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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4595 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1195 dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Palomba C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
CP_1
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Controparte_2 C.F._3
Iaccarino e dall'Avv. Umberto Morelli, giusta procura presente in atti;
Parte_2
e
(C.F. ), in proprio nonché genitore esercente la potestà sui Parte_3 C.F._4 figli minori (C.F. e (C.F. Persona_1 C.F._5 Parte_4
) e (C.F. , nella loro C.F._6 Parte_5 C.F._7 qualità di eredi legittimi del Sig. (C.F. ), Persona_2 C.F._8 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Biancamaria Balzano (C.F. ) e Giuseppe C.F._9
Cappiello (C.F. , giusto mandato in atti;
C.F._10
NCIDENTALI– Parte_6 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1914/2018 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 03.09.2018.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “1) Accogliere integralmente l'appello per i motivi sopra dedotti e per lo effetto riformare la sentenza impugnata, rigettando per i motivi esposti la domanda attorea, ed accogliendo la riconvenzionale del convenuto;
2) Disporsi per il regime delle spese del doppio grado di giudizio, con vittoria di spese ed onorari e restituzione di quanto pagato per effetto della sentenza impugnata, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.”.
Per l'appellato “1) preliminarmente, dichiararsi improcedibile ed Controparte_2 inammissibile il gravame proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. anche ai sensi dell'art. 348 bis
C.p.c. per le ragioni esposte in narrativa;
2) nel merito, rigettarsi in ogni caso l'appello e le domande tutte formulate in via riconvenzionale dalla parte appellante siccome inammissibili ed infondate in fatto e diritto;
3) gradatamente, pur in caso di accoglimento della avversa prospettazione, accogliere comunque sulla scorta dei rilievi tutti formulati nel presente atto la domanda formulata in primo grado e, ancor più gradatamente, alla luce di quanto dedotto sub 4 che precede, accertare, in ogni caso, l'inadempimento dei sig.ri e , con conseguente condanna degli stessi ad Parte_1 Per_1 adempiere in favore del sig. mediante il versamento delle rate di prezzo convenute e già CP_2 scadute;
4) correggere l'errore materiale come sopra evidenziato;
5) per l'effetto, condannarsi la parte appellante alla refusione delle spese di lite e dei Compensi di difesa per il secondo grado di giudizio conseguente conferma della pronuncia sulle spese processuali resa in primo grado -oltre
c.p.a, i.v.a. e rimborso spese generali”.
Per gli appellati/appellanti incidentali, eredi di : “Respinta ogni contraria Persona_2 istanza, Voglia accogliere integralmente l'appello promosso dal Sig. per i motivi Parte_1 dallo stesso dedotti e per le ulteriori motivazioni di cui alla presente comparsa e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado impugnata così statuendo: - nel merito, dichiarare la nullità della scrittura privata intervenuta tra le parti il 26/04/2010 per essere illecito l'oggetto della stessa;
- in subordine, dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda proposta da Parte_7
per essere inammissibile l'azione di cui all'art. 2932 c.c., tenuto conto del contenuto della
[...] scrittura richiamata;
In ogni caso condannare parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di Giudizio”.
Ragioni della decisione
Il processo di primo grado.
conveniva dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata e Controparte_2 Parte_1
, esponendo: 1) che tutte le parti in causa erano soci unici della società Persona_2 [...]
con sede in Sorrento, e che egli ed il detenevano il 25% ciascuno Controparte_3 Parte_1 delle quote sociali, mentre il solo deteneva il restante 50%; 2) che, a seguito di lunghe Per_1 trattative, con contratto preliminare del 26.4.2010, egli si obbligava a cedere ai convenuti la piena proprietà della sua quota di partecipazione sociale al prezzo omnicomprensivo di € 719.000,00, da versarsi secondo un articolato calendario a far data dal 31.5.2010, anche in seguito alla imminente trasformazione della s.n.c. in s.a.s., nella quale l' avrebbe rivestito il ruolo di socio CP_2 accomandante;
3) che, dopo la stipula del preliminare, i due convenuti si sottraevano all'adempimento degli obblighi su di loro gravanti e che, nonostante la scadenza del termine previsto per la stipula del contratto definitivo fissato al 31.5.2010, essi disertavano i plurimi inviti alla stipula dinanzi al notaio, secondo un fitto calendario di convocazioni che egli aveva loro inoltrato, nei mesi di luglio, settembre ed ottobre del 2010; 4) che, con atto di diffida e messa in mora del 10.11.2010, egli procedeva a convocare nuovamente i convenuti dinanzi al notaio per la data del 2.12.2010, sollecitandoli, ove impossibilitati ancora una volta a comparire, a fissare essi stessi una data certa ed alternativa, ma che anche tale invito andava deserto;
5) che era dunque palese l'inadempimento dei convenuti rispetto agli obblighi assunti.
L'attore concludeva pertanto per l'accertamento dell'altrui inadempimento e per una pronuncia ex art. 2932 c.c., che trasferisse la propria quota sociale in favore dei convenuti, subordinatamente alla corresponsione in suo favore della somma pattuita per la cessione in sede di preliminare, con contestuale condanna dei convenuti al relativo pagamento.
Costituitosi, il convenuto non contestava la ricostruzione storica della vicenda Parte_1 in fatto, ma evidenziava come il prezzo pattuito per l'acquisto della quota sociale dell' risultava CP_2 essere comprensivo degli utili maturati e maturandi sino alla data di conclusione della intera operazione negoziale, operazione che prevedeva invero il pagamento di tranches a loro carico a fronte di cessione parziali di valore corrispondente. Il convenuto contestava, dunque, che la scrittura privata stipulata avesse la natura di contratto preliminare, trattandosi invero di un atto di cessione obbligatoria ad esecuzione differita, o a prestazioni corrispettive differite nel tempo, e che invero la data indicata dall'attore come termine per la stipula del definitivo era in realtà quella di scadenza della prima cessione parziale a fronte di un primo parziale versamento di corrispettivo, con conseguente impossibilità di applicare la disciplina ex art. 2932 c.c., come invece invocata dall'attore.
Il convenuto concludeva pertanto, in via principale, per il rigetto della domanda proposta, ed in via subordinata, ove mai fosse riconosciuta l'esistenza di un contratto preliminare di cessione di quote sociali, per l'individuazione della scadenza per la stipula del definitivo al 31.12.2014, data fissata per l'ultima cessione parziale, con conseguente inammissibilità dell'azione proposta per non essere ancora scaduto il termine. In via riconvenzionale, il convenuto chiedeva accertarsi la risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta atteso che, a fronte di un impegno assunto nel 2008,
l'attività cantieristica della azienda si era notevolmente ridotta con conseguente fenomeno deflattivo anche in relazione al valore della cessione.
Si costituiva il convenuto , resistendo alla domanda attorea e chiedendone il rigetto. Per_1
Con sentenza n. 1914/2018 del 3.9.2018, il Tribunale accoglieva la domanda attorea, ritenendo che non fosse di ostacolo a tale decisione la circostanza per cui il pagamento a carico dei promissari acquirenti fosse dilazionato in più rate non ancora scadute, atteso che era invece chiaro, al momento della vocatio in ius, la loro precisa volontà di sottrarsi agli obblighi nascenti dalla stipula del preliminare. Il Tribunale, infine, rigettava la domanda riconvenzionale ritenendola non provata nei suoi presupposti essenziali.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la Parte_8 predetta sentenza, lamentando in primo luogo l'erronea qualificazione giuridica del contratto ritenuta dal giudice di prime cure, il quale non aveva invero affatto confutato le prospettazioni difensive da lui proposte in primo grado, atteso che invece – come appunto evidenziato nelle sue difese - il contratto andava qualificato quale vendita obbligatoria ad esecuzione continuata o periodica.
L'appellante ha poi censurato la pronuncia nella parte in cui ha rigettato la domanda di risoluzione per sopravvenuta eccessiva onerosità, ritenendo incongrue – per le ragioni che si andranno ad esplicare e confutare in seguito – le valutazioni operate dal giudice.
L'appellante ha quindi richiesto, in riforma integrale della pronuncia impugnata, il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale.
Si è costituito l'appellato , aderendo interamente ai motivi di appello principale proposti dal Per_1
; denunciando – in aggiunta ad essi – la nullità dell'oggetto della scrittura privata, atteso il Parte_1 difetto della legittimità urbanistica dell'immobile adibito a capannone aziendale, circostanza invero già denunciata in primo grado ma di cui il Tribunale non si era occupato. L'appellato costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando la tardività ed CP_2 inammissibilità delle argomentazioni proposte dall'appellato , e concludendo per la conferma Per_1 della pronuncia impugnata.
Introitata in decisione la causa, la Corte ne ha disposto la rimessione sul ruolo, con ordinanza del
4.7.2024, in attesa della decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite circa la ammissibilità della impugnazione incidentale tardiva adesiva rivolta contro la parte investita della impugnazione principale.
Con comparsa del 5.5.2025, si sono costituiti in giudizio (in proprio e quale esercente Parte_3 la responsabilità genitoriale su e ), nonché , tutti quali Per_1 Parte_4 Parte_5 eredi di , nelle more deceduto in data 9.9.2024, concludendo secondo quanto Persona_2 già richiesto dal loro dante causa.
All'udienza del 14.5.2025, la Corte ha riservato in decisione il giudizio, concedendo termini per il deposito degli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, si è censurata la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha qualificato il negozio stipulato tra l'attore ed in convenuti quale contratto preliminare, sebbene lo stesso non ne possegga – a dire dell'appellante - né il contenuto né gli elementi essenziali, dovendosi invece qualificare il negozio concluso tra le parti come contrato di vendita obbligatoria ad esecuzione continuata o periodica (ovvero differita), e con obbligazioni complesse.
Invero, tale argomentazione, a lungo prospettata dalla difesa dei convenuti in primo grado, non risulta oggetto di disamina nel corpo della pronuncia impugnata, in cui si è qualificato il contratto tra le parti quale contratto preliminare senza confutare in alcun modo la diversa prospettazione proposta dalla parte convenuta che, invero, ne costituiva il nucleo centrale della linea difensiva atteso che, ove si fosse aderito alla tesi per cui il negozio in questione non avesse natura di contratto preliminare,
l'azione tipica esperita ai sensi dell'art. 2932 c.c., non avrebbe conseguentemente potuto trovare spazio alcuno quale rimedio a tutela delle supposte ragioni dell'attore.
Dunque, occorre in questa sede affrontare per la prima volta la questione in esame, non avendo essa costituito oggetto di vaglio da parte del Tribunale, nonostante il rilievo diretto che le andava riconosciuto circa l'ammissibilità o meno della azione ex art. 2932 c.c., quale domanda principale esperita dall'attore.
La tesi proposta dal prende le mosse in primo luogo dall'esame delle pattuizioni contenute Parte_1 nel titolo azionato in primo grado: a dire dell'appellante, la scrittura prevederebbe diversi atti di cessione tutti funzionalmente collegati ad altrettante tranches di pagamento con scadenze dilatate nel tempo;
in altri termini, a fronte di una cessione totale della quota sociale del 25% da parte dell' CP_2 e del pagamento dell'importo di € 719.000 a carico dei due acquirenti, le parti avrebbero così calendarizzato i loro reciproci obblighi: a) entro il 31.5.2010, il pagamento della somma di € 300.000
a fronte di una cessione parziale di quota pari al 10,71%; b) entro il termine del 30.3.2011, il pagamento della somma di € 145.000,00 (di cui € 20.000 in contanti, ed € 125.000 mediante cessione di una imbarcazione di nuova costruzione), a fronte di una ulteriore cessione parziale di quota pari al
5,17%; c) entro il termine del 31.12.2011, il pagamento della somma di € 68.500,00, e la cessione parziale di quota pari al 2,28%del capitale sociale;
d) entro il termine del 31.12.2012, il pagamento della ulteriore somma di € 68.500,00 e la cessione parziale di una ulteriore quota pari al 2,28% del capitale asociale;
e) entro il 31.12.2013 e poi entro il 31.12.2014, le analoghe prestazioni per ogni scadenza di cui alle due scadenze precedenti, a saldo definitivo di tutta la operazione. A ciò deve aggiungersi poi la previsione della trasformazione della s.n.c. in società in accomandita semplice nella quale l' avrebbe rivestito il ruolo di socio accomandante. CP_2
Ciò posto, l'appellante ha evidenziato come la scrittura privata in esame è stata evidentemente congegnata e strutturata tra le parti in modo da configurare un contratto di vendita ad esecuzione differita nel tempo, e non dunque come una pattuizione preliminare in attesa della stipula successiva di un negozio definitivo;
a tale conclusioni si arriverebbe valutando che le parti hanno inteso prevedere cessioni plurime a carico dell' frazionate rispetto all'ammontare totale della sua CP_2 quota di capitale sociale (pari al 25%) in base all'importo dei pagamenti man mano effettuati dagli acquirenti, a fronte dell'esborso complessivo quantificato in € 719.000,00, senza alcuna previsione circa la stipula di un contratto definitivo di vendita, né di un termine per la stessa, e tanto proprio in considerazione della circostanza per cui con la stipula in esame, si sarebbe voluto regolare compiutamente i loro rapporti negoziali ponendo in essere un contratto di vendita obbligatoria dalla quale derivavano prestazioni causalmente collegate e corrispettive, ad esecuzione progressiva nel tempo, e già programmate e precisamente individuate ad ogni singola scadenza.
Dunque, secondo la tesi dell'appellante, il contratto in questione non integrerebbe un negozio preliminare poiché le parti non hanno inteso procrastinare in una successiva stipula il loro definitivo assetto di interessi, avendo invece già provveduto a pattuire ogni aspetto dei loro rapporti, ad individuare le prestazioni specifiche, e a programmare l'inizio e il termine finale della periodicità delle stesse, senza la necessità di un ulteriore passaggio negoziale che desse veste definitiva ed ulteriore a quanto già disciplinato;
la sola indicazione terminologica della scrittura privata, quale
“contratto preliminare” sarebbe elemento del tutto inidoneo a scalfire il contenuto di tali argomentazioni connesse alla disciplina del rapporto in essa contenuto.
Da ciò, secondo la tesi dell'appellante deriverebbe l'assoluto errore del giudice di prime cure non soltanto nel qualificare il negozio in termini di contratto preliminare, ma soprattutto nel ritenere che la data fissata per il pagamento della prima tranche di € 300.000,00, con conseguente cessione parziale di quota in proporzione a detto importo, fosse la data fissata per la stipula di un contratto definitivo, invero mai menzionato nella scrittura privata.
La tesi dell'appellante non è condivisibile.
Come ben esplicitato dalla giurisprudenza di legittimità che si è occupata dello specifico tema della differenza tra contratto preliminare e vendita obbligatoria (Cass. 14036/2007), l'interprete del negozio, al fine di ascrivere la stipula sotto l'una o l'altra specie, deve attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalla disciplina codicistica agli artt. 1351 c.c. (”Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.) e 1362 c.c.
(Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto).
Nel compiere tale attività di interpretazione, va preliminarmente ricordato che la vendita obbligatoria a effetti differiti è un contratto definitivo che posticipa il momento del trasferimento della proprietà del bene, ma trasferisce il diritto già al momento della stipula, e che invece il contratto preliminare si configura come un accordo tra le parti per obbligarsi a stipulare un futuro contratto definitivo, con il passaggio della titolarità del bene ceduto che avverrà solo per effetto del contratto definitivo. Dunque, in estrema sintesi, può ritenersi che la differenza principale tra le due fattispecie risieda nella volontà delle parti e nei relativi effetti desiderati: nella vendita obbligatoria la volontà di trasferire è già compiutamente espressa, mentre nel contratto preliminare la volontà è quella di creare un obbligo a concludere in futuro il contratto definitivo con cui trasferire la titolarità del bene promesso in vendita. A ciò consegue che la vendita obbligatoria a effetti differiti è un contratto definitivo che trasferisce il diritto di proprietà dal momento della stipula, anche se gli effetti sono posticipati (ad esempio, il bene viene consegnato dopo il rogito, o il prezzo viene pagato in più rate), mentre il contratto preliminare è un contratto con effetti obbligatori con cui le parti si obbligano reciprocamente a stipulare in futuro un contratto definitivo, posticipando a tale evento il passaggio di proprietà del bene. La differenza maggiore tra le due fattispecie risiede dunque nella individuazione del momento traslativo, atteso che nella vendita obbligatoria, il trasferimento del diritto è immediato, anche se gli effetti concreti sono posticipati, mentre nel preliminare, il trasferimento della proprietà si verifica solo con la stipula del contratto definitivo.
È di tutta evidenza, dunque, che l'intenzione delle parti è fondamentale per delineare la linea di confine tra i due contratti: se la volontà è quella di trasferire subito il diritto, il negozio assume la forma della vendita obbligatoria;
se la volontà è quella di obbligarsi a trasferire in futuro, la forma del negozio voluto è quella del contratto preliminare. Ulteriore elemento distintivo è quello della mancanza di un ulteriore negozio, atteso che nella vendita obbligatoria non sono necessari ulteriori atti per trasferire la proprietà, contrariamente al contratto preliminare.
Ciò posto, nel caso di specie esistono una serie di elementi che inducono a ritenere, senza dubbio, che la scrittura privata stipulata dalle parti sia qualificabile quale contratto preliminare, e nella specie: a) il nomen juris attribuito al negozio dalle parti, quale “contratto preliminare di cessione di quota di società in nome collettivo”; b) la previsione esplicita non di una cessione immediata ma di “obbligo a cedere” da parte dell' ed in favore del e del , i quali si “obbligano ad CP_2 Parte_1 Per_1 accettare” la cessione delle quote al prezzo pattuito complessivo di € 719.000; c) il permanere della qualità di socio in capo all'Aprea sino al termine delle operazioni di cessione, come calendarizzate sino al 31.12.2014, elemento del tutto contrario all'immediato effetto traslativo tipico della vendita obbligatoria (art. 2 capoverso); d) l'obbligo ulteriore dell' a consentire alla trasformazione della CP_2 compagine societaria da a s.a.s. sino a quando sia in possesso della qualifica di socio (art. 4); e) CP_3 la previsione esplicita di successivi e plurimi atti di cessione, a cui attribuire definitiva efficacia traslativa, evidentemente connessi, quanto ai loro tempi, alla calendarizzazione delle singole scadenza indicate nella scrittura, e dunque qualificabili quali stipule definitive nell'ambito di una unica previsione obbligatoria contenuta nel contratto preliminare.
Dunque, a prescindere dalla omessa argomentazione del Tribunale circa la qualificazione da darsi alla scrittura azionata dall'attore, risulta corretta la valutazione della stessa in termini di contratto preliminare, e va invece disattesa la diversa prospettazione proposta dall'appellante, con conseguente piena ammissibilità del rimedio esperito dall'attore ai sensi dell'art. 2932 c.c., a fronte del denunciato inadempimento della controparte.
Ciò posto, occorre ora vagliare se l'atto di appello contenga specifiche censure alla pronuncia ex art. 2932 c.c. contenuta nella sentenza impugnata in accoglimento della domanda principale, ulteriori a quella della mancata pronuncia di inammissibilità del rimedio esperito dall'Aprea per effetto della diversa qualificazione giuridica del contratto non in termini di contatto preliminare.
Sotto tale profilo, la Corte osserva che l'appellante non ha censurato alcun aspetto nel merito della pronuncia di accoglimento ex art. 2932 c.c., soprattutto in relazione ai profili di inadempimento agli obblighi nascenti a suo carico dal preliminare, indicati dal Giudice di prime cure nel reiterato ed ingiustificato rifiuto di procedere alla stipula del primo degli atti cessione (quello avente scadenza al
31.5.2010), come denunciati e documentati dall'attore sin dall'atto introduttivo e non oggetto in questa sede di alcuna specifica censura.
L'appellante ha invece censurato, quanto al contenuto della pronuncia ex art. 2932 c.c., la modifica operata dal giudice rispetto al contenuto pedissequo della stipula preliminare, laddove non ha considerato che una delle prestazioni economiche dei promissari acquirenti pari ad € 125.000,00, dovesse essere attuata mediante cessione, anche a persona da nominare dal promittente venditore
Aprea, di un'imbarcazione ben individuata quanto al modello ed alle sue specifiche caratteristiche tecniche.
Ciò posto, osserva la Corte, all'art. 2 del contratto preliminare, laddove vengono indicate le singole scadenze per i successivi atti di cessione parziale, alla scadenza del 30.3.2011, è in effetti pattuita la cessione di un valore della quota pari al 5,17% da parte dell'Aprea contro la dazione di € 20.000,00
e la cessione di una imbarcazione, compiutamente identificata nelle sue caratteristiche tecniche, per il valore economico di € 125.000,00.
A fronte di tale pattuizione contenuta nel contratto preliminare, il Tribunale, nell'accogliere la domanda ex art. 2932 c.,c., ha disposto “ previo versamento della somma di € 719.000,00 , il trasferimento ex art. 292 c.c., della quota di partecipazione di nella società Parte_7 di Antonino D'GI, Aprea & C. s.n.c. di ”, pari al Controparte_3 Persona_2
25% dell'intero capitale, in favore di e , secondo le Persona_2 Parte_1 percentuali previste nel preliminare de quo”, condizionando l'effetto traslativo derivante dalla pronuncia all'effettivo pagamento del prezzo.
La censura mossa è fondata.
La Suprema Corte, da ultimo con la pronuncia n. 18545/2024, ha reiteratamente stabilito che “In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c., la sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo. La sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche sostanziali”.
Ciò posto, la pronuncia avrebbe dovuto indicare, a carico dei promissari acquirenti, l'obbligo di corrispondere il prezzo di € 719.000,00 mediante le specifiche modalità indicate dalle parti nel contratto preliminare, e dunque, quanto al parziale importo di € 125.000,00, a mezzo della cessione della imbarcazione così come individuata, poiché tale era l'intento comune alle parti, e dunque il reciproco interesse connesso alla stipula del contratto, non modificabile in alcun modo in questa sede con una pronuncia ex art. 2932 c.c., che di fatto tiene luogo della stipula definitiva, senza poter modificare l'assetto complessivo dei rapporti come regolati dalle parti nel contratto preliminare rimasto inadempiuto. La pronuncia va dunque modificata, in accoglimento della censura proposta, mediante l'inserimento nel dispositivo ex art. 2932 c.c., della specifica indicazione di ogni adempimento indicato nel preliminare a carico delle parti in relazione alle modalità di pagamento del prezzo, eventi concreti a cui va necessariamente condizionata l'efficacia traslativa della pronuncia. Ciò posto, va ora affrontata la questione della presunta illegittimità urbanistica del capannone aziendale di proprietà della società, e costituente, a dire dell'appellato , Persona_2
l'elemento principale che avrebbe determinato il valore economico della cessione.
In primo luogo, va evidenziato che tale deduzione è contenuta non nell'atto di appello, bensì nella comparsa di costituzione e risposta dell'appellato , il quale, nell'aderire integralmente Per_1 all'appello principale proposto dal , ha inteso chiedere la riforma della sentenza impugnata Parte_1 con conseguente nullità della scrittura privata del 26.4.2010 per l'illiceità dell'oggetto, conseguente al difetto di legittimità urbanistica del bene rappresentato dal capannone sociale di proprietà della società. Tali conclusioni sono poi state ribadite dai suoi eredi aventi causa, a seguito della loro costituzione in giudizio conseguente al decesso dell'appellato originario.
Va altresì evidenziato che, con ordinanza del 4.7.2024 è stato disposto un rinvio interlocutorio, in attesa della decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite circa la ammissibilità della impugnazione incidentale tardiva adesiva rivolta contro la parte investita della impugnazione principale, questione poi risolta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 8486 del 28.3.2024.
Negli scritti difensivi finali, le parti hanno insistito per le proprie originarie posizioni, ritenendo la difesa dell'appellato del tutto inammissibile tale appello incidentale anche alla luce della CP_2 decisione delle Sezioni Unite, contrariamente a quanto, invece, prospettato dalla difesa del . Per_1
Ciò posto, prescindendo dall'esaminare l'effettivo legame processuale che afferisce al rapporto tra appello principale e appello incidentale tardivo – quanto all'interesse sorto in capo all'appellato incidentale a proporre appello per effetto dell'appello principale proposto, così come statuito dalla pronuncia in esame a Sezioni Unite – la Corte, optando per una decisione improntata alla ragion liquida come ben chiarito da ultimo con la pronuncia a Sezioni unite del 29.8.2025, osserva preliminarmente la assoluta infondatezza di tale questione sollevata dal , così come già riferito Per_1 dal Tribunale.
Ed infatti, in primo luogo deve evidenziarsi la assoluta carenza di qualsiasi riscontro fattuale e documentale offerto a sostegno di tale allegazione, riportata in modo generico sia nel titolo che nel contenuto del breve paragrafo in cui è contenuta;
a ciò deve aggiungersi che, per giurisprudenza costante (ex pluris Cass. 19833/2024, Cass. n.5053/2024; Cass.n. 21590/2019; Cass. n. 7183/2019;
Cass. n.16963/2014;Cass. n. 17948/2012; Cass. n. 16031/2007; Cass. n.26690/2006) – la cessione delle azioni o delle quote di una società ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, e solo quale oggetto mediato, la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Tale interpretazione si fonda sull'individuazione dell'oggetto del negozio di modificazione della partecipazione sociale: un bene, la partecipazione sociale, che attribuisce al titolare diritti amministrativi e diritti patrimoniali da esercitare nella società per effetto dell'acquisizione della qualità di socio, e dunque un bene, la partecipazione sociale, che non si limita quindi, ad attribuire al socio diritti patrimoniali parametrati al valore del patrimonio della società, ma che, in relazione a ciascun tipo societario prescelto, attribuisce anche diritti amministrativi, che consentono al socio di partecipare alla vita della società, esercitando tutte le facoltà concesse dalla legge e dallo statuto, rispetto alle quali l'aspettativa di redditività connessa all'esercizio dei diritti patrimoniali costituisce non più che un aspetto del complessivo status di socio. L'assetto patrimoniale del valore della partecipazione, in quanto corrispondente all'esercizio dei diritti patrimoniali spettanti al socio, è solo una parte dell'utilità che l'acquirente della partecipazione riceve per effetto del suo acquisto. A ciò deve aggiungersi che la cessione della quota sociale non ha ad oggetto alcun diritto reale sugli immobili eventualmente ricompresi nel patrimonio sociale che non appartengono ai singoli soci, bensì alla società, ragion per cui nel momento in cui si verifica una cessione di quota sociale da un soggetto ad un altro, non si verifica alcun effetto traslativo sulla titolarità dei beni immobili eventualmente ricompresi nel patrimonio sociale.
Da tale considerazione, discende la assoluta infondatezza delle argomentazioni della difesa del
, minate nel loro fondamento e cioè nel voler riconoscere al contratto preliminare un'efficacia Per_1 di “promessa di trasferimento di immobile” e non invece quello limitato alla promessa di cessione di quota sociale, senza che ciò intacchi la titolarità dell'immobile, il cui dedotto e presunto vizio resta pertanto elemento irrilevante.
A ciò deve aggiungersi, per ulteriore completezza di trattazione, la assoluta pretestuosità della doglianza in questione, atteso che ogni questione relativa alla cessione ed alla composizione del patrimonio sociale era ben nota ai promissari acquirenti in epoca precedente alla stipula del contratto preliminare, poiché soci della stessa da epoca remota e non soggetti estranei.
Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante ha inteso censurare la pronuncia in esame nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale proposta e diretta alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Lamenta l'appellante che il Tribunale, anziché verificare lo squilibrio delle prestazioni non previsto al momento della conclusione del contratto preliminare, ed invero riconducibile ad eventi straordinari ed imprevedibili, avrebbe invece rigettato la domanda proposta con argomentazioni del tutto inconferenti e relative al valore delle quote nell'ambito della cessione ed alla assenza di garanzie previste a carico del cedente.
Ciò premesso, va evidenziato che la domanda in primo grado è stata formulata allegando, a sostegno della stessa, gli effetti della crisi economica che avrebbero azzerato l'attività cantieristica e pregiudicato in modo rilevante il mercato immobiliare;
sarebbe dunque intervenuta, in epoca successiva al contratto, una straordinaria e gravissima crisi economica che avrebbe di fatto decurtato in modo rilevante il valore della quota sociale ceduta, e determinato pattiziamente in € 719.000,00, in misura non prevedibile all'epoca della stipula, e sicuramente superiore al 50%. Si tratterebbe, a dire dell'appellante, di un evento certo che avrebbe “depauperato l'intera nazione”, e che avrebbe portato a rideterminare il valore della società, secondo un proprio tecnico di parte, nella misura di €
226.030,70 circa. A ciò deve aggiungersi, secondo la prospettazione riportata in comparsa di costituzione e risposta in primo grado che, a dire dell'appellante, la valutazione della quota sociale operata in sede di preliminare, sarebbe stata effettuata tenendo in esclusivo conto il valore della consistenza immobiliare della società.
Così riassunti i termini della doglianza in esame e della causa petendi a sostegno della domanda formulata in primo grado, va evidenziato che la motivazione di rigetto della stessa pare effettivamente fondarsi su considerazioni legate alla esistenza o meno di garanzie fornite dal cedente in relazione alla consistenza patrimoniale della società, e non invece ai requisiti sostanziali richiesti dall'art. 1467
c.c., che disciplina i presupposti della azione esperita.
Ciò posto, applicando il paradigma della disciplina in esame, la domanda è comunque infondata.
Ed infatti, premesso che il rimedio in esame prevede la possibilità di sciogliere un contratto a esecuzione continuata o periodica quando una prestazione diventa eccessivamente onerosa a causa di eventi straordinari e imprevedibili che siano successivi alla stipula del contratto, occorre valutare nel caso di specie se, nell'arco temporale compreso tra la stipula del contratto preliminare – il momento in cui le parti hanno convenzionalmente pattuito le rispettive prestazioni anche sotto il profilo economico - e quello della domanda ex art. 1467 c.c., si siano effettivamente verificati eventi a carattere straordinario ed imprevedibile che abbiano direttamente inciso sull'equilibrio interno del sinallagma contrattuale.
La giurisprudenza ha più volte rimarcato, in ultimo con la pronuncia Cass. n. 27152/2023, che
“l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per poter determinare ai sensi dell'art. 1467
c.c., la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale e che si caratterizzino per la loro straordinarietà connotata da natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi (frequenza, dimensioni, intensità) suscettibili di misurazioni e, quanto alla imprevedibilità, in elementi che facciano riferimento alla fenomenologia della conoscenza”.
Ciò posto, è dato acquisito che alla data della stipula del contratto preliminare, e cioè al 26.4.2010, le parti abbiano convenzionalmente pattuito in € 719.000,00 il valore economico della prestazione a carico dei due promissari acquirenti a fronte dell'obbligo di cessione delle quote sociali, pari al 25% del capitale sociale a carico del promittente venditore Aprea;
per espressa previsione pattizia, le parti hanno affermato, nel corpo della scrittura privata, che la determinazione del corrispettivo, tra i vari elementi utilizzati, teneva in debito conto gli utili maturati e maturandi sino alla data di conclusione della operazione, forfettariamente determinati quale differenza tra ricavi e costi;
per data di conclusione della operazione, deve ovviamente indicarsi quella relativa all'ultimo atto di cessione a cui le parti si sono obbligate, avente scadenza al 31.12.2014, per quanto già evidenziato in precedenza.
Alla data del 20.12.2011, e cioè dopo solo un anno e 8 mesi circa dalla stipula del preliminare, la parte convenuta ha proposto la azione di risoluzione per eccessiva onerosità.
È evidente l'infondatezza di tale domanda per un serie di elementi. In primo luogo, l'assenza di qualsiasi elemento valutativo alla data del 20.12.2011 (data in cui è stata cristallizzata la domanda), atteso che la documentazione di parte denominata “Valutazione dell'azienda” e prodotta nelle memorie ex art. 183 VI commna c.c., è stata redatta nell'anno 2018, ed ha valutato la situazione economica della stessa azienda negli anni 2013/2018, e cioè partendo da un dato temporale successivo sia alla stipula del preliminare che alla data della domanda ex art. 1467 c.c., date che rappresentano gli unici ed esclusivi riferimenti temporali per verificare, nel decorso tra l'una e l'altra, la sopravvenienza di eventi straordinari ed imprevedibili che potessero legittimare la pronuncia invocata.
Analoga considerazione deve formularsi in relazione al documento a firma del consulente immobiliare , atteso che lo stesso ha valutato la consistenza immobiliare della società Persona_3 alla data del 13.7.2012, senza offrire alcun elemento circa il suo valore di mercato alle due date in precedenza indicate.
A tali rilevanti lacune probatorie (che non consentivano in alcun modo di offrire un qualsiasi indizio di riscontro alla prospettazione dei convenuti in primo grado, né tantomeno di effettuare adempimenti istruttori che avrebbero avuto carattere meramente esplorativo), deve aggiungersi che la determinazione del prezzo di cessione di quote societarie è senza dubbio una operazione complessa, legata alla natura dinamica variabile dell'andamento dell'attività d'impresa (elemento dunque oggettivamente incompatibile con il carattere della imprevidibilità ex art. 1467 c.c.), e intrinsecamente connessa ad una serie di valutazioni sulle scelte di impresa che non possono non essere apprezzate laddove, come nel caso di specie, l'operazione avvenga all'interno della compagine societaria, con il risultato che, al termine della stessa, i due promissari acquirenti si sarebbero ritrovati nella piena titolarità dell'intero capitale sociale. Rispetto a tali argomenti, nulla è stato dedotto.
L'appello sul punto va dunque rigettato non essendosi mai raggiunta la prova dei presupposti per l'utile esperimento del rimedio codicistico azionato.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., attesa la intervenuta modifica parziale della pronuncia di primo grado, non nel suo contenuto in relazione all'accoglimento della domanda principale proposta in primo grado, bensì solo nelle modalità di pagamento a carico dei convenuti (in questa sede appellante ed appellato incidentale) da rimodularsi, come evidenziato, con le medesime modalità prevista nella pattuizione preliminare, con conseguente permanenza della qualità di parte totalmente soccombente a carico dei convenuti in primo grado.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono CP_2 liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI,
Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 520.000,01 ad €. 1.000.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1195/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. A parziale modifica della sentenza n. 1914/2018 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 3.9.2018:
Dispone il trasferimento, ex art. 2932 c.c., della quota di partecipazione di alla Parte_7 società “Cantieri Navali Riuniti di Antonino D'GI, Aprea e c. s.n.c. di ”, Persona_2 pari al 25% dell'intero capitale sociale, in favore di e , nelle Parte_3 Parte_5 rispettive qualità. e di , previo pagamento in favore di ed Parte_1 Controparte_2
a carico delle altre parti dell'importo, in solido tra loro della somma di € 294.000,00, nonché a carico di e , in solido e nelle rispettive qualità, dell'importo di € Parte_3 Parte_5
200.000,00 e del solo dell'importo di € 100.000, ed in ultimo, a carico degli stessi e con Parte_1 vincolo solidale, della cessione in favore dell' o di persona da nominare, di una imbarcazione CP_2 modello “Lancia da diporto Capri 9.80” in legno e vetroresina, lunghezza 9,80, motore CP_4
Con CV 170, di marca;
2. Subordina l'effetto traslativo della cessione disposta ai sensi dell'art. 2932 c.c., all'adempimento delle obbligazioni a carico di , e come Pt_1 Parte_1 Parte_3 Parte_5 indicate al capo 1 del presente dispositivo;
3. Conferma il restante contenuto della sentenza impugnata, previo rigetto di ogni altro motivo di appello.
4. Condanna , e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_3 Parte_5
ed in solido tra loro, delle spese di lite liquidate ed in euro 18.250,00,00, il Controparte_2 tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 24.9.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano