Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/06/2025, n. 12727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12727 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12727/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01666/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1666 del 2024, proposto da RA ON CC, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Bigazzi, con domicilio digitale presso la PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio - inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza inviata dalla ricorrente, avente ad oggetto il riconoscimento del titolo di formazione professionale per l’esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di II grado, per ADSS – spec. sostegno (solo con abilitazione)suole secondarie di II grado, svolta nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, domanda n. 30999 inoltrata il 28/06/2023 e protocollata al n. 23572 in data 18.7.2023, nonché
per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, volta ad ottenere l’emissione del decreto di riconoscimento del titolo conseguito all’estero per l’esercizio della professione corrispondente in Italia
e per la condanna della predetta Amministrazione intimata a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina, all’occorrenza, di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato il 22.01.2024 (dep. 16/02) l’istante in epigrafe, nel premettere di aver presentato in data 28/06/2023 istanza ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande (parimenti riportate) in epigrafe;
- che l’amministrazione si è costituita in resistenza con comparsa di stile;
- che alla camera di consiglio, a seguito dell’avviso a verbale della possibile irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, il difensore presente ha chiesto termini a difesa per presentare memoria ed il Collegio ha rinviato la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 24 giugno 2025;
- che il 23 giugno 2025 la parte ha presentato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio avendo la medesima avanzato richiesta di partecipazione ai corsi di cui al d.l. 31 maggio 2024 n. 31 conv. mod. l. 29 luglio 2024 e avendo espresso rinuncia al riconoscimento del titolo estero;
Ritenuto,
che, alla data dell’udienza, non risulta decorso il termine di “almeno dieci giorni ” dalla notificazione dell’atto di rinuncia alle altre parti del giudizio, alla luce di quanto espressamente previsto dal comma 3 dell’art. 84 c.p.a. (cfr. Tar Lazio sez. I bis n. 12313/2025), di desumere dalla predetta rinuncia la sopravvenuta carenza di interesse e che, pertanto, si possa, ai sensi dell’art. 84, co. 4, c.p.a., dichiarare il ricorso improcedibile;
- che le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF, Estensore
Annalisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO