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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 13 del Ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Floriani per Parte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellante -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Irene Ciani per procura in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato –
pagina 1 di 8 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
e , assistiti dal curatore speciale avv. Controparte_2 Controparte_3
Graziella Rapisarda, difesasi in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
-Appellati -
ED INFINE NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 490 pronunciata dal Tribunale di Pesaro all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 04.06.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“1) disporre a carico del SI.re l'obbligo di mantenere i figli minori Controparte_1
e attraverso il pagamento di un assegno del valore pari ad € P_ CP_3
0 ,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il 5 di ogni mese alla SI.ra Parte_2
2) dis del SI.re l'obbligo di pagamento di un Controparte_1 contributo per l'aggio pari ad € 900,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese alla SI.ra Parte_2
3) disporre a carico del SI.re l'obbligo di elargire un assegno Controparte_1 divorzile in favore della SI.ra , attraverso il pagamento di un Parte_2 assegno pari ad € 800,00 da v di ogni mese alla SI.ra
[...]
Parte_2
4) disporre che il SI.re versi anticipatamente gli importi Controparte_1 concordati per le spese straordinarie per i figli minori nella misura del 90% come statuito dal Tribunale di Pesaro alla SI.ra entro 3 giorni Parte_2 dall'intervenuto accordo della spesa, fermo quanto stabilito nel protocollo di intesa sulle spese straordinarie che non necessitino di preventivo accordo ovvero provveda direttamente al pagamento entro 3 giorni;
5) disporre a carico del SI.re parte economicamente più forte ed Controparte_1 agiata, l'integrale pagamento delle spese di CTU e curatore speciale ovvero in via
pagina 2 di 8 subordinata nella quota del 90% a carico del SI.re e del 10% a Controparte_1 carico della SI.ra Parte_2
6) confermare le el Tribunale di Pesaro;
7) con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (…)“
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona rigettare integralmente l'appello avversario e le richieste tutte con esso formulate, poiché infondato tanto in fatto quanto in diritto per i motivi esposti in atti e da aversi qui per richiamati e trascritti;
per l'effetto, confermare la sentenza gravata con vittoria di spese del presente grado di giudizio“
Per la curatrice dei minori:
“La presente difesa, nell'esclusivo interesse dei minori e Controparte_2 CP_3
, rilevato che si tratta di questioni di mera natur
[...]
CONCLUDE rimettendosi alla decisione della Corte, con spese di lite a carico della parte soccombente e distrazione a favore dello Stato.
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che le doglianze esposte non sono condivisibili e devono essere rigettate atteso che le ampie argomentazione del Tribunale ancorate ai dati processuali e conformi alla giurisprudenza di legittimità in materia sono condivisibili e meritano conferma, conclude per il rigetto dell'impugnazione presentata“
FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Pesaro al fine di sentir dichiarare lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio contratto in data 28.04.2009 con , Parte_1 chiedendo che i figli minori e vengano affidati in via condivisa ad P_ CP_3 entrambi i genitori e collocati presso di sé, con revoca di qualsiasi contributo previsto in sede di separazione in favore della moglie.
pagina 3 di 8 Costituendosi in tale sede, la resistente ha chiesto invece che i figli vengano collocati presso di sé e che il ricorrente le corrisponda un assegno divorzile, un adeguato contributo per il mantenimento dei figli ed un contributo per il pagamento del canone di locazione.
All'esito della pronuncia sul vincolo in data 06.07.2023, della nomina di un curatore speciale per i minori e dell'ampia istruttoria svolta (articolatasi in relazioni periodiche dei servizi sociali ed in una C.T.U.), con sentenza pronunciata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 04.06.2024 il Tribunale di
Pesaro ha collocato entrambi i figli presso la madre, prevedendo che incontrino periodicamente il padre con l'assistenza dei servizi sociali e che proseguano i percorsi educativi e psicoterapici meglio descritti in sentenza;
i primi giudici hanno altresì posto a carico del padre un assegno mensile complessivamente pari ad euro 1.200,00 quale concorso nel mantenimento di entrambi i ragazzi, prevedendo che egli concorra nelle spese straordinarie per la quota pari al 90%; hanno da ultimo rigettato le domande proposte dalla resistente al fine di vedersi assegnata l'abitazione familiare e riconosciuto un assegno divorzile, compensando integralmente le spese tra le parti principali e ponendo a carico solidale di entrambe le spese necessarie per l'intervento del curatore speciale dei minori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la , censurando la decisione Parte_1 dei primi giudici di non riconoscerle alcun assegno divorzile e contestando la misura dell'assegno posto a carico dell' quale concorso nel mantenimento _1 dei figli.
Costituendosi nel presente grado, l'appellato ha contestato la fondatezza del gravame ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
E' altresì intervenuta la curatrice speciale dei minori, prendendo atto che si discute soltanto delle condizioni economiche e rimettendosi pertanto alla decisione di questa Corte.
E' da ultimo intervenuta la Procura Generale, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 19.02.2025 nelle forme della camera di consiglio.
pagina 4 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza nel Parte_1 capo in cui i primi giudici hanno ritenuto che non sussistano i presupposti per riconoscerle un assegno divorzile;
l'appellante ribadisce invece la rilevante disparità economica tra le parti, il contributo offerto alle esigenze familiari durante i sedici anni di relazione e la difficoltà di reinserirsi nel mondo del lavoro;
chiede altresì che le venga riconosciuto un contributo per la locazione dell'abitazione in cui vive insieme ai figli e nega di aver mai intrattenuto una stabile relazione di convivenza, deducendo comunque di averla interrotta.
Tale motivo può essere parzialmente accolto.
E' stato infatti chiarito che, “in tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità” (leggasi da ultimo Cass. Sez. I, ordinanza n.32354 del 13.12.2024): l'assegno va quindi “adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli”
(cfr. Cass. Sez. I, sentenza n.24795 del 16.09.2024).
Nel caso di specie, è chiaramente emerso dalle deduzioni di entrambe le parti che, sin dall'avvio della relazione con l' la si è _1 Parte_1 dedicata in via esclusiva o quantomeno prevalente alle esigenze della coppia e poi alle necessità dei due figli nati dal matrimonio, sacrificando in pagina 5 di 8 tal modo le proprie possibilità d'inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro italiano.
L'instaurazione di uno stabile rapporto di convivenza (chiaramente emerso da tutta l'istruttoria svolta) preclude del resto il riconoscimento dell'assegno divorzile solo per quanto riguarda il profilo assistenziale e non anche per quanto riguarda la parte perequativo-compensativa (leggasi ad esempio
Cass. Sez. I, ordinanza n.14256 del 05.05.2022).
Tenuto conto delle risorse di cui dispone l' ma anche della concreta _1 durata della relazione coniugale e del contributo effettivamente emerso nel corso del giudizio, risulta equo determinare tale assegno in euro 300,00 mensili.
Nulla può invece essere riconosciuto a titolo di contributo per le spese di locazione, essendo peraltro imputabile alla la scelta di Parte_1 abbandonare l'abitazione coniugale e stipulare un contratto che prevede un canone decisamente elevato.
2. Con il secondo motivo, poi, viene censurato l'importo dell'assegno posto a carico dell' quale concorso nel mantenimento dei figli e _1 P_
, nati entrambi in data 17.01.2012: l'appellante lamenta la disparità CP_3 di trattamento con gli altri figli dell'appellato e l'inadeguatezza del contributo rispetto alle concrete esigenze dei ragazzi.
Il motivo di gravame dev'essere rigettato.
L'assegno posto a carico del padre (pari ad euro 600,00 per ciascun figlio) risulta infatti adeguato alle concrete esigenze di due minori che hanno appena compiuto tredici anni;
né risulta ipotizzabile alcun paragone con le statuizioni adottate all'esito di giudizi instaurati tra parti diverse e nei confronti di ragazzi ragionevolmente di età maggiore.
Proprio in considerazione delle importanti risorse di cui dispone l' _1 del resto, sono state poste in via quasi esclusiva a suo carico le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, da regolare secondo le modalità previste nel protocollo da ultimo condiviso anche da questa Corte.
pagina 6 di 8 3. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della parziale reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per compensare le spese di entrambi i gradi per la quota pari ai due terzi.
Tenuto conto della principale soccombenza dell'odierno appellato, la residua frazione delle spese dovrà essere posta a suo carico, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta.
Come nel primo grado di giudizio, le spese conseguenti all'intervento del curatore speciale dei minori dovranno essere poste a carico solidale di entrambi i genitori, il cui comportamento ne ha reso necessaria la nomina;
le medesime considerazioni rendono opportuno porre a carico di entrambe le parti le spese conseguenti alla C.T.U., come già disposto dai primi giudici.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.490 pronunciata dal Tribunale di Pesaro Parte_1 all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 04.06.2024, cosí dispone:
In parziale riforma della sentenza impugnata,
PONE a carico di un assegno divorzile d'importo pari ad euro Controparte_1
300,00 (annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT), da versare in favore di entro il giorno 10 di ogni mese. Parte_1
COMPENSA tra l' e la la spese di entrambi i gradi di giudizio _1 Parte_1 limitatamente ai due terzi.
PONE a carico di la residua frazione delle spese di lite, liquidate Controparte_1 nell'intero nell'importo pari ad euro 7.500,00 per quanto riguarda il primo grado e nell'importo pari ad euro 6.000,00 per quanto riguarda il presente grado, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
pagina 7 di 8 CONFERMA nel resto l'appellata sentenza.
PONE a carico di entrambe le parti principali, in via solidale tra loro ed in pari misura nei rapporti interni, le spese conseguenti all'intervento del curatore speciale, liquidate per il presente grado in complessivi euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da versare peraltro in favore dell'Erario, stante l'ammissione dei minori a fruire del patrocinio a spese dello
Stato.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 13 del Ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Floriani per Parte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellante -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Irene Ciani per procura in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato –
pagina 1 di 8 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
e , assistiti dal curatore speciale avv. Controparte_2 Controparte_3
Graziella Rapisarda, difesasi in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
-Appellati -
ED INFINE NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 490 pronunciata dal Tribunale di Pesaro all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 04.06.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“1) disporre a carico del SI.re l'obbligo di mantenere i figli minori Controparte_1
e attraverso il pagamento di un assegno del valore pari ad € P_ CP_3
0 ,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il 5 di ogni mese alla SI.ra Parte_2
2) dis del SI.re l'obbligo di pagamento di un Controparte_1 contributo per l'aggio pari ad € 900,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese alla SI.ra Parte_2
3) disporre a carico del SI.re l'obbligo di elargire un assegno Controparte_1 divorzile in favore della SI.ra , attraverso il pagamento di un Parte_2 assegno pari ad € 800,00 da v di ogni mese alla SI.ra
[...]
Parte_2
4) disporre che il SI.re versi anticipatamente gli importi Controparte_1 concordati per le spese straordinarie per i figli minori nella misura del 90% come statuito dal Tribunale di Pesaro alla SI.ra entro 3 giorni Parte_2 dall'intervenuto accordo della spesa, fermo quanto stabilito nel protocollo di intesa sulle spese straordinarie che non necessitino di preventivo accordo ovvero provveda direttamente al pagamento entro 3 giorni;
5) disporre a carico del SI.re parte economicamente più forte ed Controparte_1 agiata, l'integrale pagamento delle spese di CTU e curatore speciale ovvero in via
pagina 2 di 8 subordinata nella quota del 90% a carico del SI.re e del 10% a Controparte_1 carico della SI.ra Parte_2
6) confermare le el Tribunale di Pesaro;
7) con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (…)“
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona rigettare integralmente l'appello avversario e le richieste tutte con esso formulate, poiché infondato tanto in fatto quanto in diritto per i motivi esposti in atti e da aversi qui per richiamati e trascritti;
per l'effetto, confermare la sentenza gravata con vittoria di spese del presente grado di giudizio“
Per la curatrice dei minori:
“La presente difesa, nell'esclusivo interesse dei minori e Controparte_2 CP_3
, rilevato che si tratta di questioni di mera natur
[...]
CONCLUDE rimettendosi alla decisione della Corte, con spese di lite a carico della parte soccombente e distrazione a favore dello Stato.
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che le doglianze esposte non sono condivisibili e devono essere rigettate atteso che le ampie argomentazione del Tribunale ancorate ai dati processuali e conformi alla giurisprudenza di legittimità in materia sono condivisibili e meritano conferma, conclude per il rigetto dell'impugnazione presentata“
FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Pesaro al fine di sentir dichiarare lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio contratto in data 28.04.2009 con , Parte_1 chiedendo che i figli minori e vengano affidati in via condivisa ad P_ CP_3 entrambi i genitori e collocati presso di sé, con revoca di qualsiasi contributo previsto in sede di separazione in favore della moglie.
pagina 3 di 8 Costituendosi in tale sede, la resistente ha chiesto invece che i figli vengano collocati presso di sé e che il ricorrente le corrisponda un assegno divorzile, un adeguato contributo per il mantenimento dei figli ed un contributo per il pagamento del canone di locazione.
All'esito della pronuncia sul vincolo in data 06.07.2023, della nomina di un curatore speciale per i minori e dell'ampia istruttoria svolta (articolatasi in relazioni periodiche dei servizi sociali ed in una C.T.U.), con sentenza pronunciata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 04.06.2024 il Tribunale di
Pesaro ha collocato entrambi i figli presso la madre, prevedendo che incontrino periodicamente il padre con l'assistenza dei servizi sociali e che proseguano i percorsi educativi e psicoterapici meglio descritti in sentenza;
i primi giudici hanno altresì posto a carico del padre un assegno mensile complessivamente pari ad euro 1.200,00 quale concorso nel mantenimento di entrambi i ragazzi, prevedendo che egli concorra nelle spese straordinarie per la quota pari al 90%; hanno da ultimo rigettato le domande proposte dalla resistente al fine di vedersi assegnata l'abitazione familiare e riconosciuto un assegno divorzile, compensando integralmente le spese tra le parti principali e ponendo a carico solidale di entrambe le spese necessarie per l'intervento del curatore speciale dei minori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la , censurando la decisione Parte_1 dei primi giudici di non riconoscerle alcun assegno divorzile e contestando la misura dell'assegno posto a carico dell' quale concorso nel mantenimento _1 dei figli.
Costituendosi nel presente grado, l'appellato ha contestato la fondatezza del gravame ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
E' altresì intervenuta la curatrice speciale dei minori, prendendo atto che si discute soltanto delle condizioni economiche e rimettendosi pertanto alla decisione di questa Corte.
E' da ultimo intervenuta la Procura Generale, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 19.02.2025 nelle forme della camera di consiglio.
pagina 4 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza nel Parte_1 capo in cui i primi giudici hanno ritenuto che non sussistano i presupposti per riconoscerle un assegno divorzile;
l'appellante ribadisce invece la rilevante disparità economica tra le parti, il contributo offerto alle esigenze familiari durante i sedici anni di relazione e la difficoltà di reinserirsi nel mondo del lavoro;
chiede altresì che le venga riconosciuto un contributo per la locazione dell'abitazione in cui vive insieme ai figli e nega di aver mai intrattenuto una stabile relazione di convivenza, deducendo comunque di averla interrotta.
Tale motivo può essere parzialmente accolto.
E' stato infatti chiarito che, “in tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità” (leggasi da ultimo Cass. Sez. I, ordinanza n.32354 del 13.12.2024): l'assegno va quindi “adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli”
(cfr. Cass. Sez. I, sentenza n.24795 del 16.09.2024).
Nel caso di specie, è chiaramente emerso dalle deduzioni di entrambe le parti che, sin dall'avvio della relazione con l' la si è _1 Parte_1 dedicata in via esclusiva o quantomeno prevalente alle esigenze della coppia e poi alle necessità dei due figli nati dal matrimonio, sacrificando in pagina 5 di 8 tal modo le proprie possibilità d'inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro italiano.
L'instaurazione di uno stabile rapporto di convivenza (chiaramente emerso da tutta l'istruttoria svolta) preclude del resto il riconoscimento dell'assegno divorzile solo per quanto riguarda il profilo assistenziale e non anche per quanto riguarda la parte perequativo-compensativa (leggasi ad esempio
Cass. Sez. I, ordinanza n.14256 del 05.05.2022).
Tenuto conto delle risorse di cui dispone l' ma anche della concreta _1 durata della relazione coniugale e del contributo effettivamente emerso nel corso del giudizio, risulta equo determinare tale assegno in euro 300,00 mensili.
Nulla può invece essere riconosciuto a titolo di contributo per le spese di locazione, essendo peraltro imputabile alla la scelta di Parte_1 abbandonare l'abitazione coniugale e stipulare un contratto che prevede un canone decisamente elevato.
2. Con il secondo motivo, poi, viene censurato l'importo dell'assegno posto a carico dell' quale concorso nel mantenimento dei figli e _1 P_
, nati entrambi in data 17.01.2012: l'appellante lamenta la disparità CP_3 di trattamento con gli altri figli dell'appellato e l'inadeguatezza del contributo rispetto alle concrete esigenze dei ragazzi.
Il motivo di gravame dev'essere rigettato.
L'assegno posto a carico del padre (pari ad euro 600,00 per ciascun figlio) risulta infatti adeguato alle concrete esigenze di due minori che hanno appena compiuto tredici anni;
né risulta ipotizzabile alcun paragone con le statuizioni adottate all'esito di giudizi instaurati tra parti diverse e nei confronti di ragazzi ragionevolmente di età maggiore.
Proprio in considerazione delle importanti risorse di cui dispone l' _1 del resto, sono state poste in via quasi esclusiva a suo carico le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, da regolare secondo le modalità previste nel protocollo da ultimo condiviso anche da questa Corte.
pagina 6 di 8 3. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della parziale reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per compensare le spese di entrambi i gradi per la quota pari ai due terzi.
Tenuto conto della principale soccombenza dell'odierno appellato, la residua frazione delle spese dovrà essere posta a suo carico, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta.
Come nel primo grado di giudizio, le spese conseguenti all'intervento del curatore speciale dei minori dovranno essere poste a carico solidale di entrambi i genitori, il cui comportamento ne ha reso necessaria la nomina;
le medesime considerazioni rendono opportuno porre a carico di entrambe le parti le spese conseguenti alla C.T.U., come già disposto dai primi giudici.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.490 pronunciata dal Tribunale di Pesaro Parte_1 all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 04.06.2024, cosí dispone:
In parziale riforma della sentenza impugnata,
PONE a carico di un assegno divorzile d'importo pari ad euro Controparte_1
300,00 (annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT), da versare in favore di entro il giorno 10 di ogni mese. Parte_1
COMPENSA tra l' e la la spese di entrambi i gradi di giudizio _1 Parte_1 limitatamente ai due terzi.
PONE a carico di la residua frazione delle spese di lite, liquidate Controparte_1 nell'intero nell'importo pari ad euro 7.500,00 per quanto riguarda il primo grado e nell'importo pari ad euro 6.000,00 per quanto riguarda il presente grado, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
pagina 7 di 8 CONFERMA nel resto l'appellata sentenza.
PONE a carico di entrambe le parti principali, in via solidale tra loro ed in pari misura nei rapporti interni, le spese conseguenti all'intervento del curatore speciale, liquidate per il presente grado in complessivi euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da versare peraltro in favore dell'Erario, stante l'ammissione dei minori a fruire del patrocinio a spese dello
Stato.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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