Ordinanza cautelare 30 luglio 2021
Sentenza 27 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 30/07/2021, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/07/2021
N. 00702/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 702 del 2021, proposto da
Associazione Polesana Coltivatori Diretti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sandro Terrestri, Giovanni Cinà, Gianluca Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
nei confronti
Marco Polo Solar 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agro-fotovoltaico a terra localizzato in Comune di Loreo (RO) e in Comune di Adria (RO). Ditta “Marco Polo Solar 2” S.r.l. (c.f. e p.i. 01568300295) con sede legale in Rovigo, Via V. Veneto n. 137., adottato con Decreto del Direttore dell'area politiche economiche, capitale umano e programmazione comunitaria n. 18 del 14.4.2021, pubblicato nel BUR n. 58 del 30.4.2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marco Polo Solar 2 S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad un primo esame proprio della fase cautelare, in disparte ogni valutazione sulle eccezioni preliminari sollevate dalla controinteressata, il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, in quanto le censure svolte dalla ricorrente appaiono eccessivamente generiche e il provvedimento impugnato sembra sorretto da congrua istruttoria e adeguata motivazione.
Nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare, in ogni caso, prevalente l’interesse della controintressata alla realizzazione dell’avversato impianto agro-fotovoltaico rispetto agli interessi genericamente azionati dalla ricorrente, tenuto conto che l’opera in contestazione insiste in gran parte su aree aventi destinazione industriale e non su suoli agricoli;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della controinteressata, che liquida in euro mille/00, oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO