TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 5577/2025
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo
Blandini, ha emesso la
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
- << , Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(P. IVA , con sede in Milano, Via G. De Castillia n. 23, in
[...] P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. e Dott. Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi (C.F. Parte_3
, in forza di procura generale alle liti per atto del Notaio C.F._1
di Milano in data 6 maggio 2020, Rep. 47.747 Racc. 21.937, Persona_1
conferita dal Dott. e dal Dott. con l'Avv. Parte_2 Parte_3
MAJOCCHI MATTEO, giusta delega in atti;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
(C.F./ P. IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM), via Angelo Emo n. 144, CAP.
00136, pec: Email_1
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE NON COSTITUITA-
<<tribunale civile e penale di milano>>
<>
CONCLUSIONI
Conclusioni come in ricorso introduttivo depositato in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte premetteva che la e la Pt_1
resistente avevano stipulato il contratto di locazione di beni mobili n. 12534038, mediante scambio di proposta e accettazione (doc. 2). Per adempiere alle obbligazioni derivanti dal suddetto Contratto, ha acquistato presso Business Job S.r.l.s. (indicato dallo stesso Pt_1
conduttore in sede di proposta (cfr. doc. 2), i seguenti beni mobili: n. 30 plafoniera led
595X595 26W 4000°K, n. 86 faro star-e, n. 80 tubo led mod. T8 150 cm, n. 2 tubo led mod.
T8 120 cm, n. 4 plafoniera led 595X595 13W 4000°K e n. 1 sistema domotica (di seguito anche solo il "Materiale"), corrispondendo l'importo complessivo di Euro 27.200,00 oltre
IVA, così come indicato nell'allegata fattura di acquisto (doc. 3). In data 08/07/2019 il materiale è stato consegnato dal Fornitore al Conduttore, così come risulta dal documento di trasporto del Fornitore e dal verbale di consegna, entrambi debitamente sottoscritti dal
Conduttore con anche il timbro di quest'ultimo (doc. 4).
Nel caso di specie, il contratto prevedeva il pagamento di n. 60 canoni di Euro 538,56 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi trimestralmente ed in via anticipata [canone 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> trimestrale Euro 1.615,68 , oltre IVA, per n. 20 trimestri], per un totale complessivo di Euro
32.313,60, oltre IVA.
Il conduttore, tuttavia, dopo aver corrisposto a solamente n. 4 canoni di locazione Pt_1
trimestrali, per un totale di Euro 6.462,72, oltre IVA, aveva unilateralmente interrotto i pagamenti e non ha provveduto al pagamento delle fatture nn. 587303, 227733, 1310625 e
1502280 emesse da (doc. 5). Pt_1
Come conseguenza dell'inadempimento del Conduttore, con lettera del 18/06/2021 (doc.
6), avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 12 Condizioni Generali), Pt_1
comunicava al conduttore l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, intimando al medesimo il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione del contratto, oltre alla restituzione del materiale.
Successivamente, il conduttore corrispondeva a la minor somma €15.023,88 Pt_1
(andando così a coprire le somme dovute a titolo di capitale per Euro 6.402,99, a titolo di penale per Euro 7.001,28 e a titolo di indennizzo per soli Euro 1.619,61).
Con successiva lettera di messa in mora del 3/9/2024, intimava il pagamento delle Pt_1
ulteriori somme dovute a seguito della risoluzione del contratto, oltre al reso del materiale.
In data 23/10/2024, assolvendo alla condizione di procedibilità prevista dalla legge,
l'odierna ricorrente invitava il conduttore a concludere una convenzione di negoziazione assistita.
A fronte dell'inadempimento del conduttore, aveva risolto il contratto ai sensi Pt_1 dell'art. 12 Condizioni Generali e a richiesto tutti gli importi pattuiti, ai sensi degli artt. 13 e
14 Condizioni Generali.
Importi di cui oggi chiede il pagamento con il presente ricorso. Pt_1
In particolare, il contratto prevedeva che, a seguito della risoluzione ex art. 12 Condizioni
Generali, avesse diritto di richiedere, oltre al reso del materiale, il pagamento delle Pt_1
somme a titolo di:
- canoni insoluti (oltre interessi di mora), pari alla somma delle fatture emesse da Pt_1
prima della risoluzione del Contratto e non saldate dal Conduttore (cfr. doc. 5);
- penale per inadempimento, «pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici» (ex art. 13 comma 2 Condizioni
Generali di Contratto);
- indennizzo, calcolato (ex art. 14, comma 2, Condizioni Generali)1 per il tempo in cui, a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto, il conduttore ha mantenuto la disponibilità del Materiale, contravvenendo all'obbligo di restituzione previsto dal comma
1 dell'art. 13 CGC;
- maggior danno dato dalla differenza tra il Corrispettivo che avrebbe avuto diritto Pt_1
ad incassare se il Contratto fosse giunto a naturale scadenza e la somma degli importi che ha incassato in esecuzione del contratto e/o che ha diritto a ricevere ad altro titolo in ragione del presente ricorso, ossia fatture insolute, penale e indennizzo. quindi chiedeva2 il pagamento della somma complessiva di euro €#21.062,31# al Pt_1
netto dell'acconto versato (pari ad Euro 15.023,88), così composta: Euro 20.999,91 (oltre interessi legali), quale indennizzo per la mancata restituzione del materiale, ex art. 14 CGC pari al valore del canone trimestrale (Euro 1.615,68 oltre IVA) moltiplicato per il numero di trimestri intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (18/06/2021) e quella di redazione del ricorso (17/12/2024) quindi per n. 14 trimestri;
chiedeva inoltre la consegna del materiale a suo tempo concesso in locazione al conduttore, come indicato in atti ed a cura e spese del resistente.
Non si costituiva controparte, e ciò pure se ritualmente notiziata della pendenza della presente procedura giudiziale a mezzo di formale e rituale notifica.
Alla mancata rituale costituzione della parte convenuta-resistente consegue la declaratoria di contumacia della stessa.
All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente riservava di emettere sentenza decisoria definitiva del presente giudizio nel termine di legge.
2…… €21.062,31, comprensiva di spese per il tentato recupero del credito in sede stragiudiziale (pari ad Euro 62,40 – doc. 7) e al netto dell'acconto versato (pari ad Euro 15.023,88 – vd. punto 7), così composta: Euro 20.999,91 (oltre interessi legali), quale indennizzo per la mancata restituzione del Materiale, ex art. 14 Condizioni Generali, pari al valore del canone trimestrale (Euro
1.615,68 oltre IVA) moltiplicato per il numero di trimestri intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (18/06/2021) e quella di redazione del ricorso (17/12/2024) quindi per n. 14 trimestri …;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia.
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014, Cass. Civ., ord. n.
26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SS.UU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass.
Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n.
2153/2020).
A fronte dell'inadempimento del conduttore, risolveva il contratto ai sensi dell'art. Pt_1
14 CGC e richiedeva tutti gli importi pattuiti, ai sensi degli artt. 13 e 14 delle CGC (cfr.).
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> Importi di cui oggi chiede giudizialmente la condanna della controparte al Pt_1
pagamento con il presente giudizio. A seguito della risoluzione ex art. 14 Condizioni generali, ha richiesto oltre al reso del materiale, il pagamento delle somme a titolo Pt_1
di canoni insoluti (oltre interessi di mora), pari alla somma delle fatture emesse da Pt_1
prima della risoluzione del Contratto e non saldate dal Conduttore, nonchè la penale per inadempimento, «pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici» (ex art. 13 comma 2 Condizioni Generali di Contratto); ancora chiede l'indennizzo, calcolato (ex art. 14, comma 2, Condizioni Generali) per il tempo in cui, a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto, il conduttore ha mantenuto la disponibilità del materiale, contravvenendo all'obbligo di restituzione previsto dal comma
1 dell'art. 13 Condizioni Generali;
da ultimo invoca il maggior danno dato dalla differenza tra il corrispettivo che avrebbe avuto diritto ad incassare se il contratto fosse giunto Pt_1
a naturale scadenza e la somma degli importi che ha incassato in esecuzione del contratto e/o che ha diritto a ricevere ad altro titolo in ragione del ricorso, ossia fatture insolute, penale e indennizzo.
Fermo il pagamento delle somme di cui sopra, la ricorrente locatrice chiede che il conduttore sia condannato a restituire il materiale alla quale unica legittima Pt_1
proprietaria dei beni.
Alla luce di quanto nei fatti già sopra esposto, l'adito Tribunale ritiene che la si sia Pt_1
legittimamente avvalsa della clausola contrattuale risolutiva espressa. Ed infatti, le parti con specifica clausola contrattuale avevano attribuito alla la facoltà di risolvere di Parte_1
diritto il contratto in determinati casi. La peculiarità dell'istituto deroga alla norma in base alla quale la risoluzione ha effetto solo se l'inadempimento non è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) ed infatti, quando la parte che ha patito il pregiudizio manifesta la volontà di avvalersi di detta clausola, il Giudice non esegue alcuna indagine circa la gravità del mancato adempimento nell'ottica dell'economia generale del contratto, posto che ciò è già stato preventivamente determinato e concordato dalle parti.
Ne consegue che il contratto è stato legittimamente dichiarato risolto di diritto, come prospettato dalla parte In forza dell'articolo richiamato nelle condizioni generali del Pt_1
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> contratto, in caso di risoluzione dell'accordo, il conduttore è tenuto al pagamento dei corrispettivi periodici maturati sino alla data di risoluzione e quindi dei canoni insoluti e dei cd, canoni a scadere (13,14 e 15 CGC del contratto anche sottoscritte specificatamente).
Parimenti - a fronte della puntuale allegazione a cura di parte attrice degli inadempimenti di parte resistente - non risultano (attesa anche la inerzia processuale della parte resistente rimasta processualmente silente seppure ritualmente notiziata della pendenza della presente procedura) in atti documenti ovvero elementi oggettivi di segno contrario che contrastino e contraddicano la puntuale ed articolata ricostruzione contabile offerta dalla parte ricorrente.
In assenza di materiale ed evidenze documentali in atti di segno contrario (ovvero ostative all'accoglimento della domanda giudiziale), in assenza di una diversa comprovata ed attendibile versione--ricostruzione ovvero anche solo di una
contro
-prospettazione (anche contabile) offerta dalla (pure onerata) parte conduttrice- resistente, la domanda della parte proposta nei confronti di parte conduttrice (positivamente ed attivamente onerata di Pt_1
provare ex art. 2697 II comma cc ed allegare pagamenti fossero parziali e in acconto sul maggior dovuto> ad estinzione anche parziale delle obbligazioni contrattuali a proprio carico) deve ritenersi provata ex art. 2697 cc, fondata.
In ragione del canone di ripartizione probatoria espresso dall'art. 2697 cc e del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; solo qualora costui offra la relativa dimostrazione, solo allora l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore. Infatti
“il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo (ndr. ex art. 2697, II comma cc) , la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.
L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, solo di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. anche Cass. n. 21512/2019).
Nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, come nel caso che ci occupa, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto3. La Suprema Corte ha recentemente ribadito il principio di diritto che attribuisce particolare rilevanza alle fatture commerciali e, nello specifico, all'annotazione contabile delle stesse da parte del destinatario, riconoscendole carattere confessorio in assenza di contestazioni. Infatti, "La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.
35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n.
26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che
l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720
c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del
23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del
04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del
20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del
18/02/2005.4 E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti (...)").
Quindi sarà dovuto in favore della parte ricorrente l'importo complessivo per quota Pt_1 capitale di €#21.062,31# oltre accessori di legge.
In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza, le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto 3 Cassazione civile, ord. n. 949 del 10.01.2024- (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998); 4 Cassazione civile, sez. II, 08.02.2024 n. 3581-Cassazione civile sez. II, ordinanza n. 1444 del 15 gennaio 2024; Cassazione civile, sez. II, sentenza 21 ottobre 2019, n. 26801;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente.
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione5 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo.
Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito6, deve ritenersi allo stato assorbita7.
5 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 6 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
7 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> ---
P.Q.M.
---
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 5577/2025, definitivamente pronunziando così provvede e dispone:
- Accoglie le domande di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la parte resistente
<< >> al pagamento, in favore della parte Controparte_1 P.IVA_2 ricorrente, dell'importo complessivo di Euro €#21.062,31# oltre ad interessi calcolati nella misura di legge, maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
-Condanna la parte la parte resistente << > alla Controparte_1 P.IVA_2 restituzione (a proprie cure e spese) in favore della parte attrice
[...]
<<13187000156>> del materiale come indicato in dettaglio nel Parte_1 ricorso;
-Disattende le altre domande formulate non già qui espressamente accolte;
-Condanna la parte resistente << > alla Controparte_1 P.IVA_2 refusione, in favore della controparte, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#5.250,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 15/04/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<>
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo
Blandini, ha emesso la
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
- << , Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(P. IVA , con sede in Milano, Via G. De Castillia n. 23, in
[...] P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. e Dott. Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi (C.F. Parte_3
, in forza di procura generale alle liti per atto del Notaio C.F._1
di Milano in data 6 maggio 2020, Rep. 47.747 Racc. 21.937, Persona_1
conferita dal Dott. e dal Dott. con l'Avv. Parte_2 Parte_3
MAJOCCHI MATTEO, giusta delega in atti;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
(C.F./ P. IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM), via Angelo Emo n. 144, CAP.
00136, pec: Email_1
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE NON COSTITUITA-
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
CONCLUSIONI
Conclusioni come in ricorso introduttivo depositato in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte premetteva che la e la Pt_1
resistente avevano stipulato il contratto di locazione di beni mobili n. 12534038, mediante scambio di proposta e accettazione (doc. 2). Per adempiere alle obbligazioni derivanti dal suddetto Contratto, ha acquistato presso Business Job S.r.l.s. (indicato dallo stesso Pt_1
conduttore in sede di proposta (cfr. doc. 2), i seguenti beni mobili: n. 30 plafoniera led
595X595 26W 4000°K, n. 86 faro star-e, n. 80 tubo led mod. T8 150 cm, n. 2 tubo led mod.
T8 120 cm, n. 4 plafoniera led 595X595 13W 4000°K e n. 1 sistema domotica (di seguito anche solo il "Materiale"), corrispondendo l'importo complessivo di Euro 27.200,00 oltre
IVA, così come indicato nell'allegata fattura di acquisto (doc. 3). In data 08/07/2019 il materiale è stato consegnato dal Fornitore al Conduttore, così come risulta dal documento di trasporto del Fornitore e dal verbale di consegna, entrambi debitamente sottoscritti dal
Conduttore con anche il timbro di quest'ultimo (doc. 4).
Nel caso di specie, il contratto prevedeva il pagamento di n. 60 canoni di Euro 538,56 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi trimestralmente ed in via anticipata [canone 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
32.313,60, oltre IVA.
Il conduttore, tuttavia, dopo aver corrisposto a solamente n. 4 canoni di locazione Pt_1
trimestrali, per un totale di Euro 6.462,72, oltre IVA, aveva unilateralmente interrotto i pagamenti e non ha provveduto al pagamento delle fatture nn. 587303, 227733, 1310625 e
1502280 emesse da (doc. 5). Pt_1
Come conseguenza dell'inadempimento del Conduttore, con lettera del 18/06/2021 (doc.
6), avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 12 Condizioni Generali), Pt_1
comunicava al conduttore l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, intimando al medesimo il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione del contratto, oltre alla restituzione del materiale.
Successivamente, il conduttore corrispondeva a la minor somma €15.023,88 Pt_1
(andando così a coprire le somme dovute a titolo di capitale per Euro 6.402,99, a titolo di penale per Euro 7.001,28 e a titolo di indennizzo per soli Euro 1.619,61).
Con successiva lettera di messa in mora del 3/9/2024, intimava il pagamento delle Pt_1
ulteriori somme dovute a seguito della risoluzione del contratto, oltre al reso del materiale.
In data 23/10/2024, assolvendo alla condizione di procedibilità prevista dalla legge,
l'odierna ricorrente invitava il conduttore a concludere una convenzione di negoziazione assistita.
A fronte dell'inadempimento del conduttore, aveva risolto il contratto ai sensi Pt_1 dell'art. 12 Condizioni Generali e a richiesto tutti gli importi pattuiti, ai sensi degli artt. 13 e
14 Condizioni Generali.
Importi di cui oggi chiede il pagamento con il presente ricorso. Pt_1
In particolare, il contratto prevedeva che, a seguito della risoluzione ex art. 12 Condizioni
Generali, avesse diritto di richiedere, oltre al reso del materiale, il pagamento delle Pt_1
somme a titolo di:
- canoni insoluti (oltre interessi di mora), pari alla somma delle fatture emesse da Pt_1
prima della risoluzione del Contratto e non saldate dal Conduttore (cfr. doc. 5);
- penale per inadempimento, «pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Generali di Contratto);
- indennizzo, calcolato (ex art. 14, comma 2, Condizioni Generali)1 per il tempo in cui, a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto, il conduttore ha mantenuto la disponibilità del Materiale, contravvenendo all'obbligo di restituzione previsto dal comma
1 dell'art. 13 CGC;
- maggior danno dato dalla differenza tra il Corrispettivo che avrebbe avuto diritto Pt_1
ad incassare se il Contratto fosse giunto a naturale scadenza e la somma degli importi che ha incassato in esecuzione del contratto e/o che ha diritto a ricevere ad altro titolo in ragione del presente ricorso, ossia fatture insolute, penale e indennizzo. quindi chiedeva2 il pagamento della somma complessiva di euro €#21.062,31# al Pt_1
netto dell'acconto versato (pari ad Euro 15.023,88), così composta: Euro 20.999,91 (oltre interessi legali), quale indennizzo per la mancata restituzione del materiale, ex art. 14 CGC pari al valore del canone trimestrale (Euro 1.615,68 oltre IVA) moltiplicato per il numero di trimestri intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (18/06/2021) e quella di redazione del ricorso (17/12/2024) quindi per n. 14 trimestri;
chiedeva inoltre la consegna del materiale a suo tempo concesso in locazione al conduttore, come indicato in atti ed a cura e spese del resistente.
Non si costituiva controparte, e ciò pure se ritualmente notiziata della pendenza della presente procedura giudiziale a mezzo di formale e rituale notifica.
Alla mancata rituale costituzione della parte convenuta-resistente consegue la declaratoria di contumacia della stessa.
All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente riservava di emettere sentenza decisoria definitiva del presente giudizio nel termine di legge.
2…… €21.062,31, comprensiva di spese per il tentato recupero del credito in sede stragiudiziale (pari ad Euro 62,40 – doc. 7) e al netto dell'acconto versato (pari ad Euro 15.023,88 – vd. punto 7), così composta: Euro 20.999,91 (oltre interessi legali), quale indennizzo per la mancata restituzione del Materiale, ex art. 14 Condizioni Generali, pari al valore del canone trimestrale (Euro
1.615,68 oltre IVA) moltiplicato per il numero di trimestri intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (18/06/2021) e quella di redazione del ricorso (17/12/2024) quindi per n. 14 trimestri …;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014, Cass. Civ., ord. n.
26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SS.UU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass.
Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n.
2153/2020).
A fronte dell'inadempimento del conduttore, risolveva il contratto ai sensi dell'art. Pt_1
14 CGC e richiedeva tutti gli importi pattuiti, ai sensi degli artt. 13 e 14 delle CGC (cfr.).
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
pagamento con il presente giudizio. A seguito della risoluzione ex art. 14 Condizioni generali, ha richiesto oltre al reso del materiale, il pagamento delle somme a titolo Pt_1
di canoni insoluti (oltre interessi di mora), pari alla somma delle fatture emesse da Pt_1
prima della risoluzione del Contratto e non saldate dal Conduttore, nonchè la penale per inadempimento, «pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici» (ex art. 13 comma 2 Condizioni Generali di Contratto); ancora chiede l'indennizzo, calcolato (ex art. 14, comma 2, Condizioni Generali) per il tempo in cui, a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto, il conduttore ha mantenuto la disponibilità del materiale, contravvenendo all'obbligo di restituzione previsto dal comma
1 dell'art. 13 Condizioni Generali;
da ultimo invoca il maggior danno dato dalla differenza tra il corrispettivo che avrebbe avuto diritto ad incassare se il contratto fosse giunto Pt_1
a naturale scadenza e la somma degli importi che ha incassato in esecuzione del contratto e/o che ha diritto a ricevere ad altro titolo in ragione del ricorso, ossia fatture insolute, penale e indennizzo.
Fermo il pagamento delle somme di cui sopra, la ricorrente locatrice chiede che il conduttore sia condannato a restituire il materiale alla quale unica legittima Pt_1
proprietaria dei beni.
Alla luce di quanto nei fatti già sopra esposto, l'adito Tribunale ritiene che la si sia Pt_1
legittimamente avvalsa della clausola contrattuale risolutiva espressa. Ed infatti, le parti con specifica clausola contrattuale avevano attribuito alla la facoltà di risolvere di Parte_1
diritto il contratto in determinati casi. La peculiarità dell'istituto deroga alla norma in base alla quale la risoluzione ha effetto solo se l'inadempimento non è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) ed infatti, quando la parte che ha patito il pregiudizio manifesta la volontà di avvalersi di detta clausola, il Giudice non esegue alcuna indagine circa la gravità del mancato adempimento nell'ottica dell'economia generale del contratto, posto che ciò è già stato preventivamente determinato e concordato dalle parti.
Ne consegue che il contratto è stato legittimamente dichiarato risolto di diritto, come prospettato dalla parte In forza dell'articolo richiamato nelle condizioni generali del Pt_1
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Parimenti - a fronte della puntuale allegazione a cura di parte attrice degli inadempimenti di parte resistente - non risultano (attesa anche la inerzia processuale della parte resistente rimasta processualmente silente seppure ritualmente notiziata della pendenza della presente procedura) in atti documenti ovvero elementi oggettivi di segno contrario che contrastino e contraddicano la puntuale ed articolata ricostruzione contabile offerta dalla parte ricorrente.
In assenza di materiale ed evidenze documentali in atti di segno contrario (ovvero ostative all'accoglimento della domanda giudiziale), in assenza di una diversa comprovata ed attendibile versione--ricostruzione ovvero anche solo di una
contro
-prospettazione (anche contabile) offerta dalla (pure onerata) parte conduttrice- resistente, la domanda della parte proposta nei confronti di parte conduttrice (positivamente ed attivamente onerata di Pt_1
provare ex art. 2697 II comma cc ed allegare pagamenti fossero parziali e in acconto sul maggior dovuto> ad estinzione anche parziale delle obbligazioni contrattuali a proprio carico) deve ritenersi provata ex art. 2697 cc, fondata.
In ragione del canone di ripartizione probatoria espresso dall'art. 2697 cc e del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; solo qualora costui offra la relativa dimostrazione, solo allora l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore. Infatti
“il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo (ndr. ex art. 2697, II comma cc) , la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.
L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, solo di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, come nel caso che ci occupa, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto3. La Suprema Corte ha recentemente ribadito il principio di diritto che attribuisce particolare rilevanza alle fatture commerciali e, nello specifico, all'annotazione contabile delle stesse da parte del destinatario, riconoscendole carattere confessorio in assenza di contestazioni. Infatti, "La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.
35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n.
26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che
l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720
c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del
23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del
04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del
20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del
18/02/2005.4 E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti (...)").
Quindi sarà dovuto in favore della parte ricorrente l'importo complessivo per quota Pt_1 capitale di €#21.062,31# oltre accessori di legge.
In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza, le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto 3 Cassazione civile, ord. n. 949 del 10.01.2024- (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998); 4 Cassazione civile, sez. II, 08.02.2024 n. 3581-Cassazione civile sez. II, ordinanza n. 1444 del 15 gennaio 2024; Cassazione civile, sez. II, sentenza 21 ottobre 2019, n. 26801;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione5 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo.
Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito6, deve ritenersi allo stato assorbita7.
5 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 6 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
7 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
P.Q.M.
---
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 5577/2025, definitivamente pronunziando così provvede e dispone:
- Accoglie le domande di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la parte resistente
<< >> al pagamento, in favore della parte Controparte_1 P.IVA_2 ricorrente, dell'importo complessivo di Euro €#21.062,31# oltre ad interessi calcolati nella misura di legge, maturati e maturandi dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
-Condanna la parte la parte resistente << > alla Controparte_1 P.IVA_2 restituzione (a proprie cure e spese) in favore della parte attrice
[...]
<<13187000156>> del materiale come indicato in dettaglio nel Parte_1 ricorso;
-Disattende le altre domande formulate non già qui espressamente accolte;
-Condanna la parte resistente << > alla Controparte_1 P.IVA_2 refusione, in favore della controparte, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#5.250,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 15/04/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<