Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 14201/2022 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Risarcimento danni-illegittimità trattamento sanitario obbligatorio”
VERTENTE
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Cannizzaro Parte_1
-Attore- E
rappresentate e difese dall'avv. Controparte_1 CP_2
-Convenute-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.12.2022, l'avv. Pt_1
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale e
[...] Controparte_1
chiedendone la condanna in solido tra loro al risarcimento CP_2
dei danni subìti a seguito del fallimento della società da esse Parte_2
causato, al cui passivo fallimentare il professionista era stato ammesso.
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Tribunale di Palermo con sentenza n. 10 del 27 gennaio 2020, per l'importo di euro 991.396,42, oltre Iva e accessori di legge, per prestazioni professionali eseguite in favore della compagine sociale, e che già nella sentenza dichiarativa del fallimento era stato accertato che vi era stata la distrazione della somma erogata dal Ministero della Marina Militare a titolo di indennità di esproprio per euro 4.344.891,05 di cui non vi era alcuna traccia nell'attivo fallimentare.
Aggiungeva che dalla relazione periodica del Curatore del 30 Maggio 2022 era emersa con certezza la distrazione dei predetti importi operata non soltanto dall'amministratore di diritto, e dall'amministratore di fatto Controparte_3
ma anche da e entrambe figlie di Controparte_4 CP_1 CP_2
ma anche coniuge dell'amministratore in Controparte_4 Controparte_1
carica e cognata del alle quali Controparte_3 CP_2 CP_3
erano state accreditate gran parte delle somme senza tuttavia un'adeguata giustificazione.
Ed invero, dal giudizio civile instaurato dal Curatore nei confronti delle presso il Tribunale di Palermo, rubricato al n. RG 6299/2021, a fini CP_4
recuperatori degli importi sottratti, era emersa la prova documentale che gran parte delle somme distratte dagli amministratori di fatto e di diritto della erano confluite nei conti correnti delle odierne convenute, e Parte_2
precisamente € 1.700.000 in favore di ed € 1.723.000 in Controparte_1
favore di CP_2
Sosteneva che il fallimento della società era stato causato dalle Parte_2
condotte di e da qualificarsi entrambe quali soggetti CP_1 CP_2
extranei nella commissione del reato di bancarotta fraudolenta, tanto che nel giudizio instaurato dal Curatore nei loro confronti ai fini del recupero delle somme distratte era stato sostenuto il concorso delle nell'attività CP_4
distrattiva posto in essere dagli amministratori. pagina 2 di 6 Deduceva che dal fallimento della società aveva subito un danno patrimoniale corrispondente alla mancata corresponsione degli interessi moratori a far data dal fallimento e fino alla estinzione del debito, stante il disposto della norma in ordine alla inapplicabilità degli interessi in costanza di fallimento, per complessivi € 220.000 alla data della domanda, nonché della rivalutazione monetaria, in considerazione della responsabilità extracontrattuale fatta valere, ammontante alla data del giudizio ad € 100.000, per complessivi € 320.000.
Chiedeva, pertanto, la condanna delle convenute in solido tra loro al pagamento del predetto importo.
Si costituivano e le quali, contestando Controparte_1 CP_2
quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Eccepivano in via preliminare l'incompetenza di questo tribunale essendo competente funzionalmente il Tribunale fallimentare di Palermo.
Contestavano, in ogni caso, la domanda nel merito.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.9.2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale, essendo funzionalmente competente il Tribunale fallimentare di Palermo.
Ed invero, parte attrice ha allegato e documentato che vi è stata da parte dell'amministratore di fatto e dell'amministratore di diritto della fallita una rilevante distrazione della somma di € 4.344.891,05 Parte_2
corrisposta dal Ministero della Marina Militare a titolo di indennità di pagina 3 di 6 esproprio: tanto emerge dalla sentenza dichiarativa di fallimento nonché dalla relazione del Curatore del Maggio 2022(docc. 2 e 4 fasc. parte attrice).
Inoltre, parte attrice ha evidenziato che nei confronti delle due convenute è stata promossa presso il Tribunale di Palermo azione di recupero del patrimonio distratto: nel giudizio promosso dal Curatore, rubricato al n. RG
6299/2021, viene dedotto che e hanno concorso con gli CP_1 CP_2
amministratori della nella illecita distrazione dell'importo di € Parte_2
3.423.000.
L'azione proposta dal Curatore si fonda su prova documentale, dalla quale emergono pagamenti in favore delle destinatarie di cui se ne assume l'assenza di giustificazione: precisamente, € 1.700.000 in favore di ed € Controparte_1
1.723.000 in favore di CP_2
Si ritiene, alla stregua delle circostanze così come allegate e provate dall'avvocato , che la competenza vada ravvisata nel Tribunale Pt_1
fallimentare di Palermo, foro in cui è stato dichiarato il fallimento della società
Parte_2
È noto, secondo la giurisprudenza di legittimità che, «sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 legge fall., quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna»(Cass. n.
17279/2010; Cass. n. 17388/2007; Cass. n. 7510/2002; si vedano al riguardo, in senso conforme quanto alla necessità che le azioni derivanti dal fallimento incidano sul patrimonio del fallito, le successive Cass. n. 25868/2011; Cass. n.
n. 19914/2017;Cass. n. 26723/2024).
Ora, ancorché la domanda risarcitoria dell'avv. sia stata avanzata nei Pt_1
confronti di soggetti il cui patrimonio è, all'evidenza, distinto da quello della società dichiarata fallita- e quindi nei confronti di soggetti che, in caso di accoglimento della domanda dell'avvocato , risponderebbero col proprio Pt_1
pagina 4 di 6 patrimonio senza alcuna incidenza sul patrimonio del fallito- non può negarsi che nel caso concreto la pretesa risarcitoria di parte attrice potrebbe avere conseguenze dirette sul patrimonio attivo fallimentare riverberandosi negativamente sulla par conditio creditorum che la legge fallimentare intende tutelare.
Ed invero, in caso di accoglimento della importante domanda risarcitoria di parte attrice, questa, in forza del titolo esecutivo ottenuto, potrebbe compulsare esecutivamente i beni delle Giambra, in tal modo erodendo il patrimonio delle convenute che, per effetto dell'azione intrapresa dal Curatore
e dei sequestri ottenuti trasformatisi in pignoramenti, è destinato a ripianare la distrazione da esse procurata.
In altri termini, l'avvocato potrebbe soddisfarsi esecutivamente sui beni Pt_1
delle non appresi dal curatore, vanificando l'azione recuperatoria da CP_4
questi intrapresa qualora il patrimonio su cui la curatela fallimentare ha già chiesto e ottenuto un vincolo non risultasse sufficiente a ripianare la distrazione: in tal modo incidendo direttamente sul patrimonio del fallito, ovverosia su quei beni che, in caso di accoglimento dell'azione del Curatore, incrementerebbero l'attivo fallimentare della Parte_2
In definitiva il fatto che la domanda proposta dall'avvocato si fonda su Pt_1
di un credito già ammesso al passivo fallimentare(ancorché non vi sia certezza sul suo ammontare, essendo pendente ricorso per Cassazione) nonché il fatto che la presente domanda avrebbe interferenze con la domanda del Curatore, depongono per la declaratoria di incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale fallimentare di Palermo.
Quanto alle spese processuali, queste, tenuto conto della peculiarità del caso, in merito al quale non risultano precedenti specifici, vanno compensate.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
dichiara la propria incompetenza, essendo competente il Tribunale
Fallimentare di Palermo;
compensa tra le parti le spese processuali;
fissa in mesi tre il termine per la riassunzione del processo innanzi al Giudice competente.
Firenze, 12.IV.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
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