Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00572/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2021, proposto da:
Comune di Villapiana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Canino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Rende, via Lazio;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Angela Marafioti, domiciliataria in Catanzaro Germaneto, viale Europa;
nei confronti
di Comune di Cotronei, Comune di Belmonte Calabro, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020 di approvazione della graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000/2006, nonché dell'allegato 3 recante valutazione delle istanze di riesame, ivi inclusi i verbali della commissione giudicatrice.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. RT AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- il Comune di Villapiana agisce per l’annullamento del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020, nonché in via subordinata per l’annullamento del medesimo decreto nella parte cui la domanda di finanziamento proposta dall’Ente è stata giudicata “ ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse ” con il punteggio di 32,20 nella graduatoria definitiva, chiedendo altresì la caducazione degli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati, nonché il risarcimento del danno;
Rilevato che:
- con nota del 10.03.2026 l’Ente ricorrente ha dedotto di non avere più interesse alla definizione del giudizio;
Ritenuto che:
- a ciò consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
- le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AR CA, Presidente
ARgiovanna Amorizzo, Consigliere
RT AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AT | AR AR CA |
IL SEGRETARIO