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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/11/2024, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di RE nell'IA
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di RE IA, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, all'udienza del 15.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 831/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Naso del Foro di Roma
(c.f. ) e Ganzerli Cinzia del Foro di Mantova (c.f. C.F._5
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._6
quest'ultima, in Mantova via Chiassi 54
ricorrenti contro
(c.f. Controparte_1
, in persona del p.t. P.IVA_1 CP_2
Controparte_3
(c.f. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t. P.IVA_2 (c.f. ), Controparte_4 P.IVA_2
in persona del Dirigente l.r.p.t.
resistenti contumaci
OGGETTO: “Riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto periodi di supplenze brevi e saltuarie”.
Conclusioni
Per i ricorrenti: “Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto - Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti dei ricorrenti, la Nota del CP_5
17.12.12 e la Circolare Ministeriale n. 118/00 per contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del
28.6.1999; - Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto dei ricorrenti – Parte_1 Parte_2 [...]
e – alla corresponsione della Retribuzione Pt_3 Parte_4
Professionale Docenti di cui all'art. 7 CCNL 2001; - Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 3.762,04 (€ 1.003,09
+ € 1.396,93 + € 1.059,75 Parte_1 Parte_2
+ € 302,27 , e/o nella diversa misura Parte_3 Parte_4
ritenuta di giustizia, oltre interessi da ogni maturazione al saldo;
-
Condannare l'amministrazione al pagamento delle somme a favore dei ricorrenti al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art.
19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l'amministrazione al pagamento,
Pag. 2 di 10 a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore dei ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.08.2024, Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
chiedono il pagamento delle differenze retributive non versate, a
[...]
loro favore, dal , a titolo di Controparte_1
pagamento di retribuzione professionale docente, in relazione alla attività di docenza svolta a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
In particolare, i ricorrenti allegano di essere dipendenti del resistente
, con la qualifica di docente, esponendo altresì di avere svolto CP_1
supplenze temporanee nei periodi indicati in atto di ricorso ovvero:
1) , con ultima sede di servizio in Poviglio (RE), Parte_1
A.S. 2020/2021:
- dal 15.12.2020 al 06.06.2021 – IC “Poviglio Brescello” di Poviglio (RE)
(174gg-24/24);
2) , con ultima sede di servizio in Parte_2 CP_4
A.S. 2020/2021:
- dal 06.10.2020 al 05.06.2021 – IC “Aosta” di RE IA (RE)
(243gg-24/24);
Pag. 3 di 10 3) , con ultima sede di servizio in , Parte_3 CP_4
A.S. 2021/22:
- dal 06.10.2021 al 26.03.2022 – IC “Lepido” di RE IA (RE)
(172gg-18/18)
- dal 28.03.2022 al 02.04.2022 – IC “Lepido” di RE IA (RE) (6gg-
18/18);
- dal 04.04.2022 al 09.04.2022 – IC “Lepido” di RE IA (RE) (6 gg-
18/18);
4) , con ultima sede di servizio in GI, Parte_4
A.S. 2020/21:
- dal 02.02.21 al 27.02.21 – ITC “L. Einaudi” di GI (RE) (26gg-
8/18)
- dal 01.03.21 al 31.03.21 – ITC “L. Einaudi” di GI (RE) (31gg-
8/18)
- dal 07.04.21 al 30.04.21 – ITC “L. Einaudi” di GI (RE) (24gg-
8/18)
- dal 03.05.21 al 01.06.21 – ITC “L. Einaudi” di GI (RE) (30gg-
8/18)
- dal 03.06.21 al 05.06.21 – ITC “L. Einaudi” di GI (RE) (3gg-8/18)
- dal 08.06.21 al 10.06.21 – ITC “L. Einaudi” di GI (RE) (3gg-
8/18).
Pag. 4 di 10 La “Retribuzione Professionale Docente” è stata istituita con l'art. 7 del
C.C.N.L. 15.03.2001 ed è corrisposta ai docenti di ruolo e ai docenti precari, che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, atteso che non viene invece corrisposta ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie.
Richiamando il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e, ritenute insussistenti ragioni di differenziazione del trattamento retributivo a parità di prestazione, gli odierni ricorrenti chiedono la condanna del resistente al CP_1
pagamento della complessiva somma indicata nelle conclusioni, pari ad €
3.762,04, oltre interessi da ogni maturazione al saldo.
Stante la ritualità della notifica, parte resistente non si costituisce e viene dichiarata contumace all'udienza del 15.11.2024, all'esito della quale la causa viene discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. previo deposito in atti di note di precisazione del vantato credito, al lordo fiscale, netto previdenziale.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie
Pag. 5 di 10 di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.L. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
“1) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana).
2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, il qual prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto
Pag. 6 di 10 vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
3) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
4) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei”.
Nel caso di specie, prescindendo dalla tipologia di incarico, va osservato che la natura dell'attività svolta dai ricorrenti coincide con quella dei docenti a tempo indeterminato o con incarico annuale.
Unitamente a ciò, va altresì osservato che vista la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, parte ricorrente ha – di fatto – realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo della professionalità, a quello tipico di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non risultando sorretta la disparità di trattamento, riservata a parte ricorrente, da alcuna giustificazione oggettiva.
Pag. 7 di 10 Ritenuto condivisibile il richiamato orientamento del Supremo Collegio, i ricorrenti hanno diritto di ottenere il pagamento della “R.P.D.” per i periodi indicati in ricorso e documentati in atti, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei suindicati contratti a tempo determinato, stipulati con il resistente , non trovandosi in una CP_1
situazione che giustifichi una disparità di trattamento rispetto agli altri docenti che ne hanno beneficiato.
Sul punto, dato che il resistente è rimasto contumace non CP_1
sollevando alcuna contestazione delle domande azionate dai ricorrenti, va altresì osservato che, dai prodotti cedolini stipendiali, risulta oggettivamente la mancata corresponsione dell'emolumento di cui si tratta.
Pertanto, parte resistente deve essere condannata a corrispondere la
“Retribuzione professionale docente” per i periodi indicati in ricorso nella misura dei seguenti importi ovvero:
- € 911,01 a favore di;
Parte_1
- € 1.268,70 a favore di;
Parte_2
- € 962,47 a favore di;
Parte_3
- € 274,53 a favore di . Parte_4
Le somme sono calcolate sulla base del dettagliato conteggio contenuto in atto di ricorso ed eseguito in ossequio all'art. 7 C.C.N.L. 2001, che richiama l'art. 25 C.C.N.L. 31.08.1999 e sono state determinate al lordo fiscale, netto previdenziale con note di precisazione del credito depositate in atti l'11.11.2024.
Pag. 8 di 10 Sulla regolamentazione delle spese di lite, va applicato il criterio della soccombenza, come da liquidazione determinata in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi ex lege previsti per le cause di lavoro (scaglione da
€ 1.101,00 ad € 5.200,00), considerate le sole fasi di studio ed introduttiva
(data l'assenza di istruttoria ed il mero riportarsi all'atto introduttivo nella fase decisoria) e considerati altresì l'aumento per il numero di parti e la riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE IA, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 831/2024
R.G.L.:
1) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di ciascun ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente, prevista dall'art. 7 del
C.C.N.L. 15.03.2001, in relazione ai periodi di servizio di docenza, prestato in forza di contratti a tempo determinato, aventi ad oggetto incarichi di supplenze brevi e saltuarie e stipulati con il Controparte_1
;
[...]
2) per l'effetto, condanna il a Controparte_1
corrispondere, a titolo di retribuzione professionale docente, i seguenti importi, determinati al lordo fiscale, netto previdenziale ovvero: euro
911,01 a favore di;
euro 1.268,70 a favore di Parte_1 Parte_2
; euro 962,47 a favore di;
euro 274,53 a favore di
[...] Parte_3
. Parte_4
Pag. 9 di 10 Per ciascun ricorrente, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2) Condanna il alla rifusione, in Controparte_1
favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che liquida nella somma di euro
874,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
RE IA, così deciso il 15/11/2024.
Il Giudice.
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 10 di 10
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di RE IA, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, all'udienza del 15.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 831/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Naso del Foro di Roma
(c.f. ) e Ganzerli Cinzia del Foro di Mantova (c.f. C.F._5
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._6
quest'ultima, in Mantova via Chiassi 54
ricorrenti contro
(c.f. Controparte_1
, in persona del p.t. P.IVA_1 CP_2
Controparte_3
(c.f. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t. P.IVA_2 (c.f. ), Controparte_4 P.IVA_2
in persona del Dirigente l.r.p.t.
resistenti contumaci
OGGETTO: “Riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto periodi di supplenze brevi e saltuarie”.
Conclusioni
Per i ricorrenti: “Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto - Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti dei ricorrenti, la Nota del CP_5
17.12.12 e la Circolare Ministeriale n. 118/00 per contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del
28.6.1999; - Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto dei ricorrenti – Parte_1 Parte_2 [...]
e – alla corresponsione della Retribuzione Pt_3 Parte_4
Professionale Docenti di cui all'art. 7 CCNL 2001; - Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 3.762,04 (€ 1.003,09
+ € 1.396,93 + € 1.059,75 Parte_1 Parte_2
+ € 302,27 , e/o nella diversa misura Parte_3 Parte_4
ritenuta di giustizia, oltre interessi da ogni maturazione al saldo;
-
Condannare l'amministrazione al pagamento delle somme a favore dei ricorrenti al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art.
19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l'amministrazione al pagamento,
Pag. 2 di 10 a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore dei ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.08.2024, Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
chiedono il pagamento delle differenze retributive non versate, a
[...]
loro favore, dal , a titolo di Controparte_1
pagamento di retribuzione professionale docente, in relazione alla attività di docenza svolta a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
In particolare, i ricorrenti allegano di essere dipendenti del resistente
, con la qualifica di docente, esponendo altresì di avere svolto CP_1
supplenze temporanee nei periodi indicati in atto di ricorso ovvero:
1) , con ultima sede di servizio in Poviglio (RE), Parte_1
A.S. 2020/2021:
- dal 15.12.2020 al 06.06.2021 – IC “Poviglio Brescello” di Poviglio (RE)
(174gg-24/24);
2) , con ultima sede di servizio in Parte_2 CP_4
A.S. 2020/2021:
- dal 06.10.2020 al 05.06.2021 – IC “Aosta” di RE IA (RE)
(243gg-24/24);
Pag. 3 di 10 3) , con ultima sede di servizio in , Parte_3 CP_4
A.S. 2021/22:
- dal 06.10.2021 al 26.03.2022 – IC “Lepido” di RE IA (RE)
(172gg-18/18)
- dal 28.03.2022 al 02.04.2022 – IC “Lepido” di RE IA (RE) (6gg-
18/18);
- dal 04.04.2022 al 09.04.2022 – IC “Lepido” di RE IA (RE) (6 gg-
18/18);
4) , con ultima sede di servizio in GI, Parte_4
A.S. 2020/21:
- dal 02.02.21 al 27.02.21 – ITC “L. Einaudi” di GI (RE) (26gg-
8/18)
- dal 01.03.21 al 31.03.21 – ITC “L. Einaudi” di GI (RE) (31gg-
8/18)
- dal 07.04.21 al 30.04.21 – ITC “L. Einaudi” di GI (RE) (24gg-
8/18)
- dal 03.05.21 al 01.06.21 – ITC “L. Einaudi” di GI (RE) (30gg-
8/18)
- dal 03.06.21 al 05.06.21 – ITC “L. Einaudi” di GI (RE) (3gg-8/18)
- dal 08.06.21 al 10.06.21 – ITC “L. Einaudi” di GI (RE) (3gg-
8/18).
Pag. 4 di 10 La “Retribuzione Professionale Docente” è stata istituita con l'art. 7 del
C.C.N.L. 15.03.2001 ed è corrisposta ai docenti di ruolo e ai docenti precari, che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, atteso che non viene invece corrisposta ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie.
Richiamando il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e, ritenute insussistenti ragioni di differenziazione del trattamento retributivo a parità di prestazione, gli odierni ricorrenti chiedono la condanna del resistente al CP_1
pagamento della complessiva somma indicata nelle conclusioni, pari ad €
3.762,04, oltre interessi da ogni maturazione al saldo.
Stante la ritualità della notifica, parte resistente non si costituisce e viene dichiarata contumace all'udienza del 15.11.2024, all'esito della quale la causa viene discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. previo deposito in atti di note di precisazione del vantato credito, al lordo fiscale, netto previdenziale.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie
Pag. 5 di 10 di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.L. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
“1) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana).
2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, il qual prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto
Pag. 6 di 10 vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
3) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
4) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei”.
Nel caso di specie, prescindendo dalla tipologia di incarico, va osservato che la natura dell'attività svolta dai ricorrenti coincide con quella dei docenti a tempo indeterminato o con incarico annuale.
Unitamente a ciò, va altresì osservato che vista la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, parte ricorrente ha – di fatto – realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo della professionalità, a quello tipico di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non risultando sorretta la disparità di trattamento, riservata a parte ricorrente, da alcuna giustificazione oggettiva.
Pag. 7 di 10 Ritenuto condivisibile il richiamato orientamento del Supremo Collegio, i ricorrenti hanno diritto di ottenere il pagamento della “R.P.D.” per i periodi indicati in ricorso e documentati in atti, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei suindicati contratti a tempo determinato, stipulati con il resistente , non trovandosi in una CP_1
situazione che giustifichi una disparità di trattamento rispetto agli altri docenti che ne hanno beneficiato.
Sul punto, dato che il resistente è rimasto contumace non CP_1
sollevando alcuna contestazione delle domande azionate dai ricorrenti, va altresì osservato che, dai prodotti cedolini stipendiali, risulta oggettivamente la mancata corresponsione dell'emolumento di cui si tratta.
Pertanto, parte resistente deve essere condannata a corrispondere la
“Retribuzione professionale docente” per i periodi indicati in ricorso nella misura dei seguenti importi ovvero:
- € 911,01 a favore di;
Parte_1
- € 1.268,70 a favore di;
Parte_2
- € 962,47 a favore di;
Parte_3
- € 274,53 a favore di . Parte_4
Le somme sono calcolate sulla base del dettagliato conteggio contenuto in atto di ricorso ed eseguito in ossequio all'art. 7 C.C.N.L. 2001, che richiama l'art. 25 C.C.N.L. 31.08.1999 e sono state determinate al lordo fiscale, netto previdenziale con note di precisazione del credito depositate in atti l'11.11.2024.
Pag. 8 di 10 Sulla regolamentazione delle spese di lite, va applicato il criterio della soccombenza, come da liquidazione determinata in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi ex lege previsti per le cause di lavoro (scaglione da
€ 1.101,00 ad € 5.200,00), considerate le sole fasi di studio ed introduttiva
(data l'assenza di istruttoria ed il mero riportarsi all'atto introduttivo nella fase decisoria) e considerati altresì l'aumento per il numero di parti e la riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE IA, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 831/2024
R.G.L.:
1) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di ciascun ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente, prevista dall'art. 7 del
C.C.N.L. 15.03.2001, in relazione ai periodi di servizio di docenza, prestato in forza di contratti a tempo determinato, aventi ad oggetto incarichi di supplenze brevi e saltuarie e stipulati con il Controparte_1
;
[...]
2) per l'effetto, condanna il a Controparte_1
corrispondere, a titolo di retribuzione professionale docente, i seguenti importi, determinati al lordo fiscale, netto previdenziale ovvero: euro
911,01 a favore di;
euro 1.268,70 a favore di Parte_1 Parte_2
; euro 962,47 a favore di;
euro 274,53 a favore di
[...] Parte_3
. Parte_4
Pag. 9 di 10 Per ciascun ricorrente, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2) Condanna il alla rifusione, in Controparte_1
favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che liquida nella somma di euro
874,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
RE IA, così deciso il 15/11/2024.
Il Giudice.
Dott.ssa Elena Vezzosi
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