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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3886/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3886/2024 promossa da:
(c.f. – p.i ), personalmente e Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 quale legale rappresentante della (p.i. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
Elena Sofia Pigretti presso il cui studio in Colico (LC), via Del Mulinetto n. 273, elegge domicilio
RICORRENTE contro
(c.f. ), titolare dell'omonima ditta individuale (p.i. CP_2 C.F._2
), contumace P.IVA_3
(p.i. Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti signori e P.IVA_4 Controparte_3 CP_3
contumace
[...]
RESISTENTI
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: <Nel merito, accertare e dichiarare che in forza del contratto di consulenza del 30 giugno 2020, il dott. vanta un credito residuo dei confronti Parte_1
pagina 1 di 4 del signor di € 5.977,66#; accertato e dichiarato che in forza del parallelo CP_2
contratto del 30 giugno 2020 la società vanta un credito residuo dei confronti del CP_1 signor di € 18.788,60#; accertato e dichiarato che il signor ha CP_2 CP_2
ceduto, con patto di riserva di proprietà, alla società di e CP_3 Controparte_3 [...]
l'azienda svolgente l'attività di ristorazione all'interno dei locali siti in Dongo Controparte_3
(CO) – Via San Lorenzo, 13 –; accertata la responsabilità solidale del cedente signor
[...]
e della cessionaria di e per tutte le CP_2 CP_3 Controparte_3 Controparte_3
obbligazioni risultanti dai libri obbligatori e per tutti i debiti sorti prima del perfezionamento della cessione d'azienda; per l'effetto condannare il signor e CP_2 Controparte_3
e in via tra loro solidale, al pagamento della somma di €
[...] Controparte_3
5.977,66# a favore del dott. e della somma di € 18.788,60# a favore di Parte_1 [...]
CP_
oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Nel merito, in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, condannare i resistenti, in via tra loro solidale o disgiunta, al pagamento delle somme che risulteranno dovute a favore dei ricorrenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori dalle singole scadenze al saldo effettivo. In ogni caso, con l'integrale favore delle spese>>.
Fatto e diritto
Le domande nei confronti del resistente CP_2
Per quanto la mancata costituzione del convenuto non possa equivalere, nel nostro sistema processuale, ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e, pertanto, non escluda il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass.
15777/2006, 14623/2009), nel caso di specie si deve ritenere che i ricorrenti abbiano adempiuto tale onere.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione (Cass. SS.UU. 13533/2001), infatti, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto a essere gravato dell'onere della prova di un fatto estintivo - quale l'avvenuto adempimento - o impeditivo - quale l'inadempimento di controparte (art. 1460 c.c.) - dell'altrui pretesa.
pagina 2 di 4 Nel caso di specie, i ricorrenti, a prova del credito, hanno prodotto non solo le note informative e le fatture dagli stessi emesse (docc.
2-7 e 9-22) – di per sé di certo insufficienti, in quanto di provenienza unilaterale, a soddisfare l'onus probandi incombente sull'asserito creditore –, ma anche i contratti sottoscritti dal resistente (docc. 1 e 8) e allegato il mancato pagamento dei corrispettivi.
A questo punto, gravava su quest'ultimo l'onere di provare l'avvenuto adempimento (Cass.
SS.UU. 13533/2001), onere, tuttavia, rimasto inevaso.
La domanda rivolta nei confronti del resistente può, pertanto, essere accolta, seppur CP_2
parzialmente e, nello specifico:
- per €4.876,97 in favore di dovendosi espungere (dall'importo complessivo Parte_1 richiesto di €5.977,66 per come indicato nelle conclusioni) le note informative del 3 aprile
2023 e del 1° settembre 2023, in quanto successive alla cessione dell'azienda;
- per €9.695,94 in favore della dovendosi espungere (dall'importo complessivo CP_1 richiesto di €18.788,60) le fatture del 31 dicembre 2019, del 1° aprile 2020 e del 30 giugno 2020, in quanto antecedenti alla vigenza del contratto, e le note informative del 31 dicembre 2022 e del 30 marzo 2023, in quanto successive alla cessione dell'azienda.
Le domande nei confronti della resistente CP_3
Ai sensi dell'art. 2560 c.c., l'acquirente risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
I ricorrenti hanno mancato di dimostrare tale presupposto (ad esempio, instando per l'emissione di un ordine di esibizione: cfr. Cass. 13903/2020).
Le spese di lite
Seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri minimi del D.M. 55/2014
(e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento, stanti la semplicità e la natura documentale della controversia nonché la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 - condanna a corrispondere, in favore di l'importo di CP_2 Parte_1
€4.876,97 e, in favore della l'importo di €9.695,94, in entrambi i casi oltre CP_1
interessi moratori dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta le domande dei ricorrenti nei confronti della CP_3
- condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in CP_2
€264,00 per spese anticipate ed €2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie,
i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 25/03/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3886/2024 promossa da:
(c.f. – p.i ), personalmente e Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 quale legale rappresentante della (p.i. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
Elena Sofia Pigretti presso il cui studio in Colico (LC), via Del Mulinetto n. 273, elegge domicilio
RICORRENTE contro
(c.f. ), titolare dell'omonima ditta individuale (p.i. CP_2 C.F._2
), contumace P.IVA_3
(p.i. Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti signori e P.IVA_4 Controparte_3 CP_3
contumace
[...]
RESISTENTI
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: <Nel merito, accertare e dichiarare che in forza del contratto di consulenza del 30 giugno 2020, il dott. vanta un credito residuo dei confronti Parte_1
pagina 1 di 4 del signor di € 5.977,66#; accertato e dichiarato che in forza del parallelo CP_2
contratto del 30 giugno 2020 la società vanta un credito residuo dei confronti del CP_1 signor di € 18.788,60#; accertato e dichiarato che il signor ha CP_2 CP_2
ceduto, con patto di riserva di proprietà, alla società di e CP_3 Controparte_3 [...]
l'azienda svolgente l'attività di ristorazione all'interno dei locali siti in Dongo Controparte_3
(CO) – Via San Lorenzo, 13 –; accertata la responsabilità solidale del cedente signor
[...]
e della cessionaria di e per tutte le CP_2 CP_3 Controparte_3 Controparte_3
obbligazioni risultanti dai libri obbligatori e per tutti i debiti sorti prima del perfezionamento della cessione d'azienda; per l'effetto condannare il signor e CP_2 Controparte_3
e in via tra loro solidale, al pagamento della somma di €
[...] Controparte_3
5.977,66# a favore del dott. e della somma di € 18.788,60# a favore di Parte_1 [...]
CP_
oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Nel merito, in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, condannare i resistenti, in via tra loro solidale o disgiunta, al pagamento delle somme che risulteranno dovute a favore dei ricorrenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori dalle singole scadenze al saldo effettivo. In ogni caso, con l'integrale favore delle spese>>.
Fatto e diritto
Le domande nei confronti del resistente CP_2
Per quanto la mancata costituzione del convenuto non possa equivalere, nel nostro sistema processuale, ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e, pertanto, non escluda il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass.
15777/2006, 14623/2009), nel caso di specie si deve ritenere che i ricorrenti abbiano adempiuto tale onere.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione (Cass. SS.UU. 13533/2001), infatti, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto a essere gravato dell'onere della prova di un fatto estintivo - quale l'avvenuto adempimento - o impeditivo - quale l'inadempimento di controparte (art. 1460 c.c.) - dell'altrui pretesa.
pagina 2 di 4 Nel caso di specie, i ricorrenti, a prova del credito, hanno prodotto non solo le note informative e le fatture dagli stessi emesse (docc.
2-7 e 9-22) – di per sé di certo insufficienti, in quanto di provenienza unilaterale, a soddisfare l'onus probandi incombente sull'asserito creditore –, ma anche i contratti sottoscritti dal resistente (docc. 1 e 8) e allegato il mancato pagamento dei corrispettivi.
A questo punto, gravava su quest'ultimo l'onere di provare l'avvenuto adempimento (Cass.
SS.UU. 13533/2001), onere, tuttavia, rimasto inevaso.
La domanda rivolta nei confronti del resistente può, pertanto, essere accolta, seppur CP_2
parzialmente e, nello specifico:
- per €4.876,97 in favore di dovendosi espungere (dall'importo complessivo Parte_1 richiesto di €5.977,66 per come indicato nelle conclusioni) le note informative del 3 aprile
2023 e del 1° settembre 2023, in quanto successive alla cessione dell'azienda;
- per €9.695,94 in favore della dovendosi espungere (dall'importo complessivo CP_1 richiesto di €18.788,60) le fatture del 31 dicembre 2019, del 1° aprile 2020 e del 30 giugno 2020, in quanto antecedenti alla vigenza del contratto, e le note informative del 31 dicembre 2022 e del 30 marzo 2023, in quanto successive alla cessione dell'azienda.
Le domande nei confronti della resistente CP_3
Ai sensi dell'art. 2560 c.c., l'acquirente risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
I ricorrenti hanno mancato di dimostrare tale presupposto (ad esempio, instando per l'emissione di un ordine di esibizione: cfr. Cass. 13903/2020).
Le spese di lite
Seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri minimi del D.M. 55/2014
(e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento, stanti la semplicità e la natura documentale della controversia nonché la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 - condanna a corrispondere, in favore di l'importo di CP_2 Parte_1
€4.876,97 e, in favore della l'importo di €9.695,94, in entrambi i casi oltre CP_1
interessi moratori dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta le domande dei ricorrenti nei confronti della CP_3
- condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in CP_2
€264,00 per spese anticipate ed €2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie,
i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 25/03/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 4 di 4