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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Michele Magliulo Presidente
dr. Paolo RIni ConIGliere
dr.ssa Marielda Montefusco ConIGliere rel.
riunita in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n 2674/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1600/2021 del Tribunale di Santa RI AP ET, Prima Sezione Civile,
pubblicata in data 11 maggio 2021, vertente
TRA
(codice fiscale , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Caserta (CE), alla Via Roma, 11 Parco Europa presso lo studio dell'avv. Ugo Cioffi
(codice fiscale ), che la rappresenta e difende in virtù della procura C.F._2
in atti -APPELLANTE- E
(codice fiscale , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Napoli (NA), alla Via Piscicelli n.50 /B, presso lo studio dell'avv. Daniela Ferraro (codice fiscale ), che lo rappresenta e difende in virtù della procura in atti C.F._4
-APPELLATO-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 19 settembre 2017, notificato il 2/4
maggio 2017, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Controparte_1
RI AP ET , esponendo che: Parte_1
-“Il ricorrente ha contratto matrimonio concordatario, con la IG.ra Parte_1
nata a [...] il [...], C.F. nel corso dell'anno 1996. La C.F._5
coppia ha avuto due figlie”.
- “I rapporti patrimoniali dei coniugi erano regolati sulla base della comunione legale
dei beni”.
-“Il IG. di professione è operaio specializzato del VII livello - in Controparte_1
applicazione del C.C.N.L. Lapidei, ma disoccupato in maniera continuativa dall'anno
2008 ed in cerca di occupazione”.
-“La IG.ra è, invece, occupata quale impiegata presso le Parte_1 Controparte_2
, Ufficio di Santa RI AP ET, sito in Piazza della Resistenza n. 1 dall'anno
[...]
2007”.
- “Dal momento in cui il IG. è stato illegittimamente Controparte_1
licenziato, come da sentenza, passata in giudicato, il medesimo ha iniziato una lunga vicenda processuale che lo ha costretto a scontrarsi in Tribunale avverso il proprio ex datore di lavoro, la società Artigianmarni SAS, in varie cause tutt'ora pendenti, incardinate tutte nel Foro di Santa RI AP
ET, recanti i nrg. 1547/2012; 3049/2014 e 5534/2014, senza riuscire a trovare un nuovo lavoro”.
- “Dall'inizio del periodo di disoccupazione in poi, nel rispetto del dettame normativo di cui agli artt. 143 e ss c.c., la suddivisione dei compiti familiari ha visto il IG. occuparsi del lavoro domestico e della cura delle CP_1
figlie minori, mentre la IGra occuparsi, maggiormente, del Parte_1
lavoro fuori casa”.
- “Tuttavia, il IG. ha continuato a cercare lavoro, essendo anche CP_1
iscritto al Centro per l'impiego di Caserta, anche in altre regioni italiane, presso varie società, tra cui soprattutto quelle che si occupano della lavorazione dei marmi, dove la sua professionalità è richiesta. A volte è riuscito a lavorare anche se per periodi brevi, ma non a trovare lavoro stabile, pur volendo accettare anche altri tipi di attività lavorative, come autista, custode, ma anche attività molto umili, quale manovale o magazziniere”.
- “La affectio maritalis, improvvisamente è venuta meno, allorquando la IG.ra
, alla fine del mese di ottobre 2014 ha abbandonato la casa Parte_1
coniugale, senza motivazioni reali e comprensibili, ed inoltre ha, in data
31.10.2014, improvvidamente "svuotato" completamente il Libretto Postale, nr. 32435266, cointestato con il marito, della somma totale di € 34.125,36 in quel momento depositata”.
- “(…) tale libretto postale non era intestato unicamente alla IG.ra , Pt_1
bensì anche al IG. il quale, pertanto, non solo improvvisamente CP_1 ha visto abbandonare il tetto coniugale la propria moglie, in quel momento unico membro della famiglia ad avere un impiego stabile, con cui mantenere in maniera decorosa le due figlie, al tempo minori, restate a vivere nella casa coniugale con il padre, ma cosa ben più grave ha visto "svanire" anche gli €
17.062,68 € di propria esclusiva proprietà, con cui poter almeno per il momento dare sostentamento a se stesso e alle due figlie. La IGnora , Pt_1
dunque, lasciò la propria famiglia senza i mezzi di sussistenza, sottraendosi agli obblighi nascenti dalla qualità di coniuge e dalla potestà genitoriale”.
Tanto premesso, l'attore, nell'assunto che “nei rapporti interni tra i titolari del
libretto va applicato l'art. 1298 cod. civ. (cfr. Cass. n. 26991 del 2013; Cass. 9.6.2009,
n. 13259) e sussiste la presunzione di parità delle quote enunciata dal secondo comma
dall'anzidetta disposizione normativa;
di conseguenza, si presumono titolari del saldo
attivo del libretto tutti i cointestatari dello stesso, nel caso di specie i due coniugi in
comunione dei beni”, considerato che “dal mese di dicembre 2014, al fine di richiedere
la restituzione almeno della metà della somma improvvidamente ritirata dal conto
corrente comune, ed il versamento, di una somma atta all'uopo per il mantenimento
dei tre familiari letteralmente abbondati a loro stessi. Alcun riscontro fattivo si è
ricevuto, anche a seguito della separazione personale dei coniugi, della successiva
omologazione della stessa e del bonario tentativo di componimento della lite attraverso
la corrispondenza con l'avvocato di controparte” (cfr. pagg.
1-4 dell'atto di citazione),
chiedeva all'adito Tribunale di:
- “Accertare la sussistenza della contitolarità del libretto postale ai coniugi
e ”; Controparte_1 Parte_1
- “Riconoscere che nei rapporti interni tra i titolari del libretto, nel rispetto dell'art. 31.10.2014 e di conseguenza, riconoscere che a tale data entrambi i coniugi, al tempo
in comunione dei beni, erano titolari del saldo attivo del libretto tutti i cointestatari dello
stesso”;
-“Di conseguenza, ordinare alla convenuta di trasferire al IG. Controparte_1
almeno la metà delle somme, pari ad € 17.062,68, oltre interessi e svalutazione
monetaria, di cui ella si è ingiustamente impossessata, prelevate dal Libretto postale
nr. 32435266 in data 31.10.2014”;
- “Spese e competenze di giudizio” (cfr. atto di citazione di primo grado).
I.2. Con comparsa depositata il 19 settembre 2017, si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza delle avverse domande. In particolare, Parte_1
eccepiva la sua esclusiva e piena titolarità della somma depositata sul libretto postale n. 32435266 perché alimentato da versamenti totalmente effettuati dalla convenuta,
richiamando la sentenza del Tribunale di Santa RI AP ET n.2348/2006 che aveva riconosciuto l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato della con Pt_1 [...]
e liquidato somme per arretrati e indennità. Precisava che la somma Controparte_2
corrispondeva a quanto prelevato dal libretto postale in data 14 agosto 2009. Infine,
deduceva che era venuta meno la presunzione di comproprietà delle somme sul conto corrente in quanto il libretto era stato alimentato esclusivamente dalla con Pt_1
proprio denaro. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attrice con vittoria di spese ed onorari.
I.3. Respinte le istanze istruttorie articolate dalle parti perché ritenute inammissibili, il Tribunale di Santa RI AP ET, Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 1600/2021, pubblicata in data 11 maggio 2021, così decideva: 1 “accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento Parte_1
in favore di dell'importo di euro 17.062,68, oltre interessi dalla data CP_1
della domanda (4.5.2017) al soddisfo”;
2 “condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in euro 237,00 per compensi ed euro 1.618,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre rimborso spese generali15%, Iva e Cpa come per
legge” (cfr. ult. pag. della sentenza gravata).
II.1. Avverso la predetta sentenza – con atto di citazione per l'udienza del 14
ottobre 2021, notificato il 28 giugno 2021 – proponeva appello Parte_1
articolando i motivi di seguito rubricati:
I. “CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE” (cfr. pag. 3
dell'atto di appello);
II ” ERROR IN PROCEDENDO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA PROVA (cfr. pag.
7 dell'atto di appello);
III. “CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE PER INTERVENUTA TRANSAZIONE”
(cfr. pag. 9 dell'atto di appello).
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di volere:
- “Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata ex
art. 283 cpc 1° comma cpc”;
- “Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare
totalmente l'impugnata sentenza nr. 1600/2021 e per l'effetto dichiarare che
nulla è dovuto dalla Signora per le causali di cui in premessa Parte_1
trattandosi di somme personali e/o beni personali del coniuge derivanti - ex
art. 179 cod. civ.- da una controversia di lavoro subordinato e riconosciute a
seguito di sentenza del Tribunale di Santa RI C.V. sezione Lavoro”; - “Dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuta transazione in
sede di separazione consensuale di coniugi”;
- “Conseguentemente condannare il IG. al pagamento Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio” (cfr. ult. pag. atto di appello)
II.2. Con comparsa di risposta depositata il 7 ottobre 2021 si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza dell'appello proposto dalla e Controparte_1 Pt_1
ribadendo la tesi, sostenuta in primo grado, secondo cui entrambi gli ex coniugi avessero pari diritti sulle somme presenti sul conto corrente e libretti cointestati all'epoca in cui vigeva il regime di comunione legale dei beni, a prescindere dalla loro provenienza.
Pertanto, formulava le seguenti conclusioni:
“A) rigettare la domanda di appello e per l'effetto,
B) confermare la esecutorietà della sentenza n.1600/2021 del Tribunale di Santa
RI AP ET;
C) con vittoria di spese ed onorari sia per la sub procedura non coperta da richiesta
di ammissione di gratuito patrocinio visti i tempi ristretti per la costituzione, sia per la
fasa di appello nel caso di non ammissione in via anticipata e provvisoria a spese dello
Stato.” (cfr. ult. pag. della comparsa di costituzione in appello).
II.3. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
(giusta ordinanza del 22 luglio 2021), non essendo ritenuti sussistenti i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 23
gennaio 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti ( 50+ 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 7
aprile 2025. Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Santa RI AP ET ha accolto la domanda proposta da nei confronti dell'ex coniuge , con la quale, Controparte_1 Parte_1
nell'assunto della responsabilità della per essersi impossessata della intera Pt_1
somma presente sul libretto cointestato ai due ex coniugi (che, invece, spetterebbe, a suo dire, ad entrambi), ne chiedeva la condanna alla restituzione della metà.
In particolare, nella premessa che “La presunzione di contitolarità delle somme
presenti sul conto corrente, libretti postali od investiti in altre forme di risparmio
determina un'inversione dell'onere della prova in capo a chi intende dimostrare la non
titolarità delle somme in capo a tutti i cointestatari, che può essere fornita anche da
presunzioni dalle quali si può dedurre l'esistenza di una diversa situazione giuridica
relativamente alla titolarità delle somme depositate (cfr: Cass. Civ. Sezione I°
6.11.2012 n. 19115). E' dunque necessario provare che: 1) le somme sono state
depositate sul conto, o come nella fattispecie sul libretto di risparmio postale da uno
solo dei cointestatari;
2) tali somme provengono da un conto personale;
3) le somme
immesse sono di esclusiva proprietà di chi le ha versate” (cfr. pag.
3-4 della sentenza),
ha condannato a pagare ad 'importo di € 17.062,68, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi dalla data della domanda (4 maggio 2017) al soddisfo (corrispondente alla metà del saldo presente sul libretto cointestato alla data del 30 ottobre 2014) (cfr.
ult. pag. della sentenza gravata) perché ha ritenuto che “la esclusiva proprietà delle
somme depositate sul libretto postale e l'apporto esclusivo da parte di uno solo dei
coniugi non è stato dimostrato” , “in particolare dalla copia del libretto in atti emerge
che dalla data 14.8.2009, dove risulta un versamento di euro 42.000,00 non sono stati effettuati ulteriori depositi fino alla data del prelievo della intera somma di euro
34.325,36 da parte della convenuta” (cfr. pagg.
3-4 della sentenza di primo grado).
2. Avverso detta sentenza, ha proposto appello articolando Parte_1
diversi motivi, che vanno accolti per quanto appresso si dirà.
3. Con il primo - rubricato “CONTRADDITTORIETA' Controparte_3
(cfr. pag. 3 dell'atto di appello)- e con il secondo, strettamente
[...]
connesso al primo - rubricato “ERROR IN PROCEDENDO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO
ALLA PROVA” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello) - l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure, pur richiamando correttamente istituti giuridici e orientamenti giurisprudenziali consolidati e pertinenti al caso di specie, abbia poi deciso in modo diametralmente opposto rispetto alla documentazione prodotta in atti, contraddicendo di fatto i principi stessi enunciati e giungendo ad una decisione iniqua e fuorviante.
Deduce, altresì, che abbia omesso di valorizzare le prove offerte, che, invece, se correttamente valutate, avrebbero consentito di accogliere le deduzioni articolate nel corso del giudizio.
Le censure mosse meritano accoglimento.
Ed invero, benchè il Giudice di primo grado abbia condivisibilmente individuato la questione oggetto del contendere nella titolarità sostanziale di un libretto postale cointestato e nella possibilità di determinarne la divisibilità e l'appartenenza esclusiva delle somme in esso depositate, e, altrettanto condivisibilmente, abbia richiamato il principio per cui, in caso di intestazione congiunta, non si deve avere riguardo alla sola titolarità formale del rapporto, bensì occorre accertare – anche mediante allegazione di elementi presuntivi – la titolarità effettiva delle somme in capo ad uno solo dei contitolari, tuttavia a parere di questa Corte, non ne ha fatto corretta applicazione,
omettendo di considerare nel complesso gli elementi probatori, prevalentemente documentali, offerti dall'attrice. L'appellante, infatti, ha prodotto in giudizio la sentenza n. 2348/2006 del 24
febbraio 2006 del Tribunale di Santa RI AP ET – Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il diritto di ad essere considerata assunta a tempo Parte_1
indeterminato dall'11 ottobre 2000, e, per l'effetto, la era stata Controparte_2
condannata al pagamento in suo favore delle “differenze retributive maturate dalla data
del ricorso introduttivo della lite (26.1.2004), oltre interessi legali, da computarsi sulle
somme via via rivalutate, e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di
maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo” , senza però alcuna specificazione in merito al quantum. A seguito di azione esecutiva, la somma liquidata – pari ad €
43.318,00 – era stata accreditata sul conto corrente postale cointestato n. 45955713 in data 27 marzo 2007, con la descrizione “accredito per stipendio/pensione retribuzione
mensile Poste Italiane mar. 2007”. A distanza di circa due anni da tale accredito,
precisamente in data 14 agosto 2009, tale somma, ridottasi nel minore importo di €
42.000,00, era trasferita sul libretto postale n. 32435266 cointestato a
[...]
. Persona_1
È dunque evidente, a parere di chi scrive, che le somme in oggetto traggono origine da un credito personale della , sorto in forza di una decisione Pt_1
giurisdizionale emessa in un giudizio da lei autonomamente promosso nei confronti del datore di lavoro, e che nulla ha a che vedere con l'altro cointestatario, l'allora coniuge
Controparte_1
Dall'estratto conto risulta, inoltre, che tutte le operazioni in entrata a partire dal
2007 hanno riguardato esclusivamente accrediti riferibili alla , in quanto Pt_1
derivanti da redditi da lavoro subordinato a suo favore. Le uniche movimentazioni riconducibili al marito risultano temporalmente anteriori e, in ogni caso, di importo nettamente inferiore. Pertanto, la somma prelevata dalla in data 31 ottobre Pt_1 2014 deve considerarsi, senza dubbio, di sua esclusiva titolarità, in assenza di elementi che attestino l'esistenza di crediti o diritti in capo all'altro cointestatario.
Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell'art. 179, lett. d) ed e), c.c., non rientrano nella comunione legale i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, né
quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno. Le somme percepite a seguito di un giudizio in materia di lavoro, quale quello promosso dall'appellante, rientrano in tali categorie, trattandosi di somme dovute a titolo retributivo per attività lavorativa personale, e come tali qualificabili come beni personali del coniuge.
Va soggiunto che la presunzione di contitolarità delle somme depositate su un conto cointestato, che può sorgere nei rapporti tra cointestatari, ha natura iuris tantum
e può essere superata mediante prova contraria. In tal senso, l'appellante ha assolto pienamente all'onere probatorio attraverso l'allegazione della sentenza che ha riconosciuto il suo diritto economico, dell'estratto conto attestante l'accredito in suo favore, e in assenza di contestazioni da parte dell'altro cointestatario in ordine alla causale dell'accredito stesso.
Ne consegue che non può ravvisarsi, nella condotta della , l'elemento Pt_1
oggettivo del reato di appropriazione indebita, difettando il requisito dell'alterità della cosa, trattandosi di somme riconducibili esclusivamente alla sua sfera patrimoniale.
Tra l'altro, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nell'affermare che la cointestazione formale di un conto corrente o di un libretto postale non implica automaticamente la comunione sostanziale delle somme ivi depositate. È stato chiarito, da ultimo, con ordinanza n. 1643 del 23 gennaio 2025, che la titolarità effettiva delle somme depositate su conti cointestati può essere attribuita esclusivamente ad uno dei contitolari, qualora sia dimostrata la provenienza delle somme da redditi personali del medesimo. Allo stesso modo, l'ordinanza n. 11375/2019 ha ribadito che la presunzione di comproprietà derivante dalla cointestazione può essere superata con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. In particolare, è stato statuito che, ove sia provato che il saldo attivo del rapporto bancario derivi dal versamento di somme di esclusiva pertinenza di uno solo dei cointestatari, deve escludersi che l'altro possa vantare diritti sul saldo medesimo nei rapporti interni.
Infine, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito, con le ordinanze n. 28772 del
17 ottobre 2023 e n. 4838 del 23 febbraio 2021, che anche in regime di comunione legale, le somme depositate su conti cointestati devono considerarsi di proprietà
esclusiva del coniuge che dimostri la provenienza delle stesse da fonti personali, quale reddito da lavoro.
Per quanto esposto, la sentenza impugnata merita riforma nel senso che andava
(va) rigettata la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
ad oggetto la restituzione della “metà delle somme, pari ad € 17.062,68, oltre
[...]
interessi e svalutazione monetaria”, prelevate dal libretto postale ad essi cointestato in data 31 ottobre 2014.
4. Dal rigetto della domanda di restituzione della “metà delle somme, pari ad €
17.062,68, oltre interessi e svalutazione monetaria”, prelevate dal libretto postale cointestato in data 31 ottobre 2014, consegue l'assorbimento dell' ulteriore motivo di appello formulato dalla in tema di “CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE PER Pt_1
INTERVENUTA TRANSAZIONE” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello), con cui ella sostiene che l'accordo sancito in sede di separazione investirebbe tutte le questioni, anche quelle patrimoniali, avendo, in via transattiva, "per facta concludentia" rinunciato alla rivendica della somma richiesta in ricorso di separazione.
5. Va, infine, accolta la domanda di restituzione ritualmente avanzata dall'appellante di restituzione delle somme, eventualmente, pagate all'appellato in esecuzione della sentenza impugnata (in tale senso cfr. Cass. n. 24896/ 2023:
“La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata,
non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del
giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione
dell'impugnazione; in tal caso, qualora il giudice d'appello abbia omesso di provvedere
sulla predetta istanza, la parte può, alternativamente, denunciare la minuspetizione con
ricorso per cassazione oppure riproporla in un autonomo giudizio (posto che la mancata
pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale), mentre,
nell'ipotesi in cui tale domanda sia stata rigettata (anche implicitamente), il relativo
giudicato non può essere contrastato in un separato giudizio, neppure allo scopo di
accertare in via incidentale l'estinzione di un controcredito opposto in compensazione”).
6. A seguito della riforma della gravata sentenza, la regolamentazione delle spese processuali deve essere compiuta facendo applicazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera,
ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ebbene, per il principio di soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e tenuto conto del sostanziale accoglimento dell'appello, le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio sostenute da vanno poste a carico di e liquidate, come in Parte_1 Controparte_1
dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022
entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto,
tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 5.200,01 e fino a € 26.000,00 tenuto conto del petitum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento,
Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al
d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione
secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra
il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione,
la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli
importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la
misura di questo»).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - con citazione per l'udienza del 14 ottobre Parte_1
2021, notificata il 28 giugno 2021 - avverso la sentenza n. 1600/2021 del Tribunale di
Santa RI AP ET, Prima Sezione Civile, pubblicata in data 11 maggio 2021,
così provvede:
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti di di Controparte_1 Parte_1
restituzione della metà delle somme prelevate dal libretto postale cointestato n.
32435266 in data 31 ottobre 2014, pari ad € 17.062,68, e lo condanna a restituire alla predetta quanto da quest'ultima, eventualmente, corrispostogli in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo;
B) condanna a pagare a le spese dei due gradi di Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 5.077,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, e per il secondo grado in € 125,00 per gli esborsi, € 3.966,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che distrae,
limitatamente alle spese del grado di appello, in favore dell'avv. Ugo Cioffi.
Così deciso in Napoli nella Camera di ConIGlio del 17 aprile 2025.
Il ConIGliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr. Michele Magliulo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1298 cod. civ. sussiste la parità delle quote insistenti sul libretto postale alla data del