Articolo 335 del Codice penale
Articolo 316 bisArticolo 317
Versione
1 luglio 1931
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Versione
15 dicembre 1981
Art. 335.

(( (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa). )) ((Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila))
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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