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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/09/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2019/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
26/09/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 06/08/2025 da e da Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. RANIERI GIOVANNA, tendente ad ottenere la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta in data 14/06/2007; rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 02/04/2008); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 19/10/2012; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso, integrate con note del 25/09/2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- la figlia è affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso Persona_2 la madre;
1 - il padre si obbliga a pagare il contributo al mantenimento per € 300,00 mensili a decorrere dal 5 di ogni mese oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate;
- l'assegno unico viene percepito dalla madre al 100%, la figlia verrà fiscalmente posta a carico della madre e di ogni agevolazione fiscale e detrazione se ne avvantaggerà la medesima;
- la figlia , tenuto conto dell'età, vedrà e starà con il padre prendendo accordi Per_1 direttamente con lui e la madre ne favorirà gli incontri;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili contratto in Caserta il 14/06/2007 da Pt_1 nato a [...] il [...], e da , nata a [...] il
[...] Parte_2
25/10/1974, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 13, parte II, serie A, anno 2007, ufficio VIII);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 26/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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