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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 2415/2022 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2.3.1970, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Bartolomeo Grippo ed elettivamente domiciliato a Torino in
Corso Re Umberto n. 63;
ATTORE contro
(P.IVA n. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Lungotevere
Flaminio n.18, rappresentata da (P.IVA n. ) CP_2 P.IVA_2 con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n.7;
CONVENUTA
e
(C.F. e P.IVA: ), con sede in Milano (MI), Controparte_3 P.IVA_3
20154, Piazza Gae Aulenti 3, Tower A (di seguito anche “ o la CP_3
“ ), rappresentata e difesa, per procura generale alle liti a rogito CP_4 notaio in Bologna del 29 ottobre 2010 (rep. n. 115840, racc. n. Per_1
33105) dall'Avv. Emanuele Balbo di Vinadio ( CodiceFiscale_2
), con Studio in Torino, 10121, Corso Giacomo Matteotti 17, la
[...] quale elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Mario Benni, in Ivrea, Via
Baratono n. 3;
INTERVENUTA VOLONTARIA
Pag. 1 a 12
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “accertare e dichiarare per i suesposti motivi il difetto di legittimazione attiva in capo alla qui rappresentata da Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella CP_2 pretesa vantata e per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
dichiarare che in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
in ogni caso accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata da parte convenuta e quindi il diritto di
[...]
qui rappresentata da in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante pro tempore, a procedere ad esecuzione forzata per i motivi di cui in premessa;
accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle clausole contrattuali descritte in narrativa, ed in particolare di quelle prevedono la determinazione del tasso di interesse, nonché di ogni altra clausola contrattuale che contribuisca a determinare il tasso di interesse applicato al rapporto oggetto di causa;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione del tasso di interesse per violazione dell'art. 644 c.p. e della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e/o per violazione dell'art. 117 T.U.B.; in ogni caso, rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti in applicazione delle vigenti disposizioni di legge;
in via subordinata Accertato il grave inadempimento di parte convenuta, per i motivi dedotti, e rideterminato
l'esatto dare-avere tra le parti, condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, alla rateizzazione dell'importo eventualmente dovuto in applicazione dell'originario piano di ammortamento, o nella misura ritenuta congrua;
Con vittoria di spese, rimb. forf., diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”.
Parte convenuta : “Voglia Codesto ill.mo Tribunale adito, disattesa CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge, rigettare l'avversaria opposizione e, in genere, ogni domanda avversaria, in quanto inammissibile, illegittima e/o infondata, in fatto e/o in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Pag. 2 a 12 Parte intervenuta “In via preliminare, accertare la legittimazione CP_3 ad agire della parte convenuta Controparte_1
- nel merito, accertare e dichiarare che il credito azionato dalla parte convenuta con atto di precetto del 16.06.2022 (doc. 3 Controparte_1
Fattore), derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data
30.5.2006 (atto a rogito Notaio in Caluso, rep. n. 83128, racc. n. Per_2
34149, doc.1), ammonta a euro 171.507,84 (di cui euro 35.928,36 per interessi dovuti alla data del 09.03.2021), oltre ulteriori interessi e spese come quantificate nell'atto di precetto;
- conseguentemente accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del titolo esecutivo e respingere e dichiarare infondata l'opposizione promossa dal sig. ; Parte_1
- in ogni caso, respingere tutte le domande proposte da parte opponente, in quanto inammissibili e/o infondate e/o improcedibili;
- dichiarar tenuto e condannare l'attore in opposizione al pagamento delle spese di CTU e di CTP;
- in ogni caso, con vittoria delle spese e degli onorari professionali, da determinarsi secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. e con condanna dell'attore in opposizione, sig. , al pagamento a favore di Parte_1 CP_3 delle spese del CTP (pari a € 2.440,00, come risultanti dalla fattura che si produce quale doc. 1) da quest'ultima anticipate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con atto di precetto ritualmente notificato in data 01.07.2022, la società ha intimato a e il Controparte_1 Parte_1 CP_5 pagamento della somma complessiva di € 171.507,84 (di cui € 35.928,36 per interessi), in forza di contratto di mutuo n. 83128/34149 stipulato con
Banca per la Casa in data 30.05.2006 per l'importo di € 145.000,00 assistito da ipoteca volontaria iscritta in data 03.06.2006 su beni immobili siti in Volpiano.
ha proposto opposizione preventiva all'esecuzione ex art. Parte_1
615 comma I° c.p.c. chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e, nel merito, la declaratoria di inefficacia del precetto, di inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, sulla base dei seguenti motivi:
- carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_1
- nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità;
Pag. 3 a 12 - nullità e indeterminatezza del tasso di interesse;
- usurarietà degli interessi di mora;
- rifiuto del creditore di ottenere la prestazione;
La società , costituitasi tempestivamente nel giudizio in data CP_1
29.12.2022, ha resistito all'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
è intervenuta in data 29.12.2022 aderendo alle difese di Controparte_3 parte convenuta.
Denegata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa è stata istruita mediante espletamento della consulenza tecnica di ufficio ed
è stata rimessa in decisione a seguito a trattazione scritta ex art. 190
c.p.c.
§ Sulla carenza di legittimazione attiva.
Il motivo di opposizione (da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) non è fondato.
La società ha prodotto, a prova della titolarità del credito, Controparte_1 documentazione comprovante le diverse fusioni e cambi di denominazione che si sono succeduti nel corso della trasformazione dell'originaria mutuante, (già Controparte_6 Controparte_6
, in (cedente del rapporto di credito).
[...] Controparte_3
Inoltre, la società convenuta ha prodotto, a prova della cessione del rapporto di credito, i seguenti documenti:
a) il contratto originale di mutuo (doc. 6);
b) la pubblicazione dell'estratto dell'avviso di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale (doc. 4);
c) la dichiarazione della cedente di avvenuta cessione del credito (doc.
5c).
La ricostruzione documentale compiuta dalla società è Controparte_1 stata confermata dalla cedente, società che è intervenuta Controparte_3 nel giudizio in adesione alle difese di ed essa consente Controparte_1 di ritenere provata l'inclusione del credito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti con cessione in blocco compiuta ex art. 58
T.U.B. da con Controparte_1 Controparte_3
Pag. 4 a 12 § Superamento del limite di finanziabilità.
Riguardo al secondo motivo di opposizione, vale osservare quanto segue.
Si rammenta preliminarmente che l'art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.
385 («Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»), dopo aver stabilito, al comma 1, che «il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili», prevede, al comma 2, che
«la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR [Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio], determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti».
Sulla base di questa norma, il CICR (Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio), con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla
Banca d'Italia con suo aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n.
4 del 29 marzo 1988 (recante «Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito» e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 155 del
05/07/1995), ha stabilito, quale «limite di finanziabilità», quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente.
È stato a lungo dibattuto in giurisprudenza quale fosse la sorte del contratto di mutuo in caso di violazione dell'art. 38 comma 2° T.U.B.
Secondo una prima teoria, la norma ha carattere imperativo per cui la sua violazione comporta la nullità radicale del contratto, superabile esclusivamente con il rimedio della conversione, ai sensi dell'art. 1424 cod. civ.
Secondo una diversa interpretazione, la violazione dell'art. 38 comma 2°
T.U.B. (a cui va riconosciuto il rango di norma imperativa) non comporta la nullità dell'intero contratto in caso di carenza del presupposto per riscontrato superamento di quel limite, ma semplicemente l'inoperatività
Pag. 5 a 12 della speciale disciplina dettata per il mutuo fondiario, e, particolarmente, della norma che prevede l'esenzione dall'obbligo di notifica del titolo esecutivo (art. 41 T.U.B.).
In altri termini, il mutuo fondiario pattuito in violazione dell'art. 38 comma 2° T.U.B. si “converte” in un ordinario mutuo ipotecario, sottoposto alle regole generali in che disciplinano l'azione esecutiva e, particolarmente quella stabilita all'articolo 479 c.p.c. secondo cui se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.
Sulla questione sono autorevolmente intervenute le Sezioni Unite della
Cassazione (Cass. Sez. Un. 33719/2022) le quali, analizzando funditus le diverse opzioni ermeneutiche nel tempo avallate dalla stessa giurisprudenza di legittimità, hanno escluso che l'art. 38 II co. T.U.B. abbia natura di norma imperativa a presidio della validità del contratto.
Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale», costituirebbe piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale.
In tal modo neutralizzata la premessa posta a fondamento di entrambi i precedenti orientamenti, le Sezioni Unite hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella della riqualificazione.
Sotto il primo profilo, la negazione del carattere imperativo della norma ha consentito di escludere che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto e, conseguentemente, il suo superamento non è ritenuto suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo.
Sotto il secondo profilo, pur convenendo sull'astratta appartenenza del mutuo fondiario al genus tipologico del mutuo ordinario, la Corte ha ritenuto che, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all'interprete intervenire (d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale
Pag. 6 a 12 (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale.
Pertanto, qualora la volontà dei contraenti – incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione – sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità; contestazione, che, anzi, implicitamente postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.
Tale principio giurisprudenziale deve essere applicato al caso di specie, in cui non è controverso che i contraenti abbiano voluto stipulare un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario. Deve pertanto escludersi che l'eventuale superamento di detta soglia, come dedotto dagli opponenti, abbia inciso sulla validità del negozio, così come deve escludersi la possibilità di una sua riqualificazione in termini di ordinario mutuo ipotecario con disapplicazione della disciplina speciale di privilegio del mutuante.
Per tutti questi motivi, in conclusione, l'eccezione è respinta.
§ Nullità e indeterminatezza del tasso di interesse applicato.
Il debitore opponente ha contestato la quantificazione del debito operata dall'Istituto di credito sul presupposto che non risulterebbero specificati il montante capitale, il tasso di interessi applicato e gli oneri contrattuali.
Il motivo di opposizione non è fondato.
In primo luogo, il motivo di opposizione, consistente nella mancata specificazione del conteggio della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi poiché attiene alle attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell'atto (Cass.,
Pag. 7 a 12 Sez. 3, Sentenza n. 10296 del 05/05/2009, Rv. 608007 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6845 del 19/06/1993, Rv. 482830 – 01).
Esso, pertanto, è inammissibile poiché tardivamente proposto soltanto in data 27.07.2022, quindi oltre il termine decadenziale di venti giorni dalla notificazione del precetto (01.07.2022).
Il motivo è anche infondato nel merito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo non richiede, quale requisito formale l'art. 480 c.p.c. a pena di nullità del precetto, oltre all'indicazione della somma domandata sulla base del titolo anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass.
11281/1993).
In secondo luogo, il debitore non ha contestato l'esistenza di un residuo debito di finanziamento ma soltanto la mancata esplicitazione del criterio di calcolo compiuto dal creditore precettante per determinarlo.
La contestazione è stata formulata in modo generico poiché il mutuatario si è limitato a contestare l'eccessività della somma senza fornire specifici elementi (quali ad esempio l'ammontare delle rate finora versate) a supporto della sua contestazione.
Si osserva inoltre, sotto lo specifico profilo dei conteggi, che la società convenuta ha prodotto, al momento della sua costituzione, un estratto in cui sono indicati la quota di capitale e la quota di interessi, con specificazione dell'inizio della morosità, del tasso applicato e del passaggio a sofferenza (doc. 8).
A fronte di tale documentazione, il debitore opponente ben avrebbe comunque potuto prendere specifica posizione sull'ammontare del credito precettato nel corso del giudizio, indicando in modo dettagliato le poste ritenute non dovute.
Il motivo di opposizione è pertanto respinto.
§ Usurarietà del tasso di interesse di mora.
Pag. 8 a 12 Parte opponente ha contestato l'usurarietà c.d. originaria degli interessi di mora allegando il tipo contrattuale (mutuo a tasso variabile), la clausola negoziale (art. 4 del mutuo) e l'eccedenza (sin dal momento della stipula) del tasso “astratto” di mora (6,76%) con il tasso soglia vigente (6,24%).
La deduzione di usurarietà della pattuizione negoziale degli interessi di mora, avanzata da parte opponente, non è fondata.
L'art. 4 del contratto di mutuo prevede che: “In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto, in dipendenza del mutuo, anche in caso di decadenza del beneficio del termine e di risoluzione del contratto, decorreranno di pieno diritto, a partire dal giorno di scadenza, interessi di mora a favore della nella misura del tasso CP_4 contrattuale maggiorato di 2 punti percentuali in ragione d'anno.
2. Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica.
3. La misura di tali tassi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge n. 108/1996, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo”.
In base alla clausola negoziale, il tasso di interesse contrattuale va calcolato in base alla “quotazione euribor 3 mesi, divisione 365” pubblicato da “Il Sole 24 Ore” maggiorato di 2 punti percentuali ed esso corrisponde, secondo parte attrice, al 6,76%, secondo parte convenuta al 6,50%.
Sia che si aderisca all'uno oppure all'altro conteggio, il tasso contrattuale iniziale di mora risulta in ogni caso inferiore al tasso soglia vigente alla data della stipulazione, determinato dal c.t.u. nel 9,39% (T.E.G.M. + 2,1 X
1,5), secondo un metodo di conteggio analitico e ritenuto congruo.
Per conseguenza, la clausola determinativa degli interessi di mora va ritenuta valida e la previsione di una clausola di “salvaguardia” (nell'art. 4 cit.) ha altresì permesso di tutelare quella validità, ossia di evitare che la sopravvenienza dei movimenti Euribor potessero condurla a oltrepassare i limiti della validità del tasso (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27106 del 2024).
In conclusione, il motivo di opposizione è respinto.
§ Sul rifiuto del creditore di ricevere la prestazione
Pag. 9 a 12 Parte opponente, infine, ha eccepito che la banca avrebbe omesso di riscontrare, per due volte, la richiesta del mutuatario di invio dei conteggi degli importi dovuti, in violazione del canone di buona fede e di correttezza che deve improntare il comportamento delle parti contraenti.
La doglianza non è fondata.
Anzitutto, va osservato che l'iniziale richiesta inoltrata dal procuratore dell'opponente nei mesi di aprile/maggio 2018 (doc. 10) aveva ricevuto riscontro da parte della banca (doc. 6,7,8 fasc. intervenuto), la quale gli aveva comunicato che la gestione della posizione era stata affidata a società esterne di recupero crediti fornendogli i riferimenti di contatto.
Inoltre, la società aveva comunicato a distanza di pochi Controparte_3 mesi (agosto 2018) la risoluzione del mutuo per decadenza del beneficio del termine, fornendo un preciso conteggio delle rate scadute e rimaste pagate al cliente (cfr. sub. doc. 11: “22 rate scadute ed impagate per € 18.948,36, interessi moratori per € 4,45, spese legali/bancarie – adesioni decreti/iniziative per € 14.713,93 e capitale residuo a scadere per € 114.806,75 per una esposizione di € 148.473,49 al 31/07/2018, oltre interessi successivi”).
Il cliente era, pertanto, in condizione di conoscere con esattezza il residuo debito di finanziamento in modo da poter provvedere all'adempimento.
La versione di parte opponente è rimasta quindi sfornita di prova nel giudizio alla luce dell'esame dei documenti prodotti.
In ogni caso, va doverosamente aggiunto che il mancato riscontro alla richiesta di invio di conteggi del debito non potrebbe comunque integrare una condotta abusiva creditore, idonea a costituirlo in mora ex art. 1206
c.c., non essendo stata accompagnata da un'offerta formale di adempimento da parte del debitore (che avrebbe dovuto essere prestata nelle forme dell'offerta reale ex artt. 1209 c.c. e 73 e 74 disp. att. c.c. trattandosi di obbligazione di danaro).
Il motivo di opposizione è pertanto respinto.
§ Le spese di lite.
Pag. 10 a 12 Le spese del convenuto sono poste a carico di parte opponente in applicazione del principio della soccombenza.
La liquazione del compenso è compiuta per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al D.M. n. 147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 56.000,00 ed €
260.000,00 in ragione del valore della controversia), applicati i valori prossimi ai medi per tutte le fasi del giudizio tenuto conto della natura della causa e del grado di complessità nonché dell'ampiezza della forbice di valori propria dello scaglione utilizzato.
Le spese della parte intervenuta sono poste a carico di parte opponente in applicazione del principio della causalità della lite e sono liquidate in base ai valori minimi stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al D.M. n.
147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra
€ 56.000,00 ed € 260.000,00 in ragione del valore della controversia) tenuto conto della natura adesiva dell'intervento.
Sono rimborsate a favore dell'intervenuto le spese di ctp, di cui è offerta prova documentale del pagamento (doc. 1).
Il compenso del c.t.u. è posto in via definitiva a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 2415/2022 così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite a favore della convenuta che liquida in € 11.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
3) condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite a favore della intervenuta che liquida in € 7.100,00 per onorari, € 2.440,00 per spese del c.t.p., oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
Pag. 11 a 12 Ivrea lì, 14.01.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 12 a 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 2415/2022 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2.3.1970, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Bartolomeo Grippo ed elettivamente domiciliato a Torino in
Corso Re Umberto n. 63;
ATTORE contro
(P.IVA n. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Lungotevere
Flaminio n.18, rappresentata da (P.IVA n. ) CP_2 P.IVA_2 con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n.7;
CONVENUTA
e
(C.F. e P.IVA: ), con sede in Milano (MI), Controparte_3 P.IVA_3
20154, Piazza Gae Aulenti 3, Tower A (di seguito anche “ o la CP_3
“ ), rappresentata e difesa, per procura generale alle liti a rogito CP_4 notaio in Bologna del 29 ottobre 2010 (rep. n. 115840, racc. n. Per_1
33105) dall'Avv. Emanuele Balbo di Vinadio ( CodiceFiscale_2
), con Studio in Torino, 10121, Corso Giacomo Matteotti 17, la
[...] quale elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Mario Benni, in Ivrea, Via
Baratono n. 3;
INTERVENUTA VOLONTARIA
Pag. 1 a 12
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “accertare e dichiarare per i suesposti motivi il difetto di legittimazione attiva in capo alla qui rappresentata da Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella CP_2 pretesa vantata e per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
dichiarare che in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
in ogni caso accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata da parte convenuta e quindi il diritto di
[...]
qui rappresentata da in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante pro tempore, a procedere ad esecuzione forzata per i motivi di cui in premessa;
accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle clausole contrattuali descritte in narrativa, ed in particolare di quelle prevedono la determinazione del tasso di interesse, nonché di ogni altra clausola contrattuale che contribuisca a determinare il tasso di interesse applicato al rapporto oggetto di causa;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione del tasso di interesse per violazione dell'art. 644 c.p. e della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e/o per violazione dell'art. 117 T.U.B.; in ogni caso, rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti in applicazione delle vigenti disposizioni di legge;
in via subordinata Accertato il grave inadempimento di parte convenuta, per i motivi dedotti, e rideterminato
l'esatto dare-avere tra le parti, condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, alla rateizzazione dell'importo eventualmente dovuto in applicazione dell'originario piano di ammortamento, o nella misura ritenuta congrua;
Con vittoria di spese, rimb. forf., diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”.
Parte convenuta : “Voglia Codesto ill.mo Tribunale adito, disattesa CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge, rigettare l'avversaria opposizione e, in genere, ogni domanda avversaria, in quanto inammissibile, illegittima e/o infondata, in fatto e/o in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Pag. 2 a 12 Parte intervenuta “In via preliminare, accertare la legittimazione CP_3 ad agire della parte convenuta Controparte_1
- nel merito, accertare e dichiarare che il credito azionato dalla parte convenuta con atto di precetto del 16.06.2022 (doc. 3 Controparte_1
Fattore), derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data
30.5.2006 (atto a rogito Notaio in Caluso, rep. n. 83128, racc. n. Per_2
34149, doc.1), ammonta a euro 171.507,84 (di cui euro 35.928,36 per interessi dovuti alla data del 09.03.2021), oltre ulteriori interessi e spese come quantificate nell'atto di precetto;
- conseguentemente accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del titolo esecutivo e respingere e dichiarare infondata l'opposizione promossa dal sig. ; Parte_1
- in ogni caso, respingere tutte le domande proposte da parte opponente, in quanto inammissibili e/o infondate e/o improcedibili;
- dichiarar tenuto e condannare l'attore in opposizione al pagamento delle spese di CTU e di CTP;
- in ogni caso, con vittoria delle spese e degli onorari professionali, da determinarsi secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. e con condanna dell'attore in opposizione, sig. , al pagamento a favore di Parte_1 CP_3 delle spese del CTP (pari a € 2.440,00, come risultanti dalla fattura che si produce quale doc. 1) da quest'ultima anticipate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con atto di precetto ritualmente notificato in data 01.07.2022, la società ha intimato a e il Controparte_1 Parte_1 CP_5 pagamento della somma complessiva di € 171.507,84 (di cui € 35.928,36 per interessi), in forza di contratto di mutuo n. 83128/34149 stipulato con
Banca per la Casa in data 30.05.2006 per l'importo di € 145.000,00 assistito da ipoteca volontaria iscritta in data 03.06.2006 su beni immobili siti in Volpiano.
ha proposto opposizione preventiva all'esecuzione ex art. Parte_1
615 comma I° c.p.c. chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e, nel merito, la declaratoria di inefficacia del precetto, di inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, sulla base dei seguenti motivi:
- carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_1
- nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità;
Pag. 3 a 12 - nullità e indeterminatezza del tasso di interesse;
- usurarietà degli interessi di mora;
- rifiuto del creditore di ottenere la prestazione;
La società , costituitasi tempestivamente nel giudizio in data CP_1
29.12.2022, ha resistito all'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
è intervenuta in data 29.12.2022 aderendo alle difese di Controparte_3 parte convenuta.
Denegata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa è stata istruita mediante espletamento della consulenza tecnica di ufficio ed
è stata rimessa in decisione a seguito a trattazione scritta ex art. 190
c.p.c.
§ Sulla carenza di legittimazione attiva.
Il motivo di opposizione (da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) non è fondato.
La società ha prodotto, a prova della titolarità del credito, Controparte_1 documentazione comprovante le diverse fusioni e cambi di denominazione che si sono succeduti nel corso della trasformazione dell'originaria mutuante, (già Controparte_6 Controparte_6
, in (cedente del rapporto di credito).
[...] Controparte_3
Inoltre, la società convenuta ha prodotto, a prova della cessione del rapporto di credito, i seguenti documenti:
a) il contratto originale di mutuo (doc. 6);
b) la pubblicazione dell'estratto dell'avviso di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale (doc. 4);
c) la dichiarazione della cedente di avvenuta cessione del credito (doc.
5c).
La ricostruzione documentale compiuta dalla società è Controparte_1 stata confermata dalla cedente, società che è intervenuta Controparte_3 nel giudizio in adesione alle difese di ed essa consente Controparte_1 di ritenere provata l'inclusione del credito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti con cessione in blocco compiuta ex art. 58
T.U.B. da con Controparte_1 Controparte_3
Pag. 4 a 12 § Superamento del limite di finanziabilità.
Riguardo al secondo motivo di opposizione, vale osservare quanto segue.
Si rammenta preliminarmente che l'art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.
385 («Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»), dopo aver stabilito, al comma 1, che «il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili», prevede, al comma 2, che
«la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR [Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio], determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti».
Sulla base di questa norma, il CICR (Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio), con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla
Banca d'Italia con suo aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n.
4 del 29 marzo 1988 (recante «Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito» e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 155 del
05/07/1995), ha stabilito, quale «limite di finanziabilità», quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente.
È stato a lungo dibattuto in giurisprudenza quale fosse la sorte del contratto di mutuo in caso di violazione dell'art. 38 comma 2° T.U.B.
Secondo una prima teoria, la norma ha carattere imperativo per cui la sua violazione comporta la nullità radicale del contratto, superabile esclusivamente con il rimedio della conversione, ai sensi dell'art. 1424 cod. civ.
Secondo una diversa interpretazione, la violazione dell'art. 38 comma 2°
T.U.B. (a cui va riconosciuto il rango di norma imperativa) non comporta la nullità dell'intero contratto in caso di carenza del presupposto per riscontrato superamento di quel limite, ma semplicemente l'inoperatività
Pag. 5 a 12 della speciale disciplina dettata per il mutuo fondiario, e, particolarmente, della norma che prevede l'esenzione dall'obbligo di notifica del titolo esecutivo (art. 41 T.U.B.).
In altri termini, il mutuo fondiario pattuito in violazione dell'art. 38 comma 2° T.U.B. si “converte” in un ordinario mutuo ipotecario, sottoposto alle regole generali in che disciplinano l'azione esecutiva e, particolarmente quella stabilita all'articolo 479 c.p.c. secondo cui se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.
Sulla questione sono autorevolmente intervenute le Sezioni Unite della
Cassazione (Cass. Sez. Un. 33719/2022) le quali, analizzando funditus le diverse opzioni ermeneutiche nel tempo avallate dalla stessa giurisprudenza di legittimità, hanno escluso che l'art. 38 II co. T.U.B. abbia natura di norma imperativa a presidio della validità del contratto.
Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale», costituirebbe piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale.
In tal modo neutralizzata la premessa posta a fondamento di entrambi i precedenti orientamenti, le Sezioni Unite hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella della riqualificazione.
Sotto il primo profilo, la negazione del carattere imperativo della norma ha consentito di escludere che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto e, conseguentemente, il suo superamento non è ritenuto suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo.
Sotto il secondo profilo, pur convenendo sull'astratta appartenenza del mutuo fondiario al genus tipologico del mutuo ordinario, la Corte ha ritenuto che, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all'interprete intervenire (d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale
Pag. 6 a 12 (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale.
Pertanto, qualora la volontà dei contraenti – incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione – sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità; contestazione, che, anzi, implicitamente postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.
Tale principio giurisprudenziale deve essere applicato al caso di specie, in cui non è controverso che i contraenti abbiano voluto stipulare un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario. Deve pertanto escludersi che l'eventuale superamento di detta soglia, come dedotto dagli opponenti, abbia inciso sulla validità del negozio, così come deve escludersi la possibilità di una sua riqualificazione in termini di ordinario mutuo ipotecario con disapplicazione della disciplina speciale di privilegio del mutuante.
Per tutti questi motivi, in conclusione, l'eccezione è respinta.
§ Nullità e indeterminatezza del tasso di interesse applicato.
Il debitore opponente ha contestato la quantificazione del debito operata dall'Istituto di credito sul presupposto che non risulterebbero specificati il montante capitale, il tasso di interessi applicato e gli oneri contrattuali.
Il motivo di opposizione non è fondato.
In primo luogo, il motivo di opposizione, consistente nella mancata specificazione del conteggio della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi poiché attiene alle attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell'atto (Cass.,
Pag. 7 a 12 Sez. 3, Sentenza n. 10296 del 05/05/2009, Rv. 608007 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6845 del 19/06/1993, Rv. 482830 – 01).
Esso, pertanto, è inammissibile poiché tardivamente proposto soltanto in data 27.07.2022, quindi oltre il termine decadenziale di venti giorni dalla notificazione del precetto (01.07.2022).
Il motivo è anche infondato nel merito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo non richiede, quale requisito formale l'art. 480 c.p.c. a pena di nullità del precetto, oltre all'indicazione della somma domandata sulla base del titolo anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass.
11281/1993).
In secondo luogo, il debitore non ha contestato l'esistenza di un residuo debito di finanziamento ma soltanto la mancata esplicitazione del criterio di calcolo compiuto dal creditore precettante per determinarlo.
La contestazione è stata formulata in modo generico poiché il mutuatario si è limitato a contestare l'eccessività della somma senza fornire specifici elementi (quali ad esempio l'ammontare delle rate finora versate) a supporto della sua contestazione.
Si osserva inoltre, sotto lo specifico profilo dei conteggi, che la società convenuta ha prodotto, al momento della sua costituzione, un estratto in cui sono indicati la quota di capitale e la quota di interessi, con specificazione dell'inizio della morosità, del tasso applicato e del passaggio a sofferenza (doc. 8).
A fronte di tale documentazione, il debitore opponente ben avrebbe comunque potuto prendere specifica posizione sull'ammontare del credito precettato nel corso del giudizio, indicando in modo dettagliato le poste ritenute non dovute.
Il motivo di opposizione è pertanto respinto.
§ Usurarietà del tasso di interesse di mora.
Pag. 8 a 12 Parte opponente ha contestato l'usurarietà c.d. originaria degli interessi di mora allegando il tipo contrattuale (mutuo a tasso variabile), la clausola negoziale (art. 4 del mutuo) e l'eccedenza (sin dal momento della stipula) del tasso “astratto” di mora (6,76%) con il tasso soglia vigente (6,24%).
La deduzione di usurarietà della pattuizione negoziale degli interessi di mora, avanzata da parte opponente, non è fondata.
L'art. 4 del contratto di mutuo prevede che: “In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto, in dipendenza del mutuo, anche in caso di decadenza del beneficio del termine e di risoluzione del contratto, decorreranno di pieno diritto, a partire dal giorno di scadenza, interessi di mora a favore della nella misura del tasso CP_4 contrattuale maggiorato di 2 punti percentuali in ragione d'anno.
2. Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica.
3. La misura di tali tassi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge n. 108/1996, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo”.
In base alla clausola negoziale, il tasso di interesse contrattuale va calcolato in base alla “quotazione euribor 3 mesi, divisione 365” pubblicato da “Il Sole 24 Ore” maggiorato di 2 punti percentuali ed esso corrisponde, secondo parte attrice, al 6,76%, secondo parte convenuta al 6,50%.
Sia che si aderisca all'uno oppure all'altro conteggio, il tasso contrattuale iniziale di mora risulta in ogni caso inferiore al tasso soglia vigente alla data della stipulazione, determinato dal c.t.u. nel 9,39% (T.E.G.M. + 2,1 X
1,5), secondo un metodo di conteggio analitico e ritenuto congruo.
Per conseguenza, la clausola determinativa degli interessi di mora va ritenuta valida e la previsione di una clausola di “salvaguardia” (nell'art. 4 cit.) ha altresì permesso di tutelare quella validità, ossia di evitare che la sopravvenienza dei movimenti Euribor potessero condurla a oltrepassare i limiti della validità del tasso (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27106 del 2024).
In conclusione, il motivo di opposizione è respinto.
§ Sul rifiuto del creditore di ricevere la prestazione
Pag. 9 a 12 Parte opponente, infine, ha eccepito che la banca avrebbe omesso di riscontrare, per due volte, la richiesta del mutuatario di invio dei conteggi degli importi dovuti, in violazione del canone di buona fede e di correttezza che deve improntare il comportamento delle parti contraenti.
La doglianza non è fondata.
Anzitutto, va osservato che l'iniziale richiesta inoltrata dal procuratore dell'opponente nei mesi di aprile/maggio 2018 (doc. 10) aveva ricevuto riscontro da parte della banca (doc. 6,7,8 fasc. intervenuto), la quale gli aveva comunicato che la gestione della posizione era stata affidata a società esterne di recupero crediti fornendogli i riferimenti di contatto.
Inoltre, la società aveva comunicato a distanza di pochi Controparte_3 mesi (agosto 2018) la risoluzione del mutuo per decadenza del beneficio del termine, fornendo un preciso conteggio delle rate scadute e rimaste pagate al cliente (cfr. sub. doc. 11: “22 rate scadute ed impagate per € 18.948,36, interessi moratori per € 4,45, spese legali/bancarie – adesioni decreti/iniziative per € 14.713,93 e capitale residuo a scadere per € 114.806,75 per una esposizione di € 148.473,49 al 31/07/2018, oltre interessi successivi”).
Il cliente era, pertanto, in condizione di conoscere con esattezza il residuo debito di finanziamento in modo da poter provvedere all'adempimento.
La versione di parte opponente è rimasta quindi sfornita di prova nel giudizio alla luce dell'esame dei documenti prodotti.
In ogni caso, va doverosamente aggiunto che il mancato riscontro alla richiesta di invio di conteggi del debito non potrebbe comunque integrare una condotta abusiva creditore, idonea a costituirlo in mora ex art. 1206
c.c., non essendo stata accompagnata da un'offerta formale di adempimento da parte del debitore (che avrebbe dovuto essere prestata nelle forme dell'offerta reale ex artt. 1209 c.c. e 73 e 74 disp. att. c.c. trattandosi di obbligazione di danaro).
Il motivo di opposizione è pertanto respinto.
§ Le spese di lite.
Pag. 10 a 12 Le spese del convenuto sono poste a carico di parte opponente in applicazione del principio della soccombenza.
La liquazione del compenso è compiuta per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al D.M. n. 147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 56.000,00 ed €
260.000,00 in ragione del valore della controversia), applicati i valori prossimi ai medi per tutte le fasi del giudizio tenuto conto della natura della causa e del grado di complessità nonché dell'ampiezza della forbice di valori propria dello scaglione utilizzato.
Le spese della parte intervenuta sono poste a carico di parte opponente in applicazione del principio della causalità della lite e sono liquidate in base ai valori minimi stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al D.M. n.
147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra
€ 56.000,00 ed € 260.000,00 in ragione del valore della controversia) tenuto conto della natura adesiva dell'intervento.
Sono rimborsate a favore dell'intervenuto le spese di ctp, di cui è offerta prova documentale del pagamento (doc. 1).
Il compenso del c.t.u. è posto in via definitiva a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 2415/2022 così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite a favore della convenuta che liquida in € 11.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
3) condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite a favore della intervenuta che liquida in € 7.100,00 per onorari, € 2.440,00 per spese del c.t.p., oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
Pag. 11 a 12 Ivrea lì, 14.01.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 12 a 12