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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/12/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 3116/2019 Verbale di Udienza del giorno 23 dicembre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa IL Casale all'esito dell'udienza cartolare del 23 dicembre 2025 vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla Società opposta con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “ Rigettare la proposta opposizione perché inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto, e confermare per l'effetto il D.I. opposto;
- condannare sempre e comunque la al pagamento della Parte_1 somma di € 19.157,36, oltre interessi e spese, per le fatture insolute di cui al D.I., o comunque in quella somma minore o maggiore accertata in corso di causa;
- condannare, sempre e comunque, essa opponente al pagamento delle ulteriori spese diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui la causa non fosse ritenuta matura per la decisione, ammettere i mezzi di prova richiesti e non ammessi, come articolati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.” rilevato che parte opponente non ha depositato note di trattazione scritta;
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa IL Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa IL Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 23 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3116 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto somministrazione e vertente
TRA
C.F./P.IVA , in persona Parte_2 P.IVA_1
del rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall' avv. Anna Maria Vittoria
ON (C.F. ), in virtù di mandato rilasciato su foglio CodiceFiscale_1
separato da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliati come in atti
OPPONENTE
E
,( già , Controparte_1 Controparte_2
iscritta nel Registro delle Imprese di Roma e C.F.. , REA di Milano n. P.IVA_2
1544762, in persona della dott.ssa , giusta procura conferita con Controparte_3
atto del 06/12/2017 a rogito del Dott. notaio in Milano, Rep. 79946 Racc. Per_1
22304 rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Afrodite Carotenuto, (CF.
[...]
, in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla C.F._2
comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
OPPOSTO Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 17 gennaio 2025 previo scardinamento dal ruolo del dott. nella Controparte_4
fase di precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha svolto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 550/2019, RG 877/2019, emesso in data 14/04/2019 dal
Tribunale di Avellino il 14/04/2019 con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 19.157,36 , oltre interessi e spese del monitorio Controparte_2
per fornitura gas.
L'opponente preliminarmente eccepiva la prescrizione biennale degli importi richiesti in forza della Legge di bilancio 2018.
Eccepiva altresì la nullità del decreto ingiuntivo opposto privo dei requisiti di cui all'art. 634 c.p.c.. Eccepiva infine la nullità della domanda in assenza di negoziazione assistita.
Nel merito contestava il credito azionato non sorretto dal necessario onere probatorio, sorretto esclusivamente dalle fatture non costituenti valida prova del credito.
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo per nullità per tutte le eccezioni proposte, in particolare per l'eccezione di incompetenza per territorio;
in via principale, accertata e dichiarata l'inesistenza del credito vantato dalla
[...]
in persona ex lege, nonché la violazione del disposto di cui agli artt. 633 e Parte_1
634 c.p.c., per l'effetto annullare, revocare, dichiarare nullo ovvero privo di qualsivoglia giuridica efficacia il provvedimento monitorio opposto;
in via sempre principale, dichiarare nulli e/o invalidi tutti i contratti ivi indicati stante la violazione di legge come analiticamente indicata ed avendo già disconosciuto il credito.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorario da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva che contestava in toto Controparte_2
le avverse eccezioni. Precisava che nella fattispecie non era obbligatorio il procedimento di negoziazione assistita e quanto all'eccepita prescrizione del credito per essere decorso il termine ridotto dei due anni evidenziava che la Legge di bilancio
2018, che aveva modificato i termini di prescrizione per le fatture di gas e luce, prevedeva che tale riduzione del periodo da 5 a 2 anni fosse applicato alle fatture con scadenza successiva a marzo 2018 mentre le fatture insolute erano riferite al periodo antecedente marzo 2018.
Nel merito evidenziava che la non aveva contestato l'esistenza del Parte_1
rapporto contrattuale, ne' la quantificazione degli importi richiesti, ne' i consumi, ne' le letture contabilizzate e che non aveva prodotto in atti alcuna documentazione a sostegno del proprio assunto.
Con la documentazione prodotta l'opposta riteneva di aver dato ampia prova anche del quantum richiesto atteso che la rilevazione della misura ufficiale dei consumi avviene tramite lettura diretta del contatore da parte della Società di Distribuzione ovvero tramite auto-lettura da parte del cliente, con trasmissione della stessa alla Società di
Vendita tramite il servizio clienti dedicato.
Rappresentava altresì di avere facoltà di procedere alla “fatturazione stimata”, definita dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 229 del 18 dicembre 2001 come la fatturazione riferita ai consumi attribuibili al cliente finale in base ai consumi effettivi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente.
Alla luce delle proprie motivazioni l'opposta avanzava richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e quindi chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 550/2018.
In via definitiva e nel merito :
- rigettare la proposta opposizione perché inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto, e confermare per l'effetto il D.I. opposto;
In via gradata: condannare l'opponente al pagamento della somma di cui al D.I. opposto, ovvero in quella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
- condannare sempre e comunque esso opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre al pagamento delle ulteriori spese, diritti, onorari, maggiorazione, cpa ed iva come per legge del presente giudizio con attribuzione”.
Alla prima udienza di comparizione veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c..
Alla successiva udienza, la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 09/02/2021. La causa subiva numerosi rinvii finchè all'udienza del 07/10/2025, intervenuta nelle more l'assegnazione del presente fascicolo alla scrivente, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza nella quale viene discussa e decisa.
DIRITTO
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni sollevate da parte opponente. Tutte le eccezioni devono essere respinte.
Quanto alla lamentata inesistenza della negoziazione assistita si osserva che l'art. 4 c.
3.lgs. 132/2014 espressamente esclude l'applicabilità della disposizione di cui al c. 1 ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, diversamente da quanto previsto all'art. 5 c. 4 lett. a d.lgs. 28/2010, che invece prevede l'onere di attivazione del procedimento di mediazione dopo che il giudice, nella prima udienza, abbia pronunciato sull'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ovvero su quella di revoca della stessa.
Va altresì disattesa l'eccezione di insussistenza del decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente per carenza di prova scritta del credito. Si evidenzia che la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine di cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria.
Di conseguenza il decreto ingiuntivo de quo è stato emesso legittimamente.
Quanto all'eccepita prescrizione del credito sollevata dall'opponente si osserva che il credito dell'opposta si riferisce, quanto alla somministrazione dell'energia elettrica, a bollette emesse anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 1, co. IV, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), attuata con delibera dell'ARERA
n. 97/2018/R/com, che ha ridotto i termini di prescrizione da cinque a due anni. Tale modifica ha trovato applicazione a decorrere dalle fatture con scadenza successiva al
1° marzo 2018 per il servizio elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e al 1° gennaio 2020 per il settore idrico. Ebbene, premessa l'applicabilità nel caso di specie, ratione temporis, del termine di prescrizione quinquennale del credito ingiunto, in quanto le fatture emesse risultano anteriori al 1° marzo 2018,risulta in atti che l'opposta in sede monitoria ha, infatti, prodotto a sostengo della pretesa creditoria la seguente documentazione: 1) gli estratti conto autenticati dal Notaio, nei quali per ogni singola fornitura di energia elettrica risultano chiaramente indicate le fatture, la data di emissione e la data di scadenza, l'importo della fattura, l'importo insoluto ed i consumi contabilizzati;
2) le singole fatture rimaste, in tutto od in parte, insolute dalle quali si evince, per ognuna di esse, il corrispettivo addebitato, il quantitativo di kWh e mc. addebitato a titolo di stima ovvero di conguaglio, il periodo temporale di riferimento, i numeri identificativi del POD e PDR;
3) la diffida di pagamento interruttiva della prescrizione, relative alla varie utenze di gas, validamente notificata all'opponente a mezzo pec in data 03/02/2017. Tale documentazione non è stata da parte opponente specificatamente contestata.
Venendo al merito della controversia si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Orbene, benché ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c., per i crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi eseguite da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili costituiscono prova scritta idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti anche di soggetti non imprenditori in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è tenuto a fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito. Quanto alla valenza probatoria delle fatture commerciali in fase di opposizione, è noto che la stessa, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
Onde, quando tale rapporto , per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche generiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. civ. n. 8126/2004;
Cass. civ. n. 10434/2002).
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore
è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. civ. n. 19154 del 19/07/2018).
Nel caso specifico l'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale,
e quindi è pacifica la stipulazione tra le parti del detto contratto di somministrazione contraddistinto dal codice n. 505381381142 relativa al servizio di fornitura di energia elettrica in Montefalcione (av) alla via Stazione zona pip .
Quanto al credito vantato dall'opposta si osserva che l'opponente non ha contestato la quantificazione degli importi richiesti, i consumi e le letture contabilizzate. Ed invero, come rappresentato dall'opposta, la fatturazione dei consumi di gas e luce da parte del trader, nella specie la è avvenuto sulla base dei Controparte_2
dati forniti dal distributore, che, in caso calcoli presunti dei consumi per impossibilità della lettura dei contatori, non esclude il successivo conguaglio sulla base delle rilevazioni effettive dei consumi in base alla lettura dei contatori dell'utenza del cliente finale, come è avvenuto nella fattispecie, in cui l'opposta ha allegato non soltanto le fatture, ma anche i dati relativi alle letture dei contatori relativi all'utenza della
[...]
. Parte_1
La determinazione dei corrispettivi dovuti da parte dell'opponente per la somministrazione di luce e gas è pertanto avvenuto conformemente all'art. 24 della delibera n. 138/2004 dell'Autorità per l'Energia elettrica e del gas, secondo cui la fatturazione del servizio di distribuzione avviene in base alla stima dei dati effettivi o presunti, con la precisazione che gli importi versati a titolo di corrispettivo per il servizio di distribuzione basati su dati di prelievo stimati sono soggetti a conguaglio a seguito di disponibilità, da parte dell'impresa di distribuzione, di dati di prelievo effettivi e validati.
Provata l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti avente ad oggetto la somministrazione di gas al punto di riconsegna di cui alle fatture azionate, risulta provato anche il quantum della richiesta atteso che alcuna contestazione è stata svolta dall'opponente in merito al contratto e al prezzo unitario per KW, esposto dall'opposta nelle fatture azionate, oltre ad aver omesso assolutamente di prendere posizione in ordine al documento prodotto dall'opposta e cioè il prospetto delle letture rilevate dalla società di Distribuzione, da cui deriva la corrispondenza tra i consumi addebitati nelle fatture del distributore locale e quelli riportati nelle fatture emesse dall'odierna opposta ,per cui tale parametro del credito può ritenersi incontestato ex art. 115 cpc.
Dunque, mentre l'opposta ha puntualmente adempiuto all'onere probatorio imposto a suo carico dall'art. 2697 cc, per cui chi agisce per il pagamento di un proprio credito deve dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, l'opponente nulla ha provato circa la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, peraltro disinteressandosi del giudizio.
In mancanza pertanto di ulteriore prova dell'estinzione del debito l'opposizione va rigettata.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in vigore dal 23/10/2022 per lo scaglione ricompreso tra
€ 5.200,01 e € 26.000,00 , tenuto conto del comportamento processuale dell'opponente che, dopo aver partecipato all' udienza del 02/01/2023 tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, è rimasta assente durante il seguito del giudizio, mostrando così totale disinteresse al giudizio intrapreso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
Rigetta l'opposizione proposta da , in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t. e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 550/2019, RG
877/2019, emesso in data 14/04/2019 dal Tribunale di Avellino dichiarandolo definitivamente esecutivo;
ON , in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a Parte_2
parte opposta le spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre 15% forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino il 23 dicembre 2025
IL Giudice Onorario
Dott.ssa IL Casale