Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3159 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1464/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 1464/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 30
dicembre 2024
TRA
c.f.: e c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni CodiceFiscale_2
Allegro (c.f.: ), in virtù di procura in calce all'atto di CodiceFiscale_3
citazione ed elettivamente domiciliati in Napoli presso lo studio dell'Avv.
Erminio Mazzone alla Via Cilea, n. 136
- ATTORI
E
Partita Iva con sede legale TE P.IVA_1
in Torino alla Via Ernesto Lugaro, n. 15, , in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore dott. , in virtù di Controparte_2
procura speciale del 14 maggio 2012, e c.f.: CP C.F._4
, residente in [...], entrambi
[...]
rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Martinetti (c.f.: C.F._5
Pag. 1
Roma ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma (MGM
Studio Legale) alla Piazza dei Caprettari, n. 70, in virtù di procure alle liti rilasciate su documento informatico separato sottoscritte con firma digitale ex art. 83, comma terzo, c.p.c.
- CONVENUTI
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: nelle note depositate nel termine fissato al 10 ottobre 2024 in sostituzione di udienza parte attrice ha così concluso: “1) piaccia all'On.le
Giudicante Adito, eventualmente in accoglimento della richiesta separazione
e previo in ogni caso, anche qualora ritenuta non necessaria la separazione
dei giudizi, accertamento in via incidentale, dei fatti materiali produttivi
dell'illecito diffamatorio commesso ai danni dei dottori e Parte_1
a seguito della pubblicazione 1.10.2008, sulla edizione Parte_2
Campana del quotidiano “La Repubblica”, per l'effetto ritenere altresì il
Convenuto solidalmente responsabile con TE
, dei danni tutti patiti, nella misura da determinarsi in corso di CP
causa, di € 80.000,00, a titolo di risarcimento dei in favore di ciascun attore.
2) Quanto relativamente al convenuto per le causali di cui CP
all'atto di citazione e per quanto ulteriormente precisato e dedotto con note
ex art 183 cpc co.1, voglia l'On.le Giudicante dichiararne la civile
responsabilità , in ragione di sentenza penale passata in giudicato e per
l'effetto condannarlo eventualmente ed all'esito di separato giudizio, in
solido con al pagamento della somma, in favore TE
di ciascuno degli attori di € 80.000,00, ovvero a quella somma maggiore o
Pag. 2 minore che sarà accertata in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni
tutti patiti e patiendi cagionati agli istanti, nonché nelle ulteriori richieste
spiegate. 3) sempre ed in ogni caso con il favore delle spese di lite. Chiede,
pertanto, introitarsi la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 co. 2
cpc, nel rispetto del rito, all'atto dell'introduzione del presente giudizio, in
vigore”.
Parte convenuta ha così concluso: “- in via preliminare, accertare e
dichiarare l'incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Napoli a
conoscere della domanda avanzata dai dott.ri e per Pt_1 Parte_2
essere esclusivamente competente a conoscere della presente domanda il
Tribunale di Perugia, per tutti i motivi esposti al paragrafo 3 della comparsa
di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183,6° comma c.p.c.; -
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inesistenza/inefficacia di
un giudicato penale ovvero in ogni caso la sua non opponibilità all'editore e,
conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità della citazione avversaria
per tutti i motivi esposti al paragrafo 4 della comparsa di costituzione e
risposta e nelle memorie ex art. 183,6° comma c.p.c.; - nel merito, rigettare
integralmente tutte le domande avanzate dai dott.ri e , Pt_1 Parte_2
perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i
motivi esposti ai paragrafi 5, 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta e
nelle memorie ex art. 183,6° comma c.p.c.; - in ogni caso, condannare gli
attori al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, competenze ed
onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande degli attori sono fondate e devono essere accolte per
Pag. 3 quanto di ragione.
Con atto di citazione notificato, rispettivamente, il 15 gennaio 2021 e l'11 gennaio 2021, e hanno convenuto innanzi Parte_1 Parte_2
questo tribunale, per l'udienza indicata in citazione del 30 aprile 2011, CP
e la esponendo:
[...] TE
- di essere il primo un magistrato in quiescenza, il secondo magistrato in servizio presso la III sezione penale della Cassazione;
- di avere svolto entrambi le funzioni di Pubblico Ministero presso la
Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Salerno il primo dal 1992 al 1998 ed il secondo dal 1994 al 2002;
- che in quest'ultima veste nel corso degli anni novanta avevano svolto indagini, scaturite da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, a carico di magistrati napoletani e romani accusati di avere “aggiustato” processi;
- che, in particolare, i due attori, nel corso di queste indagini, disposero nel dicembre 1994 intercettazioni telefoniche ed ambientali nonché
perquisizioni di vari domicili – tra cui quelli del Capo dell'Ispettorato dr.
[...]
del magistrato ministeriale Filippo Verde, del Sostituto P.G. di CP_4
Cassazione dr. , del Generale dei Servizi ed NA Persona_2
altri – delle quali diedero ampia notizia i mass-media nazionali, proseguendo poi le indagini nei diversi procedimenti formati, tra i quali quello a carico di ed;
CP_4 NA
- che per tale ultimo procedimento, poiché , moglie Persona_3
del collaboratore di giustizia aveva riferito di avere Persona_4
accompagnato il faccendiere – arrestato nel giugno 1994 per Persona_5
il reato di cui agli articoli 110-416-bis c.p. con l'accusa di aver fatto da
Pag. 4 intermediario tra esponenti apicali della camorra e personaggi delle istituzioni
– nell'ufficio del Sostituto P.G. di Cassazione dr. per, a suo NA
dire, “aggiustare” un processo di , nel gennaio 1995 i due Persona_6
P.M. disposero un sopralluogo in Cassazione nel corso del quale la Per_3
individuò il detto Ufficio;
- che, tuttavia, ed all'esito delle complesse successive indagini, gli attori, non avendo individuato il processo di da Persona_6
“aggiustare”, formulavano richiesta di archiviazione che veniva accolta dal giudice per le indagini preliminari che nel decreto 18.10.1995, affermava comunque che l'incontro, finalizzato all'aggiustamento di un processo che interessava il camorrista , si era effettivamente tenuto;
Persona_6
- che, inoltre, questo incontro fu ritenuto processualmente certo anche nella sentenza del 19.07.2000 emessa dalla 3^ sezione del Tribunale penale di
Per_ Salerno nei confronti di (tra cui i magistrati e i CP_5 CP_6
capicamorra e e ); Per_6 Per_8 Persona_5
- che il magistrato cinque anni dopo presentò due NA
esposti nei confronti degli attori, il primo dei quali fu archiviato ed il secondo che si concluse con un provvedimento di assoluzione da tutti gli addebiti di cui alla contestazione nell'anno 2004, ma con motivazioni estremamente succinte e carenti su alcuni addebiti - scritte da componente della Sezione
disciplinare diverso dal relatore , cessato dal mandato - e depositate Pt_3
solo nell'anno 2007;
- che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 26
settembre 2008 annullava con rinvio la sentenza per difetto di motivazione della pronuncia assolutoria;
Pag.
5 - che in data 30.9.2008 l' , prescindendo CP_7
completamente dal contenuto della pronuncia, pubblicava un articolo dal titolo “Cassazione: CSM blocchi assoluzioni facili per i giudici” in cui era dato leggere come vi sarebbe stato uno “stop alle assoluzioni facili impartite
dal CSM ai pubblici ministeri che, con i loro comportamenti professionali
scorretti, accusano ingiustamente persone innocenti, anche magistrati,
affibbiando loro accuse gravi, come quella di aggiustare i processi per la
camorra”;
- che, sempre, nel medesimo articolo si leggeva che da parte della
Cassazione vi era una “esortazione al CSM di usare meno clemenza con i PM
che commettono atti “arbitrari” e subito dopo si riportava la notizia dell'accoglimento del ricorso della Procura Generale avverso il proscioglimento dei due magistrati e che Parte_2 Parte_1
secondo il prospettare dell'estensore dell'articolo di stampa “nel 1994
indagarono senza prove un Giudice della Cassazione, , NA
accusandolo di aiutare , boss Camorrista”; Persona_6
- che l'estensore dell'articolo non evidenziava che l'annullamento era motivato soltanto dal difetto di motivazione del provvedimento impugnato ma scriveva che il procedimento disciplinare a carico dei due magistrati sarebbe stato da rifare in quanto “le Toghe non si possono assolvere con la scusa che i
loro comportamenti, per quanto abnormi, sono pur sempre inquadrabili nello
schema processuale”;
- che in data 1.10.2008 il inviò all' ed alla Pt_1 CP_7 [...]
che aveva pubblicato un articolo simile, due distinte richieste di CP_8
rettifica dei diffamatori messaggi, ai sensi dell'art. 8 L. 47/1948 e succ. mod.,
Pag. 6 , rettifica disattesa dall' che il 2/10/2008 inviò ai quotidiani un CP_7
brevissimo messaggio di precisazione in parte incomprensibile mentre la il 3.10.2008 inviò a tutti i quotidiani un messaggio contenente CP_8
parte della rettifica;
- che in definitiva nei dispacci delle due Agenzie, in particolare in quello dell' , i due magistrati venivano falsamente accusati di CP_7
deviazionismo giudiziario corporativamente coperto dal C.S.M., accusa che,
dopo la corruzione, è la più grave che possa essere rivolta ad un magistrato per la ricaduta negativa che produce sulla perdita dell'imparzialità e della terzietà del magistrato;
- che il dispaccio 30.09.2008 dell'agenzia – contenente le false CP_7
notizie della perquisizione dell'Ufficio dell'Albano, della moglie del Per_6
ricevuta dall' , delle indagini senza prove nei confronti del dr. , Per_1 Per_1
dei comportamenti professionali scorretti e degli atti arbitrari e abnormi
compiuti dai dr.i e rappresentati come manipolatori Pt_1 Parte_2
giudiziari – venne integralmente riportato, in data 1.10.2008, sulla edizione
Campana del quotidiano “La Repubblica”;
- che, nonostante le richieste di rettifica inviate dalle due agenzie,
alcuna effettiva rettifica o dovuto chiarimento, rispetto al fallace ed oltremodo diffamatorio contenuto dei dispacci e fu pubblicata nei CP_7 CP_8
giorni successivi dal quotidiano;
- che per tali fatti il ed il presentavano denuncia- Parte_2 Pt_1
querela nei confronti dell'allora direttore responsabile di “Repubblica” ZI
MA, che veniva, all'esito del giudizio concluso con sentenza n. 9808/13
pronunciata il 17/06/-18/07/2013 dal Tribunale di Napoli in composizione
Pag. 7 monocratica, dichiarato responsabile del reato ascritto e condannato, per l'effetto, alla pena pecuniaria di € 1.000,00 oltre al pagamento di spese processuali, con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede ed altresì al risarcimento delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile e liquidate come da dispositivo;
- che la predetta sentenza veniva, in termini di rito, appellata e l'Adita
Corte d'Appello, con sentenza n. 8287/17 depositata il 2/11/2017, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione in data 9/1/2018, nel ritenere interamente condivisibile il percorso argomentativo del Giudice di Pt_4
riformava la gravata sentenza esclusivamente in ragione
[...]
dell'intervenuta prescrizione, delibando pertanto per il non doversi procedere,
ma non ritenendo sussistere “quella evidenza della prova che in presenza di
una causa estintiva del reato è richiesta dal co. 2 dell'art 129 cpp, affinché si
possa addivenire ad una sentenza di assoluzione dell'imputato nel merito”;
- che il successivo procedimento disciplinare tenutosi, a seguito dell'annullamento delle Sezioni Unite civili della Cassazione, nei confronti dei magistrati e innanzi alla Sezione Disciplinare del Pt_1 Parte_2
C.S.M. si concludeva con una totale assoluzione da tutti gli addebiti perché il fatto non sussiste, a riprova dell'erroneità o falsità delle accuse disciplinari persecutoriamente avanzate dallo stesso Ufficio nel quale prestava servizio il magistrato che aveva ricevuto l' “aggiustatore di processi‟ e nel quale si era
osato disporre sopralluogo nel lontano gennaio 1995.
Tanto premesso, gli attori, partendo dall'autorità del giudicato penale nel processo civile ai sensi dell'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e, quindi, del fatto illecito ascritto all'imputato e degli
Pag. 8 elementi della diffamazione, hanno evidenziato, come sottolineato dalla Corte
di Appello di Napoli in sede penale, che l'articolo pubblicato contiene una notizia non vera e lesiva della reputazione dei due magistrati non giustificata dall'esercizio del diritto di cronaca poiché è stato del tutto travisato il contenuto della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Dopo avere richiamato i principi in tema di liquidazione del danno da lesione della reputazione ed i baremes utili per la sua liquidazione gli attori hanno, quindi, concluso in citazione chiedendo: “- dichiarare la civile
responsabilità di in ragione di sentenza penale passata in CP
giudicato e per 'effetto condannare esso dott. in solido con CP [...]
, editore del quotidiano “ ” , ciascuno TE CP_9
per quanto di ragione e nelle richiamate rispettive qualità, al pagamento
della somma, in favore di ciascuno degli attori di € 80.000,00, ovvero a
quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a titolo
di risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi cagionati all'istante; -
condannare essi convenuti alla pena pecuniaria da liquidarsi in quella
ritenuta di giustizia;
- ordinare la pubblicazione del dispositivo e/o della
sintetica pubblicazione dei contenuti della sentenza, a cura e spese del
convenuto, su tre quotidiani a tiratura nazionale, nonché sui relativi siti
internet; - condannare essi convenuti, nelle rispettive spiegate qualità, al
pagamento delle spese diritti ed onorari di lite”.
Il 15 aprile 2021 si sono costituiti entrambi i convenuti con un'unica comparsa di risposta eccependo, innanzitutto, l'incompetenza territoriale inderogabile del Tribunale di Napoli per essere esclusivamente competente il
Tribunale di Perugia ai sensi dell'art. 30-bis c.p.c. essendo entrambi gli attori
Pag. 9 magistrati, in servizio o in quiescenza, presso la Corte di Cassazione in Roma,
luogo dove deve individuarsi il loro domicilio ai fini dell'applicazione della norma richiamata.
Occorre, innanzitutto, esaminare ai fini della verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla la quale ha evidenziato che la causa petendi è CP_1
fondata unicamente sull'accertamento dell'illecito da parte dei giudici penali all'esito di un procedimento che non ha visto anche la partecipazione della convenuta ma solo del CP
La ha sottolineato la circostanza che gli attori non hanno CP_1
chiesto in questa sede civile l'accertamento incidenter tantum responsabilità
dei convenuti ai sensi degli articoli 595 e 57 c.p. ovvero l'accertamento del fatto illecito ex art. 2043 c.c., ma hanno solo chiesto di dichiarare, senza quindi procedere ad alcun accertamento, la responsabilità degli esponenti “in
ragione di sentenza penale passata in giudicato”, con ciò impedendo al
Giudicante di poter ampliare il thema decidendum, a meno di non incorrere nelle preclusioni di cui all'art. 112 c.p.c..
Osserva il giudicante che quella che viene evidenziata non integra una nullità della citazione perché ciò che viene rappresentato nella comparsa di costituzione e risposta dei convenuti non corrisponde a nessuno dei vizi elencati dall'art. 164 c.p.c. nella formulazione all'epoca vigente (ed anche in quella attuale) e, segnatamente, dal quarto comma (“La citazione è altresì
nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel
numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al
numero 4) dello stesso articolo”).
Pag. 10 Invero, il petitum mediato è individuato chiaramente nella condanna in solido dei convenuti al risarcimento in favore di entrambi gli attori dei danni derivanti dalla pubblicazione sul quotidiano, diretto dal ed edito dalla CP
di un articolo dal contenuto diffamatorio mentre i fatti posti a CP_1
base della domanda sono riportati in modo esaustivo ripercorrendo sin dall'inizio tutta la vicenda che ha portato la Corte di Appello di Napoli a confermare le statuizioni civili di primo grado nei confronti dell'imputato
. Vi è anche l'indicazione delle ragioni di diritto (previste dall'art. CP
163-bis c.p.c. ma non richiamate dall'art. 164 c.p.c.), che fondano la domanda e che non riposano esclusivamente nella decisione dei giudici penali perché
nell'atto di citazione, dopo l'esposizione dei fatti in cui è descritto il contenuto dell'articolo apparso sulla edizione locale de La Repubblica, a metà
di pag. 6, da “Orbene…” in poi, gli attori ritornano, ripercorrendo, facendola propria, l'iter logico della motivazione della sentenza penale di appello, sugli elementi dai quali emerge la sussistenza nella fattispecie di una diffamazione a mezzo stampa con l'attribuzione di fatti non veritieri ed altamente lesivi dell'onore ed il decoro professionale degli attori senza che ricorra l'esimente del diritto di cronaca per la totale non continenza dell'articolo pubblicato che attribuisce alla sentenza della Cassazione un contenuto non corrispondente a quello effettivo.
Ma, anche volendo ritenere che l'unica ragione di diritto posta a fondamento della domanda, la causa petendi, sia l'accertamento contenuto nelle statuizioni civili del giudice penale che, come sostenuto dai convenuti non fanno stato anche nei confronti della , si tratterebbe non di un CP_1
vizio della citazione, perché una causa petendi è pur sempre stata
Pag. 11 rappresentata, ma di una errata valutazione giuridica degli attori che determinerebbe sul piano processuale il rigetto nel merito della domanda e non la dichiarazione di nullità della citazione.
Tuttavia, e per concludere sul punto, gli attori, sia nelle note per la prima udienza fissata a trattazione scritta dal precedente istruttore sia nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., hanno precisato la domanda che chiedendo in questa sede accertarsi incidentalmente nei confronti della
[...]
che risponde civilmente in solido con l'autore dei reati commessi a CP_1
mezzo stampa, l'esistenza dei “fatti materiali produttivi dell'illecito
diffamatorio commesso ai danni degli attori a seguito della pubblicazione il
1.10.2008, sulla edizione Campana del quotidiano La Repubblica”.
Si tratta di una semplice emendatio della domanda e non di una
mutatio inammissibile. Invero, si ha mutatio libelli quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass., sez. II, 1585/2015; Cass., sez. V, 12621/2012).
Nel caso in questione non c'è nulla di “completamento nuovo” o di
“totalmente diverso”. Gli attori hanno chiesto di condannare l'editore, in solido con il direttore responsabile, al risarcimento dei danni derivanti dalla pubblicazione sul quotidiano di un articolo diffamatorio – così è stato qualificato l'articolo dal giudice nel processo penale nei confronti del solo
– esponendo con precisione i fatti, partendo dalle indagini preliminari CP
Pag. 12 dai medesimi condotte e sino alle vicende del procedimento disciplinare conclusosi definitivamente con un'assoluzione, nonché le ragioni di diritto pur mutuandole in parte dalle motivazioni delle due sentenze penali.
Pertanto, alcuna alterazione del contraddittorio si è verificata tale da disorientare la difesa dei convenuti che, anzi, già in comparsa di costituzione e, precisamente, da pagina 15, par. 5, si dilungano abbondantemente sulla qualificazione dei fatti esposti per negare il contenuto diffamatorio dell'articolo incriminato di cui il non impedì la pubblicazione e per CP
negare, quindi, ogni responsabilità dei due convenuti.
In base a queste considerazioni appare, quindi, inutile procedere ad una separazione delle cause, così come in subordine richiesto dagli attori.
Disattesa l'eccezione di nullità della domanda, deve di seguito rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti ai sensi dell'art. 30-bis c.p.c. perché tardivamente proposta.
Si premette che “la competenza nelle cause di cui siano parti i
magistrati, individuata a norma dell'art. 30 bis del codice di rito, si configura
come competenza territoriale inderogabile, senza, peraltro, che il rilievo o
l'eccezione di incompetenza possano intervenire in ogni stato e grado del
giudizio, in quanto anche nell'ipotesi di incompetenza ex art. 30 bis citato
trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 38 cod. proc. civ.”
(Cass. civ., sez. III, 2672/2004).
Invero, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel testo applicabile ratione
temporis così come in quello attuale, “l'incompetenza per materia, quella per
valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella
Pag. 13 comparsa di risposta tempestivamente depositata”.
La costituzione del convenuto è tempestiva ai sensi dell'art. 166 c.p.c.,
nella formulazione all'epoca in vigore, quando avviene almeno venti giorni prima della data dell'udienza di comparizione fissata in citazione o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis c.p.c. ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis c.p.c., quinto comma,
depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167.
Nel caso in esame l'udienza di comparizione era stata fissata in citazione al 30 aprile 2021 mentre i convenuti si sono costituiti solo il 15
aprile 2021, cioè solo quindici giorni prima, e non risulta dagli atti causa che sia stata richiesta dagli attori e concessa dal presidente del tribunale l'abbreviazione dei termini a comparire.
A nulla rileva la circostanza che, ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. il cancelliere, considerato che il venerdì 30 aprile 2021 il giudice non teneva udienza come tabelle organizzative dell'ufficio, ha disposto rinvio della causa alla prima utile di lunedì 3 maggio 2021 sia perché
il termine di almeno venti giorni non è stato comunque rispettato anche con riguardo a questa successiva data sia perché la data di riferimento per il calcolo a ritroso del termine di costituzione del convenuto, nel caso di spostamento dell'udienza alla prima utile tenuta dal magistrato designato, è
pur sempre la data fissata in citazione (Cass. 1127/2015; Cass. 17032/2008;
Cass. 12490/2007).
Neppure può ritenersi che il precedente istruttore abbia rilevato di
Pag. 14 ufficio entro la prima udienza la questione della competenza per territorio inderogabile perché si è limitato a scrivere nell'ordinanza del 23 luglio 2021,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 3
maggio 2021, che “l'eccezione di parte convenuta sulla competenza
territoriale del Tribunale di Napoli possa essere decisa unitamente al merito
del giudizio”.
Si osserva, infatti, che il rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile deve essere svolto dal giudice non oltre la prima udienza in modo chiaro ed univoco (Cass. 14170/2019; Cass. 3220/2017). In particolare,
si osserva che “il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale ex art. 38,
comma 3, c.p.c. va svolto in modo chiaro ed inequivocabile, onde stimolare il
contraddittorio e l'esercizio consapevole del diritto di difesa, e non oltre
l'udienza ex art. 183 c.p.c., non potendo valere allo scopo, qualora
l'eccezione sia stata sollevata da una parte (nella specie, peraltro,
tardivamente), il rinvio ripetuto della causa, con la concessione dei termini di
cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., anche per la trattazione dell'eccezione
medesima, senza che il giudice manifesti tempestivamente ed espressamente
l'intendimento di sollevare la questione d'ufficio” (Cass. 18383/2016).
La tardività dell'eccezione di incompetenza, questione processuale che non deve essere sottoposta necessariamente al contraddittorio delle parti,
rende vano anche il richiamo ai fori alternativi contenuto a pagina sette della comparsa di costituzione e risposta.
Si può, quindi, passare ad esaminare il merito delle domande.
Occorre subito chiarire che non possono essere accolti i rilievi dei convenuti che escludono che la sentenza penale n. 8287/2017 della Corte di
Pag. 15 Appello di Napoli, prima sezione penale, divenuta irrevocabile il 9 gennaio
2018, possa fare stato nei confronti del perché con tale pronuncia è CP
stata dichiarata l'estinzione del reato ascritto per intervenuta prescrizione. La
giurisprudenza richiamata riguarda casi in cui non era stata proposta la domanda civile in sede penale, ipotesi, invece verificatasi nel caso in esame con la costituzione di parte civile in primo grado di entrambi gli attori. Il
giudice di primo grado, infatti, condanna al risarcimento del CP
danno in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede ed il giudice di secondo di grado, pur dichiarando estinto il reato, ha confermato questa statuizione (“conferma le statuizioni civili disposte nella sentenza di
primo grado”).
Nella fattispecie trova, quindi, applicazione l'art. 578 c.p.p.,
richiamato dagli attori nella prima memoria istruttoria, ed appare, quindi, più
pertinente il richiamo alla seguente giurisprudenza civile di legittimità: “la
sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia il reato,
abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento
dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un
successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in
ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal
reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione
della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della
sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili,
nonché la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle
restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un
pregiudizio risarcibile” (Cass., sez. III, sent. n. 2083 del 29 gennaio 2013);
Pag. 16 ancora, “qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo
grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei
danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la Corte di cassazione,
nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto
per prescrizione, tenga "ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di
condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto", una tale
decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal
giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata
nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse
parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal
risarcimento (nella specie, l'annullamento di un testamento), derivanti dal
fatto” (Cass., sez, II, ord. n. 11467 del 15 giugno 2020).
Pertanto, nei riguardi del direttore , fermo l'accertamento CP
di un fatto illecito potenzialmente generatore di un danno non patrimoniale,
consistente nell'omesso controllo necessario per impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati (art. 57 c.p.) e, segnatamente, quello di diffamazione, occorre in concreto solo accertare se questo danno si è
effettivamente verificato e, in caso, di risposta positiva, procedere alla sua liquidazione.
Invero, “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del
reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì
pronunciato (ai sensi dell'art. 539, co. 1, c.p.p.) condanna definitiva
dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile,
demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega,
in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica
Pag. 17 condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità
dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle
conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i
pregiudizi lamentati dai danneggiati” (Cass., sez. III, sent. n. 5660/2018;
Cass. sez. III, sent. 18352/2014; Cass., sez. III, sent. n. 2083/2013).
Nei confronti, invece, della la cui posizione non è CP_1
coperta dal giudicato penale sulle statuizioni civili, atteso che la convenuta non ha partecipato al giudizio penale, occorre accertare se effettivamente il direttore responsabile abbia con colpa omesso il controllo necessario sulla pubblicazione dell'articolo in questione sul quotidiano consentendo così la commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa perché questo accertamento è il presupposto per riconoscere in ambito civile la responsabilità solidale dell'editore ai sensi dell'art. 11 L. 47/1948 (“Per i reati
commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con
gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e
l'editore”), responsabilità riconosciuta dalla giurisprudenza come propria dell'editore e non inquadrabile in quella dell'art. 2049 c.c. (Cass. civ.. sez. III,
sent. n. 9892/1995).
Ritiene il tribunale che, ai soli fini dell'accertamento di questo presupposto, non vi è dubbio, innanzitutto, che il reato evento previsto dall'art. 57 c.p.., in questo caso la diffamazione a mezzo stampa, causato anche dal mancato controllo del direttore, si sia realizzato. Il reato commesso dall'autore della pubblicazione deve considerarsi, nella sua interezza, cioè
completo dei suoi elementi materiali e psichici, quale evento del reato
Pag. 18 omissivo del direttore responsabile, sicché se esso fa difetto per mancanza di qualche requisito oggettivo o anche soltanto sotto il profilo soggettivo, viene meno la responsabilità del direttore.
Occorre partire dall'esame della sentenza delle Sezioni Unite della
Corte Cassazione che costituiva la notizia riportata dall'articolo di stampa. La
sentenza è stata prodotta dai convenuti.
La sentenza della Corte ha esaminato il ricorso del Procuratore
Generale presso la medesima Corte articolato su due motivi: con il primo si denunzia la nullità assoluta della sentenza del CSM ai sensi dell'art. 111
Cost., comma 7, artt.125 e 546 nuovo c.p.p., lett. e) (art. 475 vecchio c.p.p.,
applicabile all'atto della celebrazione del dibattimento antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 109 del 2006) in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per la mancanza dei requisiti minimi per essere considerata tale essendo sorretta da motivi quantitativamente e qualitativamente inconsistenti;
con il secondo motivo si denunzia la nullità della sentenza per omessa motivazione sui fatti oggetto di incolpazione, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. perché
mancherebbe qualsiasi valutazione del capo di incolpazione concernente le dichiarazioni non veritiere rese nel corso dell'audizione al CSM e perché “la
ritenuta insindacabilità e non abnormità dei provvedimenti e delle valutazioni
degli incolpati non sarebbero sorrette da alcuna giustificazione, mancando,
per un verso, l'esatta individuazione del parametro alla cui stregua valutare
l'abnormità e, per altro verso, ogni riferimento concreto ai comportamenti
contestati, pur di fronte a richiamo specifico e testuale, nei capi di
incolpazione, alla violazione della correttezza e lealtà processuale, e per il B.,
in specie, alla violazione del dovere di correttezza e lealtà nel rendere le
Pag. 19 dichiarazioni dinanzi al CSM” e chiedendo, infine alla “Corte di convalidare
il principio per cui "è affetta da nullità assoluta per carenza di motivazione la
sentenza della sezione disciplinare del CSM che escluda gli addebiti senza
definire l'abnormità del provvedimento giurisdizionale e ad essa correlare gli
specifici fatti oggetto dell'incolpazione".”
La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo che una motivazione,
sebbene insufficiente, vi fosse mentre ha accolto il secondo.
Quello che qui preme evidenziare è che, accogliendo il secondo motivo, la Corte di Cassazione, con la sentenza riportata dall'edizione locale del quotidiano “La Repubblica”, non si è mai espressa sulla fondatezza o meno dei capi di incolpazione del procedimento disciplinare ma ha rilevato che la motivazione della pronuncia del CSM era del tutto carente perché “la
Sezione disciplinare avrebbe dovuto, con riferimento ai capi di incolpazione
concernenti i provvedimenti, esplicitare le ragioni per le quali essi, pur con le
particolari connotazioni evidenziate dall'accusa, dovevano esser ritenuti
insindacabile esercizio della giurisdizione”; inoltre, evidenzia la Corte, “la
Sezione avrebbe dovuto chiarire, inoltre, come tale insindacabilità potesse
estendersi anche alle dichiarazioni del in sede consiliare, il cui Parte_5
contenuto, sempre secondo l'accusa, si era concretato in affermazioni di fatto
contrarie al vero, …”.
Le Sezioni Unite della Corte cassano, quindi, con rinvio la decisione affermando il seguente principio per cui “è del tutto inadeguata la
motivazione della sentenza della sezione disciplinare del CSM che, a fronte di
una pluralità di capi di incolpazione per provvedimenti emessi nell'esercizio
delle funzioni istituzionali, con modalità tali da sottrarli alla garanzia della
Pag. 20 insindacabilità, nonché per dichiarazioni contrarie al vero rese dinanzi al
CSM in occasione delle indagini espletate da detto organo, richiami il
criterio secondo cui il provvedimento abnorme sindacabile in sede
disciplinare è quello adottato al di fuori di ogni schema processuale, ovvero
sulla base di un errore macroscopico o di grave o inescusabile negligenza,
ma escluda poi tutti gli addebiti solo in base a in base a detto generico
richiamo, senza correlare allo stesso ciascuna delle condotte oggetto
dell'incolpazione”.
Occorre ancora rimarcare che non vi è mai un riferimento alla fondatezza o meno dei capi di incolpazione ma la Corte, anche per la sua funzione, si limita ad evidenziare che la motivazione della pronuncia della
Sezione Disciplinare è carente rispetto agli specifici capi di incolpazione mossi nei confronti dei due magistrati.
La notizia di questa pronuncia viene nell'articolo, non firmato, così di seguito esattamente riportata.
Titolo: “Riaprire il procedimento disciplinare per i magistrati
e ”. Pt_1 Parte_2
Testo: “STOP alle assoluzioni disciplinari “facili” impartite dal Csm
ai pubblici ministeri che, con i loro comportamenti professionali scorretti,
accusano ingiustamente persone innocenti, anche magistrati, affibbiando loro
accuse gravi come quella di “aggiustare” i processi per camorra.
L'esortazione al Csm, di usare meno clemenza con i pm che commettono atti
“arbitrari” viene dalla Cassazione. Gli “ermellini”, accogliendo il ricorso
del Procuratore generale della Suprema Corte, hanno Persona_9
annullato il proscioglimento - emesso da Palazzo dei Marescialli l'11 giugno
Pag. 21 del 2004 e redatto nel giugno 2007 dal Csm in corso - per due pm della Dda
di Salerno, e , che nel 1994 indagarono senza Parte_1 Parte_2
prove un giudice della Cassazione, , accusandolo di aiutare NA
, boss camorrista. Nei confronti di non era mai Persona_6 Per_1
emerso alcun “elemento indiziante” ma i due pm, dopo averlo iscritto nel
registro degli indagati e aver perquisito l'ufficio senza garanzie formali, nel
chiedere l'archiviazione della sua posizione lo avevano ugualmente infangato
adombrando che la moglie di lo avrebbe incontrato nel 1995 al Per_6
“ ”. Per e scattò un processo disciplinare. Il Parte_6 Pt_1 Parte_2
Csm - allora presieduto da Virginio Rognoni - disse che gli atti dei due pm
non erano sindacabili in quanto comunque commessi nell'esercizio delle
funzioni istituzionali. Ma per la Cassazione - sentenza 24220 - il processo a
e è da rifare: le toghe non si possono assolvere con la Pt_1 Parte_2
scusa che i loro comportamenti per quanto “abnormi” sono pur sempre
inquadrabili nello “schema processuale”.
È stato, ripetutamente, affermato che il diritto di cronaca può essere esercitato, quando ne possa derivare lesione all'altrui reputazione, prestigio o decoro, soltanto qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni:
a) che la notizia pubblicata sia vera;
b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale;
c)
che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività.
La notizia di interesse pubblico derivante dalla lettura della sentenza della Cassazione consisteva nel fatto che il procedimento disciplinare nei confronti del e del doveva essere rifatto a causa del Pt_1 Parte_2
Pag. 22 difetto di motivazione della sentenza di proscioglimento della Sezione
disciplinare del CSM.
Mentre il titolo dell'articolo può ritenersi conforme alla notizia da pubblicare non lo è il contenuto dell'articolo in esame si pone su tutt'altro piano.
Leggendo l'articolo, il lettore comprende che nella sentenza n. 24220
la Cassazione ha affermato che il ed il avevano tenuto, Pt_1 Parte_2
nel corso delle indagini dai medesimi condotte, comportamenti professionali scorretti ed arbitrari perché avevano accusato ingiustamente l' di avere Per_1
aggiustato processi di camorra, di averlo iscritto nel registro degli indagati senza avere elementi, di avergli perquisito l'ufficio senza garanzie formali e di averlo infangato anche nel chiedere la sua archiviazione perché i due pm avevano adombrato che il giudice si sarebbe comunque incontrato con Per_1
la moglie del nel 1995 all'interno del palazzo della Cassazione a Per_6
Roma.
Nell'articolo non si chiarisce e precisa che queste erano solo le incolpazioni ancora da tutte da verificare.
In sostanza, nell'articolo si dà come accertato quello che, invece, non lo era ancora e che, peraltro, non lo sarà mai atteso l'esito definitivo del procedimento disciplinare dopo il rinvio comunque favorevole ai due attori per quanto è dato rilevare dalle deduzioni delle parti.
I due magistrati sotto procedimento disciplinare vengono dipinti come due spregiudicati che, abusando del loro ruolo e violando le norme processuali e deontologiche e commettendo atti abnormi, hanno incriminato un altro magistrato di reati gravissimi senza che ve ne fossero le prove.
Pag. 23 Queste erano al più le incolpazioni dell'accusa nel procedimento disciplinare ma non quanto ha affermato la Suprema Corte che della fondatezza nel merito delle stesse non si è proprio occupata nella sentenza commentata nell'articolo.
Il contenuto della notizia non corrisponde, quindi, al vero ed ha carattere chiaramente diffamatorio perché lesivo della reputazione dei due magistrati citati nell'articolo screditandoli pubblicamente in ordine alla mancanza di doti professionali.
Sussiste certamente anche l'elemento psicologico del reato di diffamazione per la cui configurazione è sufficiente il dolo generico, vale a dire la consapevolezza di offendere l'onore o la reputazione di altro soggetto,
considerato che il contenuto della sentenza, di cui l'estensore dell'articolo avrà avuto sicuramente modo di verificare, non consentiva di poter descrivere in questo modo l'operato dei due magistrati se non precisando che queste erano solo le accuse mosse dal Procuratore Generale della Cassazione e che solo il nuovo procedimento disciplinare disposto dalla Sezioni Unite avrebbe consentito di vagliarne la fondatezza.
Si aggiunga che “ai fini della configurabilità dell'esimente del diritto
di cronaca, anche sotto l'aspetto putativo o dell'eccesso colposo, in relazione
al reato di diffamazione a mezzo stampa, la necessaria correlazione fra
quanto è stato narrato e ciò che è realmente accaduto importa l'inderogabile
necessità di un "assoluto" rispetto del limite interno della verità oggettiva di
quanto riferito, nonché lo stretto obbligo di rappresentare gli avvenimenti
quali sono, risultando inaccettabili i valori sostitutivi di esso, quali quello
della veridicità o della verosimiglianza dei fatti narrati;
né il giornalista può
appagarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative (altri
Pag. 24 giornali, agenzie e simili) senza esplicare alcun controllo, perché in tal modo
le diverse fonti propalatrici delle notizie - attribuendosi reciproca credibilità
- finirebbero per rinvenire l'attendibilità in se stesse” (Cass. pen., sez. V, n.
6018/1997 dep. 21 giugno 1997).
Affermata la configurabilità nella fattispecie del reato evento, la diffamazione a mezzo stampa, occorre ora rilevare – e sempre al fine di verificare la sussistenza di una responsabilità solidale dell'editore - se sussiste una condotta del direttore responsabile sussumibile nella ipotesi delittuosa dell'art. 57 c.p..
Non si ritiene che nella fattispecie il direttore abbia assolto il suo dovere di controllo sull'operato di chi ha redatto l'articolo. Anzi, la pubblicazione nell'edizione locale del quotidiano di un articolo così duro nei termini utilizzati per descrivere l'operato dei due pubblici ministeri avrebbe dovuto indurre nel direttore responsabile una particolare cautela chiedendo all'estensore dell'articolo verifiche sull'attendibilità del dispaccio delle agenzie e sincerandosi poi dell'avvenuto espletamento delle stesse. Questa
prova non emerge ed il mancato controllo ha consentito che si diffamasse a mezzo stampa i due attori.
Si evidenzia al riguardo quanto affermato dalla Suprema Corte
secondo cui “l'art. 57 cod. pen. (nel testo sostituito a quello originario dalla
legge 4 febbraio 1958 n. 127) configura, nei confronti del direttore o vice
direttore responsabile, una figura colposa di reati tipicamente dolosi (quali la
diffamazione, il vilipendio) commessi col mezzo della stampa, in una
costruzione giuridica che trova rispondenza, nel campo del diritto penale, in
altri casi in cui il contributo causale apportato dalla produzione dell'evento
Pag. 25 di un reato doloso, da parte di un soggetto qualificato per una particolare
funzione che comporti determinati doveri, dà luogo alla figura di un
autonomo reato colposo (ad es., cod. pen. art. 254, 335, 387)” (Cass. Sezioni
Unite n. 13/1958, dep. 18/11/1958).
L'accertamento anche in questa sede della responsabilità del direttore responsabile consente di poter affermare, ai sensi dell'art. 11 L. 47/1948, la responsabilità solidale in sede civile dell'editore sia con l'autore dell'articolo diffamatorio, rimasto sconosciuto, sia con il direttore responsabile, che ha omesso il controllo, per le conseguenze sia dell'omesso controllo del direttore sia della diffamazione con il mezzo della stampa.
Invero, il citato articolo 11 (“Per i reati commessi col mezzo della
stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di
loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore”) è norma speciale rispetto agli artt. 2043 ss cc. (Tribunale Torino, 25/03/1998). È stato affermato sempre dalla giurisprudenza di merito che “L'art. 11 della l. 8 febbraio 1948 n. 47
prevede che per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente
responsabili in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario
della pubblicazione e l'editore. Tale corresponsabilità va riferita a tutti i
danni derivanti dal reato sia nell'ipotesi che lo stesso venga accertato in sede
penale sia nell'ipotesi che la sussistenza della fattispecie criminosa venga
riconosciuta ai fini risarcitori in sede civile” (Tribunale Roma, 24/01/1989).
Occorre, ora, verificare se gli attori abbiano ricevuto da queste condotte un danno alla loro reputazione risarcibile in sede civile.
Ritiene il tribunale che vi sono elementi per affermare che per effetto della pubblicazione dell'articolo diffamatorio si è verificata l'offesa alla
Pag. 26 reputazione dei due magistrati.
Deve essere subito rilevato che per quel che concerne la prova del danno non patrimoniale, anche quando sia derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come quello alla reputazione, la prova del danno può
essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Cass., sez. III,
ord. n. 34635/2024, quest'ultima pronunciata all'esito di un giudizio nei confronti degli attuali convenuti;
Cass., sez. III, ord. n. 13153/2017; Cass.
31/07/2015, n. 16222). In tal senso anche Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 25420
del 26/10/2017 secondo cui “in tema di responsabilità civile per diffamazione
a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il
risarcimento, non è “in re ipsa”, identificandosi il danno risarcibile non con
la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di
tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve
essere oggetto di allegazione e di prova, anche attraverso presunzioni,
assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione
dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”.
Lo scritto è contenuto nell'edizione locale di uno dei quotidiani che nel 2008 aveva un'altissima tiratura a livello nazionale come da documentazione prodotta dagli attori con la seconda memoria istruttoria.
Deve, pertanto, presumersi che anche se contenuto nella pagina della cronaca dell'edizione di Napoli e in una posizione defilata, in basso vicino agli annunci degli appalti, l'articolo abbia avuto notevole diffusione anche perché
Pag. 27 aveva un titolo che richiamava l'attenzione del lettore, anche quello “più
veloce”, su un procedimento disciplinare a carico di magistrati facendone i cognomi.
L'offesa, inoltre, era grave perché era idonea ad ingenerare nel lettore la convinzione che la Cassazione avesse affermato che i due magistrati,
soggetti, quindi, in una certa posizione sociale nel contesto territoriale ove la notizia si è diffusa perché PM della DDA, avevano compiuto atti scorretti ed arbitrari violando in modo abnorme le procedure ed accanendosi senza prove nei confronti di un altro magistrato.
Può, quindi, affermarsi che entrambi gli attori hanno ricevuto dalla pubblicazione di questo articolo un danno alla loro reputazione non solo professionale.
Venendo poi al profilo della liquidazione, va osservato che essa presuppone una valutazione necessariamente equitativa, insita nella natura del danno e nella funzione di risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico.
Più nello specifico, si evidenzia che “in tema diffamazione a mezzo
stampa, al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del
caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non
patrimoniale deve essere liquidato, in via equitativa, secondo i criteri
elaborati dal Tribunale di Milano, che prevedono, salva la possibilità di
applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri
oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la
carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente
ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria,
Pag. 28 l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato
dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo
all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata
la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle
notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla
vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni
correttive del diffamato” (Cass., sez. I, ord. n. 8248 del 27 marzo 2024). In
considerazione di tali parametri queste tabelle individuano cinque diverse tipologie di diffamazione che si differenziano in ragione della gravità, ed in riferimento alle quali sono indicati gli importi liquidabili, fermo restando che si tratta pur sempre di una liquidazione in via equitativa.
Ritiene il tribunale che il danno in questione possa inquadrarsi nella terza tipologia quella denominata “diffamazioni di media gravità” considerato che si è sì in presenza di un'offesa di significativa gravità avvenuta con un mezzo che ha assicurato anche una significativa diffusione, seppure in ambito locale, ma che tuttavia non ha comportato – per ciò che emerge dagli atti di questo giudizio – un pregiudizio sulla carriera e/o sulla vita dei due magistrati non risultando neppure che la specifica notizia pubblicata sul quotidiano “
[...]
sia stata ripresa in altre sedi ed ulteriore diffusa. Invero, Parte_7
non si può non considerare che da quello che si apprende dalla citazione e dalla lettura della sentenza penale di primo grado la notizia era pervenuta da due agenzie di stampa ed è stata diffusa anche da altri quotidiani locali.
Pertanto, il discredito derivato ai due attori nell'occasione è frutto anche di più concorrenti pubblicazioni e non solo di quelle de . Parte_7
Per questi motivi
, si ritiene di fissare il risarcimento per ciascuno dei due
Pag. 29 attori in euro 35.000,00 determinato all'attualità.
Entrambi i convenuti devono, quindi, essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di ciascuno dei due attori di questo importo, per effetto dei reati di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo nella presente sede incidentalmente accertati senza che rilevi, ai fini della solidarietà, il diverso titolo del concorso: “affinché più persone possano
essere chiamate a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la regola
di cui all'art. 2055 c.c., non è necessario che tutte abbiano agito col
medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa), ma è sufficiente che,
anche con condotte indipendenti, tutte abbiano concausato il medesimo fatto
dannoso. Ne consegue che il direttore responsabile di un quotidiano risponde
sempre in solido col giornalista autore di uno scritto diffamatorio, tanto
nell'ipotesi in cui abbia omesso la dovuta attività di controllo (nel qual caso
risponderà a titolo di colpa), quanto nell'ipotesi in cui abbia concorso nel
delitto di diffamazione, ai sensi dell'art. 110 c.p. (nel qual caso risponderà a
titolo di dolo)” (Cassazione civile, sez. III, 14/10/2008, n. 25157).
Occorre riconoscere su questi importi anche gli interessi. Invero, «il
danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del
bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso
agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al
saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al
momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione
del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente",
con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca
del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che
Pag. 30 tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione
definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato
guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento
della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e
riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le
circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli
interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma
liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile
determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto,
secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente
al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di
rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima,
Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2,5% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, 1° ottobre 2008 ed il suo risarcimento (quasi 17 anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato di € 35.000,00 svalutato all'epoca del sinistro, 1° ottobre 2008, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,317
(dell'ultima rilevazione di febbraio 2025) ad € 26.575,55. Su quest'ultima
Pag. 31 somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 1°
ottobre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'I.S.T.A.T. (FOI nt 3.5 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, € 35.000,00 (che si converte in debito di valuta) maggiorato degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c..
Non può essere disposta la condanna dei convenuti al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 12 L. 47/1948 in favore del diffamato perché
questa può essere comminata solo a carico dell'autore della diffamazione a mezzo stampa e non del direttore che ha omesso il controllo sulla pubblicazione o dell'editore che pubblica lo stampato.
A norma dell'art. 120 c.p.c. va, invece, accolta la domanda di pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, secondo le modalità
dettagliate in dispositivo. Tenuto conto del mezzo di diffusione dell'illecito diffamatorio qui esaminato, la pubblicazione della sentenza contribuisce,
infatti, ad una più puntuale riparazione il danno subito dagli attori.
Infine, i convenuti e la CP TE
devono essere, infine, condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in dispositivo sulla base del DM
55/2014 e succ.ve modifiche applicando i valori medi dello scaglione del
decisum (euro 35.000,00; Cass., sez. III, ord. n. 10367 del 17 aprile 2024) e applicato l'aumento del 30% previsto dal comma 2 dell'art. 4 del predetto
DM.
P.Q.M.
Pag. 32 Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti di e della Parte_1 Parte_2 CP [...]
con atto di citazione notificato, rispettivamente, il TE
15 gennaio 2021 e l'11 gennaio 2021, così provvede:
1) accogliendo in parte le domande ed accertato il contenuto diffamatorio in danno delle parti attrici dell'articolo dal titolo “Riaprire il
procedimento disciplinare per i magistrati e ” pubblicato Pt_1 Parte_2
il 1° ottobre 2008 sull'edizione di Napoli del quotidiano “La Repubblica”,
dichiara la responsabilità dei due convenuti nella produzione del danno alla reputazione subiti dagli attori e, per l'effetto, condanna la
[...]
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di TE CP
ciascuno degli attori della somma di € 35.000,00, oltre interessi compensativi nella misura del 2,5% annuo dal momento dell'illecito, 1° ottobre 2008, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su € 26.575,55 e, quindi, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 6
novembre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta in favore di ciascun attore di € 35.000,00, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 12 L. 47/1948;
3) ordina la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza a cura e spese dei convenuti, in solido tra loro, per una volta a caratteri doppi del normale sul quotidiano “La Repubblica”, edizione
Pag. 33 Napoli, entro 30 giorni dalla notifica in forma esecutiva della presente sentenza autorizzando sin da ora parte attrice a provvedervi autonomamente qualora detto termine non sia stato osservato dai convenuti, ponendo le relative spese a carico dei convenuti medesimi in solido tra loro;
4) condanna la e , in solido TE CP
tra loro, al pagamento in favore degli attori, delle spese di lite che qui si liquidano in complessivi € 9.900,80 per compensi ed € 786,00 per spese, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 28 marzo 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 34