Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 553/2019 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 8442/2018, pubblicata dal Tribunale di Napoli il
2.10.2018, vertente
TRA
, nato il [...], C.F: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. SORRENTINO VINCENZO, c.f.: in virtù di C.F._2
mandato in atti;
Appellante
E
C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. DI MASO CORRADO, in virtù di mandato in atti;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con l'originario atto introduttivo di giudizio conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la deducendo di avere prestato la somma Controparte_1
Si costituiva la chiedendo di dichiarare nulla la notificazione Controparte_1
della citazione e, nel merito, di rigettare l'avversa domanda, con vittoria delle spese di lite da distrarsi al procuratore della società convenuta per fattone anticipo.
Espletata l'istruttoria, anche mediante interrogatorio formale di , Controparte_2
legale rappresentante di , sulle conclusioni definitive rassegnate Controparte_1
dalle parti, la causa veniva riservata a sentenza.
Con sentenza n. 8442/2018, pubblicata il 2.10.2018, il Tribunale di Napoli così provvedeva: “1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'attore a rimborsare alla società convenuta le spese del giudizio, che liquida in euro 7900 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Corrado Di Maso”.
Il primo Giudice, disattese le richieste di prova con ampia motivazione, riteneva non provata la domanda e, più precisamente, che la somma di € 100.000,00 fosse stata erogata dall'attore alla società convenuta a titolo di mutuo. In particolare, il giudice di prime cure affermava la sussistenza di insuperabili elementi contrastanti con la prospettazione attorea: tra l'altro, la causale del bonifico prodotta in atti, ossia
“restituzione”, collideva con la prospettazione dell'istante secondo cui si sarebbe trattato di un prestito infruttifero, evidenziando al riguardo che la causale del bonifico esprime la ragione per la quale il bonifico viene effettuato.
Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte proponeva Parte_1
appello avverso la predetta sentenza, chiedendo accogliersi la domanda introduttiva di giudizio con vittoria delle spese del doppio grado. Si costituiva in appello la concludendo per il rigetto dell'appello Controparte_1
e, conseguentemente, della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
In corso di causa, le parti non comparivano all'udienza in presenza del 15 maggio 2025
e la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art 309 cpc, all'udienza in presenza immediatamente successiva del 22 maggio 2025. Nonostante la ritualità delle comunicazioni, nessuna delle parti compariva alla udienza del 22 maggio 2025 sicchè la causa veniva immediatamente introitata a sentenza.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti sia all'udienza fissata per il giorno 15.05.2025, sia a quella successiva fissata per il giorno 22.05.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008) richiamato dall'art 309 cpc. Detta disposizione normativa si osserva anche nei giudizi di appello dinanzi alla Corte d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/00).
Infine, è opportuno precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, dovendosi applicare nel presente giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità. Quanto alle spese del procedimento, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede: 1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22.05.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio