Sentenza 11 novembre 1988
Massime • 2
L'interpretazione delle Disposizioni collettive, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da violazioni delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, la quale, ai sensi dell'art. 48 del regolamento organico 1 gennaio 1981, aveva ritenuto che per l'inclusione nel ruolo amministrativo del personale dichiarato inidoneo alla navigazione non fosse sufficiente tale inidoneità, e cioè una generica Invalidità civile, occorrendo invece l'Invalidità per servizio considerata dall'art. 3 della legge n. 482 del 1968, sulle assunzioni obbligatorie.) ( V 2462/88, mass n 458234).*
In tema di rapporto di lavoro nautico, nonostante la diretta applicabilità - per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1987, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma terzo, della n. 300 del 1970 - dell'art. 18 di tale legge e delle norme della legge n. 604 del 1966, è legittimo il recesso del datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo costituito dall'inidoneità del lavoratore alla navigazione, non potendo quest'ultimo essere utilizzato nell'ambito di un settore di attività, come quello amministrativo, diverso da quello (del trasporto nautico) cui egli era precedentemente addetto ed al quale è stato dichiarato inidoneo. ( V 5720/86, mass n 448192; ( V 4384/84, mass n 436291; ( V 903/83, mass n 425652).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/11/1988, n. 6107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6107 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1988 |
Testo completo
In tema di rapporto di lavoro nautico, nonostante la diretta applicabilità - per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1987, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma terzo, della n. 300 del 1970 - dell'art. 18 di tale legge e delle norme della legge n. 604 del 1966, è legittimo il recesso del datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo costituito dall'inidoneità del lavoratore alla navigazione, non potendo quest'ultimo essere utilizzato nell'ambito di un settore di attività, come quello amministrativo, diverso da quello (del trasporto nautico) cui egli era precedentemente addetto ed al quale è stato dichiarato inidoneo. ( V 5720/86, mass n 448192; ( V 4384/84, mass n 436291; ( V 903/83, mass n 425652).*