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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5829 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito della ordinanza n. 20381/2019, emessa dalla Corte di Cassazione in data 26/7/2019, iscritto al n. 4756/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(C.F. ) nato il 1°febbraio 1964 difensore di se stesso ex art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.Salvatore Coletta (C.F.
) C.F._2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29/11/2004 il proponeva Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n.756/2004 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere gli aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'Avv. , della somma di euro 5.945,21 oltre Parte_1 spese ed accessori, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte da quest'ultimo, quale difensore dell'Ente, nel giudizio definito dalla sentenza n.1364/2003 del TAR Campania.
A sostegno dell'opposizione contestava la sussistenza del diritto al compenso, in quanto, a seguito di convenzione stipulata con l'Avv. ed approvata dal Comune con la delibera 99 del Parte_1
1 6/6/2000, il professionista aveva diritto ad un compenso forfettario annuale pari a Lire 20.000.000, con esclusione dal medesimo, degli onorari e delle spese per i contenziosi con valore superiore a Lire
150.000.000 e delle spese vive per i contenziosi di valore superiore a Lire 150.000, da corrispondersi in misura non superiore a Lire 300.000 per ciascuna controversia;
eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva per la mancanza di copertura finanziaria.
Si costituiva l'Avv. che eccepiva che il valore indeterminabile della controversia definita Pt_1 dal TAR Campania escludeva l'applicabilità dei criteri previsti dalla convenzione, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di corrispondere al professionista il compenso maturato.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n.386/2008 del 28/5/2008 rigettava l'opposizione.
Il proponeva appello avverso la sentenza con atto di citazione Controparte_1 notificato il 10/3/2009 deducendo che le prestazioni professionali fornite dall'Avv. erano Pt_1 ricomprese nel rapporto convenzionale controverso, essendo in caso diverso nullo l'intero rapporto contrattuale relativo al giudizio per cui era stato chiesto il pagamento dei compensi professionali.
L'Avv. , costituitosi, eccepiva l'inammissibilità del motivo afferente alla presunta nullità del Pt_1 rapporto contrattuale intercorso tra il convenuto e l'Amministrazione, in quanto la contestazione era stata formulata per la prima volta in appello.
La Corte di Appello di Napoli con sentenza n.527/2015 pubblicata il 30/1/2015 accoglieva l'appello e revocava il decreto ingiuntivo.
In particolare, dopo aver condiviso il giudizio del giudice di prime cure in ordine alla interpretazione della convenzione nel senso che dal suo ambito esulavano tutte le cause di valore indeterminabile, riteneva fondato il motivo con il quale il aveva dedotto che, ove si fosse ritenuto che CP_1
l'incarico professionale conferito all'Avv. non era ricompreso nella convenzione, la mancata Pt_1 determinazione della misura del compenso avrebbe determinato la nullità del contratto di mandato tra il e il procuratore, per cui la domanda avrebbe dovuto essere comunque rigettata. CP_1
Ritenuta ammissibile l'eccezione di nullità formulata per la prima volta in appello in quanto nullità contrattuale rilevabile d'ufficio, la Corte di Appello di Napoli aveva ritenuto che il rapporto contrattuale tra le parti fosse privo della forma scritta ad substantiam in quanto il solo provvedimento amministrativo di affidamento di un incarico, in assenza della redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente nei confronti dei terzi, con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e della entità del compenso, non era sufficiente a costituire il vincolo contrattuale.
Né era sufficiente a perfezionare il contratto il rilascio al difensore della procura ex art. 83 c.p.c.e la sottoscrizione dell'atto difensivo, in quanto non equipollenti ad un effettivo disciplinare di incarico,
2 né come manifestazione espressa di volontà negoziale, né come contenuto minimo del contratto forma della P.A.
Inoltre la Corte di Appello riteneva invalida l'obbligazione di pagamento in favore del professionista in quanto non assistita dal correlativo impegno di spesa.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione Parte_1
, chiedendo la cassazione della sentenza per sei motivi.
[...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.20381/2019 pubblicata il 26/7/ 2019, ha accolto il secondo ed il terzo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri ed ha cassato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
In particolare, ha contestato, con il secondo motivo di ricorso, la violazione e la falsa Parte_1 applicazione dell'art. 83 c.p.c. e degli artt.16 e 17 del R.D.n.2440/1923, con riferimento all'accoglimento, da parte della Corte di Appello, dell'eccezione di nullità del contratto d'opera professionale per mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam; con il terzo motivo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'obbligazione di pagamento pretesa dall'Avv. fosse invalida in quanto non assistita dal correlativo impegno di spesa. Pt_1
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha affermato che quando la procura è stata conferita per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 83 c.p.c. ed è stata accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite atto difensivo sottoscritto, il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista deve ritenersi perfezionato e che, quanto all'impegno di spesa, la nullità correlata alla mancata previsione della spesa e della sua copertura non può concernere anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli enti alle controversie giudiziarie, sia perché è incerta l'incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, e sia perché nel bilancio dell'ente è di norma presente un voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 28/10/2019 ha chiesto “ confermare Parte_1 la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Distaccata di
Caserta n.386/2008 del 28.5.2008; rigettare l'appello R.G.1021/09 proposto dal
[...]
con atto di citazione notificato il 10.03.2009 e ogni altra diversa domanda Controparte_1 proposta nei confronti dell'avv. ; condannare il Parte_1 Controparte_1 al pagamento delle spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione all'avv. ”. Parte_1
Si è costituito il che ha eccepito che il riconoscimento della Controparte_1 validità contrattuale derivante dal conferimento della procura andava raccordato con la presenza della convenzione intercorrente tra le parti, che aveva determinato la misura del compenso, che la vicenda
3 era stata oggetto di numerosi contenziosi e che le questioni rilevanti erano l'interpretazione della convenzione e la validità dell'incarico affidato, risolte diversamente dalla giurisprudenza di merito.
Rappresentava l'oggettiva difficoltà interpretativa della convenzione e chiedeva la integrale compensazione delle spese di lite.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, mutato il Consigliere relatore e disposta l'anticipazione dell'udienza, era riservata in decisione all'udienza del 30/9/2025 con termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.20381/2019 pubblicata il 26/7/2019, in riforma della sentenza della Corte di Appello di Napoli
n.527/2015 pubblicata il 30/1/2015, va confermata la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere- Sezione Distaccata di Caserta n. 386/2008 del 28/5/2008 che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n.756/2004, riconoscendo a il diritto alla corresponsione Parte_1 dell'importo di euro 5.945,21 oltre spese ed accessori, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte da quest'ultimo, quale difensore dell'ente, nel giudizio definito con sentenza n.1364/2003 del TAR Campania.
La Corte di Cassazione ha affermato che nel contratto di patrocinio della pubblica amministrazione il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta;
ha inoltre affermato che la nullità correlata alla mancata previsione della spesa e della sua copertura non può concernere anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli Enti a controversie giudiziarie
Non essendovi ulteriori contestazioni nel giudizio riassunto, anche con riferimento al quantum del compenso professionale riconosciuto in favore di con il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- Sezione Distaccata di Caserta n. 756/2004, la sentenza di primo grado n.386/2008 del 28/5/2008 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- Sezione
Distaccata di Caserta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.756/2004 va integralmente confermata, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna del al Controparte_1 pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Le spese vanno liquidate, per tutti i gradi, in base alle tariffe contenute nel d.m. Giustizia 55/2014
(come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 5200,01 ed Euro
26.000,00.
4 Ed infatti, in caso di successione nel tempo delle tariffe professionali per gli avvocati, secondo la
S.C., quelle sopravvenute “sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del (…) decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (Cass. SS.UU. 17405/2012).
Non è chiaro, tuttavia, ciò che si intende per completamento dell'opera professionale e cioè se la prestazione può ritenersi conclusa in relazione a ciascun grado del processo. Al riguardo (pur dovendosi dare atto dell'esistenza di diversi orientamenti sul punto), appare condivisibile l'interpretazione secondo la quale, quanto meno quando vi sia stata la riforma delle sentenze rese nei gradi precedenti, le prestazioni svolte in relazione a quei gradi non possono considerarsi concluse, dovendosi valutare le stesse in base all'esito finale della lite (Cass. 30529/2017).
Pertanto le spese dei diversi gradi di giudizio possono essere liquidate secondo i valori riportati di seguito: primo grado fase di studio: € 459,00
fase introduttiva: € 389,00
fase istruttoria: € 839,50
fase decisoria: € 851,00 secondo grado fase di studio: € 567,00
fase introduttiva: € 460,00
fase istruttoria € 922,00
fase decisoria: € 955,50 giudizio di legittimità
fase di studio: € 638,00
fase introduttiva: € 567,00
fase decisoria: € 336,00 per il complessivo importo di euro 1541,00 giudizio di rinvio fase di studio: € 567,00
fase introduttiva: € 460,00
fase istruttoria € 922,00
5 fase decisoria: € 955,50.
Non sono documentate spese vive sostenute dall'attore in riassunzione nei diversi gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando nel giudizio di rinvio conseguente all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20381/2019:
1. Rigetta l'appello proposto dal e per l'effetto rigetta Controparte_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sezione
Distaccata di Caserta n. 756/2004, confermando la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere-Sezione Distaccata di Caserta n.386/2008 del 28/5/2008;
2. condanna il a rifondere a le spese di tutti Controparte_1 Parte_1
i gradi di giudizio, che liquida:
3. per il giudizio di primo grado: in € 2538,50 per compenso professionale ed € 380,77 per spese generali di rappresentanza e difesa;
4. per il giudizio di appello: in € 2904,50 per compenso professionale ed € 435,67 per spese generali di rappresentanza e difesa;
5. per il giudizio di legittimità: in € 1541,00 per compenso professionale ed € 231,15 per spese generali di rappresentanza e difesa;
6. per il giudizio di rinvio: in € 2904,50 per compenso professionale ed € 435,67 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Così deciso in Napoli l'11 novembre 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dott.ssa Caterina Molfino
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