Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 13/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00314/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00553/2023 REG.RIC.
N. 00964/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 553 del 2023, proposto dal sig. CH PA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Sparano, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 964 del 2024, proposto dal CH PA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Sparano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 553 del 2023:
dell'Ordinanza n. 83/2022 prot. gen. n. 22881 del 27.12.2022 emessa dal Responsabile del Settore Edilizia privata Urbanistica e protezione civile del Comune di Amalfi e notificata al ricorrente in data 29.12.2022 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e per quanto di ragione il verbale di accertamento di sopralluogo prot. n. 11063 del 13.08.2018.
quanto al ricorso n. 964 del 2024:
dell'ingiunzione al pagamento di sanzione amministrativa prot. n. 4174 del 5.3.2024 emessa dal Responsabile del Settore Edilizia privata Urbanistica e protezione civile del Comune di Amalfi nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e per quanto di ragione del verbale di inottemperanza del 23.5.2023 prot. n. 9958 del 24.5.2023.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di un immobile sviluppato su più livelli, sito alla via Casa Laudano n. 11 all’interno del Comune di Amalfi, frazione Vettica.
2. L’intero territorio comunale, ai sensi del D.M. del 22.11.1955, è stato dichiarato “ di notevole interesse pubblico ” ed è sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi della legge 29.6.1939 n. 1497; inoltre, in ragione di quanto previsto dalla L.R. Campania n. 35/1987, il Comune è collocato all’interno del perimetro definito dal Piano Urbanistico Territoriale per la Penisola “Sorrentino-Amalfitana”.
3. A seguito di sopralluogo e contestuale verbale di accertamento del 13.8.2018 il Comune ha emesso nei confronti del proprietario l’ordinanza di demolizione n. 83/2022 impugnata nel ricorso r.g. 553/2023, contestando la realizzazione delle opere abusive individuate come segue : “ realizzazione di un ampliamento al piano terra di circa mq 4.00 ed un volume di mc 11.60 ottenuto grazie alla chiusura dell'ingresso con muratura con istallazione di un infisso e apertura di finestra sul lato sud; realizzazione di un soppalco al primo piano, per una superficie netta di circa mq 17.00 avente altezza netta media di m 1.05 oltre all'apertura di una finestra sul lato sud; realizzazione al secondo piano di un porticato a copertura della scala delle dimensioni di circa m 2.10 per m 1.60 e per una superficie di circa mq 3.36; realizzazione di un bagno in ampliamento, ubicato al secondo piano ed eseguito in corrispondenza del ballatoio di arrivo del vano scala per una superficie di circa mq 6.00 ed un volume di circa mc 19.00; realizzazione di due balconi, ubicati al secondo piano, di cui uno sul lato sud delle dimensioni di circa mt 1.40 per m 0.50 e l'altro sul lato est delle dimensioni di circa m 1.50 per m 0.40”.
4. Avverso l’ingiunzione demolitoria è insorto il ricorrente veicolando nel ricorso introduttivo, munito altresì di istanza di sospensione, tre motivi così rubricati : “ 1) Violazione e falsa applicazione di legge - Carenza di motivazione e di istruttoria- Eccesso di potere - Errore sui presupposti di fatto; 2) Violazione di legge (Artt. 3 e 31 del D.P.R. n. 380/2001) - Eccesso di potere - Errata valutazione e travisamento dei fatti - Errore sui presupposti di fatto - Carenza di istruttoria; 3) Estinzione Di Qualsiasi Potere Di Accertamento In Capo Al Comune - Inerzia Del Comune - Eccesso Di Potere - Affidamento Del Privato.”.
4.1 In estrema sintesi l’ingiunto ha posto in discussione l’esistenza di una gran parte delle difformità rilevate dal Comune, sostenendo che l’attuale struttura dell’immobile fosse risalente al 1934 e cioè al momento dell’acquisto da parte del dante causa (padre del ricorrente) e che tale circostanza si sarebbe potuta desumere sia dalla descrizione del manufatto contenuta nello stralcio dell’atto notarile depositato in giudizio che dalla visura d’impianto catastale del 1939, anch’essa affoliata al fascicolo.
5. Nel frattempo, con atto notificato in data 16.3.2024 il Comune di Amalfi, sul presupposto dell’inottemperanza all’ordinanza impugnata, ha emesso l’ulteriore ordinanza n. 4147/2024, mediante la quale, ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis del DPR 380/2001 ha ingiunto al proprietario il pagamento della sanzione amministrativa di € 20.000, richiamando a tal fine “ il verbale di inottemperanza del 23.5.2023 prot. n. 9958 del 24.5.2023” notificato, a dire del Comune, in data 23.5.2023.
5.1 L’impugnativa, anche in questo caso munita di istanza cautelare, è stata affidata a tre motivi rubricati come segue : “1) Violazione di legge (Artt. 3 e 31 del D.P.R. n. 380/2001) - Eccesso di potere - Errata valutazione e travisamento dei fatti - Errore sui presupposti di fatto - Carenza di istruttoria; 2) Violazione di legge (Artt. 3 e 31 del D.P.R. n. 380/2001) - Eccesso di potere - Errata valutazione e travisamento dei fatti - Errore sui presupposti di fatto - Carenza di istruttoria; 3) Violazione di legge (Artt. 3 e 31 del D.P.R. n. 380/2001) - Eccesso di potere - Errata valutazione e travisamento dei fatti - Errore sui presupposti di fatto - Carenza di istruttoria”.
6. Il Comune di Amalfi non si è costituito nei due giudizi, nonostante gli atti introduttivi gli siano stati regolarmente notificati.
7. Dopo la presentazione delle rispettive istanze di fissazione di udienza parte ricorrente ha fatto pervenire in entrambi i giudizi l’atto di rinuncia all’istanza cautelare. Nel caso del ricorso r.g.n.553/2023 è stata fissata direttamente l’udienza di merito, mentre con riferimento al ricorso r.g.n.964/2024 si è comunque tenuta l’udienza cautelare del 25.6.2024, all’esito della quale la causa è stata cancellata dal ruolo delle sospensive.
7.1 All’udienza pubblica dello scorso 30.10.2024 parte ricorrente ha chiesto un rinvio della decisione in attesa della presentazione di un’istanza di sanatoria ai sensi del D.L. n. 69/2024 (cd. “salva casa”) nel frattempo entrato in vigore e convertito in L. n. 105/2024.
7.2 Concesso il rinvio le cause sono state chiamate quindi all’odierna udienza del 12.2.2025 nel corso della quale il difensore del ricorrente ha replicato la medesima richiesta di rinvio già accolta alla precedente udienza. Le cause sono state quindi poste in decisione.
8. Preliminarmente il Collegio non ravvisa eccezionali ragioni per disporre il rinvio dell’udienza pubblica di discussione dei ricorsi. Come sottolineato di recente “il mero rinvio dell'udienza, ossia il rinvio non funzionale al compimento di ulteriori atti diretti alla prosecuzione della trattazione del ricorso, può essere accordato dal giudice, nel silenzio del codice di rito, soltanto qualora si renda necessario per la garanzia delle esigenze difensive delle parti (come nel caso del rinvio per assicurare la maturazione di termini a difesa non ancora decorsi o per consentire la proposizione di motivi aggiunti), ovvero laddove le parti rappresentino concordemente l'esistenza di vicende esterne al processo, tali da poter determinare il superamento della situazione di fatto o di diritto sulla quale si è originariamente innestata la vicenda processuale, in modo da rendere la sentenza inattuale o potenzialmente interferente con lo svolgimento dell'attività amministrativa ancora in corso ” (TAR Lazio, sede di Roma, sez. II n. 2215/2018). Nel caso che occupa il Tribunale ha già concesso un congruo rinvio per consentire la presentazione dell’istanza in sanatoria così come richiesto dal ricorrente. Del resto quest’ultimo non ha fornito un’indicazione circa i tempi di reperimento della documentazione ritenuta necessaria in vista della presentazione della sanatoria. E questa perdurante incertezza conduce il Collegio a non poter accogliere l’ulteriore istanza di differimento proposta.
9. Si può così passare alla disamina dei ricorsi, dei quali va preliminarmente disposta la riunione, sussistendone i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva individuati all’articolo 70 del cod. proc. amm.
9.1 Il ricorso r.g.n.553/2023 è parzialmente fondato nei sensi della motivazione che segue, mentre il ricorso n.r.g. 964/2024, avanzato avverso l’ordinanza ingiunzione ex art. 31 comma 4 bis DPR 380/2001, è fondato e merita integrale accoglimento.
10. Per ragioni di logica conseguenzialità il Collegio reputa di principiare con la disamina del ricorso r.g.n. 553/2023 proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. 83/2023, seguendo l’ordine logico espositivo utilizzato dal ricorrente.
11. Mediante il primo capo del motivo introduttivo parte ricorrente ha veicolato la censura di difetto di motivazione e d’istruttoria. Secondo la ricostruzione attorea, infatti, l’Amministrazione non era stata in grado di fornire la datazione delle opere, alquanto risalenti a suo dire, cosicchè neppure aveva potuto individuare con esattezza la disciplina normativa violata. La motivazione, proprio in ragione dell’asserita risalenza delle opere, avrebbe dovuto essere alquanto doviziosa tenuto conto dell’ampio lasso di tempo trascorso sia dalla data di presumibile realizzazione delle opere contestate che tra il verbale di accertamento ed il provvedimento demolitorio impugnato.
11.1 Nell’ambito del primo motivo il ricorrente, partendo dal presupposto della risalenza delle opere realizzate ha in particolare contestato l’inadeguatezza della motivazione del provvedimento. Secondo la sua prospettazione, poiché l’attuale struttura del compendio immobiliare sarebbe risalente almeno al 1939 (tenuto conto della planimetria d’impianto) se non al 1934, l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare la datazione delle opere e motivare in ordine alla disciplina normativa asseritamente violata.
11.1.2 Il motivo non può essere accolto. Giova in primo luogo ricordare che, stante la natura d’illecito amministrativo permanente che connota le violazioni edilizie, il loro rilievo risulta sostanzialmente imprescrittibile, a meno di non dimostrare la preesistenza delle opere contestate all’introduzione degli strumenti regolatori previsti a livello di disciplina normativa o di atti amministrativi. In conseguenza di ciò la eventuale risalenza delle opere oggetto di un ordine demolitorio non incide né sulla sua legittimità, né sulla tipologia di motivazione a suo supporto. Ed infatti: “ Ai fini della validità dell'ordine di demolizione non può avere rilievo il tempo trascorso tra la realizzazione dell'opera abusiva e la conclusione del procedimento sanzionatorio, giacché la mera inerzia dell'Amministrazione nell'esercizio del potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall'origine illegittimo ” (Consiglio di Stato, sez. VI n. 6613/2021).
11.2 Ciò posto in via generale il ricorrente, a proposito della datazione delle opere, si è limitato ad affermare la loro risalenza al 1934, richiamando in proposito stralci del contratto di acquisto dell’immobile a suo tempo concluso da suo padre e dal quale, secondo la stessa ricostruzione contenuta nel ricorso, sarebbe stato possibile evincere la presenza delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione. Ed invero, se così fosse stato, se cioè il ricorrente avesse fornito detta dimostrazione, il motivo sarebbe stato fondato.
11.2.1 Tuttavia, in assenza di specifici indici presuntivi, se non di prove, questo rilievo non coglie nel segno, se non con riferimento alle opere che di seguito verranno indicate. Giova in argomento premettere che grava sul ricorrente la prova della datazione delle opere nei casi in cui ne venga posta in contestazione la risalenza. Segnatamente ove venga affermata la realizzazione, quantomeno, prima del 1967 (ove non del 1942) e comunque prima della esistenza di provvedimenti di natura amministrativa e normativa atti a limitare l’edificazione e le modifiche dei beni, deve essere lo stesso ricorrente a fornire indicazioni specifiche sulla datazione corretta. Sul punto è ormai consolidato l’orientamento del Consiglio di Stato in base al quale : “ In presenza di un ordine di demolizione, l'onere di dimostrare che le opere sono legittime essendo state realizzate legittimamente senza titolo ante 1967, sicché rientrano fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto a essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto” (Consiglio di Stato sez. VI, n.570/2022) .
Applicando quest’impostazione alla vicenda odierna emerge tuttavia che, soltanto per quanto attiene la realizzazione del solaio (sul quale in seguito ci si soffermerà) e della struttura del piano terraneo il ricorrente ha fornito una prova adeguata; ed anzi, con riguardo al solaio ha depositato un titolo autorizzatorio risalente al 1990. Per il resto le considerazioni attoree appaiono sostanzialmente generiche e non dimostrano, come a breve verrà precisato, l’esatta corrispondenza tra le opere contestate e quelle descritte nel solo stralcio di contratto depositato e nella - di per sé peraltro non decisiva - planimetria d’impianto.
11.4 Sempre sotto il profilo della motivazione risulta parimenti infondata la contestazione contenuta negli ultimi capoversi dello stesso primo motivo, lì dove il ricorrente ha affermato che il provvedimento avrebbe dovuto essere supportato da un’articolata ed ampia motivazione, stante anche la distanza temporale intercorsa rispetto al verbale di accertamento.
11.5. Gli assunti non possono essere condivisi. In via generale la motivazione dell’ordinanza di demolizione può consistere nel mero riferimento agli abusi senza fornire ulteriori indicazioni. Da questo punto di vista la contestazione sul difetto di motivazione formulata nel ricorso non converge con i principi più volte espressi dalla giurisprudenza in ragione dei quali: “ L'ordine di demolizione di un'opera edilizia abusiva su zona soggetta a vincolo costituisce atto dovuto che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né infine una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, a prescindere dalla risalenza dell'opera stessa. Da ciò consegue che, a maggior ragione, non può configurarsi alcun difetto di istruttoria collegato alla mancata valutazione d'ufficio da parte della P.A. procedente circa possibili soluzioni in sanatoria delle opere de quibus, trattandosi di ponderazioni incompatibili con il vincolo di legge che impone il ripristino dello stato dei luoghi” (T.A.R. Campania, Napoli sez. VI n.4914/2020) .
La doglianza collide inoltre con l’avviso costantemente espresso dal Tribunale che, nel richiamare precedenti in termini del Consiglio di Stato, ha precisato come sia da escludere che il lasso temporale (in quel caso di circa sei anni come nella vicenda odierna) intercorrente tra l’accertamento dell’illecito e l’ingiunzione demolitoria : “ abbia potuto radicare, in capo ai proprietari, un legittimo affidamento nella conservazione delle opere abusive né, a carico dell’amministrazione procedente, un obbligo di motivazione rafforzata circa l’interesse pubblico alla rimozione delle stesse” (TAR Campania, ER, Sez II, n. 1124/2024 che richiama Consiglio di Stato sez. IV n.3955/2010).
11.6 Proseguendo nella disamina dei motivi di matrice generale posti nel ricorso viene in rilievo il terzo mezzo di doglianza, nel quale è stata veicolata la censura di eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento che il ricorrente avrebbe posto sulla legittimità degli interventi contestati, stante l’ampio lasso di tempo trascorso tra la presunta realizzazione degli abusi e l’emissione dell’ordine demolitorio. Ebbene per disattendere questa impostazione basti richiamare la stessa sentenza appena citata, nella quale sul punto è stato sottolineato che : “ per granitica giurisprudenza, ormai consolidatasi a seguito dell’arresto nomofilattico sancito da Cons. Stato, ad. plen., n. 9/2017, l’ordinanza di demolizione, in quanto atto dovuto e rigorosamente vincolato, è affrancata dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res, dove l’interesse pubblico risiede in re ipsa nella riparazione (tramite ripristino dello stato dei luoghi) dell’illecito edilizio e, stante il cennato carattere permanente di quest’ultimo, non viene meno per il mero decorso del tempo, insuscettibile di ingenerare affidamenti nel soggetto trasgressore” (TAR Campania, ER, Sez II, n. 1124/2024). In sostanza, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, il tempo trascorso (in ipotesi, anche rilevante) fra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non determina l'insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all'Amministrazione uno specifico onere di motivazione. Ciò in quanto “ il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento ” (Consiglio di Stato, sez. I, n. par. 1431/2023). D’altro canto, la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi; il che “ non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti” (Consiglio di Stato, sez, VII n. 659/2024).
12. Una volta indicate le coordinate ermeneutiche su cui fondare la valutazione delle più specifiche censure attoree è ben possibile ora occuparsene partitamente.
12.1 Richiamando i contenuti dell’ordinanza, in essa il Comune ha innanzitutto contestato la “ realizzazione di un ampliamento al piano terra di circa mq 4.00 ed un volume di mc 11.60 ottenuto grazie alla chiusura dell'ingresso con muratura con istallazione di un infisso e apertura di finestra sul lato sud”. Ebbene, in ragione della descrizione contenuta nello stralcio del contratto di acquisto, così come dalla planimetria d’impianto, risulta la chiusura già all’epoca della cucina, così come l’apertura di una finestra. Di contro il Comune, non costituendosi, non ha contrastato questa censura la quale, una volta supportata dai dati disponibili in istruttoria, può essere conseguentemente accolta.
12.2 Parzialmente accoglibile è poi la censura contenuta al secondo motivo di ricorso e riguardante la “ realizzazione di un soppalco al primo piano, per una superficie netta di circa mq 17.00 avente altezza netta media di m 1.05 oltre all'apertura di una finestra sul lato sud”. In effetti il ricorrente ha prodotto in atti un’autorizzazione risalente al 1990 dalla quale si evince espressamente il richiamo al solaio ed alla sostituzione del preesistente opus in legno (le cd. “ chiancole ” indicate nell’atto di acquisto del 1934) con una struttura in cemento armato, della quale erano anche precisate le dimensioni. Ciò posto è fondata, sul punto, la censura di difetto d’istruttoria in quanto l’Amministrazione non ha tenuto conto della preesistente autorizzazione dalla quale, sulla base degli elementi disponibili, è possibile inferire la sovrapponibilità tra l’opera realizzata previa autorizzazione e quella descritta come abusiva nell’ordinanza di demolizione.
12.2.1 Al contrario la stessa doglianza non può essere accolta lì dove fa invece riferimento alla creazione di una finestra “lato sud” attigua al solaio (soppalco). Di tale realizzazione, invero, non vi è alcun riferimento nell’atto autorizzatorio del 1990. Talchè, in ragione delle allegazioni in atti, il motivo per questa sua parte, non può essere accolto.
12.3 Parimenti infondate, perché non munite di sufficienti elementi di prova circa la loro risalenza, sono le ulteriori censure riguardanti rispettivamente : “ realizzazione al secondo piano di un porticato a copertura della scala delle dimensioni di circa m 2.10 per m 1.60 e per una superficie di circa mq 3.36; realizzazione di un bagno in ampliamento, ubicato al secondo piano ed eseguito in corrispondenza del ballatoio di arrivo del vano scala per una superficie di circa mq 6.00 ed un volume di circa mc 19.00; realizzazione di due balconi, ubicati al secondo piano, di cui uno sul lato sud delle dimensioni di circa mt 1.40 per m 0.50 e l'altro sul lato est delle dimensioni di circa m 1.50 per m 0.40”.
12.3.1 Segnatamente, in ordine alla contestata edificazione di un porticato a copertura della scala di accesso tra il primo ed il secondo piano, parte ricorrente si è limitata ad osservare che dallo stralcio dell’atto di acquisto del 1934 si sarebbe già potuta rilevare la presenza di una scala esterna. Tuttavia nell’atto veniva soltanto indicata la presenza di una scala, senza nessun riferimento ad una sua eventuale copertura mediante porticato, la cui realizzazione, a questo punto, non risulta databile, come invece vorrebbe il ricorrente, già all’epoca dell’acquisto del 1934. L’assunto, dunque, non è assistito nemmeno dall’elemento documentale che il ricorrente vorrebbe utilizzare, che, al contrario, contraddice i contenuti della censura. Talchè non coglie nel segno la doglianza di difetto d’istruttoria veicolata in proposito nel ricorso.
12.3.2 Allo stesso modo non sussiste il difetto d’istruttoria contestato, né con riguardo alla “realizzazione di un bagno al secondo piano...” né con riferimento alla realizzazione, allo stesso secondo piano “di due balconi...di cui uno sul lato sud...e l’altro sul lato sud est...” . In particolare, contrariamente a quanto rilevato in proposito dal ricorrente, l’atto di acquisto del 1934 non faceva alcun riferimento allo stato di fatto del secondo piano, limitandosi ad indicare genericamente la presenza di un vano bagno al primo piano; nel contempo alcun riferimento vi era alla presenza, sempre al secondo piano, di due balconi.
Le correlate doglianze cadono quindi nel vuoto ed i corrispondenti motivi sono infondati.
13. Il ricorso, pertanto, può essere accolto limitatamente alle censure riguardanti la chiusura del vano cucina al pianoterra e la realizzazione di un solaio al primo piano, di cui ai precedenti capi 12.1 e 12.2. Per il resto il ricorso è respinto.
14. Si può così passare all’esame del ricorso riunito r.g.n. 578/2023, il quale merita accoglimento in ragione della dirimente fondatezza del suo III motivo.
14.1 Nell’indicato mezzo di gravame parte ricorrente ha infatti lamentato che il Comune aveva emesso l’ingiunzione di pagamento in assenza della previa notifica del verbale d’inottemperanza, sì violando la previsione dell’art. 31 comma 4 bis del DPR 380/2001 nella parte in cui prevede che “ L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria ”.
14.2 Nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza la previa notifica dell’atto di accertamento d’inottemperanza, seppur nella forma della notifica del solo verbale, costituisce un indefettibile requisito di validità della sanzione amministrativa prevista dall’art. 31 comma 4 bis qui in esame.
Il Consiglio di Stato, in proposito ha affermato che “ 11.2. Senza entrare nel merito della esatta sistematizzazione dell'illecito (permanente, appunto, o istantaneo con effetti permanenti), certo è che esso diviene ascrivibile all'"interessato" (ovvero il proprietario dell'immobile, che può anche essere soggetto diverso dal "responsabile dell'abuso" su cui grava la sanzione "reale" della demolizione) solo dopo la "previa notifica" dell'accertamento, che a sua volta deve essere effettuato decorsi novanti giorni dall'ingiunzione. Ritiene il Collegio che venga così a crearsi una sorta di procedimento a formazione successiva che esige il rispetto di tutte le scansioni procedurali indicate dalla norma: l'elemento materiale del fatto non si identifica in realtà con la mancata demolizione spontanea, ma coincide con il suo accertamento, che peraltro finisce nella prassi per collocarsi ben più avanti nel tempo rispetto alla scadenza dei previsti novanta giorni; la verifica dell'elemento psicologico è ulteriormente postergata alla notifica dell'accertamento, che consente al proprietario di discolparsi, seppure le relative modalità non risultino codificate, evitando ablazione e sanzione pecuniaria, ma non, ovviamente, la demolizione, che ne prescinde ” (Consiglio di Stato Sez. VI n. 1488/2023). La necessità della previa notifica è stata inoltre spiegata tenendo conto che il verbale “... pur rimanendo atto endoprocedimentale, attraverso la notifica assume anche la portata, mutatis mutandis, di un verbale di contestazione dell'illecito ex art. 14 della l. n. 689 del 1981, stante che è esclusivamente una volta in possesso dello stesso che il proprietario viene messo in condizione di chiarire la propria posizione. Solo così è possibile recuperare quel necessario elemento di raccordo tra i due snodi che tipicamente connotano ogni procedimento sanzionatorio, ovvero la fase affidata agli organi di vigilanza, deputata all'acquisizione di elementi istruttori, e la successiva, avente natura lato sensu contenziosa e decisoria, preordinata all'adozione, da parte dell'autorità titolare della potestà sanzionatoria, del provvedimento di irrogazione della stessa”. (CDS Sez. VI n. 1488/2023).
Nella vicenda odierna il ricorrente contesta di aver ricevuto la previa notifica del verbale di accertamento. Il Comune, non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcun elemento di segno contrario, idoneo a dimostrare l’avvenuta notifica del verbale. Di conseguenza all’interno del procedimento sanzionatorio è venuta a mancare la fase della previa notifica del verbale di accertamento, la quale, seguendo le autorevoli impostazioni appena richiamate, deve invece ritenersi indefettibile. Ed in questi casi l’atto ingiuntivo è illegittimo in quanto “ ignorando gli imprescindibili passaggi procedurali sottesi alla consumazione, prima che all'accertamento dell'illecito, ne rende evanescenti i confini temporali e rischia di vanificare la finalità di giustizia sottesa a quella "previa notifica all'interessato" dell'accertamento di inottemperanza che il legislatore ha inteso espressamente prevedere” (Consiglio di Stato sez. IV n. 714/2023) .
14.2 La censura è dunque fondata. Parte ricorrente, in tal caso, ha assolto all’onere probatorio che le competeva, lamentando la mancata notifica del verbale d’inottemperanza. Ciò posto, la mancata costituzione dell’Amministrazione, la quale avrebbe dovuto invece fornire la prova positiva dell’eventuale avvenuta notifica, consente di applicare in tal caso l’art. 64 comma 2 del cod. proc. amm. in base al quale “...il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite ”. Inoltre, come sottolineato dalla giurisprudenza espressasi sull’argomento: “ La mancata costituzione in giudizio e la conseguente assenza di ogni difesa da parte dell'Amministrazione intimata comporta l'applicazione del principio di non contestazione ovvero argomenti di prova sfavorevoli, ex art. 64 comma 4, dello stesso codice, dovendosi ragionevolmente dedurre che, rispetto a quanto dedotto in ricorso e riscontrato dal Collegio giudicante, l'Amministrazione non avesse alcuna difesa utile da opporre” (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 16/03/2018, n.122).
Il ricorso è accolto.
15. Conclusivamente, previa loro riunione, il ricorso r.g.n.553/2023 va accolto con limitato riferimento alle censure riguardanti la chiusura del vano cucina presente al piano terraneo e la realizzazione del solaio, in ragione di quanto previsto ai capi 12.1.e 12.2, mentre per il resto va respinto. Il ricorso n. 964/2024 è invece fondato e va accolto.
16. La mancata costituzione in giudizio del Comune, stante la reciproca soccombenza, non esime del tutto il Collegio dalla determinazione delle spese di lite. Non di meno le peculiarità delle vicende trattate conducono alla compensazione delle stesse in entrambi i giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti e previamente riuniti, accoglie il ricorso r.gn. 553/2023 nei limiti di cui in motivazione e con esclusivo riferimento ai capi 12.1 e 12.2, mentre lo respinge per il resto: il provvedimento impugnato a mezzo del primo ricorso è dunque annullato solo in parte qua ; accoglie il ricorso n.r.g. 964/2024 e per l’effetto annulla l’ingiunzione amministrativa impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO