TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11685 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11223/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: pagamento prestazioni di consulenza contabile e fiscale TRA
– PI: , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti Francesco Fimmanò e Giancarlo Borriello, come da procura in atti;
ATTRICE E
– CF: , in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. e socio illimitatamente responsabile del disciolto
– PI: , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso da sé medesimo nonchè dall'avv. Maria Fisciani, come da procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 02.05.2023 la Controparte_1 esponeva che nel 2008 ebbe a stipulare un contratto d'opera professionale verbale di durata decennale con lo prevedendo che la Controparte_2 avrebbe curato la contabilità per lo per CP_1 Controparte_2 un compenso annuo, determinato a forfait per 10 anni pari ad euro 3.500,00 l'anno, da imputare esclusivamente per la gestione della contabilità, oltre alle competenze relative gli adempimenti a latere, sia telematici, sia dichiarativi, per cui dal 2008 ebbe a svolgere l'attività di assistenza amministrativa, elaborazione delle scritture contabili, redazione del libro giornale, del libro cespiti ammortizzabili, dei registri tenuti ai fini dell'I.V.A. e delle schede dei compensi a terzi, nonché la compilazione dei dichiarativi periodici ed annuali.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 Allegava che nonostante le richieste di pagamento di volta in volta formulate dalla con consegna ogni anno di notule proforma, lo Controparte_1 non aveva mai provveduto a corrispondere alla Controparte_2 stessa il compenso per l'attività svolta, inadempimento tollerato da essa attrice. solo in virtù degli ottimi rapporti esistenti tra le parti. Alla scadenza dei dieci anni previsti quale durata del contratto, il totale dovuto dallo
[...] alla ammontava a complessivi Controparte_2 Controparte_1 euro 74.702,75 oltre Iva, per cui dopo aver più volte tentato di recuperare il proprio credito – da ultimo con atto stragiudiziale di significazione diffida e messa in mora inviato al debitore in data 23.12.2021 - al quale non era seguito alcun riscontro, l'attrice conveniva in giudizio lo
[...] degli Avvocati e Lucia Aleni, nonché l'avv. Controparte_2 Pt_1 Pt_1 quale socio illimitatamente responsabile e comunque ai sensi e per gli
[...] effetti dell'art. 38 c.c., chiedendo al giudice di condannare detti convenuti al pagamento in favore di essa società attrice della complessiva somma di € 74.702,75 oltre Iva ed interessi maturati e maturandi fino al soddisfo ovvero, in subordine, al pagamento della differente somma che ritenuta di giustizia, anche all'esito di eventuale ctu;
in subordine condannare gli stessi convenuti al pagamento della medesima somma ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. Costituitosi in giudizio, l'avv. deduceva che il presente Parte_1 giudizio era stato preceduto, oltre che dalle cause R.G. 24405/2022 (
[...]
C/ avv. e 25036/2022 ( Controparte_1 Parte_1 Controparte_3
), anche da altri giudizi, sempre celebrati tra la società attrice, da CP_4 un lato, ed esso avv, dall'altro e che era tuttora in corso una causa civile CP_2 tra il dott. e l'avv. Infatti, come allegato anche CP_5 CP_2 dall'attrice, tra l'avv. e il dott. era esistito un lungo rapporto CP_2 CP_5 con reciproco scambio di prestazioni professionali tra la e CP_1
l'avv. atteso che esso avv. aveva svolto numerose attività CP_2 CP_2 professionali in favore tanto del dott. quanto di amici e parenti di CP_5 quest'ultimo, quali causa di separazione coniugale, di divorzio, vertenze condominiali ed altre che venivano effettuate in virtù della relazione instaurata. Inoltre esso avv. aveva svolto anche assistenza giudiziale del CP_2 predetto professionista e di colleghi di quest'ultimo (tra i quali, il dott. CP_6
) nell'ambito di diversi giudizi aventi ad oggetto la riliquidazione dei
[...] compensi spettanti per le attività professionali da loro svolte in favore della Procura della Repubblica di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere, per cui, il dott. si era impegnato, come contropartita per le attività CP_5
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 periodicamente svolte dall'avv. a inviare telematicamente i dichiarativi CP_2 fiscali che quest'ultimo predisponeva autonomamente tramite la propria segretaria, sig.ra , sia in favore proprio che dello Parte_2 [...]
e, a partire dall'anno 2015, anche a supervisionare la compilazione CP_2 dei predetti dichiarativi, i quali erano comunque sempre predisposti dall'avv. personalmente, anche grazie ai propri collaboratori di studio, come CP_2 comprovato anche dalla copiosa corrispondenza tra il Dott. o la di lui CP_5 segretaria, sig.ra e la sig.ra , prodotta in giudizio Parte_3 Pt_2 da parte attrice. Nessun incarico di sorta venne, invece, mai commissionato a Anche la contabilità dell' era Controparte_1 Parte_4 stata redatta internamente allo studio, tramite la segretaria sig.ra Parte_2
, poi deceduta, che per oltre 20 anni aveva lavorato presso uno degli
[...] studi di commercialisti più noti in Napoli (studio Giordano) e anche con la consulenza e la supervisione del dott. funzionario presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate, ora in pensione, a mero titolo di fraterna amicizia con l'avv. e la di lui moglie. Di fatto, i rapporti professionali tra l'avv. CP_2
e il dott. si incrinarono allorquando, a seguito del rigetto di uno CP_2 CP_5 dei ricorsi, patrocinati dall'avv. nei confronti della Procura della CP_2
Repubblica di Napoli e del avverso la Controparte_7 determinazione del compenso vantato dal commercialista quale CTP della Procura, l'avv. si rifiutò di sottoscrivere una dichiarazione di CP_2 assunzione di responsabilità, predisposta dallo stesso finalizzata ad CP_5 ottenere un non dovuto risarcimento da parte dell'Assicurazione professionale dell'avvocato. Il rifiuto alla sottoscrizione del predetto documento era giustificato dalla manifesta infondatezza delle pretese creditorie avanzate dal dott. e dal suo collega, dott. . Era a seguito della rottura dei CP_5 CP_6 rapporti di reciproca collaborazione e fiducia tra i due professionisti che era iniziata la vicenda giudiziaria che oppone l'avv. tanto a quanto CP_2 CP_5
a Evidenziava che la sempre con la Controparte_1 Controparte_1 rappresentanza del dott. aveva avanzato nei confronti tanto dell'avv. CP_5
quanto del suo coniuge, Prof.ssa , e dell' CP_2 CP_4 Parte_4
ormai cessata, pretestuose quanto infondate richieste di
[...] pagamento, alle quali aveva fatto seguito l'instaurazione di due procedimenti monitori, entrambi opposti stante la manifesta illegittimità degli stessi. Siccome, a seguito delle eccezioni sollevate dall'avv. e dal suo coniuge, CP_2 il Tribunale di Napoli, in entrambi i casi, aveva rigettato la richiesta di provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi, peraltro dichiarando apertamente di ritenere la pretesa di priva di ogni Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 fondamento, detta società, con il presente giudizio, stava riproponendo la stessa domanda. Infatti, con il decreto ingiuntivo n. 6509/22 del 7.9.2022,
[...] aveva premesso di avere svolto in favore dell'avvocato Controparte_1 CP_2
l'attività di assistenza amministrativa, elaborazione delle scritture contabili, redazione del libro giornale, redazione del libro cespiti ammortizzabili, dei registri tenuti ai fini dell'IVA e delle schede dei compensi a terzi, nonché la compilazione dei dichiarativi periodici annuali, e trasmissione degli stessi, per un periodo di durata decennale (per gli anni 2008-2018), sul presupposto della stipula di un contratto d'opera professionale decennale per un compenso di € 2.500, oltre IVA, “…con esclusione dei compensi per i dichiarativi e invii telematici da calcolarsi sulla base delle tariffe professionali di riferimento” mentre, nel presente, parte attrice aveva posto a fondamento della sua domanda le stesse identiche circostante di fatto e di diritto poste a base del ricorso monitorio con cui è stato rilasciato il suddetto d.i. n. 6509/22. Orbene, poiché l'avv. non vantava, nel periodo oggetto di causa, crediti CP_2 professionali diversi da quelli maturati con la suddetta associazione, era evidente l'identità della causa petendi e del petitum tra i due giudizi, con la sola differenza che l'originaria richiesta dell'importo di € 50.822,50, oltre IVA ed accessori, era stata incrementata nella somma di € 74.702,75, oltre IVA e accessori. Evidenziava che con la causa in essere l'attrice stava cercando anche di correggere i vistosi errori difensivi commessi nelle precedenti cause, a partire dalle eccezioni di volta in volta mosse dall'avv. e dalla Prof.ssa . Infatti, nei ricorsi monitori proposti contro CP_2 CP_4
l'avv. e la Prof. , aveva dapprima dichiarato CP_2 CP_4 Controparte_1
l'esistenza di un contratto scritto, per poi dover ammettere, a seguito della contestazione mossa, che non esisteva nessun documento contrattuale (oltre che nessun patto di sorta), e così ripiegava per una differente versione dei fatti, deducendo - ma sempre falsamente - che tra le parti sarebbe esistito un patto verbale. In ogni caso l'attrice non aveva prodotto agli atti di causa le fatture che la società avrebbe dovuto obbligatoriamente tenere, essendo tenuta alla contabilità per competenza e non per cassa in quanto società di capitali, sia gli estratti autentici delle scritture contabili, tra cui il Registro IVA;
inoltre, il presunto credito nemmeno risultava dai bilanci aziendali;
per questo, se detti documenti non sono mai esistiti, era perché nessun credito la ha mai maturato nei confronti tanto dell'avv. Controparte_1 CP_2 quanto dello . Deduceva, poi, che nessuna richiesta di Controparte_2 pagamento era mai stata inviata all'avv. e/o ad altro componente dello CP_2
, e ciò sia perché nessuna attività era stata svolta in favore di Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 quest'ultimo, come riconosciuto e precisato dalla stessa in Controparte_1 altro giudizio (causa ex art. 702-bis c.p.c.), sia perché l'avv. si affidò al CP_2 dott. del quale era all'epoca in buoni rapporti, al solo fine dell'invio CP_5 delle dichiarazioni dei redditi proprie e dello , mai Controparte_2 conferendo incarichi di sorta a Peraltro, mai l'avv. Controparte_1 CP_2 nella qualità, aveva mai indicato l'indirizzo della sede dell'attrice come il luogo dove erano tenute e conservate le proprie scritture contabili, né aveva mai autorizzato una simile indicazione all'Agenzia delle Entrate, avendo sempre indicato il proprio studio al Corso Vittorio Emanuele 115 come la sede della sua attività professionale e della conservazione delle proprie scritture contabili (ex art. 35 Dpr 633/72). Il convenuto, in ogni caso, contestava le singole voci indicate nelle fatture pro forma, in quanto attività mai svolte da in favore dello e Controparte_1 Controparte_2 comunque da questi mai commissionate. In particolare contestava: per gli anni dal 2008 al 2018 si contestano le seguenti voci: - “contabile amministrativa", non avendo mai svolto la predetta Controparte_1 attività, comunque mai commissionata;
- “dichiarazione Unico Soc. Persone”, perché predisposta dal Contribuente e affidata al per il solo invio CP_5 telematico;
- “trasmissione telematica art.2 lett. B)”, perché commissionata a e non alla società attrice, che comunque non l'ha fatta;
- CP_5
“Dichiarazione IRAP” e relativa trasmissione telematica, perché predisposta dal Contribuente e affidata al per il solo invio telematico;
- CP_5
“Comunicazioni Annuali Dati IVA” e relativa trasmissione telematica, per i motivi come al punto che precede;
- “SPESOMETRO” e relativa trasmissione telematica, per i motivi come al punto che precede;
il quantum richiesto (euro 200,00) atteso che nella Tabella professionale, che controparte reputa applicabile, per detta attività (“Esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari”) è previsto un corrispettivo di euro 41,00; la Certificazione Quadro H per 2 soci, attività mai commissionata né realizzata dalla società attrice (anni dal 2009 al 2017); i Modelli di versamento F24 e relativa trasmissione, attività mai commissionata, né realizzata dalla società attrice (anni dal 2009 al 2018); la Certificazione dei compensi, attività mai commissionata né realizzata dalla società attrice (anni 2014, 2015, 2016, 2017); elenchi clienti e fornitori (anno 2018), attività mai commissionata né realizzata, e che secondo la tesi di controparte comunque rientrerebbe nella contabile amministrativa per cui l'attrice richiede euro 3.500,00 annui, comunque mai commissionata né realizzata;
le LIPE dichiarazioni trimestrali e relativa trasmissione, attività mai fatta, atteso che i
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 dichiarativi sono stati elaborati dal contribuente e la trasmissione commissionata a e che comunque l'attrice non aveva fatto (anni CP_5
2017, 2018). Ferme restando tutte le contestazioni sull'an e sul quantum richiesto dall'attrice, parte convenuta eccepiva la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. e anche la prescrizione ordinaria decennale, atteso che per le varie annualità per le quali l'attrice aveva asserito di aver maturato il diritto al compenso stabilito in contratto, era stata inviata per la prima volta la lettera interruttiva del 23.12.2021. Per tali motivi chiedeva in via preliminare la riunione del presente giudizio con il giudizio pendente dinnanzi al medesimo Tribunale R.G. n. 24405/2022; nel merito di rigettare in toto la domanda perché totalmente infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della avversa domanda, accoglierla nei limiti dell'eccepita prescrizione. Il precedente giudice istruttore, rigettata la richiesta di riunione dei giudizi e le richieste di prova dichiarativa perché riferite a circostanze generiche o da provare con documenti, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la decisione, all'esito della quale la causa veniva decisa. La domanda è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. Preliminarmente si condivide la scelta del precedente giudice assegnatario, il quale non ha disposto la richiesta riunione dei giudizi, atteso che il presente giudizio attiene al contratto di consulenza contabile e fiscale intercorso tra l'attrice e lo diversamente dai Controparte_2 giudizi precedentemente instaurati tra la e l'avv. Controparte_1 Pt_1
in persona e la prof. , aventi proprie posizioni fiscali e
[...] CP_4 contabili, distinte da quelle dello Controparte_2
Irrilevanti ai fini del presente giudizio sono poi i rapporti intercorsi tra l'avv. ed il dott. Invero risulta Parte_1 CP_5 inequivocabilmente dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio dall'attrice che fu la ad occuparsi della contabilità dello Controparte_1
oltre a quella personale dell'avv. e della Controparte_2 Parte_1 sua consorte prof.ssa , per gli anni 2008/2018. CP_4
La corrispondenza intercorsa tra la (per il tramite dei Controparte_1
Dottori quale socia e dipendente, e , Parte_3 Persona_2 quale socio e collaboratore, della e l'Avv. quale Controparte_1 CP_2
l.r.p.t. dello prova il rapporto oggetto di Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 giudizio, come lo prova il possesso da parte dell'attrice di tutta la documentazioni cantabile e fiscale da essa redatta per lo Controparte_2
trattandosi di documenti sensibili di cui mai lo avrebbe
[...] CP_2 consentito il trattamento e la trasmissione a se essa non Controparte_1 fosse stata incaricata con il contratto oggetto della domanda. Invero nella abbondante documentazione prodotta dall'attrice, tutta riferita specificamente allo compaiono come referenti, trasmettitori, Controparte_2 redattori e mittenti e destinatari delle numerose mail, i dipendenti e dottori commercialisti abilitati alla professione che collaboravano con la
[...]
che, in quanto società di servizi contabili, per gli adempimenti Controparte_1 relativi alle dichiarazioni ed alle comunicazioni telematiche si doveva necessariamente servire o dei suoi legali rappresentanti p.t. (che è sempre stato un dottore commercialista: Dott. , Dott. Controparte_8 Persona_3
Dott. Dott. ) o di altri professionisti CP_5 Persona_4
(sempre dottori commercialisti) esterni, di propria fiducia, con i quali aveva rapporti di reciproca collaborazione. Questo è il motivo per cui, nel tempo, le dichiarazioni risultano inviate da diversi dottori commercialisti: al di là degli amministratori della succedutisi nel tempo ( Controparte_1 [...]
, e , gli altri professionisti (Dottori e CP_9 Per_3 CP_5 Persona_2
, , , , Persona_5 Persona_6 CP_6 Persona_7 [...]
risultano essere stati tutti consulenti/dottori commercialisti che Per_8 collaboravano con la e che avevano ricevuto dalla stessa, Controparte_1 in quanto intermediari telematici per l'Agenzia delle Entrate, l'incarico di inviare le dichiarazioni. Tanto motivato in ordine alla sicura prova del rapporto intercorso tra le parti, giova ricordare che il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, “ad substantiam” ovvero “ad probationem”, poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il contenuto” (cfr. Cass. Civ., n. 4705/2011). Nel caso di specie, vista l'abbondante prova documentale prodotta dall'attrice, bene ha fatto il precedente giudice istruttore a ritenere inammissibili ed irrilevanti per la decisione le prove dichiarative richieste dalle parti.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 Riguardo alla determinazione del compenso dovuto, vale a dire la somma fissa annuale di euro 3.500,00 oltre Iva, il convenuto ha svolto solo generiche contestazioni. Fondata è invece l'eccezione di prescrizione decennale applicabile ai crediti da contratto di prestazione d'opera intellettuale, atteso che la stessa attrice ha chiaramente dedotto di agire per ottenere i compensi annuali previsti in contratto e maturati di anno in anno. Orbene, non risultano atti interruttivi della prescrizione prima della diffida e messa in mora del 23.12.2021, per cui i crediti per compenso annuale forfettario maturati fino al
23.12.2011 sono prescritti. Ne deriva che all'attrice spettano i compensi previsti in contratto solo dall'anno 2012 e fino all'anno 2018, per una somma complessiva di euro
24.500,00 oltre Iva, da porre a carico dell' in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante e socio illimitatamente responsabile del disciolto
[...]
oltre interessi legali dal 23.12.2011 fino all'effettivo Controparte_2 soddisfo. Considerata la reciproca soccombenza, con la domanda attorea accolta solo in parte rispetto all'importo richiesto in atto di citazione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna
, in proprio e quale legale rappresentante e socio Parte_1 illimitatamente responsabile del disciolto Controparte_2
al pagamento in solido in favore dell'attrice della somma
[...] di euro 24.500,00 oltre Iva e interessi legali dal 23.12.2011 fino all'effettivo soddisfo 2) Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in data 12.12.2025 Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8
– PI: , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti Francesco Fimmanò e Giancarlo Borriello, come da procura in atti;
ATTRICE E
– CF: , in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. e socio illimitatamente responsabile del disciolto
– PI: , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso da sé medesimo nonchè dall'avv. Maria Fisciani, come da procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 02.05.2023 la Controparte_1 esponeva che nel 2008 ebbe a stipulare un contratto d'opera professionale verbale di durata decennale con lo prevedendo che la Controparte_2 avrebbe curato la contabilità per lo per CP_1 Controparte_2 un compenso annuo, determinato a forfait per 10 anni pari ad euro 3.500,00 l'anno, da imputare esclusivamente per la gestione della contabilità, oltre alle competenze relative gli adempimenti a latere, sia telematici, sia dichiarativi, per cui dal 2008 ebbe a svolgere l'attività di assistenza amministrativa, elaborazione delle scritture contabili, redazione del libro giornale, del libro cespiti ammortizzabili, dei registri tenuti ai fini dell'I.V.A. e delle schede dei compensi a terzi, nonché la compilazione dei dichiarativi periodici ed annuali.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 Allegava che nonostante le richieste di pagamento di volta in volta formulate dalla con consegna ogni anno di notule proforma, lo Controparte_1 non aveva mai provveduto a corrispondere alla Controparte_2 stessa il compenso per l'attività svolta, inadempimento tollerato da essa attrice. solo in virtù degli ottimi rapporti esistenti tra le parti. Alla scadenza dei dieci anni previsti quale durata del contratto, il totale dovuto dallo
[...] alla ammontava a complessivi Controparte_2 Controparte_1 euro 74.702,75 oltre Iva, per cui dopo aver più volte tentato di recuperare il proprio credito – da ultimo con atto stragiudiziale di significazione diffida e messa in mora inviato al debitore in data 23.12.2021 - al quale non era seguito alcun riscontro, l'attrice conveniva in giudizio lo
[...] degli Avvocati e Lucia Aleni, nonché l'avv. Controparte_2 Pt_1 Pt_1 quale socio illimitatamente responsabile e comunque ai sensi e per gli
[...] effetti dell'art. 38 c.c., chiedendo al giudice di condannare detti convenuti al pagamento in favore di essa società attrice della complessiva somma di € 74.702,75 oltre Iva ed interessi maturati e maturandi fino al soddisfo ovvero, in subordine, al pagamento della differente somma che ritenuta di giustizia, anche all'esito di eventuale ctu;
in subordine condannare gli stessi convenuti al pagamento della medesima somma ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. Costituitosi in giudizio, l'avv. deduceva che il presente Parte_1 giudizio era stato preceduto, oltre che dalle cause R.G. 24405/2022 (
[...]
C/ avv. e 25036/2022 ( Controparte_1 Parte_1 Controparte_3
), anche da altri giudizi, sempre celebrati tra la società attrice, da CP_4 un lato, ed esso avv, dall'altro e che era tuttora in corso una causa civile CP_2 tra il dott. e l'avv. Infatti, come allegato anche CP_5 CP_2 dall'attrice, tra l'avv. e il dott. era esistito un lungo rapporto CP_2 CP_5 con reciproco scambio di prestazioni professionali tra la e CP_1
l'avv. atteso che esso avv. aveva svolto numerose attività CP_2 CP_2 professionali in favore tanto del dott. quanto di amici e parenti di CP_5 quest'ultimo, quali causa di separazione coniugale, di divorzio, vertenze condominiali ed altre che venivano effettuate in virtù della relazione instaurata. Inoltre esso avv. aveva svolto anche assistenza giudiziale del CP_2 predetto professionista e di colleghi di quest'ultimo (tra i quali, il dott. CP_6
) nell'ambito di diversi giudizi aventi ad oggetto la riliquidazione dei
[...] compensi spettanti per le attività professionali da loro svolte in favore della Procura della Repubblica di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere, per cui, il dott. si era impegnato, come contropartita per le attività CP_5
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 periodicamente svolte dall'avv. a inviare telematicamente i dichiarativi CP_2 fiscali che quest'ultimo predisponeva autonomamente tramite la propria segretaria, sig.ra , sia in favore proprio che dello Parte_2 [...]
e, a partire dall'anno 2015, anche a supervisionare la compilazione CP_2 dei predetti dichiarativi, i quali erano comunque sempre predisposti dall'avv. personalmente, anche grazie ai propri collaboratori di studio, come CP_2 comprovato anche dalla copiosa corrispondenza tra il Dott. o la di lui CP_5 segretaria, sig.ra e la sig.ra , prodotta in giudizio Parte_3 Pt_2 da parte attrice. Nessun incarico di sorta venne, invece, mai commissionato a Anche la contabilità dell' era Controparte_1 Parte_4 stata redatta internamente allo studio, tramite la segretaria sig.ra Parte_2
, poi deceduta, che per oltre 20 anni aveva lavorato presso uno degli
[...] studi di commercialisti più noti in Napoli (studio Giordano) e anche con la consulenza e la supervisione del dott. funzionario presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate, ora in pensione, a mero titolo di fraterna amicizia con l'avv. e la di lui moglie. Di fatto, i rapporti professionali tra l'avv. CP_2
e il dott. si incrinarono allorquando, a seguito del rigetto di uno CP_2 CP_5 dei ricorsi, patrocinati dall'avv. nei confronti della Procura della CP_2
Repubblica di Napoli e del avverso la Controparte_7 determinazione del compenso vantato dal commercialista quale CTP della Procura, l'avv. si rifiutò di sottoscrivere una dichiarazione di CP_2 assunzione di responsabilità, predisposta dallo stesso finalizzata ad CP_5 ottenere un non dovuto risarcimento da parte dell'Assicurazione professionale dell'avvocato. Il rifiuto alla sottoscrizione del predetto documento era giustificato dalla manifesta infondatezza delle pretese creditorie avanzate dal dott. e dal suo collega, dott. . Era a seguito della rottura dei CP_5 CP_6 rapporti di reciproca collaborazione e fiducia tra i due professionisti che era iniziata la vicenda giudiziaria che oppone l'avv. tanto a quanto CP_2 CP_5
a Evidenziava che la sempre con la Controparte_1 Controparte_1 rappresentanza del dott. aveva avanzato nei confronti tanto dell'avv. CP_5
quanto del suo coniuge, Prof.ssa , e dell' CP_2 CP_4 Parte_4
ormai cessata, pretestuose quanto infondate richieste di
[...] pagamento, alle quali aveva fatto seguito l'instaurazione di due procedimenti monitori, entrambi opposti stante la manifesta illegittimità degli stessi. Siccome, a seguito delle eccezioni sollevate dall'avv. e dal suo coniuge, CP_2 il Tribunale di Napoli, in entrambi i casi, aveva rigettato la richiesta di provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi, peraltro dichiarando apertamente di ritenere la pretesa di priva di ogni Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 fondamento, detta società, con il presente giudizio, stava riproponendo la stessa domanda. Infatti, con il decreto ingiuntivo n. 6509/22 del 7.9.2022,
[...] aveva premesso di avere svolto in favore dell'avvocato Controparte_1 CP_2
l'attività di assistenza amministrativa, elaborazione delle scritture contabili, redazione del libro giornale, redazione del libro cespiti ammortizzabili, dei registri tenuti ai fini dell'IVA e delle schede dei compensi a terzi, nonché la compilazione dei dichiarativi periodici annuali, e trasmissione degli stessi, per un periodo di durata decennale (per gli anni 2008-2018), sul presupposto della stipula di un contratto d'opera professionale decennale per un compenso di € 2.500, oltre IVA, “…con esclusione dei compensi per i dichiarativi e invii telematici da calcolarsi sulla base delle tariffe professionali di riferimento” mentre, nel presente, parte attrice aveva posto a fondamento della sua domanda le stesse identiche circostante di fatto e di diritto poste a base del ricorso monitorio con cui è stato rilasciato il suddetto d.i. n. 6509/22. Orbene, poiché l'avv. non vantava, nel periodo oggetto di causa, crediti CP_2 professionali diversi da quelli maturati con la suddetta associazione, era evidente l'identità della causa petendi e del petitum tra i due giudizi, con la sola differenza che l'originaria richiesta dell'importo di € 50.822,50, oltre IVA ed accessori, era stata incrementata nella somma di € 74.702,75, oltre IVA e accessori. Evidenziava che con la causa in essere l'attrice stava cercando anche di correggere i vistosi errori difensivi commessi nelle precedenti cause, a partire dalle eccezioni di volta in volta mosse dall'avv. e dalla Prof.ssa . Infatti, nei ricorsi monitori proposti contro CP_2 CP_4
l'avv. e la Prof. , aveva dapprima dichiarato CP_2 CP_4 Controparte_1
l'esistenza di un contratto scritto, per poi dover ammettere, a seguito della contestazione mossa, che non esisteva nessun documento contrattuale (oltre che nessun patto di sorta), e così ripiegava per una differente versione dei fatti, deducendo - ma sempre falsamente - che tra le parti sarebbe esistito un patto verbale. In ogni caso l'attrice non aveva prodotto agli atti di causa le fatture che la società avrebbe dovuto obbligatoriamente tenere, essendo tenuta alla contabilità per competenza e non per cassa in quanto società di capitali, sia gli estratti autentici delle scritture contabili, tra cui il Registro IVA;
inoltre, il presunto credito nemmeno risultava dai bilanci aziendali;
per questo, se detti documenti non sono mai esistiti, era perché nessun credito la ha mai maturato nei confronti tanto dell'avv. Controparte_1 CP_2 quanto dello . Deduceva, poi, che nessuna richiesta di Controparte_2 pagamento era mai stata inviata all'avv. e/o ad altro componente dello CP_2
, e ciò sia perché nessuna attività era stata svolta in favore di Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 quest'ultimo, come riconosciuto e precisato dalla stessa in Controparte_1 altro giudizio (causa ex art. 702-bis c.p.c.), sia perché l'avv. si affidò al CP_2 dott. del quale era all'epoca in buoni rapporti, al solo fine dell'invio CP_5 delle dichiarazioni dei redditi proprie e dello , mai Controparte_2 conferendo incarichi di sorta a Peraltro, mai l'avv. Controparte_1 CP_2 nella qualità, aveva mai indicato l'indirizzo della sede dell'attrice come il luogo dove erano tenute e conservate le proprie scritture contabili, né aveva mai autorizzato una simile indicazione all'Agenzia delle Entrate, avendo sempre indicato il proprio studio al Corso Vittorio Emanuele 115 come la sede della sua attività professionale e della conservazione delle proprie scritture contabili (ex art. 35 Dpr 633/72). Il convenuto, in ogni caso, contestava le singole voci indicate nelle fatture pro forma, in quanto attività mai svolte da in favore dello e Controparte_1 Controparte_2 comunque da questi mai commissionate. In particolare contestava: per gli anni dal 2008 al 2018 si contestano le seguenti voci: - “contabile amministrativa", non avendo mai svolto la predetta Controparte_1 attività, comunque mai commissionata;
- “dichiarazione Unico Soc. Persone”, perché predisposta dal Contribuente e affidata al per il solo invio CP_5 telematico;
- “trasmissione telematica art.2 lett. B)”, perché commissionata a e non alla società attrice, che comunque non l'ha fatta;
- CP_5
“Dichiarazione IRAP” e relativa trasmissione telematica, perché predisposta dal Contribuente e affidata al per il solo invio telematico;
- CP_5
“Comunicazioni Annuali Dati IVA” e relativa trasmissione telematica, per i motivi come al punto che precede;
- “SPESOMETRO” e relativa trasmissione telematica, per i motivi come al punto che precede;
il quantum richiesto (euro 200,00) atteso che nella Tabella professionale, che controparte reputa applicabile, per detta attività (“Esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari”) è previsto un corrispettivo di euro 41,00; la Certificazione Quadro H per 2 soci, attività mai commissionata né realizzata dalla società attrice (anni dal 2009 al 2017); i Modelli di versamento F24 e relativa trasmissione, attività mai commissionata, né realizzata dalla società attrice (anni dal 2009 al 2018); la Certificazione dei compensi, attività mai commissionata né realizzata dalla società attrice (anni 2014, 2015, 2016, 2017); elenchi clienti e fornitori (anno 2018), attività mai commissionata né realizzata, e che secondo la tesi di controparte comunque rientrerebbe nella contabile amministrativa per cui l'attrice richiede euro 3.500,00 annui, comunque mai commissionata né realizzata;
le LIPE dichiarazioni trimestrali e relativa trasmissione, attività mai fatta, atteso che i
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 dichiarativi sono stati elaborati dal contribuente e la trasmissione commissionata a e che comunque l'attrice non aveva fatto (anni CP_5
2017, 2018). Ferme restando tutte le contestazioni sull'an e sul quantum richiesto dall'attrice, parte convenuta eccepiva la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. e anche la prescrizione ordinaria decennale, atteso che per le varie annualità per le quali l'attrice aveva asserito di aver maturato il diritto al compenso stabilito in contratto, era stata inviata per la prima volta la lettera interruttiva del 23.12.2021. Per tali motivi chiedeva in via preliminare la riunione del presente giudizio con il giudizio pendente dinnanzi al medesimo Tribunale R.G. n. 24405/2022; nel merito di rigettare in toto la domanda perché totalmente infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della avversa domanda, accoglierla nei limiti dell'eccepita prescrizione. Il precedente giudice istruttore, rigettata la richiesta di riunione dei giudizi e le richieste di prova dichiarativa perché riferite a circostanze generiche o da provare con documenti, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la decisione, all'esito della quale la causa veniva decisa. La domanda è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. Preliminarmente si condivide la scelta del precedente giudice assegnatario, il quale non ha disposto la richiesta riunione dei giudizi, atteso che il presente giudizio attiene al contratto di consulenza contabile e fiscale intercorso tra l'attrice e lo diversamente dai Controparte_2 giudizi precedentemente instaurati tra la e l'avv. Controparte_1 Pt_1
in persona e la prof. , aventi proprie posizioni fiscali e
[...] CP_4 contabili, distinte da quelle dello Controparte_2
Irrilevanti ai fini del presente giudizio sono poi i rapporti intercorsi tra l'avv. ed il dott. Invero risulta Parte_1 CP_5 inequivocabilmente dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio dall'attrice che fu la ad occuparsi della contabilità dello Controparte_1
oltre a quella personale dell'avv. e della Controparte_2 Parte_1 sua consorte prof.ssa , per gli anni 2008/2018. CP_4
La corrispondenza intercorsa tra la (per il tramite dei Controparte_1
Dottori quale socia e dipendente, e , Parte_3 Persona_2 quale socio e collaboratore, della e l'Avv. quale Controparte_1 CP_2
l.r.p.t. dello prova il rapporto oggetto di Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 giudizio, come lo prova il possesso da parte dell'attrice di tutta la documentazioni cantabile e fiscale da essa redatta per lo Controparte_2
trattandosi di documenti sensibili di cui mai lo avrebbe
[...] CP_2 consentito il trattamento e la trasmissione a se essa non Controparte_1 fosse stata incaricata con il contratto oggetto della domanda. Invero nella abbondante documentazione prodotta dall'attrice, tutta riferita specificamente allo compaiono come referenti, trasmettitori, Controparte_2 redattori e mittenti e destinatari delle numerose mail, i dipendenti e dottori commercialisti abilitati alla professione che collaboravano con la
[...]
che, in quanto società di servizi contabili, per gli adempimenti Controparte_1 relativi alle dichiarazioni ed alle comunicazioni telematiche si doveva necessariamente servire o dei suoi legali rappresentanti p.t. (che è sempre stato un dottore commercialista: Dott. , Dott. Controparte_8 Persona_3
Dott. Dott. ) o di altri professionisti CP_5 Persona_4
(sempre dottori commercialisti) esterni, di propria fiducia, con i quali aveva rapporti di reciproca collaborazione. Questo è il motivo per cui, nel tempo, le dichiarazioni risultano inviate da diversi dottori commercialisti: al di là degli amministratori della succedutisi nel tempo ( Controparte_1 [...]
, e , gli altri professionisti (Dottori e CP_9 Per_3 CP_5 Persona_2
, , , , Persona_5 Persona_6 CP_6 Persona_7 [...]
risultano essere stati tutti consulenti/dottori commercialisti che Per_8 collaboravano con la e che avevano ricevuto dalla stessa, Controparte_1 in quanto intermediari telematici per l'Agenzia delle Entrate, l'incarico di inviare le dichiarazioni. Tanto motivato in ordine alla sicura prova del rapporto intercorso tra le parti, giova ricordare che il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, “ad substantiam” ovvero “ad probationem”, poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il contenuto” (cfr. Cass. Civ., n. 4705/2011). Nel caso di specie, vista l'abbondante prova documentale prodotta dall'attrice, bene ha fatto il precedente giudice istruttore a ritenere inammissibili ed irrilevanti per la decisione le prove dichiarative richieste dalle parti.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 Riguardo alla determinazione del compenso dovuto, vale a dire la somma fissa annuale di euro 3.500,00 oltre Iva, il convenuto ha svolto solo generiche contestazioni. Fondata è invece l'eccezione di prescrizione decennale applicabile ai crediti da contratto di prestazione d'opera intellettuale, atteso che la stessa attrice ha chiaramente dedotto di agire per ottenere i compensi annuali previsti in contratto e maturati di anno in anno. Orbene, non risultano atti interruttivi della prescrizione prima della diffida e messa in mora del 23.12.2021, per cui i crediti per compenso annuale forfettario maturati fino al
23.12.2011 sono prescritti. Ne deriva che all'attrice spettano i compensi previsti in contratto solo dall'anno 2012 e fino all'anno 2018, per una somma complessiva di euro
24.500,00 oltre Iva, da porre a carico dell' in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante e socio illimitatamente responsabile del disciolto
[...]
oltre interessi legali dal 23.12.2011 fino all'effettivo Controparte_2 soddisfo. Considerata la reciproca soccombenza, con la domanda attorea accolta solo in parte rispetto all'importo richiesto in atto di citazione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna
, in proprio e quale legale rappresentante e socio Parte_1 illimitatamente responsabile del disciolto Controparte_2
al pagamento in solido in favore dell'attrice della somma
[...] di euro 24.500,00 oltre Iva e interessi legali dal 23.12.2011 fino all'effettivo soddisfo 2) Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in data 12.12.2025 Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8