Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, aperto alla firma a Ginevra il 1 settembre 1970.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, aperto alla firma a Ginevra il 1 settembre 1970.