Ordinanza collegiale 16 novembre 2021
Ordinanza collegiale 18 gennaio 2022
Sentenza 3 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 18/01/2022, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2022
N. 00082/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00872/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 872 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Cosimo Summa e Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto di accesso in capo alla ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso;
nonché per la conseguente condanna del resistente a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 65 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. C. Summa per la ricorrente;
Considerato che, con ordinanza n. 1650 del 16.11.2021, questo Tribunale ha disposto incombenti istruttori e, in particolare, ha ordinato all’INPS di depositare in giudizio una “relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all ’ istanza di accesso della ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell ’ effettiva disponibilità o meno in capo all ’ Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (prospetto riepilogativo delle trattenute su provvedimento di indebito del 22.2.2016; Mod. Ecocert), fornendo, tra l ’ altro, espressa evidenza - per completezza - della necessità o meno, al fine di un ’ eventuale soddisfazione dell ’ istanza avanzata, di un ’ attività di elaborazione di dati…” , rinviando per le ulteriori determinazioni all’udienza camerale del 13.1.2022;
Rilevato che l’INPS non ha fornito riscontro all’ordine impartito, sebbene risulti in atti l’avvenuta notificazione in data 18.11.2021 della suddetta ordinanza, a cura della parte ricorrente, presso la sede di Campi Salentina;
Ritenuto di dover, pertanto, reiterare l’incombente istruttorio già disposto nei confronti dell’INPS, assegnando l’ulteriore termine di gg. 15 dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata, con l’avvertenza che, in caso di persistenza dell’inottemperanza all’ordine impartito, la condotta dell’Amministrazione costituirà oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 64 co. 4 c.p.a;
Ritenuto di rinviare la causa, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 16 febbraio 2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, reitera quanto già disposto con l’ordinanza collegiale n. 1650/2021 e, pertanto, rinnova nei confronti dell’INPS – sede di Campi Salentina, in persona del legale rappresentante pro tempore , l’ordine di depositare quanto in quest’ultima indicato entro il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza.
Rinvia la causa, per il prosieguo, all’udienza camerale del 16 febbraio 2022.
Onera parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza all’INPS, anche presso la sede reale.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO