Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Margherita Monte - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliera rel
Dott. Francesca Mammone - Consigliera ha pronunciato la seguente nella causa iscritta al n. r.g. 730/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA A. VOLTA, Parte_1 C.F._1
70, COMO, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO VILLA (C.F. ), che C.F._2
lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._3
MATTEOTTI, 11, MARIANO COMENSE, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPINA PUGLIESE
(C.F. ), che lo rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._4
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA Controparte_2 P.IVA_1
MATTEOTTI, 11, MARIANO COMENSE, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPINA PUGLIESE
(C.F. ), che la rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._4
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DI Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così giudicare:
A) Sull'appello incidentale proposto da e dal geom. Controparte_2 Controparte_1 in via preliminare
- dichiarare inammissibile l'appello incidentale, poiché tardivo e comunque proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito
- rigettare l'appello incidentale in quanto infondato.
B) Sull'appello principale: in riforma parziale della sentenza impugnata nel merito
- accogliere i motivi di cui al proposto appello e, per l'effetto, ferme le altre statuizioni di primo grado,
1) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 corrispondere a a titolo restitutorio, l'importo di € 22.519,84 (in luogo degli € Parte_1
4.216,55 previsti dalla sentenza di primo grado), oltre accessori di legge e interessi al tasso moratorio dalla data della domanda al saldo;
2) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Controparte_2 geom. in via tra loro solidale, a corrispondere a a titolo Controparte_1 Parte_1 risarcitorio, l'importo di € 56.300,91, oltre accessori di legge e interessi al tasso moratorio dalla data della domanda al saldo;
3) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Controparte_2 geom. in via tra loro solidale, a corrispondere a a titolo Controparte_1 Parte_1 risarcitorio del danno patrimoniale relativo all'inservibilità dell'area esterna e taverna e non patrimoniale, l'ulteriore importo che sarà liquidato ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre accessori di legge e interessi al tasso moratorio dalla data della domanda;
al saldo;
in punto spese,
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Controparte_2 geom. in via tra loro solidale, a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1
(legali e tecniche) di entrambi i gradi di giudizio e del precedente ATP, da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014, oltre 15% spese generali, 4% c.p.a. ed i.v.a. di legge”
NELL'INTERESSE DI Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE IN VIA D'URGENZA ALTRESÌ INAUDITA ALTERA PARTE sospendere la esecutività della sentenza impugnata per le motivazioni di cui in atto
IN VIA PRINCIPALE rigettare l'Appello proposto dal Signor in quanto infondato Parte_1 sia in fatto che in diritto oltre che non provato per le motivazioni in atti;
2 R.G. N. 730/2024
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE accogliere la impugnazione incidentale proposta dal Geometra
e accogliere integralmente le CONCLUSIONI rassegnate in Controparte_1 CP_3 primo grado e che riportano pedissequamente:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE ASSORBENTE NEL MERITO accertare la intervenuta decadenza e/ prescrizione del Signor dell'azione nei confronti del Geom. Parte_1 CP_1
[...]
IN VIA PRELIMINARE concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto decreto ingiuntivo N. decreto ingiuntivo n. 1966/2020 emesso dal IB di MO in data 3 dicembre 2020 afferente la procedura monitoria n.r.g. 2947/2020 in quanto la Opposizione non è fondata su prova né si appalesa di pronta e semplice soluzione;
IN VIA PRELIMINARE confermare il decreto ingiuntivo ingiuntivo n. 1966/2020 emesso dal
IB di MO in data 3 dicembre 2020 afferente la procedura monitoria n.r.g. 2947/2020 con il quale è stato ingiunto al Signor residente in [...]
n. 33 – C.F. a favore della parte istante CodiceFiscale_5 Parte_2 come ut supra identificata, l'importo di euro pari ad euro 105.682,82= oltre ad
[...] interessi come da domanda sino al saldo effettivo e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi euro 3.281,50= di cui euro 2.500,00= per compenso, maggiorato nella misura del 15% quale rimborso forfettario delle spese più IVA e CPA. ed oltre alle successive occorrende;
IN VIA PRELIMINARE respingere la domanda di chiamata di terzo per come formulata da Parte
Opponente in quanto destituita dei relativi presupposti ed accertare la decadenza di Parte_1 in punto
IN VIA PRELIMINARE in ogni caso rigettare ogni domanda per come formulata dall'Opponente nei confronti del Geom. per intervenuta decadenza e prescrizione. Controparte_1
NEL MERITO concedere provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ingiuntivo n. 1966/2020 emesso dal IB di MO in data 3 dicembre 2020 afferente la procedura monitoria n.r.g.
2947/2020 in quanto la Opposizione non è fondata su prova né si appalesa di pronta e semplice soluzione;
NEL MERITO con pronuncia provvisoriamente esecutiva voglia l'Ill.mo IB adito, contrariis rejectis e previe le opportune declaratorie respingere la interposta opposizione nonché le domande tutte ivi formulate perché totalmente infondate sia in fatto che in diritto oltre che non provate con integrale conferma, in ogni caso, del decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo ingiuntivo n.
1966/2020 emesso dal IB di MO in data 3 dicembre 2020 afferente la procedura monitoria n.r.g. 2947/2020 a favore del Geom. il pagamento di euro 105.682,82= Controparte_1 oltre ad interessi come da domanda sino al saldo effettivo e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi euro 3.281,50= di cui euro 2.500,00=per compenso , maggiorato nella misura del 15% quale rimborso forfettario delle spese più IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende.
SEMPRE NEL MERITO in ogni caso dichiarare tenuta e conseguentemente condannare il Signor all'immediato pagamento a favore del Geom. della somma Parte_1 Controparte_1 azionata con decreto ingiuntivo pari ad euro 105.682,82= oltre ad interessi come da domanda sino
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al saldo effettivo e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi euro 3.281,50= di cui euro 2.500,00= per compenso, maggiorato nella misura del 15% quale rimborso forfettario delle spese più IVA e CPA. ed oltre alle successive occorrende;
SEMPRE NEL MERITO in ogni caso rigettare ogni domanda per come formulata dall'Opponente altresì in via riconvenzionale nei confronti del Geom. in quanto destituita di Controparte_1 fondamento alcuno sia in fatto che in diritto oltre che non provata;
SEMPRE NEL MERITO in ogni caso rigettare ogni domanda per come formulata dall'Opponente nei confronti del Convenuto Opposto per intervenuta decadenza e prescrizione. SEMPRE NEL
MERITO e sempre previa ogni opportuna declaratoria di Legge e del caso condannare il Signor
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. a favore del Geom. in Parte_1 Controparte_1 quella misura ritenuta di giustizia eventualmente con pronuncia anche secondo equità ;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre al 15% dispese generali di giustizia . oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge sulle somme imponibili nella percentuale vigente nel dì del pagamento;
CONFERMARE LA SENTENZA IMPUGNATA nei capi non espressamente impugnati.
IN VIA ISTRUTTORIA convocare a chiarimenti il CTU E/O INTEGRARE LA CONSULENZA
TECNICA D'UFFICIO GIA' DISPOSTA CON LA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL
CTP IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre al 15% dispese generali di giustizia . oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge sulle somme imponibili nella percentuale vigente nel dì del pagamento per entrambi i gradi di giudizio”
NELL'INTERESSE DI Controparte_2
“IN VIA PRINCIPALE rigettare l'Appello proposto dal Signor in quanto infondato Parte_1 sia in fatto che in diritto oltre che non provato per le motivazioni in atti;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE accogliere la impugnazione incidentale proposta dalla Società
accogliere integralmente le CONCLUSIONI Controparte_4 rassegnate in primo grado e che riportano pedissequamente:
“IN VIA PRELIMINARE concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto decreto ingiuntivo N. 1453/2020 emesso in data 4 settembre 2020 dal IB di MO , nella persona del Dottor Agostino Abate, afferente la procedura monitoria n.r.g. 2940/2020 in quanto la
Opposizione non è fondata su prova né si appalesa di pronta e semplice soluzione;
IN VIA
PRELIMINARE confermare il decreto ingiuntivo N. 1453/2020 emesso in data 4 settembre 2020 dal IB di MO , nella persona del Dottor Agostino Abate, afferente la procedura monitoria
n.r.g. 2940/2020 con il quale è stato ingiunto al Signor residente in [...]( Parte_1
CO) Via G. Garibaldi n. 33 – C.F. a favore della parte istante CodiceFiscale_5 [...] come ut supra identificata, l'importo di euro 28.759,85= (diconsi Controparte_2 ventottomilasettecentocinquantanove/85) da maggiorare degli interessi moratori ai sensi del D.lgs
231/02 sull'importo capitale dalla rispettiva scadenza di pagamento indicato nelle fatture al saldo effettivo, oltre onorari di cui al procedimento monitorio liquidati in complessivi euro 1.896,00le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi euro 1.896,00 di cui euro
1.400,00 00 per compenso, maggiorato nella misura del 15% quale rimborso forfettario delle spese più IVA e CPA. ed oltre alle successive occorrende;
4 R.G. N. 730/2024
IN VIA PRELIMINARE in ogni caso rigettare ogni domanda per come formulata dall'Opponente altresì in via riconvenzionale nei confronti di per intervenuta Controparte_2 decadenza e prescrizione. NEL MERITO concedere provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto N. 1453/2020 emesso in data 4 settembre 2020 dal IB di MO , nella persona del
Dottor Agostino Abate, afferente la procedura monitoria n.r.g. 2940/2020 in quanto la Opposizione non è fondata su prova né si appalesa di pronta e semplice soluzione;
NEL MERITO con pronuncia provvisoriamente esecutiva voglia l'Ill.mo IB adito, contrariis rejectis e previe le opportune declaratorie respingere la interposta opposizione nonché le domande tutte ivi formulate perché totalmente infondate sia in fatto che in diritto oltre che non provate con integrale conferma, in ogni caso, del decreto ingiuntivo N. 1453/2020 emesso in data 4 settembre 2020 dal IB di MO , nellA persona del Dottor Agostino Abate, afferente la procedura monitoria n.r.g. 2940/2020 a favore di Controparte_2
SEMPRE NEL MERITO in ogni caso dichiarare tenuta e conseguentemente condannare il Signor all'immediato pagamento a favore della al Parte_1 Controparte_2 pagamento di cui alla somma azionata con decreto ingiuntivo pari ad euro 28.759,85= (diconsi ventottomilasettecentocinquantanove/85) oltre ad interessi come da domanda sino al saldo effettivo
e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi euro 1.896,00 di cui euro
1.400,00 00 per compenso, maggiorato nella misura del 15% quale rimborso forfettario delle spese più IVA e CPA. ed oltre alle successive occorrende;
SEMPRE NEL MERITO in ogni caso rigettare ogni domanda per come formulata dall'Opponente altresì in via riconvenzionale nei confronti della in quanto destituita Controparte_2 di fondamento alcuno sia in fatto che in diritto oltre che non provata;
SEMPRE NEL MERITO in ogni caso rigettare ogni domanda per come formulata dall'Opponente altresì in via riconvenzionale nei confronti di per intervenuta Controparte_2 decadenza e prescrizione.
SEMPRE NEL MERITO confermare il rigetto della istanza ex art. 186 bis cpc in quanto del tutto carente dei presupposti per la emissione della relativa Ordinanza in quanto le somme di cui alla istanza sono in contestazione.
SEMPRE NEL MERITO confermare il rigetto della istanza ex art. 186 ter cpc in quanto del tutto carente dei presupposti per la emissione della relativa Ordinanza in quanto non sussistono i requisiti ex art. 633 e seguenti cpc
SEMPRE NEL MERITO e sempre previa ogni opportuna declaratoria di Legge e del caso condannare il Signor al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. a favore di Parte_1 [...] in quella misura ritenuta di giustizia eventualmente con pronuncia anche secondo Controparte_2 equità ;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre al 15% dispese generali di giustizia . oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge sulle somme imponibili nella percentuale vigente nel dì del pagamento;
”
CONFERMARE LA SENTENZA IMPUGNATA nei capi non espressamente impugnati.
IN VIA ISTRUTTORIA convocare a chiarimenti il CTU E/O INTEGRARE LA CONSULENZA
GIA' DISPOSTA IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di Controparte_5
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causa oltre al 15% dispese generali di giustizia . oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge sulle somme imponibili nella percentuale vigente nel dì del pagamento per entrambi i gradi di giudizio”
Svolgimento del processo
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 971/2023 del IB di MO, che ha accolto le opposizioni (riunite in un unico giudizio) promosse da avverso i Parte_1 decreti ingiuntivi emessi in favore dell'impresa edile (d.i. n. 1453/2020, di Controparte_2
€ 28.759,85 a saldo del compenso per i lavori d'appalto) e del direttore dei lavori Controparte_1
(d.i. n. 1966/2020, di € 105.682,82, a saldo del compenso per l'attività di progettazione e assistenza tecnica per opere edili). Il tribunale, revocati i decreti ingiuntivi opposti, in accoglimento parziale delle allegazioni di parte opponente ha dichiarato la risoluzione del contratto d'appalto tra Pt_1 il e per inadempimento dell'impresa edile, e condannato Pt_1 Controparte_2 quest'ultima a corrispondere in favore del medesimo l'importo di € 4.216,55 a titolo Pt_1 restitutorio, nonché l'importo di € 56.300,91, a titolo risarcitorio, ed inoltre condannato il d.l.
a corrispondere al a titolo risarcitorio, l'importo di € 33.754,88. Controparte_1 Pt_1
I fatti e le allegazioni delle parti
L'opponente, premesso che:
- in relazione all'immobile di sua proprietà sito in AR (Co), aveva affidato ad CP_1
con contratto stipulato in data 08.04.2011, l'incarico professionale per la
[...] progettazione e assistenza tecnica per la realizzazione di opere edili, e ad Controparte_2
con contratto stipulato in data 03.05.2017, l'appalto per la realizzazione di tali opere;
[...]
- nel corso dell'esecuzione del contratto, aveva, in plurime occasioni, contestato all'impresa e al d.l. la mancata esecuzione di talune opere e vizi e difetti di altre;
- il 05.12.2019 l'impresa esecutrice dei lavori aveva abbandonato il cantiere senza più farvi ritorno;
- al fine di verificare lo stato dei luoghi, individuare lo stato di avanzamento del cantiere e la sussistenza dei vizi e difetti denunciati, aveva esperito un accertamento tecnico preventivo
(R.G. N. 2396/2020);
- ad ATP già depositata, si manifestavano ulteriori vizi,
chiedeva, in accoglimento dell'opposizione proposta, per quanto qui ancora interessa:
- nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori, la risoluzione del contratto per inadempimento e la sua condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, nonché alla restituzione del maggior importo pagato, eventualmente accertato a fronte della decurtazione dall'importo convenuto tra le parti, e dal corrisposto all'impresa a titolo di Pt_1 corrispettivo d'appalto, il controvalore delle opere previste in contratto ma non eseguite;
- nei confronti del d.l., che venisse accertata la sua responsabilità solidale con in CP_2 rapporto ad alcune domande risarcitorie, e la sua responsabilità esclusiva per altre.
6 R.G. N. 730/2024
Costituitisi, l'impresa e il d.l. contestavano le avverse pretese, sostenendo la legittimità dei decreti ingiuntivi. Il secondo chiamava in causa, in manleva rispetto alle domande risarcitorie proposte nei suoi confronti, i quattro subappaltatori, l'ing. l'impresa la CP_6 Controparte_7 società IVAC s.r.l. e il perito industriale , quest'ultimo rimasto contumace. Persona_1
La sentenza di primo grado
Nel corso del giudizio, veniva acquisito il fascicolo del procedimento per ATP e veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio, ad integrazione delle risultanze già raggiunte con l'accertamento tecnico preventivo ante causam, con la convocazione del consulente tecnico d'ufficio nominato affinché rendesse i chiarimenti resisi necessari.
Il IB di MO, previa riunione delle cause (l'una – la R.G. n. 3819/2020 – promossa da nei confronti di con la chiamata del terzo geom. l'altra – Pt_1 Controparte_2 CP_1 la R.G. n. 740/2021 – promossa da nei confronti del d.l. , con sentenza n. Pt_1 CP_1
971/2023, emessa in data 19.09.2023, così statuiva:
“- accoglie le opposizioni e, per l'effetto, revoca i decreti ingiuntivi n. 1453/2020 e n. 1966/2020 emessi dal IB di MO;
- dichiara risolto per inadempimento dell'appaltatore il contratto d'appalto tra e Parte_1
e, per l'effetto: Controparte_2
o condanna a corrispondere a a titolo restitutorio, Controparte_2 Parte_1
l'importo di €4.216,55, oltre accessori di legge e interessi al tasso moratorio dalla data della domanda al saldo;
o condanna a corrispondere a a titolo risarcitorio, Controparte_2 Parte_1
l'importo di €56.300,91, oltre accessori di legge e interessi al tasso moratorio dalla data della domanda al saldo;
- condanna a corrispondere a a titolo risarcitorio, l'importo di Controparte_1 Parte_1
€33.754,88, oltre accessori di legge e interessi al tasso moratorio dalla data della domanda al saldo;
- rigetta le domande formulate ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Per_
- rigetta le domande formulate da nei confronti dei terzi chiamati , Controparte_1
[...]
Ivac s.r.l. e - Controparte_7 CP_6
- condanna e in solido, al pagamento delle spese di lite Controparte_2 Controparte_1 sostenute da liquidate in €1.070,00 per spese anticipate ed €14.103,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.; Per_
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da , Controparte_1 Controparte_7
e Ivac s.r.l., liquidate, per ciascuno, in €14.103,00 per compenso professionale, oltre 15% per
[...] spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario quanto a Ivac s.r.l.;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di e di per metà ciascuno;
Controparte_2 Controparte_1
- condanna e in solido, al pagamento delle spese di lite Controparte_2 Controparte_1 sostenute da nel procedimento per ATP, liquidate in complessivi €3.279,00 per Parte_1
7 R.G. N. 730/2024
compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, i.v.a. e c.p.a., e al pagamento delle spese tecniche e legali sostenute da in fase stragiudiziale, pari a €2.135,47, oltre interessi Parte_1 al tasso moratorio dalla data della domanda al saldo”.
Nei limiti di quanto utile in questa sede, giova segnalare che, quanto al rapporto committenza- impresa esecutrice, il tribunale, dopo aver osservato che l'accertamento tecnico aveva rivelato la sussistenza di buona parte delle doglianze fatte valere dall'opponente ha risolto, per Pt_1 inadempimento di il contratto di appalto, e, comunque, ritenuto che nulla fosse Controparte_2 ancora dovuto all'impresa medesima a titolo di saldo per le opere già effettuate (rispetto a quanto portato dal d.i., per € 28.759,85). Invero, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, con cui è stato chiesto lo scomputo dal corrispettivo d'appalto del valore delle opere previste in contratto e non eseguite (o eseguite in misura inferiore), il primo giudice ha accertato un controcredito di per € 32.976,401 e, su tali basi, condannato l'impresa Pt_1 esecutrice a restituire in suo favore la differenza, pari a € 4.216,55 (€ 32.976,40 - € 28.759,85).
Oltre a ciò, il tribunale ha accolto la domanda risarcitoria svolta sempre in via riconvenzionale dal limitatamente ai pregiudizi connessi ai costi di ripristino / sistemazione dei vizi e difetti Pt_1 accertati in via peritale, per complessivi € 56.300,912, mentre ha respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, quantificata da in base al solo valore locativo Pt_1 1 “I. quanto alle opere previste dal contratto e non eseguite: • a) pensilina lato porticato: si tratta di opera mai realizzata ma nemmeno computata, ragion per cui non assurge né a voce di rimborso né a voce di danno (essendo stata chiesta la risoluzione e non l'adempimento); • b) sistemazione del terreno da riportare attorno al fabbricato: si tratta di voce di rimborso, perché non compiutamente eseguita ma ciononostante contabilizzata, per €22.590,80; • c) taglio piante a ridosso del fabbricato: si tratta di opera mai realizzata ma nemmeno computata, ragion per cui non assurge né a voce di rimborso né a voce di danno (essendo stata chiesta la risoluzione e non l'adempimento); • d) muri di recinzione: si tratta di opera mai realizzata ma nemmeno computata, ragion per cui non assurge né a voce di rimborso né a voce di danno (essendo stata chiesta la risoluzione e non l'adempimento); • e) muri corsello box: si tratta di opera mai realizzata ma nemmeno computata, ragion per cui non assurge né a voce di rimborso né a voce di danno (essendo stata chiesta la risoluzione e non l'adempimento); • f) asfaltatura strada di accesso e corsello box: si tratta di voce di rimborso, perché non compiutamente eseguita ma ciononostante contabilizzata, per €6.060,60; • g) muretto interno fronte cucina e zona vano pompa di calore: si tratta di opera mai realizzata ma nemmeno computata, ragion per cui non assurge né a voce di rimborso né a voce di danno (essendo stata chiesta la risoluzione e non l'adempimento). II. Quanto alle opere eseguite in misura inferiore a quanto previsto nel computo metrico: • a) 4 controtelai metallici per porte a scomparsa: €1.000,00; • b) 1 porte tagliafuoco: €525,00; • c) 1 cancello elettrico per passo carraio:
€2.800,00”, pagg. 25-26 sentenza di primo grado. 2 “• a) vano esterno pompa di calore – formazione di ghiaccio: €775,24; • b) taverna – infiltrazione di acqua dalle pareti: €12.000,00; • c) box – errata pendenza e conseguente ristagno d'acqua: €1.005,80; • d) muro interno box – distacco della tinteggiatura: non riscontrato;
• e) impianto di riscaldamento / raffrescamento (problemi di installazione e funzionamento): €21.216,37; • f) impianto di deumidificazione – pannello di allarme posizionato nel controsoffitto: nulla a seguito dell'intervento del terzo;
• g) centrale termica – muri macchiati e isolamento incompleto CP_8 tubi caldaia: €216,50; • h-i) pavimentazione esterna – cedimenti e pianerottolo ingresso piano terra – pendenza non corretta: €6.000,00; • j) porta ingresso piano terra – muro fuori squadra: €214,80; • k) terreno di fronte alla porta di ingresso – non drena: già incluso nella sistemazione del terreno;
• l) sigillatura davanzali – distacco del silicone:
€239,40; • m) rivestimento in pietra – dettagli angoli non corretti: €1.870,00; • n) murature perimetrali – rigonfiamento in prossimità serramento cucina: non riscontrato come vizio;
• o) oscuranti interni – motori a vista: 600,00; • p) finitura muri interni – formazione crepe: €614,40; • q) parapetto in vetro soppalco – aloni ed errata installazione:
€5.292,30; • r) rivestimenti bagno e pavimentazioni – residui di stucco: non riscontrato;
• s) vano sottoscala e soppalco
– formazione di muffe di condensa: non riscontrato come vizio;
• t) taverna – prese non funzionanti: non riscontrato;
• u) taverna – battiscopa porta bagno troppo sporgente: €33,30; • v) cancello carraio – ante disallineate e formazione di ruggine: €343,50; • w) recinzioni esterne – mancata finitura: non in contratto;
• x) luci segnapassi corsello – tipologia non adeguata: €1.579,30; • y) luci esterne – lampade provvisorie: non in contratto;
• z) zona esterna alla recinzione di cantiere – sterpaglie lasciate in loco: €500,00. Considerati anche €3.800,00 per oneri relativi alle pratiche di fine lavori e di sicurezza”, pagg. 26-28 sentenza di primo grado.
8 R.G. N. 730/2024
(“considerato che non v'è dimostrazione della completa inservibilità delle due aree, una delle quali, peraltro, esterna, mentre l'altra trattasi meramente di taverna non insonorizzata”, pag. 28 sentenza di primo grado), e la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, per difetto di allegazione in ordine al pregiudizio asseritamente patito.
Quanto al rapporto committenza-direttore lavori, il tribunale ha, prioritariamente, escluso l'operatività della responsabilità solidale per i vizi dell'opera, considerata l'inapplicabilità al detto rapporto delle disposizioni di cui agli artt. 1667-1668 c.c., il quale doveva, invece, essere esaminato alla luce di quanto disposto dagli artt. 2230 e ss. c.c.
Tanto premesso, in accoglimento dell'opposizione relativa all'importo ingiunto in favore del di € 105.682,82, richiesto a saldo del compenso per l'attività di progettazione e assistenza CP_1 tecnica per opere edili, ha ritenuto che nulla gli fosse dovuto da parte di per difetto di prova Pt_1
e, in particolare, per non avere il medesimo prodotto (come era suo onere fare, in qualità di CP_1 attore in senso sostanziale) i giustificativi delle spese sostenute nonché le attività svolte in esecuzione dell'incarico.
Il tribunale ha, inoltre, accolto la domanda riconvenzionale di di risarcimento danni, svolta Pt_1 nei confronti del d.l., limitatamente ai danni da quest'ultimo cagionati e non addebitabili all'impresa esecutrice, connessi all'impianto fotovoltaico, al progetto d'impianto elettrico ed alle difformità del titolo abilitativo, per come accertati dal CTU, per complessivi € 33.754,883.
Ha, infine, rigettato le domande di manleva nei confronti dei soggetti terzi chiamati da non CP_1 sussistendo “alcun rapporto contrattuale fra il d.l. e le subappaltatrici, che non sono state chiamate in giudizio dall'impresa appaltatrice, costituitasi tardivamente” (pag. 29, sentenza di primo grado).
L'appello
La sentenza è stata impugnata da che ha censurato: Parte_1
1) l'erronea determinazione del quantum restitutorio posto a carico di Controparte_2
Sul punto, l'appellante rileva che, nel computare la voce restitutoria di (di € 4.216,55), Pt_1 il tribunale sarebbe partito dall'erronea premessa che il credito azionato in via monitoria da per € 28.759,85, fosse da considerarsi accertato, mentre, a suo dire, dalla Controparte_2 documentazione prodotta dalla stessa appaltatrice (in particolare, dal doc. 3, fasc. monitorio) risulterebbe che l'importo dovuto a titolo di saldo delle opere di capitolato ammonterebbe alla minor somma di € 10.456,56, esclusi, invece, i restanti importi di € 13.275,00 e di € 5.028,29, riferiti a “voci asseritamente dovute quali saldi per “opere elettriche eseguite” e per
“rifacimento scala interna”, extra capitolato”, di cui contesta la debenza (pag. 13, atto di citazione in appello).
In accoglimento di tale motivo, insiste, quindi, affinché l'importo oggetto di restituzione in favore di venga emendato e quantificato nel maggior importo di € 22.519,84 (€ Pt_1
32.976,40 - € 10.456,56); R.G. N. 730/2024
2) l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilità solidale del d.l. per i vizi e difetti riconducibili all'errata esecuzione dei Controparte_1 lavori da parte dell'impresa Sul punto, espone che, nell'escludere Controparte_2 siffatta responsabilità del sul rilievo della non operatività, (anche) nel rapporto CP_1 committenza-d.l., della disciplina speciale prevista dagli artt. 1667-1669 c.c., il tribunale avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 2055 c.c. e dell'interpretazione constante della giurisprudenza di legittimità;
3) l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto a) i danni di natura patrimoniale, per indisponibilità di locali /aree, nonché b) i danni non patrimoniali, in dipendenza degli inadempimenti delle odierne appellate, che, invece, sarebbero stati, a suo dire, ampiamente allegati e provati;
4) l'equivocità della sentenza di primo grado nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite, chiedendo a questa Corte di precisare, al precipuo fine di scongiurare le interpretazioni dissonanti emerse in sede di messa in esecuzione della sentenza medesima, con le opposizioni a precetto notificate dalle appellate, che a) la condanna alle “spese della consulenza tecnica” comprenda anche quelle liquidate al CTU nella fase di ATP e che b) l'importo delle spese della consulenza tecnica d'ufficio debba porsi “a carico solidale” di e del d.l. Controparte_2
e non al 50% ciascuno. In via subordinata ha chiesto che la sentenza fosse riformata CP_1 nel senso sopra esposto.
Sotto altro profilo, censura le modalità con cui il giudice è pervenuto alla liquidazione delle spese in favore del e, in particolare, il fatto di averle liquidate considerando la Pt_1 sussistenza di un unico procedimento, mentre le cause erano originariamente due, successivamente riunite a memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. già depositate. Nella specie, secondo l'appellante “La quantificazione avrebbe quindi dovuto obbedire ai seguenti criteri: - liquidazione integrale delle fasi di studio, introduttiva e di trattazione separatamente per le due cause distinte;
- liquidazione di un'unica fase giudiziale (unica fase svoltasi post riunione) maggiorata del 30% in ragione della pluralità delle parti (due)” (pag. 26, atto di citazione in appello).
Gli appelli incidentali
Si sono costituiti in giudizio e che hanno domandato il Controparte_2 Controparte_1 rigetto del gravame e interposto appello incidentale, chiedendo la parziale riforma della sentenza di primo grado.
Con il proprio appello incidentale, ha chiesto la parziale riforma della sentenza in Controparte_1 ordine:
1) all'imputazione a carico del progettista e direttore lavori degli ulteriori danni cagionati al committente e non addebitabili all'impresa, predicando, sul punto, l'insussistenza di qualsivoglia prova emergente dai documenti di causa circa una pretesa sua responsabilità;
2) al ritenuto mancato raggiungimento di prova in ordine al proprio credito professionale per l'opera svolta. Sul punto, lamenta che il primo giudice avrebbe deciso senza alcun vaglio della documentazione in atti, prodotta a supporto del decreto ingiuntivo emesso per ottenerne il
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pagamento e consegnata altresì al CTU per lo svolgimento degli accertamenti peritali (scrittura privata di conferimento dell'incarico, non disconosciuta dal committente;
calcolo online del compenso professionale, dal quale si evincerebbe che quanto imputato dal geom. CP_1 sarebbe in linea con i tabellari di settore;
parere di adeguatezza dell'Ordine di appartenenza).
Su tali basi, insiste per il riconoscimento del proprio credito per € 105.682,82, così calcolato:
“-acconti ricevuti per prestazioni professionali:
€.70.000,00 (IVA19% e Contributo cassa geometri 5% esclusi)
-totale delle prestazioni professionali:
€.152.500,25 (IVA 19% e Contributo cassa geometri 5%)
Prestazione di cui sopra è comprensiva delle prestazioni professionali svolte da altri professionisti e cioè: strutturista calcolatore dei cementi armati €.11.164,06 - del geologo
€.5.709,73 - del tecnico specialista in acustica €.1.427,43
-differenza dovuta al professionista (come da decreto ingiuntivo)
€.152.500,25 - €.70.000,00(acconti) = €.82.500,25 che con l'aggiunta di IVA 19% e Contributo integrativo cassa geometri 5% diventano €.105.682,82”;
3) alla sussistenza di equivocità portate nella sentenza di primo grado relativamente alla regolamentazione delle spese, richiamando le doglianze già oggetto di opposizione a precetto.
con il proprio appello incidentale ha criticato la sentenza di primo grado Controparte_2 nella parte in cui:
1) ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, nonostante lo stesso giudice avesse confermato la pretesa creditoria di essa società, per come portata dal decreto ingiuntivo medesimo;
2) ha risolto il contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore. Sul punto, l'appellante incidentale contesta la sussistenza del requisito della non scarsa importanza di cui all'art. 1455
c.c., considerato che, per stessa ammissione del il valore dell'appalto era di € Pt_1
882.595,97, mentre l'asserito inadempimento sarebbe circoscritto a poche migliaia di euro;
3) ha quantificato i costi di ripristino delle opere viziate sulla base delle valutazioni effettuate dal
CTU, adducendo, al riguardo, che, nel fare ciò, il perito avrebbe, tuttavia, inspiegabilmente revisionato in aumento le stime svolte in sede di ATP, chiedendo rinnovarsi CTU;
4) ha provveduto alla regolamentazione delle spese, e chiede alla Corte chiarimenti in ordine a pretese equivocità della pronuncia sul punto, richiamando le doglianze già oggetto di opposizione a precetto.
Il Collegio, con ordinanza del 27 giugno del 2024 ha accolto l'istanza di sospensiva ex art. 283
c.p.c. presentata dagli appellanti incidentali e rinviando Controparte_2 Controparte_1 all'udienza del 10 ottobre 2024, in occasione della quale ha concesso i termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito di memorie.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., questa Corte ha trattenuto la causa in decisione in data 13.02.2025.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 19.02.2025.
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Motivi della decisione
Sull'appello principale di Pt_1
L'appello principale svolto da è parzialmente fondato, nei termini che seguono. Parte_1
1. Con il primo motivo di appello, si duole del fatto che il giudice di prime cure, Parte_1 detrarre dal quantum dovuto all'appaltatrice - a titolo di saldo residuo per le opere effettuate - il valore corrispondente alle opere non eseguite (o eseguite in misura inferiore rispetto a quanto previsto in contratto), quantificato in € 32.976,40, avrebbe erroneamente tenuto fermo l'importo di
€ 28.759,85, recato dal decreto ingiuntivo emesso in favore di quando, per Controparte_2 contro, il credito dell'appaltatrice a saldo delle opere effettuate doveva ritenersi d'importo inferiore.
Sul punto, l'appellante ha spiegato che, secondo quanto risultante dalla stessa documentazione prodotta da (doc. 3, fasc. monitorio, “Situazione contabile Sig. Controparte_2 Pt_1
), dei complessivi € 28.759,85, oggetto di ingiunzione, l'importo qualificabile come saldo
[...] del computo metrico estimativo sarebbe ammontato alla minor somma di € 7.619,64 (descritta, infatti, come “saldo contabile da ricevere”), oltre alle voci iva, indicate per € 1.036,92 e per €
1.800,00, e quindi a complessivi € 10.456,56; ha contestato la debenza dei restanti importi indicati nel citato documento, di € 13.275,00 e di € 5.028,29, ed ivi descritti quali saldi per “opere elettriche eseguite” e per “rifacimento scala interna”; ha dedotto che non solo non Controparte_2 avrebbe svolto alcuna specifica allegazione in ordine ai succitati lavori di cui alla nota prodotta nel procedimento monitorio, ma non avrebbe neppure provato l'esecuzione di tali prestazioni e la pattuizione del relativo corrispettivo, sì che la loro mancata esecuzione doveva darsi per ammessa.
Ha quindi concluso sostenendo che, tenendo fermo l'importo accertato dal tribunale di € 32.976,40 da porre in detrazione rispetto al corrispettivo dovuto (quale controvalore delle opere previste in contratto ma non eseguite nonché eseguite in misura inferiore), avrebbe diritto al Pt_1 pagamento, a titolo di restituzione del maggior corrispettivo pagato, non dell'importo così come calcolato in sentenza di € 4.216,55 (€ 32.976,40 - € 28.759,85), bensì del maggior importo di €
22.519,84 (€ 32.976,40 - € 10.456,56).
La doglianza è fondata.
Si rileva al proposito che il primo giudice, nel calcolare il credito restitutorio di non ha Pt_1 tenuto conto della questione evidenziata dall'appellante, secondo cui nulla era dovuto ad
[...] come corrispettivo a titolo di saldo per opere elettriche e per rifacimento scala Controparte_2 interna, e non ha rilevato che su tale aspetto l'appaltatrice non aveva mai sollevato alcuna allegazione precisa rispetto alle contestazioni di nel senso che mai ha dedotto circostanze Pt_1 dirette a giustificare la fondatezza della pretesa azionata.
Nella specie, fin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, evidenziava in maniera Pt_1 chiara e puntuale che “nessun corrispettivo risulta dovuto a titolo di “saldo per opere elettriche eseguite” (essendo il relativo importo già integralmente compreso nell'appalto base), così come nessun importo deve essere riconosciuto per “rifacimento scala interna” (posto che l'intervento
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riparatore è stato effettuato dall'impresa proprio per porre rimedio ai vizi della prima posa)” (pag.
3, atto di citazione in opposizione).
Ciò chiarito, è agevole rilevare come l'appaltatrice non ha assolto minimamente l'onere di contrastare, con la prima difesa utile, tale specifica contestazione. Invero, per vincere siffatta deduzione, la difesa di avrebbe dovuto/potuto allegare e provare a) la Controparte_2 sussistenza di ulteriori opere elettriche eseguite (oltre a quelle già svolte e che, a dire dell'odierno appellante, erano già ricomprese nel corrispettivo d'appalto) e b) che il “rifacimento scale” faceva riferimento a un intervento di sistemazione di un vizio /difetto diverso e precedente, che nulla aveva cioè a che fare con quello (riparatore) effettuato dall'impresa medesima per rimediare a vizi della prima posa. Nulla di tutto ciò è stato fatto dall'appaltatrice che, al fine di resistere all'opposizione, si è limitata, infatti, a ribadire, in generale, l'idoneità dei documenti allegati al ricorso a costituire prova della sussistenza e della quantificazione del credito azionato (il contratto di appalto stipulato tra le parti, il consultivo lavori inviato, n. 9 fatture di / e una Controparte_2 Parte_1
“situazione contabile Sig. ”). Parte_1
A tale stregua, non essendo, cioè, stata svolta alcuna difesa utile sull'individuato punto da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, su cui grava l'onere di dare prova del proprio credito, deve escludersi che gli importi di € 13.275,00 e di € 5.028,29 fossero ancora dovuti, dovendo supporsi fondata l'allegazione dell'opponente secondo cui per entrambe le poste si trattava di compensi già ricompresi nell'iniziale computo metrico estimativo allegato al contratto d'appalto, e, come tali, non potevano essere posti a carico una seconda volta a come voci a parte, eccedenti il saldo Pt_1 contabile dovuto.
A ciò si aggiunga che l'appaltatrice/appellata non ha svolto, nemmeno nel presente grado di giudizio, alcuna difesa a proposito del motivo in esame, limitandosi la stessa, invece, ad articolare, in riferimento al medesimo capo di sentenza avversato, una propria doglianza in via incidentale.
Ne discende, da quanto precede, che poiché, al fine di determinare dapprima il corrispettivo ancora dovuto ad per poi detrarre il controvalore delle opere previste in contratto e non eseguite (o CP_2 eseguite in misura inferiore) di € 32.976,40, deve darsi conto del fatto che l'importo ancora dovuto rispetto a quanto già pagato da non è quello portato in decreto ingiuntivo di € 28.759,85, Pt_1 ma è quello minore di € 10.456,56, quale importo effettivamente qualificabile come saldo del computo metrico-estimativo. Pertanto, stante il fatto che il credito restitutorio di sussiste in Pt_1 tanto in quanto abbia pagato più del dovuto, ne deriva che, se è vero che, rispetto a quanto già pagato, sarebbe ancora debitore non di € 28.759,85, come ritenuto dal tribunale, ma di € Pt_1
10.456,56, allora ne deriva che il credito restitutorio vantato da diversamente da quanto Pt_1 accertato in sentenza, ammonta a € 22.519,84.
Quindi deve essere condannata al pagamento in favore di di € 22.519,00, a titolo di CP_2 Pt_1 restituzione rispetto a quanto percepito in esecuzione del contratto di appalto.
2. Con un secondo motivo di appello, deduce che erroneamente sarebbe stato Parte_1 escluso il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il d.l., relativamente ai vizi e difetti riconducibili all'errata esecuzione dei lavori da parte dell'impresa Controparte_2
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Nella specie, il IB di MO, nel condannare a riconoscere a Controparte_2 Pt_1
(oltre all'importo restitutorio anche) l'importo di € 56.300,91 a titolo risarcitorio, per
[...]
l'eliminazione dei vizi affliggenti le opere, ha rigettato la domanda di condanna solidale proposta nei riguardi del ciò sul presupposto dell'inapplicabilità della normativa speciale di cui agli CP_1 artt. 1667-1669 c.c., in favore di quanto dettato dagli artt. 2230 e ss. c.c.
Sostiene, per contro, l'appellante che i rispettivi inadempimenti dell'appaltatrice e del d.l. avrebbero concorso in modo efficiente (l'una per condotta attiva, l'altro per condotta omissiva) alla causazione dei danni lamentati dal ed accertati in via peritale, e che, così motivando, il primo giudice Pt_1 non avrebbe fatto adeguata applicazione dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in materia responsabilità solidale ex art 2055 c.c., secondo cui, qualora il danno patito dal committente sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui la responsabilità si ricollega.
Anche tale assunto merita di essere condiviso.
L'esclusione, da parte del giudice di prime cure, della responsabilità solidale nei confronti del non è corretta, non potendo il rilievo dell'operatività della disciplina dettata ex art 2230 e CP_1 ss. essere inteso nel senso, del tutto irrazionale ed incongruo, di escludere a priori la comune responsabilità del direttore lavori, in caso di suo concorso, per fatti propri (specie, per omessa vigilanza sull'operato dell'impresa esecutrice), nella produzione del medesimo danno materialmente arrecato dall'appaltatrice.
Al riguardo, si osserva, anzitutto, che, nel caso di specie, la responsabilità del direttore dei lavori, dopo essere stata in astratto ricondotta nell'alveo della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale (artt. 2230 e ss. c.c.), è rimasta però, nel concreto, priva di considerazione, perché considerata, per ciò solo, come del tutto scollegata dalle sorti delle domande risarcitorie proposte nei confronti dell'appaltatrice.
Tale iter motivazionale, escludente, in definitiva, ogni valutazione in concreto della corresponsabilità professionale del d.l. ai sensi degli artt. 2230 e ss. c.c., non merita condivisione, stante il comprovato ruolo di direttore dei lavori del postulante un ruolo di vigilanza, CP_1 controllo, sull'esecuzione delle opere, durante tutto il corso dei lavori.
Va ora rilevato che l'adempimento di tale ruolo risulta, nei fatti, non correttamente assolto, né il ha saputo in questa sede fornire prova del contrario (ad esempio, di avere adottato tutti i CP_1 necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, impartendo le opportune disposizioni al riguardo e controllandone l'ottemperanza, da parte dell'appaltatrice).
Conclusivamente, all'esito del riconoscimento della responsabilità del direttore dei lavori per mancata vigilanza sull'esecuzione delle opere, il tribunale avrebbe dovuto affermare la sua incidenza, in termini eziologici, sulla causazione del danno finale, materialmente arrecato da
[...]
CP_2
Costituisce, d'altro canto, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato dall'appellante, che, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale
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fra l'appaltatore e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, s'intende esteso anche all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. n. 7057 del 2024; Cass. 421 del 2024; Cass. n. 18289 del 2020; Cass. n. 29218 del 2017; Cass. n. 14650 del 2012).
Tanto comporta che, in accoglimento di tale motivo di appello, la gravata sentenza va riformata nel senso che deve essere riconosciuta la responsabilità solidale nei confronti di Controparte_9
e di quanto al credito di € 56.300,91 vantato da questi a titolo
[...] Controparte_1 risarcitorio, per i vizi e difetti affliggenti le opere appaltate, con conseguente condanna di CP_1 al pagamento di tale importo in via solidale con CP_2
3. Con un terzo motivo di appello, impugna la sentenza nella parte in cui non ha Pt_1 riconosciuto gli allegati danni di natura patrimoniale, per indisponibilità di locali / aree, e non patrimoniali, in dipendenza dell'inadempimento delle parti appellate, in quanto non provati.
Sul punto, assume l'appellante: - di aver dimostrato che lo stato di degrado e infiltrativo interessante l'area interna posta al piano interrato (taverna) aveva impedito la fruibilità sia di tale zona che di quella esterna (giardino pertinenziale), in considerazione del fatto che le modalità di intervento ipotizzate per risolvere le infiltrazioni presenti nella taverna implicavano l'impossibilità di sistemare l'area a verde, perché proprio in sua corrispondenza avrebbero dovuto agire le macchine operatrici funzionali agli interventi rimediali;
- di aver fornito i parametri applicabili per la relativa liquidazione del danno patrimoniale patito (estensione delle aree e valori locatizi); - di aver altresì puntualmente dimostrato i danni non patrimoniali conseguiti ai disagi patiti in dipendenza degli inadempimenti accertati, declinati nella sofferenza morale e personale (pluralità dei disagi da infiltrazioni d'acqua, che avevano richiesto continui interventi personali da parte dei membri della famiglia con conseguenti modifiche delle loro abitudini di vita). Pt_1
Tale motivo è, invece, privo di pregio, resistendo, infatti, alle critiche dell'appellante la motivazione del tribunale nella parte in cui ha escluso il raggiungimento di prova in ordine ai succitati pregiudizi
(patrimoniali e non).
In particolare, quanto ai danni derivati dalla impossibilità di godere della taverna e del giardino pertinenziale, l'appellante chiede il riconoscimento della complessiva somma di € 70.000,00, per entrambe le zone interessate, quantificata in base al valore locativo di locali similari nella stessa zona (località AR) secondo i parametri pubblicati dall'Agenzia delle Entrate e dall'OMI.
Ora, ritiene questa Corte che per un verso, non è stato offerto riscontro probatorio oggettivamente verificabile che le condizioni degli immobili fossero state, sin dal 2019, quelle degradate riscontrate in sede di ATP del 2021 o di successiva c.t.u integrativa del 2022, e, dunque, che il lamentato pregiudizio si fosse attestato, con la stessa entità, per tutto il periodo dal 2019 al 2022. Per altro verso nulla è stato allegato quanto al fatto che il bene sarebbe stato oggetto di contratto di locazione, per cui parametrare il mancato godimento al mancato percepimento del canone di locazione risulta del tutto arbitrario.
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Alla medesima sorte vanno incontro i dedotti danni non patrimoniali, per difetto di allegazione oltreché di prova.
4. Sul quarto motivo di appello, quello relativo alla regolamentazione delle spese, si dirà oltre, meritando essa doglianza di essere trattata congiuntamente ai motivi d'appello incidentale svolti sul medesimo punto dagli appellanti incidentali e Controparte_2 Controparte_1
Sull'appello incidentale del d.l. Controparte_1
1. Con un primo motivo di appello incidentale, censura la decisione per avere il tribunale CP_1 posto a suo carico i danni connessi ai vizi dell'impianto fotovoltaico, al progetto d'impianto elettrico ed alle difformità del titolo abilitativo, quantificati per complessivi € 33.754,88, quando, invece, non vi sarebbe stata, a suo dire, prova della sua responsabilità a tale riguardo.
L'assunto deve essere integralmente disatteso sotto tutti i riferiti profili di danno, essendo la doglianza articolata in modo generico, non consentendo quindi di vagliare la ragione per quale tale sua responsabilità professionale debba, nei fatti, ritenersi esclusa, ciò soprattutto se si tiene conto della portata oggettuale molto ampia del conferimento d'incarico professionale, in cui non erano state nemmeno pattuite riserve, esclusioni, espresse (“Oggetto dell'incarico professionale: progettazione edificio residenziale in AR (Co) via Garibaldi … comprensiva di studio preliminare, progetto esecutivo per l'ottenimento del permesso di costruire o D.I.A., direzione dei lavori, contabilità contratti, C.A. legge 10, relazione acustica, relazione geologica, certificazione energetica, pratiche catastali ed agibilità”, cfr. doc. 1 fasc. CP_1
In effetti, i riferiti danni (quelli inerenti all'impianto fotovoltaico, al progetto d'impianto elettrico ed al titolo abilitativo) sono stati correttamente addebitati al in ragione del suo inadempimento CP_1 all'ampio incarico ricevuto di dirigenza e progettazione, sì che infondatamente l'appellante si duole ora che la gravata sentenza non avrebbe adeguatamente spiegato per quali motivi abbia affermato la responsabilità del d.l. medesimo in riferimento alla loro causazione. Era, semmai, onere di CP_1 fornire prova del contrario, cosa che, però, non è stata fatta, non avendo egli offerto a questa Corte alcuna argomentazione, perlomeno rilevante, a sostegno dell'esclusione della sua responsabilità esclusiva in ordine a tali danni.
Tutto ciò senza trascurare che la decisione del primo giudice si attesta sulle conclusioni del consulente tecnico che, nel contraddittorio con i consulenti di parte, ha saputo offrire un chiaro quadro quanto all'origine (causa) degli accertati vizi.
Quanto ai vizi inerenti all'impianto elettrico (mancanza di documentazione tecnica e delle certificazioni previste dalle norme di riferimento), il CTU ha infatti chiaramente spiegato che “Il progettista architettonico ha incaricato un tecnico per la redazione del progetto degli impianti elettrici – distribuzione elettrica, antifurto, pannelli solari e sottosistemi integrati, ecc. - ma non ha mai proceduto, come evidenziato nella CTU, a completare gli iter previsti dalle procedure autorizzative edilizie.
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Nonostante le ripetute richieste, parte ricorrente non è riuscita ad entrare in possesso della documentazione tecnica e delle certificazioni previste dalle norme di riferimento.
A seguito di ciò, la medesima parte ricorrente ha incaricato ditta specializzata affinché procedesse alla redazione e completamento della documentazione effettuando le verifiche necessarie ad accertare la regolarità degli impianti realizzati e, se necessario, il completamento della documentazione mancante.
Durante le operazioni di controllo è emersa l'assenza della rete di messa a terra. La ditta pertanto ha effettuato la fornitura e posa in opera di quanto necessario a realizzarla, mettendo quindi in sicurezza operativa l'impianto elettrico.
Il costo sostenuto da parte ricorrente, alla data del sopralluogo, ammonta a € 1.681.00 al netto delle imposte, così come rilevabile dalla fattura agli atti” (pag. 6, CTU).
In questo quadro è, allora, del tutto irrilevante l'unica deduzione del secondo cui l'incarico CP_1 per la redazione del progetto degli impianti elettrici era stato dato a una ditta terza (subappaltata da
. Invero, l'assunto di – che insiste nell'affermare che “risulta del tutto Controparte_2 CP_1 incomprensibile come sia imputabile al progettista e direttore dei lavori i suddetti costi derivanti da un'opera progettata e certificata da terzi, ritenuta con vizi di posizionamento sulla copertura e commissionata dalla ditta in subappalto da ” (pag. 9, CP_10 Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta – non colpisce nel segno, se è vero che lo Controparte_1 stesso perito, come si è visto, pur avendo dato conto di siffatta circostanza, ossia dell'incarico a terzi della progettazione dell'impianto, ha, cionondimeno, riscontrato l'inadempimento del CP_1 per non aver proceduto, in fase di successiva realizzazione, al perfezionamento delle procedure autorizzative.
Nulla, invece, viene allegato da in ordine alla sua estraneità ai vizi inerenti all'impianto CP_1 fotovoltaico ed al titolo abilitativo, sì che, ribadito il contenuto quantomai ampio del suo incarico
(nei termini sopra riferiti), i costi rimediali restano in capo a costui.
Giova, se non altro, evidenziare che, quanto al titolo abilitativo, l'affermazione di responsabilità esclusiva in capo al appare altresì confortata dalle risultanze peritali, essendosi il CTU, sul CP_1 punto, espresso nei termini che seguono: “- L'accesso agli atti ha permesso di accertare che il progetto architettonico risulta effettivamente difforme dallo stato di fatto rilevato in sede di sopralluogo, nei punti e nei particolari indicati in perizia
- L'opera realizzata risulta quindi effettivamente difforme dalla documentazione depositata agli atti, non possiede i requisiti di “regolarità edilizia” ponendola in pregiudizio per l'ottenimento dell'abitabilità. Tale condizione espone inoltre il ricorrente alle procedure penale ed amministrativa. - Non si mette in dubbio il fatto che il committente abbia deciso di apportare modifiche al progetto iniziale, su consiglio o meno del tecnico incaricato, e che fossero di natura pratica o economica al fine di contenere gli esborsi relativi ad oneri e costi di costruzione: resta il fatto che era specifico DOVERE del progettista aggiornare i progetti in base alle richieste ricevute dal committente e, una volta approvati dallo stesso, depositarli agli atti del Parte_3 affinché la procedura amministrativa fosse rispettata nel suo ITER procedurale” (pag. 8, CTU, enfasi del perito).
17 R.G. N. 730/2024
2. Con un secondo motivo di appello incidentale, censura la sentenza per aver aderito alle CP_1 conclusioni del CTU riguardo il proprio compenso professionale, quando lo stesso avrebbe CP_1 invece fornito idonea documentazione a sostegno, quali la scrittura privata di conferimento dell'incarico, un calcolo online del compenso professionale, dal quale si evincerebbe che quanto imputato dal sarebbe in linea con i tabellari di settore, e un parere di adeguatezza CP_1 dell'Ordine di appartenenza.
Anche questo motivo risulta infondato.
È, in primo luogo, pacifico che l'appalto in relazione al quale aveva l'incarico di progettista e direttore lavori non sia stato completato. Pertanto, il a sua volta, non ha completato il suo CP_1 incarico professionale;
in secondo luogo, si è pure appena rilevato che, in conseguenza proprio del suo operato, il committente ha subito danni per il complessivo valore di € 33.754,88.
Ne discende, di conseguenza, che era preciso onere di dimostrare che quanto da questi già CP_1 percepito da parte del committente a titolo di acconto (e pari, per sua stessa ammissione, a € Pt_1
70.00,00), non fosse, in realtà, sufficiente rispetto alle (ulteriori) attività effettivamente svolte in esecuzione dell'incarico professionale, ovvero, di aver eseguito prestazioni giustificanti l'ulteriore saldo residuo (quantificato in € 105.682,82) , al netto dei danni accertati (di € 33.754,88) ed imputabili alla sua esclusiva responsabilità.
Tale onere non è stato in alcun modo assolto, mancando allegazioni precise sul punto, tant'è vero che l'appellante incidentale limita la sua doglianza facendo riferimento alla documentazione sopra richiamata, che però non vale a superare l'onere di precisa allegazione. Invero, a fronte della contestazione della committenza sul completamento dell'incarico, avrebbe dovuto CP_1 precisare le ragioni per cui il compenso, calcolato come se l'incarico fosse stato completamente svolto, sia comunque dovuto, nonostante risulti che si è trattato di una prestazione sicuramente incompleta perché interrotta prima del compimento dell'appalto, e comunque non correttamente adempiuta per le ragioni che supportano la domanda risarcitoria.
La sentenza di primo grado deve, quindi, essere confermata sotto questo profilo.
Sull'appello incidentale dell'appaltatrice Controparte_2
Ritiene questa Corte di dover respingere anche l'appello incidentale di nei Controparte_2 termini appresso precisati.
1. È, anzitutto, del tutto privo di fondamento il primo motivo di appello incidentale, articolato nel senso che sarebbe scorretta la revoca del decreto ingiuntivo, dato che la pretesa creditoria azionata in monitorio è stata confermata dal giudice di prime cure. Tale motivo di appello risulta travolto dall'accoglimento del primo motivo di appello principale di nella parte in cui la Corte Pt_1 ritiene che il saldo ancora dovuto in favore di sia da determinarsi in un importo inferiore CP_2 rispetto a quanto azionato (€ 10.456,56 invece di € 28.759,85, indicato nel decreto ingiuntivo).
In ogni caso, qualora in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si accerti che il diritto di credito, pur fondatamente azionato monitoriamente, viene in tutto o in parte eliso in ragione delle pretese
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fatte valere in via riconvenzionale dall'opponente, da ciò non può che derivare la revoca del decreto opposto, come correttamente avvenuto nel caso di specie, dove è risultato che, non solo nulla doveva essere pagato dal ad ma altresì che quest'ultima era tenuta al Pt_1 Controparte_2 pagamento, in favore del primo, a titolo restitutorio, del maggior corrispettivo percepito (visto che non tutte le opere previste in contratto erano state eseguite e che alcune di esse erano state eseguite in misura inferiore).
2. Con un secondo ordine di motivi di appello incidentale, impugna la Controparte_2 statuizione con cui il giudice di primo grado ha risolto il contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice, contestando la sussistenza del requisito della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c.
Nell'articolare tale motivo, si duole, inoltre, del fatto che il CTU, nei termini Controparte_2 poi recepiti dal tribunale, avrebbe determinato un maggior valore delle opere rimediali, senza che siano stati forniti parametri precisi di tale valutazione.
La doglianza è in parte inammissibile, per carenza d'interesse, in parte infondata.
2.1. Il motivo è inammissibile quanto al primo profilo di doglianza, con cui l'appellante incidentale lamenta l'erronea risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice.
Invero, ritiene il Collegio che tale profilo di censura debba essere messo a fuoco attraverso il prisma dell'interesse ad impugnare (costituente manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c.), che va apprezzato in relazione all'utilità concreta che, dall'eventuale accoglimento del gravame, deriverebbe alla parte che l'ha proposto, e che non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata.
Ora, occorre rilevare che, nel caso di specie, la dichiarazione di risoluzione del contratto, pronunciata dal primo giudice, si è esplicata, nei fatti, non sul piano degli effetti restitutori correlati ad un tale tipo di pronuncia, bensì sul solo piano degli effetti risarcitori che pure conseguono dall'allegato inadempimento.
Anche sotto questo profilo, considerato che non ha impugnato specificamente il Controparte_2 capo di sentenza in cui il tribunale ha accertato, nell'an, il diritto al risarcimento danni di Pt_1 pari all'importo necessario per dare corso alla sistemazione dei vizi e difetti accertati, liquidato in €
56.300,91 (salvo svolgere alcune contestazioni sul quantum, di cui si dirà appresso, al p. 2.2.), non si vede che utilità giuridica tale parte trarrebbe dall'accoglimento del motivo in esame, dato che non può in alcun modo rinvenirsi una domanda di revisione della pronuncia in punto an del diritto al risarcimento. Ribadito quindi che nulla è stato statuito dal tribunale sotto il fronte degli effetti restitutori connessi all'accoglimento di una domanda di risoluzione giudiziale del contratto, e che l'appellante neppure censura la sussistenza di un suo obbligo risarcitorio, l'assetto degli interessi espresso nella pronuncia impugnata rimarrebbe sostanzialmente immutato anche in caso di accoglimento dell'appello in ordine alla pronuncia di risoluzione.
Tale motivo di appello viene quindi rigettato in quanto inammissibile.
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2.2. Occorre evidenziare altresì che il motivo è infondato anche quanto al secondo profilo di doglianza (molto confusamente indicato dall'appellante in connessione con l'aspetto sopra indicato), con cui censura le conclusioni in termini di quantificazione dei danni Controparte_2
a cui è pervenuto il CTU, stante l'irritualità dello svolgimento delle operazioni peritali nel corso del presente giudizio, e in particolare, la metodologia seguita dal perito, in quanto, a suo dire, del tutto manchevole e inadeguata rispetto a quella seguita dallo stesso consulente nell'ambito dell'ATP ante causam, il che avrebbe portato a ingiustificabili revisioni in aumento in ordine ad alcune voci di danno.
La critica è priva di pregio in quanto il CTU ha in modo del tutto chiaro, oltreché condivisibile, ritenuto di dover rideterminare alcune voci già quantificate in sede di ATP.
Nel dettaglio, infatti, stando alle censure segnalate dall'appellante incidentale, occorre evidenziare che:
- quanto al “PUNTO 2 - In merito al riesame delle problematiche rilevate sulle soglie e sul marciapiede” (in sentenza individuato quale punto h-i) “pavimentazione esterna – cedimenti
e pianerottolo ingresso piano terra – pendenza non corretta”), il CTU osservava, a pag. 13, che “Per quanto riguarda la soluzione tecnica per il rifacimento dell'impermeabilizzazione, viene confermata la procedura di intervento indicata nell'ATP mentre, per i costi della sua realizzazione, vengono aggiornati con l'ipotesi che a realizzarli non sia più l'impresa appaltatrice ma una ditta terza.
Secondo le considerazioni di cui sopra l'importo è stato determinato in € 6.000,00”, in luogo degli iniziali € 2.932,00, inizialmente quantificati dal CTU in sede di ATP (pag. 23, relazione
ATP);
- quanto al “Punto 3 - In merito al riesame dell'intervento di sistemazione delle impermeabilizzazioni perimetrali esterne” (in sentenza individuato quale punto b) “taverna – infiltrazione di acqua dalle pareti”), il CTU, a pag. 14, segnala anche qui che “Anche in questo caso si conferma la soluzione tecnica e la modalità esecutiva già descritte in ATP per
l'intervento di rifacimento dell'impermeabilizzazione, mentre vengono aggiornati i costi della sua realizzazione, con l'ipotesi che a realizzarli non sia più l'impresa appaltatrice ma una ditta terza, importo previsto € 12.000,00”, contro gli iniziali € 5.600,00, quantificati dal
CTU in sede di ATP (pag. 20 relazione ATP).
In conclusione, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per mettere in dubbio la regolarità della metodologia seguita.
Ci si deve attestare, in definitiva, su quanto liquidato dal CTU, e riportato anche nella gravata sentenza, che ha, conclusivamente, accertato costi di ripristino / sistemazione dei vizi e difetti per complessivi € 56.300,91.
Sull'impugnazione (principale e incidentale) relativa alla regolamentazione delle spese
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Infine, devono essere affrontati i motivi di appello, principale e incidentale, con cui le parti, in posizioni contrapposte, si dolgono dell'equivocità della gravata sentenza relativamente alla regolamentazione delle spese.
Su tale aspetto, premesso che in ordine ad alcune delle questioni poste non vi è alcuna equivocità della sentenza appellata, e dunque eventuali difformità di interpretazioni non potranno che essere risolte in sede di opposizione a precetto, le questioni che possono essere prese in considerazione in questa sede (anche in considerazione della specifica domanda di riforma, svolta dall'appellante in via subordinata), riguardano la condanna di e alla rifusione delle spese di Pt_1 CP_2 CP_1
CTU - sia quelle relative alla consulenza svolta nel giudizio di merito che in sede di ATP -, la rifusione delle spese di difesa in ATP, e la quantificazione delle spese di lite del primo grado in favore di Pt_1
Il giudice di prime cure ha disposto che le spese di CTU siano poste a carico al 50% delle parti soccombenti, e non ha specificato se si tratta delle sole spese del giudizio di merito o anche quelle del procedimento per ATP. chiede, nel caso in cui non fosse chiaro, che la condanna deve intendersi in suo favore come Pt_1 solidale a carico degli appellati, e che devono anche essere ricomprese le spese della CTU raccolta in ATP.
Sul punto deve ritenersi, quanto alla solidarietà, che la stessa è stata espressamente esclusa dal giudice di prime cure. Peraltro, tale decisione deve essere riformata, in ragione del fatto che la condanna al risarcimento dei danni (a cui si collega anche la condanna alla rifusione delle spese di
CTU) è da intendersi solidale a carico sia di che di e pertanto ne consegue che CP_2 CP_1 anche il carico delle spese di CTU, che devono essere rifuse a che le ha anticipate, deve Pt_1 essere disposta in via solidale, restando il riparto interno tra le parti questione non discussa nel presente giudizio.
Quanto al fatto che debbano essere ricomprese anche le spese della CTU raccolta in sede di ATP, anche in questo caso il giudice di prime cure ha espressamente stabilito che si tratti solo della CTU del giudizio di merito. Tale decisione viene censurata da che chiede che venga disposto che Pt_1 sia da ricomprendersi anche la rifusione delle spese di CTU relativa all'ATP. Anche sotto questo profilo la doglianza di deve essere accolta, in quanto anche la procedura di ATP ha avuto la Pt_1 sua utilità all'accertamento dei danni subiti da e dunque anche tale voce deve essere Pt_1 oggetto di condanna alla rifusione dell'anticipazione.
Pertanto, il dispositivo deve essere emendato nel senso di cui sopra.
Per quanto riguarda la questione delle spese di giudizio, all'esito dello stesso non può che essere confermata la soccombenza già riconosciuta in primo grado di e CP_1 CP_2
quanto alla liquidazione effettuata in primo grado, censura che non siano stati applicati Pt_1 correttamente i parametri, in quanto non si è tenuto conto del fatto che i procedimenti sono due, e non uno, provenendo da due diverse opposizioni a decreto ingiuntivo.
Ritiene la Corte che il fatto che la prima fase del procedimento abbia visto due diverse procedure di opposizione a decreto ingiuntivo, comporta che per la fase introduttiva e di studio, antecedente alla riunione, ogni parte (cioè separatamente ed debba essere condannata alla rifusione CP_1 CP_2
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delle spese di difesa di mentre per la fase successiva alla riunione la liquidazione è unitaria, Pt_1 con la maggiorazione del 30% in ragione del fatto che la difesa si è svolta nei confronti di due parti
(ex art. 4 c. 2 DM 55/2014), e la condanna è in via solidale.
Per quanto riguarda il giudizio di appello, la liquidazione viene fatta unitariamente, con la maggiorazione del 30%, e anche in questo caso la condanna delle parti appellate soccombenti è in via solidale.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 971/2023 del IB di MO, in parziale riforma, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale svolto da : Parte_1
- condanna a corrispondere a a titolo restitutorio, Controparte_2 Parte_1
l'importo di € 22.519,00, oltre interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
- condanna al risarcimento dei danni, in via solidale con Controparte_1 [...]
per l'importo di € 56.300,91, oltre interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dalla data Controparte_2 della domanda al saldo;
2) Rigetta nel resto l'appello principale;
3) Rigetta gli appelli incidentali di e di Controparte_2 Controparte_1
4) Condanna in via solidale e alla rifusione a Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 delle spese relative alle CTU raccolte nel giudizio di ATP e nel giudizio di merito, come
[...] liquidate;
4) Conferma nel resto;
5) Condanna alla rifusione delle spese di lite relative alla fase introduttiva e di Controparte_1 studio di primo grado a liquidate in complessivi € 4.180,00, oltre rimborso Parte_1 contributo unificato, rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.;
6) Condanna alla rifusione delle spese di lite relative alla fase introduttiva Controparte_2
e di studio di primo grado a liquidate in complessivi € 4.180,00 oltre rimborso Parte_1 contributo unificato, rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.;
7) Condanna in via solidale e in solido alla rifusione a Controparte_2 Controparte_1 delle spese relative alla fase istruttoria e decisionale del giudizio di primo grado, Parte_1 liquidate in complessivi € 13.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.;
22 R.G. N. 730/2024
8) Condanna in via solidale e in solido alla rifusione a Controparte_2 Controparte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 13.000,00 oltre Parte_1 rimborso contributo unificato, rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.;
9) Raddoppio contributo unificato a carico degli appellanti incidentali e Controparte_2 CP_1
ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
[...]
Così deciso il 19 febbraio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Anna Mantovani Margherita Monte
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 In particolare, “aa) impianto fotovoltaico – basso rendimento: €6.874,26; • ab) progetto impianto elettrico: €1.681,00;
• ac) difformità del titolo abilitativo: €18.000,00 per compensi ed €7.199,62 per oneri (docc. 78-81 opponente); per complessivi €33.754,88” (pag. 29, sentenza primo grado).
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