Decreto cautelare 1 giugno 2022
Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Ordinanza cautelare 5 ottobre 2022
Sentenza 4 agosto 2023
Accoglimento
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/03/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02109/2025REG.PROV.COLL.
N. 09973/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9973 del 2023, proposto da
Lgp S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Cefalo e Fabio Rossi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Laura Cefalo in Roma, via Giunio Bazzoni 3
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), 4 agosto 2023, n. 13131
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2024 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Domenico Maria Arlini, in sostituzione degli avvocati Laura Cefalo e Fabio Rossi, e Michele Memeo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società odierna appellante Lgp s.r.l. ha impugnato la sentenza del T.a.r. del Lazio indicata in epigrafe, esponendo in fatto:
- di esercitare sull’area sita in Roma in Via Casilina n. 700, a seguito di acquisto del ramo di azienda dall’originaria concessionaria, l’attività commerciale di vendita di prodotti e accessori da campeggio, oltre all’attività di rimessaggio pubblico;
- la prima delle due attività indicate viene esercitata sulla base di autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Roma con provvedimento n. 109 del 13 settembre 1988 (successivamente trasferita alla LGP s.r.l. con D.D. n. 922 del 24 dicembre 1992), la seconda a seguito di rilascio di licenza per l’esercizio di rimessa pubblica prot. n. 22 del 23 settembre 1992;
- le descritte attività erano svolte su terreno di proprietà del demanio statale sulla base di concessioni demaniali del Ministero delle Finanze (n. 17987 del 15 marzo 1979 e n. 19396 del 10 ottobre 1985), con successivi ampliamenti dell’area oggetto di concessione sino all’atto di concessione n. 19707 del 26 marzo 1987, che consentiva alla ricorrente di valersi dell’area concessa per l’esposizione e vendita del materiale da campeggio e per il rimessaggio di roulotte e caravan;
- dal 1987 le aree in esame sono state trasferite al Comune di Roma, al quale l’appellante, in qualità di successore nell’azienda acquistata, ha inoltrato, con nota prot. n. 16499 del 3 ottobre 2002, domanda di rilascio in suo favore della concessione sull’area, in merito alla quale l’Amministrazione non avrebbe mai provveduto;
- con ricorso al TAR del Lazio (iscritto al n. 6091/2022 r.g.) la società impugnava i provvedimenti con i quali Roma Capitale inibiva l’esercizio delle attività commerciali esercitate dalla società, ovvero: la determinazione dirigenziale n. CF/979/2022 del 5 maggio 2022 del Municipio Roma V, P.O. Area SUAP – Entrate, Ufficio Commercio S.C.I.A., mediante cui si disponeva l’inibizione dell’attività di deposito non alimentare; la d.d. n. CF/977/2022 del 5 maggio 2022 dello stesso Ufficio con la quale si disponeva l’inibizione dell’attività di esercizio di vicinato settore non alimentare; la d.d. n. CF/1210/2022 del 27 maggio 2022 mediante cui veniva disposta la revoca della licenza di rimessaggio pubblico e inibita la conseguente attività;
- i provvedimenti gravati erano motivati sulla indisponibilità da parte della società delle aree sulle quali insistono le dette attività, in quanto – sebbene consegnate dal Demanio al Comune di Roma sin dal 10 novembre 1999 – il Municipio competente non ne avrebbe mai avuta l’assegnazione, risultando quindi impossibilitato ad assegnarla a sua volta;
- con ordinanza n. 3948 del 22 giugno 2022, il Tribunale, nel disporre la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, ordinava a Roma Capitale di depositare una relazione in ordine alle concrete ragioni ostative rispetto alla possibile regolarizzazione della fattispecie; a tale adempimento istruttorio l’Amministrazione comunale provvedeva, depositando in atti una relazione nella quale confermava “quanto già relazionato all’Avvocatura Capitolina con nota prot. CF n. 102972 del 14.06.2022” , richiamando la propria nota prot. n. 117062 del 6 luglio 2022, con la quale richiedeva chiarimenti all’Ufficio Gestione Amministrativa del Patrimonio; depositava, inoltre, nota di quest’ultimo Ufficio (prot. n. 117281 del 6 luglio 2022), con la quale si rinviava al precedente riscontro indirizzato al SUAP con nota prot. CF196905 del 20 dicembre 2021, precisando che “non si segnalano aggiornamenti sulla situazione in oggetto” ;
- con ricorso per motivi aggiunti Lgp impugnava anche i provvedimenti sopravvenuti con cui, a seguito della nuova istanza di rilascio della concessione sull’area presentata dalla società l’8 settembre 2022, la Direzione Tecnica del Municipio V confermava quanto disposto con la D.D. CF 306/2021 di diniego all’istanza di rinnovo di concessione, fatte salve le considerazioni che gli altri destinatari ritenessero opportuno aggiungere nel caso specifico, nonché la nota del Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde prot. n. 07196 del 23 settembre 2022, con la quale l’Amministrazione precisava “che l’area in parola non risulta in consegna al Dipartimento Tutela Ambientale” .
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata nella resistenza di Roma Capitale, il Tribunale amministrativo ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, annullando per l’effetto i provvedimenti con esso impugnati, ed ha compensato le spese di lite.
3. In particolare, il Tribunale ha ritenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo, in quanto a seguito del diniego opposto da Roma Capitale sulla nuova istanza di rilascio della concessione demaniale dell’8 settembre 2022 – diniego sostanzialmente confermativo (perché recante le medesime motivazioni) degli atti gravati con il ricorso introduttivo - l’interesse processuale della ricorrente verterebbe ormai unicamente sui motivi aggiunti notificati il 25 ottobre 2022 relativi al diniego sull’istanza di rinnovo della concessione.
3.1. Quanto invece ai motivi aggiunti, il Tribunale ha ritenuto fondata in via assorbente la doglianza della società con cui si evidenziava che l’indisponibilità dell’area addotta da Roma Capitale non costituisse di per sé ostacolo a che Roma capitale esaminasse la domanda di rinnovo della concessione della ricorrente ai sensi dell’art. 10 della DAC 39\2014: il primo giudice ha, infatti, rilevato in via incidentale, al fine di valutare la fondatezza della censura proposta in sede di legittimità, che il diritto di proprietà sulle aree prese in considerazione dai provvedimenti impugnati è stato trasferito a titolo gratuito dallo Stato al Comune di Roma ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, come convertito con modificazioni dalla legge n. 453 del 23 ottobre 1987, e che tanto effettivamente risulta dal verbale di consegna allegato alla produzione della ricorrente.
4. Con l’appello proposto la società Lgp contesta – sostenendone l’erroneità per difetto di presupposti, carenza e illogicità della motivazione - la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto con esso erano impugnati ulteriori provvedimenti – oltre al diniego di rinnovo della concessione – cioè gli atti inibitori delle attività, avverso i quali si proponevano altre censure; rispetto a queste ultime l’interesse processuale della ricorrente non sarebbe venuto meno, come affermato dal primo giudice, in ragione del provvedimento soprassessorio della P.A. intervenuto con riferimento alla richiesta di rinnovo della concessione dell’ 8 settembre 2022.
4.1. L’appellante ha quindi riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. i motivi di ricorso sollevati con il ricorso introduttivo, non esaminati dalla sentenza di primo grado in conseguenza della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
4.2. Roma Capitale si è costituita in giudizio con memoria formale, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando documentazione.
4.3. All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello è fondato e va accolto.
6. Il provvedimento sopravvenuto del 15 settembre 2022 (che ha confermato il diniego di voltura della concessione) è limitato, in effetti, al solo destino della concessione.
6.1. Pertanto, tale provvedimento sopravvenuto non fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso avverso i provvedimenti inibitori delle attività del maggio 2022.
6.2. Come noto, la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, che rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza (cfr. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, 15 novembre 2023 n. 807; Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 2023 n. 8330).
6.3. Invece, nel caso in esame, diversamente da quanto si afferma nella sentenza di primo grado, il nuovo provvedimento impugnato con l’atto di motivi aggiunti non ha determinato il venir meno per il ricorrente dell’utilità della pronuncia del giudice sul ricorso introduttivo, dal momento che oggetto di quest’ultimo erano i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni, peraltro censurati per vizi propri e autonomi rispetto al profilo della disponibilità dell’area.
6.4. L’atto lesivo sopravvenuto – il diniego di rinnovo della concessione – non si è dunque sostituito integralmente a quelli originari (impugnati con il ricorso introduttivo), i quali non hanno di fatto consumato la loro efficacia lesiva, con sostanziale sopravvenuta carenza di interesse a coltivare la relativa impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 2023 n. 8324).
6.5. Di conseguenza, il ricorso introduttivo del giudizio non poteva essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
6.6. Sotto altro concorrente profilo, deve rilevarsi che quei provvedimenti del 2022 – inibitori delle attività esercitate dalla società appellante e di revoca dei titoli autorizzatori –si fondavano esclusivamente sull’impossibilità di rilasciare all’appellante la concessione sul presupposto (poi rivelatosi erroneo) che il Comune non avesse mai acquisito la disponibilità dell’area.
L’Amministrazione ha, infatti, motivato la revoca dei titoli attraverso un esclusivo e generico riferimento al mancato rinnovo della concessione dell’area.
6.7. Pertanto, una volta che quel presupposto del diniego si è rivelato dirimente ai fini della decisione sul diniego di concessione - e difatti il Tar ha accolto i motivi aggiunti per l’assorbente fondatezza del secondo mezzo con cui si lamentava che la motivazione del provvedimento impugnato si basasse sulla considerazione per il Municipio V non avrebbe mai avuto la disponibilità delle aree oggetto di richiesta di concessione, non essendo mai avvenuta la consegna e l’immissione in possesso da parte del competente Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative dall’epoca della cessione - a maggior ragione tale circostanza deve valere in ragione dell’impugnativa dei provvedimenti inibitori delle attività commerciali, che si fondano, di fatto, sul medesimo presupposto (cfr. sul punto anche la sentenza Cons. Stato, 18 ottobre 2023, n. 9090, che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., l’appello proposto avverso la sentenza n. 6273 dell’11 aprile 2023 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II, resa tra le parti e avente a oggetto la richiesta di dichiarazione di illegittimità e del conseguente annullamento del silenzio formatosi sulla istanza dell’8 settembre 2022).
6.8. Per completezza, deve rilevarsi che, venuto meno l’unico presupposto fondante i provvedimenti impugnati – ovvero l’indisponibilità delle aree sulle quali da tempo insistono le attività inibite – risultano altresì fondate le ulteriori censure, dedotte dalla società LGP con il ricorso introduttivo del giudizio, di carenza di motivazione e difetto di un’adeguata istruttoria, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà e illogicità, nonché violazione del contraddittorio procedimentale.
6.9. Invero, l’Amministrazione ha disposto l’inibizione delle attività e la revoca delle autorizzazioni in ragione del solo diniego di rinnovo della concessione dell’area sulla quale insistono le attività (e, quindi, unicamente sull’erroneo presupposto che il Municipio non ne avrebbe mai avuto l’assegnazione, risultando quindi impossibilitato ad assegnarla a sua volta), senza considerare gli apporti procedimentali forniti dalla ricorrente, non avendo tenuto in alcun conto le argomentazioni poste dalla ricorrente alla base delle osservazioni ex art. 7 L. 241/1990 (che ha disatteso immotivatamente, con formula di mero stile), né compiuto in merito alle stesse una valutazione ponderata.
7. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, nella parte in cui ne ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, va accolto il ricorso introduttivo di primo grado con annullamento dei provvedimenti con esso impugnati.
Resta fermo che seguito dell’accoglimento dell’appello (e della riforma della sentenza anche per la residua parte appellata), quale effetto conformativo del giudicato, graverà sul Comune il solo obbligo di rivalutare la fattispecie.
8. Sussistono giustificati motivi, in considerazione delle peculiarità delle fattispecie e della particolarità delle questioni trattate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso introduttivo di primo grado e annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO