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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2885/2020 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice unico dr.ssa Patrizia G. Nigri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2885 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020 – avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia – Opposizione a decreto ex art. 316 bis c.c. – vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in C.F._2
Taranto, alla Via Buccari, 12, presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Sario (c.f.
), dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce all'atto di C.F._3
citazione; attori
e
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_3 C.F._4
domiciliata in Taranto alla Via Veneto n° 111 presso e nello studio dell'Avv. dall'Avv. Mario
Roccaforte (cod. fisc. ) e dall'Avv. Pierluigi Dorgia (cod. fisc. C.F._5
, che la rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa C.F._6
di costituzione e risposta;
convenuta
nato a [...] il [...] e nata a [...] il Controparte_1 Controparte_2
23.10.1955; convenuti contumaci
CONCLUSIONI: come da note di udienza a trattazione scritta del 11.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt.
45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
Oggetto del giudizio è la domanda proposta dagli attori di revoca del decreto emesso dal Tribunale di Taranto R.G. V.G. 3567/2016 in data 13.04.2024 con il quale veniva posto a loro carico , in qualità di nonni paterni, di corrispondere a , ex moglie del loro figlio , la Parte_3 CP_3
somma mensile di euro 130,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore . Persona_1
Si è costituita opponendosi alla proposta impugnazione contestandone il Parte_3
contenuto in fatto ed in diritto.
e ritualmente citati in giudizio non si sono costituiti, Controparte_1 Controparte_2
pertanto devono essere dichiarati contumaci.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita tramite interrogatorio formale e prova testi, successivamente nelle note di udienza a trattazione scritta dell'11.12.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in merito alla definizione del giudizio, scritto e sottoscritto dalle stesse ed allegato alle suddette note.
Con ordinanza del 13.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*************
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice (v. Cass. n. 4127/2002). La cessazione della materia del contendere, difatti, costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (v. Cass. n. 1089/2003).
Nel caso in esame, l'intervenuto accordo tra le parti ha fatto venir meno l'interesse degli attori ad una pronuncia sul merito delle pretese azionate e con riferimento alle spese del giudizio sussistono i presupposti per dichiararne la compensazione tra le parti che tanto hanno convenuto nell'accordo in atti depositato.
P Q M
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio (proc. n. 2885/2020 RGAC) ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere, in considerazione dell'accordo scritto e sottoscritto intervenuto tra le parti ed allegato alle note di udienza a trattazione scritta del
11.12.2025, da intendersi integralmente recepito nel presente provvedimento;
2) dichiara le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, il 20.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Nigri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice unico dr.ssa Patrizia G. Nigri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2885 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020 – avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia – Opposizione a decreto ex art. 316 bis c.c. – vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in C.F._2
Taranto, alla Via Buccari, 12, presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Sario (c.f.
), dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce all'atto di C.F._3
citazione; attori
e
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_3 C.F._4
domiciliata in Taranto alla Via Veneto n° 111 presso e nello studio dell'Avv. dall'Avv. Mario
Roccaforte (cod. fisc. ) e dall'Avv. Pierluigi Dorgia (cod. fisc. C.F._5
, che la rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa C.F._6
di costituzione e risposta;
convenuta
nato a [...] il [...] e nata a [...] il Controparte_1 Controparte_2
23.10.1955; convenuti contumaci
CONCLUSIONI: come da note di udienza a trattazione scritta del 11.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt.
45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
Oggetto del giudizio è la domanda proposta dagli attori di revoca del decreto emesso dal Tribunale di Taranto R.G. V.G. 3567/2016 in data 13.04.2024 con il quale veniva posto a loro carico , in qualità di nonni paterni, di corrispondere a , ex moglie del loro figlio , la Parte_3 CP_3
somma mensile di euro 130,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore . Persona_1
Si è costituita opponendosi alla proposta impugnazione contestandone il Parte_3
contenuto in fatto ed in diritto.
e ritualmente citati in giudizio non si sono costituiti, Controparte_1 Controparte_2
pertanto devono essere dichiarati contumaci.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita tramite interrogatorio formale e prova testi, successivamente nelle note di udienza a trattazione scritta dell'11.12.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in merito alla definizione del giudizio, scritto e sottoscritto dalle stesse ed allegato alle suddette note.
Con ordinanza del 13.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*************
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice (v. Cass. n. 4127/2002). La cessazione della materia del contendere, difatti, costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (v. Cass. n. 1089/2003).
Nel caso in esame, l'intervenuto accordo tra le parti ha fatto venir meno l'interesse degli attori ad una pronuncia sul merito delle pretese azionate e con riferimento alle spese del giudizio sussistono i presupposti per dichiararne la compensazione tra le parti che tanto hanno convenuto nell'accordo in atti depositato.
P Q M
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio (proc. n. 2885/2020 RGAC) ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere, in considerazione dell'accordo scritto e sottoscritto intervenuto tra le parti ed allegato alle note di udienza a trattazione scritta del
11.12.2025, da intendersi integralmente recepito nel presente provvedimento;
2) dichiara le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, il 20.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Nigri