Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2582/2021
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 2582/2021 promossa da:
PA con il patrocinio dell'avv.to COSTANTINO ROBERTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il difensore in Foggia, C.so Vittorio Emanuele n.28;
APPELLANTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to VINELLI _2 RT e
,
VALERIO A., giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il difensore in Foggia, via
Zara n. 15;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10 marzo
2025, tenutasi in modalità cartolare, da intendersi ivi integralmente trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
ha convenuto in giudizio RT e _2 innanzi PA
all'intestato Tribunale, impugnando la sentenza emessa nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Foggia, n. 198/2021, depositata e pubblicata in data
18/02/2021.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto che il giorno 12/03/2018, alle ore 9,10 circa, si trovava presso il Tribunale di Foggia per testimoniare quale parte offesa in un procedimento penale, pendente a carico di RT che, dunque, trovandosi al primo piano del detto
Tribunale veniva aggredito verbalmente ed ingiuriato da RT il quale pronunciava
,
ad alta voce parole offensive alla presenza anche di un'altra persona, ER;
che, a seguito di tale episodio, si recava con al bar del Tribunale, ove venivaER
minacciato con parole ingiuriose da _2 in compagnia di RT presenti
,
innanzi al bar;
che ha subito un danno ingiusto a causa della condotta posta in essere dai convenuti;
che ha quindi diritto ad essere risarcito di tutti i danni non patrimoniali, morali e di immagine, esistenziali e di vita di relazione;
danni quantificabili in euro 5.000,00.
RT e _2Nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, nel merito, la domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum del danno, sostenendo come la ricostruzione proposta dall'attore circa i fati accaduti il giorno 12 marzo 2018 sia assolutamente inveritiera.
Hanno chiesto, quindi, il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto;
con condanna dell'attore alla refusione delle spese e competenze di giudizio;
con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il giudizio di primo grado, consistito nell'escussione di due testi di parte attorea, è stato, poi, definito con sentenza n. 198/2021, R.G. n. 724/19, emessa dal Giudice di Pace di Foggia, il quale ha rigettato la domanda attorea per risarcimento danni non patrimoniali, poiché infondata, per difetto di prova;
con compensazione delle spese di giudizio. Contro tale sentenza PA ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata. Più precisamente, l'appellante ha censurato la sentenza resa dal Giudice di primo grado, per le seguenti motivazioni: “1) Erronea valutazione delle prove testimoniali e vizio di motivazione;
2) Difetto di motivazione;
Omessa pronuncia su un fatto decisivo".
In particolare, l'appellante si duole di come il Giudice di prime cure abbia ritenuto la domanda infondata, in quanto, a suo dire, la ricostruzione della dinamica del sinistro non ha trovato adeguato supporto probatorio attraverso l'istruttoria espletata;
eludendo, invero, le dichiarazioni rese dai testi,
ON , durante l'espletamento dell'istruttoria tenutasi alleER e udienze del 30/09/2019 e del 18/11/2019. L'appellante ha dedotto come i testi, attraverso le rispettive dichiarazioni abbiano provato pienamente la dinamica dell'offesa così come descritta negli atti difensivi, provando non solo il fatto storico, ma anche i danni che il medesimo ha subito al suo onore, decoro e dignità personale, a seguito dell'aggressione da parte dei convenuti. Più precisamente, l'appellante si duole di come il
Giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato e valutato il materiale probatorio in relazione alle testimonianze rese da ON e da ER Ha evidenziato anche la mancata valutazione in ordine alle ingiurie pronunciate dai convenuti e l'omessa valutazione in ordine alla liquidazione del danno subito dall'attore.
Ha concluso chiedendo, quindi, la riforma della sentenza impugnata dichiarandola nulla e/o annullabile per omessa motivazione e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, essendo risultata la domanda fondata e provata;
con vittoria di spese e compenso di causa del doppio grado di giudizio.
Al gravame hanno resistito RT e _2 sostenendo la correttezza dell'iter giuridico-motivazionale seguito dal giudice di prime cure e chiedendo il rigetto del gravame, poiché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 198/2021, emessa dal Gdp di Foggia, con vittoria di spese e competenze. Più precisamente, parte appellata ha eccepito l'applicazione dell'art. 246 c.p.c., secondo cui non possono essere assunti come testimoni persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare loro la partecipazione al giudizio come parte;
sicché, secondo parte appellata, la ER, attraverso la sua dichiarazione, si era presentata quale vittima delle presunte minacce e ingiurie proferite dai convenuti, così come la stessa ha riferito nel corso dell'istruttoria, con conseguente sua incapacità a rendere dichiarazioni nella veste di testimone.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 10/03/2025.
*****
L'appello non può trovare accoglimento.
Considerato che le censure mosse risultano tutte orientate a minare la valutazione degli elementi della fattispecie invocata e del materiale probatorio, oltreché delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di merito, se ne svolgerà una trattazione unitaria, in applicazione del principio della ragione più liquida.
La domanda di risarcimento del danno è infondata e deve essere rigettata.
Occorre anzitutto evidenziare che, a seguito della depenalizzazione del reato di ingiuria (legge n.
7/2016), la condotta ingiuriosa assume oggi rilevanza giuridica esclusivamente in presenza di tutti gli elementi dell'illecito civile, ossia condotta, dolo, danno evento, danno conseguenza e causalità. Non sono più pertanto sufficienti la condotta e il dolo d'ingiuria, quali espressione del disvalore penale costituito dalla lesione all'onore (art. 594 c.p., oggi abrogato), bensì l'attuale natura civilistica dell'ingiuria impone che la condotta abbia provocato una conseguenza pregiudizievole per la vittima dell'illecito (cd. danno conseguenza).
L'intento del legislatore del 2016 è stato proprio quello, in primis, di escludere la rilevanza penale delle condotte ingiuriose e, in secundis, di limitarne la rilevanza giuridica, escludendo dal novero della condotta illecita quelle affermazioni che, seppur offensive e lesive dell'onore (danno evento), non abbiano causato pregiudizi e sofferenze nel destinatario dell'insulto (danno conseguenza).
Questo assetto è ben evidente nella predetta legge, con cui sono stati introdotti illeciti con sanzioni pecuniarie civili: in caso di offesa all'onore o al decoro di una persona presente (art. 4 "illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria"), la sanzione civile pecuniaria è irrogata dal giudice civile
"al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa" (art. 8, co. 2).
Si noti pertanto che gli elementi costitutivi dell'illecito civile di ingiuria sono: a) condotta ingiuriosa, b) presenza della persona ingiuriata, c) dolo di ingiuria, d) danno evento, ossia offesa e lesione dell'onore e del decoro della persona presente, da valutarsi in riferimento ai criteri interpretativi già ampiamente elaborati nella giurisprudenza penale con riguardo all'art. 594 c.p., e) danni conseguenza, da intendersi quali gli effetti dannosi patiti dall'offeso a seguito della lesione all'onore, f) causalità tra condotta e danno evento nonché tra danno evento e danno conseguenza.
Si evidenza infine che, proprio alla luce della recente natura civilistica dell'illecito, il vaglio sull'ingiuria deve essere svolto alla stregua di tutti i parametri interpretativi in materia di risarcimento del danno.
Sul punto, si osserva che il danneggiato è gravato dall'onere di allegazione e di prova dei danni subiti a seguito del fatto lesivo, tenuto conto che il danno deve essere risarcito nel rispetto dei principi dell'integralità e del danno effettivo nonché coerentemente con la finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato, ponendolo nella medesima situazione che avrebbe avuto se non ci fosse stato l'evento lesivo. Invero, affermata la funzione ripristinatoria del risarcimento, il fatto illecito non può costituire fonte di danno o fonte di lucro per il danneggiato. E proprio per tali ragioni, si deve ribadire che l'ordinamento rifugge ed esclude ogni forma di danno in re ipsa;
sicché, il danneggiato è sempre tenuto a provare il danno subito nella propria sfera patrimoniale e/o non patrimoniale.
Ciò posto, la valutazione del giudice di primo grado secondo cui non è stato assolto l'onere probatorio relativamente all'an dell'ingiuria de qua, merita infatti di essere pienamente condivisa, proprio all'esito di quell'esame complessivo delle risultanze istruttorie che lo stesso attore- appellante ritiene sia stato omesso nell'emettere la sentenza impugnata.
Difatti, è proprio esaminando il complesso degli atti del processo di primo grado che deve affermarsi che non risulta sufficientemente provato il fatto storico posto a fondamento della domanda.
In primo luogo, va rilevato come gli elementi di prova asseritamente forniti dall'attore si fondino essenzialmente sulle dichiarazioni dei testi che avrebbero assistito all'ingiuria de qua;
i testi, tuttavia, hanno fornito delle dichiarazioni alquanto sommarie.
Infatti, con riferimento al teste ER "giova rilevare che quest'ultima, all'udienza del 30/09/2019, ha fornito la seguente dichiarazione: "Anche io mi trovavo al Tribunale di Foggia
per rendere prova testimoniale nella stessa causa;
io mi trovavo a una distanza di 2 - 3 metri circa dai due e ho potuto sentire quanto detto da Il sig. CP ha proferito RT parole ingiuriose, anche nei miei confronti. Sono andata con PA subito dopo al bar per prendere una camomilla perché mi ero agitata ed in quella occasione sono arrivati _2
[...] e RT che hanno minacciato ed ingiuriato sia me che PA e dicevano "bastardo figlio di puttana devi morire". Avveniva sempre prima che testimoniassimo in tribunale;
conosco da circa 20 anni PA perché siamo entrambi inservienti presso l'Ospedale Riuniti di Foggia anche se lavoriamo in reparti diversi;
ci incontriamo spesso sul posto di lavoro e posso riferire che lo stesso era arrabbiato per quello che è accaduto in Tribunale ed è depresso anche perché non vede l'ora che quella situazione finisca, anche perché non ricordo se abbiamo reso testimonianza in quella causa. Preciso che il giorno 12.3.18 il Giudice mi ha ascoltato come testimone. Il giorno 12.3.18 quando eravamo in Tribunale, CP_2 e che ho conosciuto tanto tempo RT non erano accompagnati da CO
PA come la sorella di RT e rincontrata per strada". fa da ha reso la seguente dichiarazione: "Non è vero che Inoltre, all'udienza del 18/11/19, ON
in data 12.3.18 la sig.ra CO era in compagnia di RT e CP_4 perché miei amici davanti
.[...] Preciso di avere incontrato RT e _2
all'aula penale del Tribunale di Foggia. Mi trovavo in Tribunale avendo accompagnato la sig.ra
ER e PA testimoni in una causa. Preciso di aver visto i suddetti seduti nell'aula penale del Tribunale e non c'era nessuno seduto vicino".
Tali testimonianze parte appellante ritiene siano fondamentali ai fini della ricostruzione della dinamica dell'offesa e della sua sussistenza. I predetti testi, tuttavia, hanno reso dichiarazioni alquanto generiche e nulla hanno riferito circa molti elementi rilevanti per la ricostruzione dell'offesa e per valutare la stessa attendibilità delle rispettive affermazioni.
I soli due testi di parte attrice, ER e ON hanno reso, come rilevato dal Giudice di prime cure, dichiarazioni lacunose e contrastanti. La teste ER in data 30/09/19, nel corso dell'istruttoria, ha riferito che le ingiurie sarebbero state pronunciate in due momenti distinti: la prima volta dal solo CP_1 mentre si trovava insieme a PA davanti alle aule di udienza del Tribunale di Foggia, ove CP
ingiuriava la medesima e PA;
successivamente il secondo episodio sarebbe avvenuto presso il bar del Tribunale, ove la teste ER ha dichiarato che i convenuti _2 e CP
,
entrati anch'essi nel bar, li avrebbero offesi e minacciati;
precisando, altresì, che il tutto sarebbe avvenuto prima che testimoniassero in Tribunale. Il teste TE in data 18/11/19, ha riferito,
invece, sempre nel corso dell'istruttoria, di aver accompagnato Parte_1 e ER perché testimoni in una causa;
precisando, altresì, di aver visto CP_2 e CP dentro l'aula del
Tribunale seduti da soli e nulla ha riferito sull'ingiuria.
Pacificamente le testimonianze rese dai due testimoni di parte attrice sono contraddittorie e tra loro contrastanti.
Proprio la testimonianza di TE ha reso, difatti, dubbia la narrazione dei fatti effettuati dalla teste ER nel corso dell'istruttoria.
E a nulla rileva quanto sostenuto da parte appellante, secondo la quale la dichiarazione resa dalla teste ER sarebbe inerente all'intera dinamica della vicenda, mentre quella del teste Tes_1 riguarderebbe una sola fase del fatto storico descritto.
testimone di parte Le due testimonianze non si integrano, né completano tra loro: il teste TE attorea, ha riferito testualmente “di aver visto i suddetti ( CP e _2 seduti nell'aula penale del Tribunale e non c'era nessuno seduto vicino"; ne consegue che i convenuti seduti all'interno dell'aula penale, non potevano, sicuramente, essere presenti nei pressi del bar del
Tribunale o fuori dall'aula del Tribunale e, di certo, queste circostanze non vengono, peraltro, indicate, descritte, né confermate dal teste TE per avvalorare quanto dichiarato dalla teste
ER ; bensì smentisce palesemente la dichiarazione di ER
Difatti, il Giudice di primo grado afferma che "avendo il Tes 1 affermato che i convenuti si trovavano seduti dentro l'aula del Tribunale come avevano potuto avvicinare lo Parte_1 e la
ER fuori dall'aula e successivamente nel bar del Tribunale. Non essendo raggiunta la prova certa, la domanda viene rigettata". ER, si evince che nei confronti di quest'ultima il Inoltre, dalla testimonianza della teste
CP avrebbe proferito parole ingiuriose, tanto che la teste dichiara di essersi recata convenuto al bar per ordinare una camomilla, perché agitata dell'accaduto e, nei pressi del bar, avrebbe subito successivamente anche minacce da e, nuovamente, da RT _2
emergerebbe, pertanto, dalla semplice lettura della deposizione della teste ER un interesse
,
nella causa, dandone, dunque, la misura dell'inattendibilità delle relativedi ER dichiarazioni genericamente rese in ordine ai fatti di causa.
L'istruttoria testimoniale, dunque, non ha consentito di acquisire adeguata prova circa l'effettiva commissione dell'ingiuria ad opera dei convenuti CP e _2
Si tratta di una contrapposizione difficilmente superabile, dovuta a versioni testimoniali resa da un soggetto ugualmente coinvolto e privo di sufficiente attendibilità. Contrasto che non consente di ritenere osservato l'onere della prova che grava in capo all'attore.
La vicenda, peraltro, si inserisce, per essere riferito dalle parti e provato documentalmente, tanto che vi era un procedimento penale RGNR N. 14683/2014 tra le parti, all'interno di un contesto di forte inimicizia (tra l'attore e _2 e CP i quali intrattenevano intensi rapporti di
,
amicizia fino al 2015/2016), determinando nel caso all'esame la misura dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese e dei fatti di causa.
In definitiva, parte appellante non ha assolto al relativo onere di allegazione di prova in ordine alla fattispecie invocata.
La ricostruzione del fatto storico è stata, infatti, presentata complessivamente da parte attrice in modo lacunoso e, dunque, appare inidonea a perfezionare un quadro probatorio sull'accaduto e sulle rispettive responsabilità.
Le predette carenze si riflettono anche sul profilo del quadro probatorio non risultando provati nel giudizio di primo grado quei fatti costitutivi della fattispecie mancanti in quanto neppure specificamente allegati e che comunque spettava alla parte istante provare, secondo il noto principio dell'onere della prova espresso dall'art. 2697 c.c.
Le considerazioni che precedono (il contrasto tra le versioni dei testi e il profilo di incoerenza palesato dal teste dell'attore), comportano rigetto della domanda dell'attore per l'insufficienza degli elementi probatori portati in giudizio, gravato dall'onere della prova dei fatti.
Si rileva, peraltro, ad abundatiam, che non è emerso alcun effetto pregiudizievole a danno di parte attrice a seguito dell'offesa in esame.
La parte attrice ha chiesto genericamente il risarcimento del danno morale e del danno esistenziale, che costituiscono autonome voci di danno conseguenza. Il danno morale è la sofferenza interiore del soggetto a seguito dell'illecito e attiene al piano interiore della persona;
esso si distingue dal danno esistenziale, il quale rappresenta la lesione del fare areddituale, ossia lo sconvolgimento della propria esistenza a seguito dell'illecito, da accertarsi in relazione al piano esteriore della persona.
A ciò si deve aggiungere che, sin dalla pronuncia Sez. Un. n. 26972/2008, è orientamento condiviso che la lesione non patrimoniale debba aver ecceduto una ragionevole soglia di offensività, rendendo così il pregiudizio tale da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un congruo grado di tolleranza (cfr. C. Cass. n. 29206/2019: "il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa").
Sarà dunque necessario verificare la sussistenza o meno della compromissione dell'equilibrio emotivo di (danno morale) nonché l'alterazione della sua personalità e della suaParte_1 esistenza (danno esistenziale),
Nel caso di specie non si è raggiunta la prova e, anzi, sono emersi elementi tali da escludere che l'offesa pronunciata dalla convenuta abbia potuto provocare sofferenze o patimenti nell'ingiuriato.
In primo luogo, l'attore non ha affatto dettagliato i patimenti e i gradi di sofferenza subiti a seguito dell'offesa né quali aspetti della propria vita erano stati stravolti a causa dell'offesa, limitandosi a una generica istanza di risarcimento del danno non patrimoniale.
In secondo luogo, la stessa offesa, così come emersa in sede testimoniale, appare inidonea ad aver provocato nell'uomo un serio senso di patimento e di stravolgimento esistenziale. Nella testimonianza resa dalla teste si accenna genericamente a uno stato di ER
,
rabbia e depressione di Parte 1 per l'ingiuria subita, senza fornire ulteriori e precisi dettagli a riguardo, né è stata fornita prova medica e documentale in merito a questa accennata condizione interessata all'attore.
In definitiva, non è emerso alcun effetto pregiudizievole a danno di parte attrice a seguito dell'offesa in esame.
Ebbene, alla luce delle argomentazioni ut supra illustrate, attese le incertezze in ordine a una specifica e precisa descrizione del fatto evento (rectius: ingiuria) e delle sue modalità, oltreché della carenza di prova documentale, costituenda e dell'istruttoria espletata per mezzo delle carenti, contraddittorie e generiche prove testimoniali, ne consegue l'impossibilità di fornire un altrettanto quadro probatorio dello stesso, nonché delle contestate responsabilità in ordine al fatto di causa, a cui si aggiunge la totale incertezza in ordine agli invocati danni conseguenza.
La domanda risulta, quindi - a conferma di quanto affermato dal Gdp -, infondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per l'accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie, già evidenziata nella sentenza di primo grado, seppur in questa sede con maggior impegno esplicativo rappresentati.
La resa motivazione già basta a rigettare l'appello e la domanda così come formulata ed a confermare la sentenza di primo grado e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello, i quali restano integralmente assorbiti dalle ragioni di rigetto già esposte.
Le spese processuali nei rapporti tra l'appellante e gli appellati seguono la soccombenza del primo e sono liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento stabiliti dal dm 55/2014 (nulla è dovuto per la fase istruttoria di fatto non tenutasi).
In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della legge 24/12/2012 n. 228, va dato atto della presenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sull'appello proposto da PA nei confronti di CP
[...] avverso la sentenza n. 198/2021 del Giudice di Pace di Foggia, disattesa e _2
ogni ulteriore richiesta ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 198/2021, emessa dal
Giudice di Pace di Foggia;
b) condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.397,00 oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa sul compenso come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che dichiaratosi antistatario, Avv. Valerio A. Vinelli.
Si dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R. n. 115/2012,
(inserito dall'art. 1, co. 17, 1. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1°-bis della medesima norma.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 04/06/2025.
Il Giudice
Maria Elena de Tura