Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1116/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato il 13 marzo 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1116/2024, del ruolo generale lavoro
T R A
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Reccia,
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello stato,
APPELLATO
OGGETTO: Accertamento diritto all'attribuzione della Carta Elettronica, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per il personale docente a tempo determinato
– spese di lite.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
Con ricorso depositato in data 28.4.2024 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1128/2024 pubblicata in data 8.3.2024, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che ha accolto la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la cd. Carta elettronica, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2022/2023 ed ha compensato le spese di lite per il mutato quadro giurisprudenziale.
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado in punto di regolamentazione delle spese di lite.
Ha chiesto, pertanto, che, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, il convenuto fosse condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado.
Si è costituito il indicato in epigrafe, resistendo all'appello e CP_1
chiedendo la conferma della sentenza.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Nella presente controversia l'odierno impugnante è risultato interamente vittorioso rispetto alla domanda formulata ed il primo Giudice ha motivato la compensazione in considerazione del mutato orientamento giurisprudenziale, peraltro successivo alla data di deposito del ricorso.
Tale motivazione può essere condivisa.
L'art. 92 comma 2, c.p.c., di cui l'appellante lamenta la violazione da parte del
Giudice di prime cure, stabilisce che: “se vi è soccombenza reciproca o concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
2 Ebbene, deve evidenziarsi la legittimità della compensazione effettuata dal giudice di prime cure se si considera che all'epoca della proposizione del ricorso giudiziario il riconoscimento del diritto per cui è causa non era affatto pacifico.
Va rilevato che il ricorso di primo grado è stato depositato in data 4 luglio 2023, prima che intervenisse la sentenza della Suprema Corte n. 29661 in data
27.10.2023, che ha rappresentato il primo intervento della massima giurisprudenza nazionale sul riconoscimento del diritto azionato dalla docente.
In detta pronuncia, del resto, è stato opportunamente sottolineato che la Corte di
Giustizia era già intervenuta il 18 maggio 2022 (nella causa C - 450/21), osservando che il beneficio della Carta Docenti attenesse all'ambito delle
"condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che la sola circostanza della durata dei rapporti potesse costituire ragione obiettiva (punto 46) in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43); per cui, ha continuato la Corte, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito osterebbero ad una normativa nazionale che riservasse quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In definitiva la Corte di Giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella Direttiva 1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa e la Suprema Corte era vincolata al dictum della Corte sovranazionale.
Ne discende, allora, che alla data del 4 luglio 2023 la questione dedotta in giudizio per le annualità 2020/2021 e 2021/2022 era stata solo da pochi mesi definitivamente risolta in senso favorevole ai docenti a tempo determinato.
Pertanto, in considerazione della incertezza all'epoca sussistente, correttamente il primo giudice ha operato la compensazione delle spese.
Per i motivi esposti, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
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P.Q.M.
La Corte così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro
337,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- CU come in motivazione.
Napoli, 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Raffaella Genovese
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