Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 16/06/2025, n. 11698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11698 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11698/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05743/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5743 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Bernardino Marzilli e Alfredo Frasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Questura di Roma, Div. III Cat 6/F, notificato il 28.02.2022, di revoca del libretto e della licenza di porto di fucile di cui era titolare il ricorrente -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Roma;
Vista la memoria del 3 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota del 3 giugno 2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso introduttivo del presente giudizio.
Benché detta rinuncia sia irrituale, essendo stata notificata all’Amministrazione resistente soltanto in data 3 giugno 2025 e dunque oltre i termini previsti dall’art. 84, comma 3 c.p.a. (ovvero almeno dieci giorni prima dell’udienza), tuttavia, la previsione di cui all'articolo 84, comma 4, c.p.a. consente al Giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
Al Collegio, pertanto, non rimane che dare atto, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, del venir meno dell’interesse della parte ricorrente alla definizione nel merito del presente giudizio e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della definizione in rito della controversia e delle modalità di risoluzione della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO