione». Va inoltre rammentato che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza : a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguarda no l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n. 19012 del 2017).
pagina 4 di 11 Nel caso di specie l'indicazione di «vane le ricerche esperite sul posto», al cospetto dell'accertata residenza anagrafica, evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo del requisito della effettività delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state le “effettive” ricerche compiute, rilevante nel caso di specie come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156, comma 2, cod. proc. civ.). In mancanza infatti della specifica indicazione delle effettive ricerche compiute, la generica indicazione di «vane le ricerche esperite sul posto» è inidonea ad integrare un fatto di cui l'ufficiale giudiziario dia conto nel processo verbale, per il quale incomba sulla parte interessata l'onere di proporre querela di falso, ma ha la valenza esclusiva mente di una valuta zione, non assistita, come è noto, dalla precipua efficacia dell'atto pubblico (in particolare, l'ufficiale giudiziario ha stimato “vane” le ricerche esperite, ma ha omesso di attestare i fatti, che sarebbero avvenuti, corrispondenti alle ricerche eseguite).
Nel caso di specie l'ufficiale giudiziario ha attestato nella relata che “non potuto notificare perché
non rinvenuto il nominativo sui campanelli” e tale circostanza oggettiva è proprio quello oggetto di querela di falso.
Ed invero, i testi escussi, nel confermare quanto allegato da parte opponente, dichiaravano
(entrambi) che il nominativo di è sempre stato visibile sia sul citofono che sulla Parte_1
cassetta delle lettere, riconoscendo espressamente le foto esibite;
nonché la testa Persona_1
dichiarava altresì che «lo stato dei luoghi non è mai cambiato».
Sicché, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è da ritenersi ammissibile.
Deve, quindi, dichiararsi la falsità della relata di notifica del 02.01.2021 redatta dall'Ufficiale
giudiziario dal momento che, alla luce delle risultanze istruttorie sopra richiamate, Testimone_1
non vi è coincidenza tra quanto da quest'ultimo attesato (in base al quale, il nominativo di
[...]
non veniva rinvenuto sul citofono) e quanto risultante dallo stato dei luoghi (da cui, Parte_1
invece, si evince la presenza del suddetto nominativo;
presenza quest'ultima, come si è detto,
confermata anche dai testi escussi).
pagina 5 di 11 Va esaminato il problema relativo agli effetti della cancellazione dal registro delle imprese della società in relazione ai rapporti non ancora definiti.
Con le Sentenze n. 6070, 6071 e 6072, tutte del 12 marzo 2013, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affrontato il tema in questione.
La materia era già stata affrontata da precedenti sentenze della Corte di Cassazione che,
nell'interpretare l'art. 2495 c.c., come introdotto dalla riforma del diritto societario (D.lgs. n. 6/2003),
avevano dettato una serie di principi che le Sezioni Unite ritengono tutt'ora condivisibili, e che sono i seguenti: a) la cancellazione di una società dal registro delle imprese - che nel regime precedente la riforma del 2003 si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora tutti i rapporti giuridici che ad esso facevano capo non fossero stati definiti - è ora invece da considerarsi produttiva dell'effetto estintivo;
b) tale effetto è destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se essa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore della riforma), o a partire da quella data se si tratti di cancellazione avvenuta in un momento precedente;
c) la regola dell'estinzione quale effetto della cancellazione deve ritenersi operante, per ragioni di carattere sistematico, sia per le società di capitali (per le quali è esplicitamente dettata) sia per le società di persone;
d) la situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali solo per via della diversa natura da riconoscersi all'iscrizione della loro cancellazione del registro delle imprese: nel primo caso costitutiva dell'effetto estintivo, nel secondo meramente dichiarativa, ossia superabile con prova contraria;
e) la prova in questione tuttavia non può avere ad oggetto, secondo le
Sezioni Unite, la mera sopravvivenza di rapporti ancora non definiti facenti capo all'ente, perché ciò
condurrebbe ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria (ove si riteneva appunto che la società non si potesse dare per estinta in caso di permanenza di rapporti non liquidati); f) essa deve piuttosto avere ad oggetto un dato dinamico, consistente nel fatto che la società,
nonostante la sua formale cancellazione, abbia continuato ad operare come tale.
Fissati questi principi, ritenuti ancora attuali e condivisibili, le Sezioni Unite si occupano degli pagina 6 di 11 effetti che la cancellazione – e conseguente estinzione della società – produce sui rapporti,
originariamente facenti capo all'ente disciolto, che non siano stati definiti nella fase della liquidazione,
o perché in quella sede trascurati (“residui non liquidati”, secondo l'espressione utilizzata dalla Corte),
o perché solo in seguito se ne è scoperta l'esistenza (le c.d. “sopravvenienze”).
Tali rapporti possono avere natura passiva (essere cioè costituiti da debiti) ovvero attiva (essere cioè
costituiti da pretese creditorie o diritti della più varia natura).
Per quanto attiene i rapporti passivi, è la legge a disciplinare, in maniera compiuta, la loro sorte successiva allo scioglimento dell'ente collettivo: da tale disciplina le Sezioni Unite ricavano dei principi utili ad individuare le regole applicabili anche ai rapporti attivi, ed a risolvere una serie di questioni, anche processuali, che prima erano discusse (e che avevano giustificato la remissione del tema alle Sezioni Unite in funzione di soluzione dei conflitti emersi in seno alle Sezioni semplici).
Con riguardo, appunto, ai rapporti attivi, l'art. 2495 c.c. (dettato in tema di società di capitali)
stabilisce che i creditori insoddisfatti all'esito della liquidazione e cancellazione della società possono agire nei confronti dei soci dell'ente disciolto, sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.
Per quanto attiene le società di persone, le norme che vengono in rilievo sono quelle contenute nell'art. 2312 (relativo alle s.n.c.) e nell'art. 2324 (relativo alle s.a.s.): anche queste disposizioni prevedono che, a seguito della cancellazione (ed estinzione) dell'ente collettivo, dei debiti sociali vengano a rispondere gli ex soci. L'estensione della responsabilità dei soci, tuttavia, varia a seconda che questi, pendente societate, e secondo la forma societaria prescelta, fossero o meno illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali: nel primo caso (che riguarda, ad esempio, i soci della s.n.c. e gli accomandatari della s.a.s.), la loro responsabilità rimane illimitata anche dopo l'estinzione dell'ente;
nel secondo caso (riguardante i soci accomandanti delle s.a.s.) la responsabilità sarà contenuta entro i limiti di quanto da loro percepito in sede di riparto finale di liquidazione, analogamente alla regola che si è vista valere per i soci delle società di capitali.
pagina 7 di 11 Da queste norme, la Corte fa discendere una serie di corollari, i più importanti dei quali sono i seguenti: a) con l'estinzione della società non si estinguono anche i debiti insoddisfatti che ad essa facevano capo (perché se così fosse si verrebbe ad avvallare un ingiustificato pregiudizio per i creditori dell'ente, che vedrebbero venir meno non solo i loro crediti, ma anche le garanzie, reali e/o personali che ad essi accedano); b) la responsabilità dei soci – come prevista dalle norme citate - non si riconnette alla costituzione di nuovi rapporti obbligatori verso i creditori, in sostituzione di quelli in precedenza facenti capo alla società, ma piuttosto al trasferimento, in capo agli stessi, di quegli stessi rapporti (seppure con le limitazioni quantitative previste per i soci delle società di capitali e per i soci non illimitatamente responsabili delle società di persone); c) quello che si verifica è, secondo la Corte,
un fenomeno in senso lato successorio, in base al quale i soci subentrano all'ente nei rapporti obbligatori, analogamente a come l'erede subentra nei debiti che facevano capo al defunto (e ciò,
avverte la Corte, “anche a voler rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal
possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica”).
Dalla ricostruzione in termini lato sensu successori della fattispecie, operata sulla base delle norme positive riguardanti i rapporti passivi già facenti capo alla società, la Corte trae argomenti per ricostruire la sorte anche dei rapporti attivi, così colmando il silenzio serbato sul punto dal legislatore.
Al riguardo, la Corte sgombera subito il campo dal dubbio, adombrato da alcune pronunce delle
Sezioni semplici, in ordine alla stessa sopravvivenza di quei rapporti alla cessazione dell'ente;
pronunce (fra cui ad es. Cass. Sent. n. 16758/2010) secondo cui la scelta del liquidatore di cancellare la società senza definizione di alcuni dei rapporti che ad essa facevano capo potrebbe essere interpretata come una tacita rinuncia alle relative pretese.
Secondo le Sezioni Unite occorre distinguere a seconda che le pretese in questione, al momento dello scioglimento dell'ente, fossero incerte o comunque illiquide, e come tali “neppure ragionevolmente
iscrivibili all'attivo del bilancio finale di liquidazione” (come i crediti risarcitori, il cui accertamento ed esatta individuazione richiederebbe l'instaurazione di un procedimento giudiziale), dal caso in cui esse pagina 8 di 11 avessero ad oggetto un diritto od un cespite ben definito ed individuabile (come ad esempio un macchinario o un credito derivante risultante da fattura commerciale non contestata). Solo nel primo caso, secondo la Corte, sarebbe possibile ravvisare, nella cancellazione della società, l'intenzione del liquidatore di rinunciare alla pretesa – incerta o comunque illiquida – per privilegiare una più rapida conclusione del procedimento estintivo;
nel secondo caso invece, della cancellazione non potrebbe darsi un'interpretazione abdicativa di diritti o pretese, dovendosi viceversa domandare quale sia la sorte dei medesimi, a seguito del venir meno dell'ente collettivo. Per dare risposta a tale interrogativo la
Corte prende le mosse dalla già riferita ricostruzione in termini (in senso lato) successori della fattispecie, affermando che i beni ed i rapporti attivi già di titolarità dell'ente, una volta che questo si sia estinto per cancellazione, transitano nella titolarità dei singoli soci, tra i quali si instaura -
analogamente a quanto accade fra gli eredi delle persone fisiche - un regime di con titolarità e di comproprietà indivisa;
circa le quote di ripartizione fra i soci di tale titolarità indivisa, sebbene la Corte
non lo specifichi, è ragionevole supporre che esse debbano ricalcare le quote di partecipazione che spettavano, a ciascun socio, al capitale della società estinta.
Il ragionamento seguito dalla Corte si basa infatti sulla considerazione per cui “se l'esistenza
dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente
societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione loro impressa
dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni
residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il
sostrato personale”.
Dalla ricostruzione in termini successori delle vicende conseguenti all'estinzione della società, la
Corte fa discendere conseguenze anche in merito ai profili più strettamente processuali, applicando, ai giudizi interessanti la società estinta, la disciplina dettata, dal codice di procedura, per l'ipotesi della morte della persona fisica.
Dato infatti per pacifico che la società estinta non può né agire né essere convenuta in giudizio pagina 9 di 11 (occorrendo che ad agire – o ad essere convenuti in giudizio – siano direttamente gli ex soci) , per quanto attiene i processi già pendenti alla data dell'evento estintivo, le Sezioni Unite dettano le seguenti regole: la cancellazione della società determina l'interruzione del processo, secondo le regole generali dell'art. 299 c.p.c.; il processo può essere proseguito da - o nei confronti - dei soci dell'ente disciolto;
se dell'estinzione non è stata data notizia nel grado di giudizio precedente, l'impugnazione avverso la sentenza che lo ha definito va proposta – a pena di inammissibilità – da o nei confronti degli ex soci.
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 5720/2022 proposta da è Parte_1
infondata e, per l'effetto, va rigettata.
Deve, in particolare, richiamarsi l'art. 1475 c.c., in base al quale le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, salvo non sia diversamente pattuito.
Ebbene, nel caso di specie, il contratto di compravendita, nel prevedere che il medismo fosse soggetto ad IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 8 bis, D.P.R. 6331/1972, poneva espressamente a carico di , in quanto parte acquirente, le imposte e le spese del contratto medesimo (art. Parte_1
VI).
E' noto che l'art. 1475 c.c., che pone a carico del compratore, in difetto di specifica pattuizione contraria, le spese accessorie della vendita, riguarda i soli esborsi necessari per la conclusione del contratto rimanendo lo stesos compratore onerato verso il venditore a pagare dette spese alle persone o agli organi cui siano dovute, ovvero obbligato a rimborsare il venditore ove questi le abbia anticipate,
senza che peraltro tale onere di pagamento o obbligo di rimborso costituiscano obbligazioni corrispettive della compravendira comprese nel sinallagma, il cui inadempimento possa giustificare la risoluzione (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. II 23.2.2015 n. 3514).
Ne deriva, quindi, che il prezzo di vendita convenuto (€ 390.000) non poteva in alcun modo considerarsi comprensivo anche della suddetta imposta che, quindi, (calcolata nella misura del 4%)
doveva essere versata, contestualmente al pagamento del corrispettivo di vendita, in favore della parte pagina 10 di 11 venditrice (circostanza quest'ultima avvenuta solo a seguito della notificazione dell'atto di precetto dell'opposto decreto).
Sicché, l'opposizione proposta da non merita di essere accolta. Parte_1
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
e , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1. dichiara la falsità della relata di notifica del 02.01.2023 redatta dall'Ufficiale giudiziario,
Testimone_1
2. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5720/2022;
3. condanna al pagamento in favore delle parti opposte delle spese Parte_1
processuali, liquidate in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso nella Camara di Consiglio della V Sezione Civile il 17.01.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Giorgio Marino dott. Francesco Cardile
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