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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/03/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
III Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Paola Zampieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 5621/2024 promossa da:
Parte_1
-avv. Controparte_1
-attore-
contro
CP_2
-convenuta contumace-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa e la memoria integrativa depositata dall'attore; ritenuta la fondatezza della domanda di di dichiarazione della Parte_1
cessazione del contratto per finita locazione alla data del 15.03.2023; ritenuto infatti di dover ribadire quanto già osservato nell'ordinanza ex artt. 665 del
30.05.2024 con particolare riferimento alla regolarità della disdetta e al termine quadriennale di rinnovo del contratto, avuto riguardo ai principi espressi dalla Suprema Corte (Cass.
11308/2020 quanto ai contratti aventi originaria durata di tre anni più due e Cass. 1881/2016 quanto ai contratti ad uso abitativo aventi durata di quattro anni più quattro); ritenuto che parte attrice, in ossequio a quanto disposto dal Giudice, ha provveduto a notificare alla convenuta il ricorso, l'ordinanza e la memoria integrativa, atti che sono stati regolarmente ricevuti da parte convenuta, dichiarata contumace nel presente giudizio;
ritenuto che parte convenuta non si è costituita e non ha depositato alcuna memoria integrativa, cosicchè le sue difese ed eccezioni non hanno trovato nessun riscontro probatorio né ulteriore sviluppo e approfondimento, con la conseguenza che l'ordinanza va integralmente confermata;
ritenuto che
la mediazione instaurata da parte attrice in data 18.06.2024 si è conclusa con esito negativo in data 23 luglio 2024, per mancata adesione e partecipazione della convenuta;
ritenuto che
l'ordinanza del 30.05.2024 va confermata anche con riguardo all'ordine emesso nei confronti della conduttrice di rilascio dell'immobile;
ritenuto, circa le spese di giudizio, che esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo il dm 55/2014, avuto riguardo allo scaglione da euro
5.201,00 a 26.000,00 nella seguente misura: € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva ed € 500,00 per la fase decisionale (con la precisazione che nulla si liquida per la fase istruttoria, nel presente processo non tenuta) e così complessivamente €
1500,00 considerata la particolare semplicità della controversia, oltre ad € 300,00 per la fase di sfratto ed € 100,00 per mediazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Paola
Zampieri, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara che il rapporto di locazione ad uso abitativo relativo all'immobile sito in
Genova, Via Borzoli n. 66/1 è cessato alla data del 15.03.2023;
b) conferma l'ordinanza del 30.05.2024 di rilascio dell'immobile di cui al punto a);
c) condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano CP_2
in euro 569,60 per esborsi ed euro 1900,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Genova, 27.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Paola Zampieri