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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/05/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
MREPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 16.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.7020 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 22.11.1952 in TORRE ANNUNZIATA ed ivi Parte_1
, elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
BOSCOREALE alla presso lo studio degli avv.ti Giovanni ALFIERI e Maria Teresa DE MARTINO che la rappresentano e difendono giusta procura in atti versata RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
LI alla via E. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 05.12.2024 la sig.ra
[...]
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUN Pt_1
l'annullamento dell'indebito del 9 gennaio 2024 incentrato sull'asserita illegittima erogazione dei ratei del trattamento assistenziale
1 inerente l'indennità di accompagnamento per il periodo febbraio 2021-aprile 2023 (compresi).
A seguito di rituale notifica di ricorso e decreto del G.U.L. si costituiva in Giudizio l' che chiedeva il rigetto della pretesa ex adverso CP_1 azionata per asserita i zza della sottesa domanda.
Stante la natura delle questioni agitate dalle parti, ad evidenza documentale, la causa veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 16 maggio 2025, il Giudice, ricevuta contezza della conclusioni trasmesse con le note scritte “sostitutive”, assegnava la controversia a sentenza. (2)
Il ricorso è fondato e la relativa domanda deve essere accolta, avuto anche riguardo alla posizione assunta in Giudizio dall'ente previdenziale.
Resta allegato ed incontestato che la sig.ra era Parte_1 titolare di prestazione assistenziale cat. INV CIV n. 738, inerente l'indennità di accompagnamento, come da verbale I.N.P.S.
“definitivo” in data 7 giugno 2019.
Si desume dalle allegazioni di parte che, in assenza dei provvedimenti formali di sospensione e revoca della prestazione, l'indennità di accompagnamento, corrisposta fino ad aprile (incluso) 2023, è stata interrotta sulla base della denunciata mancata presentazione della sig.ra alla prevista visita di revisione, fissata al 26 gennaio 2021. Pt_1 provvedimento in questa sede “impugnato” non è in realtà l'indebito originario ma il sollecito di pagamento che segue la prima esternazione della pretesa restitutoria, risalente al 27 settembre 2023. Di tale iniziativa e della sua notifica non resta traccia documentale, e per vero nemmeno espositiva, alcuna. Resta, invece, documentato il provvedimento di “riliquidazione” della prestazione assistenziale del 31 marzo 2023 con il quale si paventa(va) l'emersione di una posta a debito della sig.ra pari ad euro Pt_1
14.141,66. Lo stesso importo per cui è causa. Nemmeno in questo caso, tuttavia, vi è prova documentale della notifica alla interessata del provvedimento. Anzi, a ben vedere, un tale passaggio narrativo non è proprio presente nella memoria di costituzione del resistente . CP_1
Con provvedimento del 31.3.2023, roduce, ha quantificato CP_1 la misura delle somme indebitamente pagate: … Con lettera del 9.1.2024, recapitata il 25.1.2024, è stata sollecitata la restituzione delle somme di cui è causa.>
2 (3) Dunque.
L'indebito in contenzioso concerne la “continuata” erogazione dei ratei di indennità di accompagnamento successiva alla mancata presentazione a visita di revisione della odierna ricorrente. Mancata presentazione imputata alla beneficiaria del trattamento assistenziale sulla base della ritenuta “conoscenza” legale della lettera di invito a visita esitata in “compiuta giacenza”. Allega all'uopo il resistente : CP_1 si produce l'invito a vis relativa ricevuta di ritorno, dalla quale si evince che la raccomandata tornò al mittente per compiuta giacenza non avendo la ricorrente curato il ritiro del plico;
il plico è stato spedito all'indirizzo di residenza in Via Epitaffio, 11 – Torre Annunziata>.
Assume di contro la ricorrente non solo di non avere mai ricevuto materialmente il plico inerente l'invito quanto essere illegittima la procedura di notifica sia perché l'indirizzo apposto sulla raccomandata è incompleto, sia perché manca la prova documentale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima> (così le note sostitutive attoree trasmesse il 15 maggio 2025).
Da questa prima contestazione discende la parimenti denunciata
“buona fede” dell'accipiens originata da una situazione di legittimo affidamento meritevole di tutela atteso che, in difetto di qualsiasi avviso inerente la sopravvenuta non debenza della prestazione, la sig.ra Pt_1 ha pacificamente continuato a riceversi i ratei della stessa per olt e cioè dal febbraio 2021 all'aprile 2023. (4)
Dirimente, per evidenti ragioni, si palesa la questione della notifica dell'invito a visita di revisione. E ciò non perché la questione del legittimo affidamento non sia astrattamente meritevole di approfondimento, in un contesto analitico più ampio rispetto a quello paventato dall'ente previdenziale, quanto a motivo del suo
“assorbimento” nell'esito della preventiva indagine inerente la premessa delle determinazioni amministrative assunte dall . CP_1
I rilievi attorei concernenti la incompletezza dell'indirizzo non possono essere condivisi nella loro valenza autonoma, venendo in emersione dati obiettivamente circostanziali, quali l'indicazione della “scala”, del piano e dell'interno, che lasciano impregiudicata l'esattezza dell'indirizzo stesso, mai del resto messa in discussione.
Diverso discorso deve farsi per la validità della notifica.
3 (5)
Lo scenario giuridico-ermeneutico rispettivamente evocato dalle parti non è corretto.
Viene in emersione, nel caso di specie, un invito spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno esitata in “compiuta giacenza”.
Seguendo quello che sembra il tracciato giurisprudenziale
“complessivo” deve ritenersi che la procedura notificatoria da seguire è quella di cui all'art. 14 Lex n.890/2002 a discapito di quella prevista dalla Legge n.890/1982. (Si confrontino: Cass. Sez. 6^, sottosez. T, n.15834/2017; Cass. Sez. 6^, sottosez. T, n.2047/2016; da analizzare in ogni caso muovendo dalla premessa che la fattispecie in odierno scrutinio è caratterizzata dalla “non consegna” del plico non solo al destinatario e/o ricevente ma a nessuna persona fisica abilitata.) Ragione per la quale la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza solo se a tanto si è determinato il mittente, non essendo tale adempimento necessario. In mancanza di questo solo eventuale passaggio l'iter notificatorio si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza. Naturalmente, l'avviso di giacenza di cui si discute concerne, rectius si riferisce ad un atto non recapitato per una ragione ben precisa ed individuata che deve essere esternata con l'avviso.
Ora, accade nella fattispecie de qua che la documentazione prodotta dall' attesta un avviso di giacenza in data 9 dicembre 2020 CP_1 apposto su u e non reca le ragioni del mancato recapito. La connessa compiuta giacenza, pertanto, non è idonea a fondare la valida e regolare conclusione dell'iter notificatorio, dalla stessa non potendosi desumere la progressione procedimentale effettivamente seguita.
A margine va segnalato che il rilascio dell'avviso di giacenza risulta documentato soltanto attraverso la produzione della raccomandata recante la dicitura “avviso”. Nessun ulteriore adempimento risulta comprovato ed ancor prima allegato. Una tale precisazione si innesta su una questione interpretativa più ampia.
La sentenza della Corte Regolatrice a Sezioni UN. evocata dalla ricorrente (n.10012/21) con le note sostitutive va analizzata nei suoi reali contenuti ermeneutici. Anche da essa si trae il principio della doverosa differenziazione della procedura notificatoria a seconda della specifica normativa di riferimento. Se non che, le ricadute finali di una tale diversificazione lasciano impregiudicato il principio di diritto in astratto affermato dai Giudici di legittimità con il citato pronunciamento, a tenore del quale la tutela informativa del destinatario dell'atto muta a seconda dell'esito della notifica.
4 Laddove il plico risulta comunque consegnato a persona fisica, ancorchè diversa dal destinatario, il livello di tutela ragionevolmente si abbassa per essere l'atto entrato, almeno presuntivamente e quindi fino a prova del contrario, nella sfera di conoscenza della persona cui era diretto. Laddove, invece, una tale consegna manchi del tutto il livello di tutela aumenta al cospetto di una mera “fictio iuris” che in tanto può asseverare la conoscenza legale in quanto sia assistita da atti conseguenziali idonei alla sua valorizzazione anche in termini sostanziali.
Nel caso di specie è processualmente certo che la raccomandata con ricevuta di ritorno non è stata consegnata materialmente a nessuno per ragioni rimaste ignote. A fronte di ciò si staglia un “rilascio di avviso di giacenza” del tutto insondabile che, come tale, non può soddisfare le esigenze di tutela conoscitiva del destinatario dell'atto.
In tale contesto riemerge, evidentemente da altra prospettiva, l'obiezione attorea inerente l'incompletezza dei dati significativi dell'indirizzo apposto sulla raccomandata. La mancanza di delucidazioni sul mancato recapito assume ulteriore pregnanza al cospetto del dubbio circa la assoluta impossibilità della individuazione della ubicazione della meta da raggiungere. (6)
Deve, pertanto, ritenersi che l' ha perorato la legittimità CP_1 dell'indebito senza dimostrare l'addebita a sig.ra della Pt_1 mancata presentazione a visita di revisione. Id est: della c legale od effettiva che sia, dell'invito a recarsi presso la sede dell'Istituto a motivo della visita di revisione. La protrazione del pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento da un lato non può considerarsi illegittima per difetto della causale all'uopo individuata dall'ente previdenziale, e dall'altro è ricollegabile esclusivamente al comportamento dell che, muovendo da una premessa errata, non CP_1 ha ritenuto in ogni ca iterare l'invito e specularmente nemmeno ha sospeso i pagamenti, continuati per oltre due anni. Consegue che non vi sono margini per dubitare, fino all'esito delle prossime determinazioni che l riterrà di assumere in via amministrativa, della CP_1 permanenza del qu ico legittimante la prestazione assistenziale già riconosciuta nel giugno 2019. Quadro clinico che, a ben vedere, non è mai stato messo in discussione.
Le conclusioni, naturalmente, si arrestano al “richiesto attoreo”.
L'indebito va pertanto annullato e l'ente previdenziale va condannato alla restituzione di quanto eventualmente nelle more trattenuto- incassato per detta causale.
Le spese di lite vanno addebitate alla parte soccombente. Liquidazione come da dispositivo.
5
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e per l'effetto,
2. annulla la sollecitazione di pagamento formalizzata in data 9 gennaio 2024 e l'indebito in essa richiamato, e dichiara che la somma ivi indicata è stata legittimamente erogata e, come tale, non è ripetibile;
3. condanna l' alla restituzione delle somme nelle more CP_1 eventualmen nute-riscosse sulla base del titolo annullato, oltre accessori di Legge;
4. condanna l a rifondere a controparte, e per essa al procuratore CP_1 dichiaratosi atario, le spese di lite che si liquidano, con attribuzione, in euro 2.100,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 23/05/2025.
Il Giudice
Dottor Dionigio VERASANI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 16.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.7020 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 22.11.1952 in TORRE ANNUNZIATA ed ivi Parte_1
, elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
BOSCOREALE alla presso lo studio degli avv.ti Giovanni ALFIERI e Maria Teresa DE MARTINO che la rappresentano e difendono giusta procura in atti versata RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
LI alla via E. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 05.12.2024 la sig.ra
[...]
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUN Pt_1
l'annullamento dell'indebito del 9 gennaio 2024 incentrato sull'asserita illegittima erogazione dei ratei del trattamento assistenziale
1 inerente l'indennità di accompagnamento per il periodo febbraio 2021-aprile 2023 (compresi).
A seguito di rituale notifica di ricorso e decreto del G.U.L. si costituiva in Giudizio l' che chiedeva il rigetto della pretesa ex adverso CP_1 azionata per asserita i zza della sottesa domanda.
Stante la natura delle questioni agitate dalle parti, ad evidenza documentale, la causa veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 16 maggio 2025, il Giudice, ricevuta contezza della conclusioni trasmesse con le note scritte “sostitutive”, assegnava la controversia a sentenza. (2)
Il ricorso è fondato e la relativa domanda deve essere accolta, avuto anche riguardo alla posizione assunta in Giudizio dall'ente previdenziale.
Resta allegato ed incontestato che la sig.ra era Parte_1 titolare di prestazione assistenziale cat. INV CIV n. 738, inerente l'indennità di accompagnamento, come da verbale I.N.P.S.
“definitivo” in data 7 giugno 2019.
Si desume dalle allegazioni di parte che, in assenza dei provvedimenti formali di sospensione e revoca della prestazione, l'indennità di accompagnamento, corrisposta fino ad aprile (incluso) 2023, è stata interrotta sulla base della denunciata mancata presentazione della sig.ra alla prevista visita di revisione, fissata al 26 gennaio 2021. Pt_1 provvedimento in questa sede “impugnato” non è in realtà l'indebito originario ma il sollecito di pagamento che segue la prima esternazione della pretesa restitutoria, risalente al 27 settembre 2023. Di tale iniziativa e della sua notifica non resta traccia documentale, e per vero nemmeno espositiva, alcuna. Resta, invece, documentato il provvedimento di “riliquidazione” della prestazione assistenziale del 31 marzo 2023 con il quale si paventa(va) l'emersione di una posta a debito della sig.ra pari ad euro Pt_1
14.141,66. Lo stesso importo per cui è causa. Nemmeno in questo caso, tuttavia, vi è prova documentale della notifica alla interessata del provvedimento. Anzi, a ben vedere, un tale passaggio narrativo non è proprio presente nella memoria di costituzione del resistente . CP_1
Con provvedimento del 31.3.2023, roduce, ha quantificato CP_1 la misura delle somme indebitamente pagate: … Con lettera del 9.1.2024, recapitata il 25.1.2024, è stata sollecitata la restituzione delle somme di cui è causa.>
2 (3) Dunque.
L'indebito in contenzioso concerne la “continuata” erogazione dei ratei di indennità di accompagnamento successiva alla mancata presentazione a visita di revisione della odierna ricorrente. Mancata presentazione imputata alla beneficiaria del trattamento assistenziale sulla base della ritenuta “conoscenza” legale della lettera di invito a visita esitata in “compiuta giacenza”. Allega all'uopo il resistente : CP_1 si produce l'invito a vis relativa ricevuta di ritorno, dalla quale si evince che la raccomandata tornò al mittente per compiuta giacenza non avendo la ricorrente curato il ritiro del plico;
il plico è stato spedito all'indirizzo di residenza in Via Epitaffio, 11 – Torre Annunziata>.
Assume di contro la ricorrente non solo di non avere mai ricevuto materialmente il plico inerente l'invito quanto essere illegittima la procedura di notifica sia perché l'indirizzo apposto sulla raccomandata è incompleto, sia perché manca la prova documentale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima> (così le note sostitutive attoree trasmesse il 15 maggio 2025).
Da questa prima contestazione discende la parimenti denunciata
“buona fede” dell'accipiens originata da una situazione di legittimo affidamento meritevole di tutela atteso che, in difetto di qualsiasi avviso inerente la sopravvenuta non debenza della prestazione, la sig.ra Pt_1 ha pacificamente continuato a riceversi i ratei della stessa per olt e cioè dal febbraio 2021 all'aprile 2023. (4)
Dirimente, per evidenti ragioni, si palesa la questione della notifica dell'invito a visita di revisione. E ciò non perché la questione del legittimo affidamento non sia astrattamente meritevole di approfondimento, in un contesto analitico più ampio rispetto a quello paventato dall'ente previdenziale, quanto a motivo del suo
“assorbimento” nell'esito della preventiva indagine inerente la premessa delle determinazioni amministrative assunte dall . CP_1
I rilievi attorei concernenti la incompletezza dell'indirizzo non possono essere condivisi nella loro valenza autonoma, venendo in emersione dati obiettivamente circostanziali, quali l'indicazione della “scala”, del piano e dell'interno, che lasciano impregiudicata l'esattezza dell'indirizzo stesso, mai del resto messa in discussione.
Diverso discorso deve farsi per la validità della notifica.
3 (5)
Lo scenario giuridico-ermeneutico rispettivamente evocato dalle parti non è corretto.
Viene in emersione, nel caso di specie, un invito spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno esitata in “compiuta giacenza”.
Seguendo quello che sembra il tracciato giurisprudenziale
“complessivo” deve ritenersi che la procedura notificatoria da seguire è quella di cui all'art. 14 Lex n.890/2002 a discapito di quella prevista dalla Legge n.890/1982. (Si confrontino: Cass. Sez. 6^, sottosez. T, n.15834/2017; Cass. Sez. 6^, sottosez. T, n.2047/2016; da analizzare in ogni caso muovendo dalla premessa che la fattispecie in odierno scrutinio è caratterizzata dalla “non consegna” del plico non solo al destinatario e/o ricevente ma a nessuna persona fisica abilitata.) Ragione per la quale la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza solo se a tanto si è determinato il mittente, non essendo tale adempimento necessario. In mancanza di questo solo eventuale passaggio l'iter notificatorio si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza. Naturalmente, l'avviso di giacenza di cui si discute concerne, rectius si riferisce ad un atto non recapitato per una ragione ben precisa ed individuata che deve essere esternata con l'avviso.
Ora, accade nella fattispecie de qua che la documentazione prodotta dall' attesta un avviso di giacenza in data 9 dicembre 2020 CP_1 apposto su u e non reca le ragioni del mancato recapito. La connessa compiuta giacenza, pertanto, non è idonea a fondare la valida e regolare conclusione dell'iter notificatorio, dalla stessa non potendosi desumere la progressione procedimentale effettivamente seguita.
A margine va segnalato che il rilascio dell'avviso di giacenza risulta documentato soltanto attraverso la produzione della raccomandata recante la dicitura “avviso”. Nessun ulteriore adempimento risulta comprovato ed ancor prima allegato. Una tale precisazione si innesta su una questione interpretativa più ampia.
La sentenza della Corte Regolatrice a Sezioni UN. evocata dalla ricorrente (n.10012/21) con le note sostitutive va analizzata nei suoi reali contenuti ermeneutici. Anche da essa si trae il principio della doverosa differenziazione della procedura notificatoria a seconda della specifica normativa di riferimento. Se non che, le ricadute finali di una tale diversificazione lasciano impregiudicato il principio di diritto in astratto affermato dai Giudici di legittimità con il citato pronunciamento, a tenore del quale la tutela informativa del destinatario dell'atto muta a seconda dell'esito della notifica.
4 Laddove il plico risulta comunque consegnato a persona fisica, ancorchè diversa dal destinatario, il livello di tutela ragionevolmente si abbassa per essere l'atto entrato, almeno presuntivamente e quindi fino a prova del contrario, nella sfera di conoscenza della persona cui era diretto. Laddove, invece, una tale consegna manchi del tutto il livello di tutela aumenta al cospetto di una mera “fictio iuris” che in tanto può asseverare la conoscenza legale in quanto sia assistita da atti conseguenziali idonei alla sua valorizzazione anche in termini sostanziali.
Nel caso di specie è processualmente certo che la raccomandata con ricevuta di ritorno non è stata consegnata materialmente a nessuno per ragioni rimaste ignote. A fronte di ciò si staglia un “rilascio di avviso di giacenza” del tutto insondabile che, come tale, non può soddisfare le esigenze di tutela conoscitiva del destinatario dell'atto.
In tale contesto riemerge, evidentemente da altra prospettiva, l'obiezione attorea inerente l'incompletezza dei dati significativi dell'indirizzo apposto sulla raccomandata. La mancanza di delucidazioni sul mancato recapito assume ulteriore pregnanza al cospetto del dubbio circa la assoluta impossibilità della individuazione della ubicazione della meta da raggiungere. (6)
Deve, pertanto, ritenersi che l' ha perorato la legittimità CP_1 dell'indebito senza dimostrare l'addebita a sig.ra della Pt_1 mancata presentazione a visita di revisione. Id est: della c legale od effettiva che sia, dell'invito a recarsi presso la sede dell'Istituto a motivo della visita di revisione. La protrazione del pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento da un lato non può considerarsi illegittima per difetto della causale all'uopo individuata dall'ente previdenziale, e dall'altro è ricollegabile esclusivamente al comportamento dell che, muovendo da una premessa errata, non CP_1 ha ritenuto in ogni ca iterare l'invito e specularmente nemmeno ha sospeso i pagamenti, continuati per oltre due anni. Consegue che non vi sono margini per dubitare, fino all'esito delle prossime determinazioni che l riterrà di assumere in via amministrativa, della CP_1 permanenza del qu ico legittimante la prestazione assistenziale già riconosciuta nel giugno 2019. Quadro clinico che, a ben vedere, non è mai stato messo in discussione.
Le conclusioni, naturalmente, si arrestano al “richiesto attoreo”.
L'indebito va pertanto annullato e l'ente previdenziale va condannato alla restituzione di quanto eventualmente nelle more trattenuto- incassato per detta causale.
Le spese di lite vanno addebitate alla parte soccombente. Liquidazione come da dispositivo.
5
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e per l'effetto,
2. annulla la sollecitazione di pagamento formalizzata in data 9 gennaio 2024 e l'indebito in essa richiamato, e dichiara che la somma ivi indicata è stata legittimamente erogata e, come tale, non è ripetibile;
3. condanna l' alla restituzione delle somme nelle more CP_1 eventualmen nute-riscosse sulla base del titolo annullato, oltre accessori di Legge;
4. condanna l a rifondere a controparte, e per essa al procuratore CP_1 dichiaratosi atario, le spese di lite che si liquidano, con attribuzione, in euro 2.100,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 23/05/2025.
Il Giudice
Dottor Dionigio VERASANI
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