Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00369/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01206/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2025, proposto da
NG US, rappresentata e difesa dall’avvocato Shannon Francesca Cipollina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza esecutiva n. 1464 del 13 novembre 2023 del Tribunale civile di Cagliari - Sezione lavoro - nel procedimento RG 5504/17, successivamente corretta con decreto del 29 novembre 2023, notificata in data 1° dicembre 2023 al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Avvocatura dello Stato di Cagliari via pec , passata in giudicato come risulta dalla certificazione rilasciata dal Tribunale civile di Cagliari sezione lavoro in data 26 maggio 2025,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. TO RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato al Tribunale di Cagliari, sezione Lavoro, la ricorrente, in qualità di dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio svolto all’estero, senza trattenuta dell’indennità integrativa speciale. Chiedeva quindi, per l’effetto, la condanna del Ministero di appartenenza al pagamento in suo favore, dal 20 ottobre 2008 e fino al 31 agosto 2017, dell’indennità integrativa speciale trattenuta, oltre agli interessi legali e maggior danno da ritardato adempimento.
La sentenza n. 1464/2023 del 13 novembre 2023 del Tribunale Civile di Cagliari - Sezione lavoro- accertava e dichiarava il diritto della ricorrente a percepire con decorrenza dal 20 ottobre 2008 integralmente lo stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio svolto all’estero fino al 31 agosto 2017 senza trattenuta dell’indennità integrativa speciale e, per l’effetto, condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della stessa dell’indennità integrativa speciale trattenuta in busta paga, per un importo di € 538,40 mensili, pari a complessivi euro 62.442,80 lordi, oltre al pagamento della maggiore misura tra interessi e rivalutazione come per legge.
Inoltre condannava il Ministero anche al pagamento dell’importo lordo di euro 1614,90 per la restituzione dell’IIS per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2017 in quanto, nonostante il rientro della prof.ssa US in Italia l’IIS era stata trattenuta.
In relazione a quest’ultima somma, peraltro, poiché in corso di causa era stato effettuato il pagamento richiesto, veniva presentata istanza congiunta di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza che veniva disposta con decreto del 29 novembre 2023 col quale si dichiarava “ cessata la materia del contendere in relazione all'importo richiesto a titolo di mancata corresponsione dell’IIS per le mensilità di settembre, ottobre e novembre 2017 ”.
A seguito della notifica della sentenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito (decreto n. 9 del 16 gennaio 2024) riconosceva alla ricorrente, l’importo lordo di euro 62.442,80 (relativo alla restituzione dell’IIS per il periodo dal 20 ottobre 2008 al 31 agosto 2017), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
Nel disporre la liquidazione di tali somme l’Amministrazione finanziaria quantificava la somma dovuta in euro 61.698,15 con decurtazione delle trattenute previdenziali pari ad euro 6.877, 31 e delle trattenute fiscali come risulta dal prospetto riassuntivo della ragioneria, con un imponibile fiscale quantificato in euro 54.802,90.
Infatti, la Ragioneria dello Stato territorialmente competente, nell’interesse del Ministero di appartenenza, provvedeva a liquidare le somme detratte a titolo di IIS ma, nell’effettuazione del calcolo degli importi dovuti, applicava su tale importo le trattenute previdenziali e assistenziali che, secondo la ricorrente, sulla base della giurisprudenza formatasi in materia, sarebbero dovute restare a carico del datore di lavoro.
Sotto questo profilo la ricorrente agisce lamentando l’inesatta esecuzione della sentenza, anche in punto di mancata liquidazione degli interessi legali sulla somma capitale.
Di qui la richiesta di condanna dell’Amministrazione intimata alla restituzione delle somme trattenute sul rimborso IIS a titolo di contributi previdenziali e assistenziali pari ad euro 6.877, 31 lordi, oltre alla maggiore misura tra interessi e rivalutazione sulla somma capitale corrisposta a tale titolo di rimborso IIS come previsto dalla sentenza; nonché al pagamento della maggiore misura tra interessi e rivalutazione come stabilito nella sentenza e al pagamento della somma capitale di restituzione IIS, cin vittoria delle spese da distrarsi a favore del legale antistatario, oltre al rimborso del contributo unificato del presente giudizio pari ad euro 150,00.
Per il caso di ulteriore inadempimento la ricorrente chiedeva anche la nomina, fin d’ora, di un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva dell’adempimento.
Per resistere al ricorso si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito che con memoria depositata il 26 gennaio 2026 ha replicato di aver dato integrale esecuzione alla sentenza azionata in via di ottemperanza.
All’udienza camerale dell’11 febbraio 2026 il legale della ricorrente ha insistito nelle già rassegnate conclusioni di condanna, mentre il difensore dell’amministrazione dell’istruzione ha evidenziato che il conteggio delle liquidazioni delle somme in contestazione è intestata all’amministrazione finanziaria, non evocata in giudizio.
Dopo la discussione la causa è stata posta in decisione.
Il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi dal proprio orientamento in materia (TAR Sardegna, Sezione II, n. 358 del 30 maggio 2022) del quale, per comodità espositiva, si riporta l’integrale motivazione:
“ Ritenuto che il ricorso per l'ottemperanza sia fondato e debba essere accolto, condividendo il Collegio l’orientamento giurisprudenziale emerso in casi analoghi, che ha ravvisato la fondatezza della pretesa della ricorrente, in ragione della illegittimità dell’operato dell’amministrazione in relazione alla contestata operazione di trattenute (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 9 marzo 2022, n. 2691; 24 marzo 2021, n. 3630; 12 marzo 2021, n. 3079; 9 gennaio 2020, n. 306; 5 aprile 2019, n. 4483), che ribadiscono il principio di diritto per cui “l'accertamento, quanto la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive vanno effettuati al lordo di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore stesso. E ciò perché al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico di questi solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo, come s'evince dalla serena lettura del citato art. 19 della L. n. 218 del 1952. Invero tale norma, laddove consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore, è di stretta interpretazione e si limita al solo fisiologico caso del tempestivo pagamento della contribuzione previdenziale relativa al periodo stipendiale corrispondente. Sicché il successivo art. 23, I c. non consente detta forma di recupero, ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tal ultima ipotesi pure la vicenda del ritardato pagamento della retribuzione in una con i contributi a essa riferibili ”;
Pertanto il ricorso per l’ottemperanza va accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Ministero intimato di dare esecuzione, entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, al provvedimento giurisdizionale del giudice del lavoro, nominando sin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, quale Commissario ad acta, il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza de qua nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente.
Le spese del presente giudizio sono a carico dell’amministrazione e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del legale della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione, nel senso indicato in motivazione, al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente;
Condanna il Ministero dell'Istruzione alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.500, oltre accessori, se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Shannon Cipollina.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO RU |
IL SEGRETARIO