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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/06/2024, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in Camera di Consiglio
e composta dai sig. magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Daniela Pellingra Consigliere
3) Dott. Maria Letizia Barone Consigliere dei quali la terza relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1662/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado di giudizio da:
(CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Bono (PEC: , giusta procura in atti Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(CF: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Laura Lipani (PEC: , giusta procura in atti Email_2
APPELLATA con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
CONCLUSIONI parte reclamante:
1) Rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
2) Accogliere le eccezioni tutte e in parziale modifica dell'Ordinanza resa nel procedimento rg. 3073\2022, al quale risulta riunito il giudizio rg 4445\2022, del 25 settembre 2023 resa dal Tribunale di Palermo Sezione prima Giudice relatore dott.ssa
Donata D'Agostino pubblicata in data 26 settembre 2023 comunicata lo stesso giorno
26\9\2023 e notificata in data 27 settembre 2023 con oggetto: modifica delle condizioni di
1 divorzio congiunto disposte dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 1643\2020 del
29\5\2020 nel procedimento rg. 13854\2919 pubblicata in data 8\6\2020 coperta da giudicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c. e art. 709 ter c.p.c confermare quanto disposto dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 1643\2020 con oggetto divorzio congiunto in merito al domicilio prevalente del figlio minore della coppia Persona_1
stabilito presso il domicilio della madre sig.ra sito in via ai Villini di Parte_1
Sant'Isidoro n. 47 Palermo;
2) Adottare altri provvedimenti ritenuti necessari per disciplinare l'esercizio della potestà genitoriale congiunta sul figlio Persona_1
3) Ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso rg. 4445\2022 di modifica delle condizioni di divorzio disciplinate con sentenza n. 1643\2020 resa fra le parti dal Tribunale di Palermo per insussistenza di giustificati motivi sopravvenuti e conseguentemente rigettare con qualunque motivazione la domanda proposta da Controparte_1
con il ricorso rg 4445\2022 di modifica delle condizioni di divorzio congiunto;
4) Confermare l'obbligo posto a carico di di pagare Controparte_1
mensilmente alla sig.ra la somma di euro 400,00 o altra somma minore Parte_1
ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del figlio Persona_1
5) In subordine nell'ipotesi di conferma del domicilio prevalente del figlio Per_1
presso il domicilio del padre disciplinare gli incontri del
[...] Controparte_1
figlio minore con la madre fissando giorni e orari degli Persona_1 Parte_1
incontri fino al raggiungimento della maggiore età del figlio;
Persona_1
6) Confermare tutte le altre condizioni stabilite in sentenza 1643\2020;
7) Confermare il rigetto della domanda di affidamento esclusivo del figlio minore al padre;
Persona_1 Controparte_1
8) Confermare l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori CP_1
e del figlio minore;
[...] Parte_1 Persona_1
9) Rigettare il reclamo parziale incidentale proposto dal sig. Controparte_1
in data 24\10\2023 con qualunque motivazione;
10) In subordine nell'ipotesi di rigetto del reclamo parziale proposto dalla sig.
, confermare l'obbligo posto a carico di di Parte_1 Controparte_1
corrispondere in favore di la somma di euro 400,00 mensili fino alla data Parte_1
del deposito del ricorso introduttivo del procedimento rg v.g. 4445\2022 depositato in data
2 30 settembre 2022 a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del figlio Per_1
[...]
11) Vinte le spese da porre a carico dell'Erario tenuto conto che la sig. ra Pt_1
ha richiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo l'ammissione al
[...]
gratuito patrocinio.
12) Liquidare le spese all'Avv. Giuseppe Bono difensore della parte sig. Pt_1 ammessa al gratuito patrocinio con determina del Consiglio dell'Ordine Avvocati di
[...]
Palermo prot. 34209 del 17\10\2023 liquidazione da porre a carico dello Stato. parte reclamata/reclamante incidentale:
-rigettare il reclamo proposto da , perché infondato in fatto e in Parte_1
diritto e conseguentemente:
-confermare l'ordinanza di modifica delle condizioni di divorzio congiunto nella parte in cui è stato disposto il “collocamento prevalente del minore nato a Persona_1
Palermo in data 17.01.2006, presso l'abitazione paterna, rimettendo a liberi accordi con la madre la determinazione dei tempi e modalità di frequentazione con la stessa”, per le ragioni meglio sopra argomentate;
-rigettare i chiesti mezzi istruttori perché tardivi e formulati in violazione dell'art.345 cpc, oltre che ininfluenti al fine del decidere;
-disporre l'espunzione dal presente giudizio, dei documenti ed atti relativi al procedimento penale, in quanto mai autorizzati;
In via incidentale e in parziale riforma della ordinanza di modifica del divorzio si chiede:
Preliminarmente
-accogliere il parziale reclamo incidentale, per le ragioni di cui in premessa
Nel merito
-riformare l'ordinanza di modifica delle condizioni di divorzio del 26.09.2023, emessa dal Tribunale di Palermo, Sez I dott.ssa D. D'Agostino, limitatamente alla parte in cui statuisce: “revoca, a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo del procedimento n. RGVG 4445/2, l'obbligo, posto a carico di con Controparte_1
l'anzidetta pronuncia, di corrispondere mensilmente in favore di la Parte_1 somma ivi stabilita a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del figlio , per Per_1
le ragioni di cui in premessa, confermandola per il resto;
Conseguentemente,
3 -revocare l'obbligo posto a carico del sig. , di corrispondere Controparte_1
(in favore di ) la somma stabilita a titolo di contributo indiretto per il Parte_1
mantenimento del figlio, a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo del procedimento recante RGVG n.4445/22;
-disporre, quindi, la revoca dell'obbligo di cui sopra a far data dal 18.01.2022, ovvero dal giorno in cui il minore ha cominciato a risiedere, stabilmente ed esclusivamente , presso il domicilio del padre, e ciò per le ragioni sopra meglio esposte.
In via subordinata,
-corrispondere direttamente al minore, sul conto corrente che verrà Persona_1 all'uopo, indicato, la somma stabilita a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del figlio relativa al periodo compreso dal mese di aprile 2022 sino al deposito della Per_1
domanda introduttiva del procedimento RGVG n. 4445/22.
Con vittoria delle spese di lite il P.G. rigetto del reclamo.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Nei procedimenti riuniti relativi ai ricorsi separatamente proposti dagli ex coniugi e cui era stato altresì riunito il Parte_1 Controparte_1
procedimento trasmesso per competenza dal Tribunale per i Minorenni aperto a seguito della richiesta del 2 marzo 2022 del Procuratore della Repubblica di un intervento urgente a tutela del figlio minore della coppia, ato a Palermo il 17 gennaio 2006, Persona_1
il Tribunale di Palermo, con ordinanza dei giorni 25-26 settembre 2023, in parziale modifica delle condizioni statuite con la sentenza di scioglimento degli effetti civile del matrimonio contratto tra le parti, ha disposto il collocamento prevalente di presso Per_1
l'abitazione paterna, come già stabilito in via di urgenza dal Tribunale per i minorenni con provvedimento del 21 marzo 2022, confermato con il provvedimento di trasmissione degli atti per competenza al tribunale ordinario;
ha rimesso ai liberi accordi tra loro gli incontri tra madre e figlio;
ha revocato, con decorrenza dal 30 settembre 2022, data del ricorso,
l'obbligo del di corrispondere mensilmente all'ex moglie il contributo al CP_1
mantenimento del figlio Per_1
2. Con reclamo depositato il 4 ottobre 2023 ha proposto Parte_1
reclamo avverso la decisione, concludendo come indicato in epigrafe.
3. Costituito il contraddittorio, , contestato il reclamo Controparte_1
avversario di cui ha chiesto il rigetto, con reclamo incidentale ha chiesto, in parziale
4 modifica dell'ordinanza impugnata, che sia retrodatata la revoca del suo obbligo di versamento alla controparte del contributo al mantenimento del figlio al 18 Per_1
gennaio 2022 ossia da quando, di fatto, il figlio vive con lui .
4. All'udienza del 24 maggio 2024, tenuta con le forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
5. Sempre in via preliminare, va poi dato che nelle more del Persona_1
giudizio, ha raggiunto la maggiore età con conseguente venire meno della materia del contendere, - come peraltro dedotto da entrambe le parti in seno agli atti difensivi a prescindere dalle conclusioni depositate - in ordine alle domande pertinenti al suo affidamento e relativa collocazione prevalente presso l'uno o l'altro dei genitori.
6. Ritenuto, pertanto, che oggetto di questo grado del giudizio è, esclusivamente, la censura rivolta dal alla decisione di primo grado in ordine alla data di decorrenza CP_1 della revoca del suo obbligo di corrispondere all'ex moglie il contributo al mantenimento del figlio ne va subito dichiarata la parziale fondatezza. Per_1
Ed invero, per quanto sia ineccepibile la decisione del Tribunale, che , in conformità all'orientamento consolidato della Cassazione ha stabilito che la statuizione in ordine al mantenimento della prole non può retroagire rispetto alla domanda, va evidenziato che il come si evince dagli atti, costituendosi innanzi al Tribunale per i Minorenni, CP_1
aveva già ivi richiesto il collocamento del figlio presso di sé, rimettendo al Per_1
Tribunale l'assunzione di “tutti i provvedimenti che riterrà opportuni a tutela degli interessi del minore”.
Ciò posto non è revocabile in dubbio che deve tenersi conto della predetta domanda proposta il 20 luglio 2022.
Come rilevato dal Tribunale, non ha, invece, alcuna rilevanza la situazione fattuale venuta a crearsi per la volontà del figlio di trasferirsi presso il padre fin dal gennaio 2022 così come non può darsi rilievo al provvedimento di urgenza assunto dal Tribunale per i
Minorenni il successivo mese di marzo a seguito di ricorso proposto dal P.M.
Secondo la Cassazione, infatti, (cfr. Ordinanza n. 4224/21), “la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della
5 domanda di modificazione”.
Qui assorbita anche l'ulteriore richiesta proposta dal inerente CP_1 all'assegnazione diretta al figlio del contributo al suo mantenimento, comunque contraria al principio sopra richiamato ed inammissibile per difetto di legittimazione attiva, l'ordinanza del primo giudice va parzialmente modificata facendo retroagire alla data di proposizione della domanda innanzi al Tribunale per i Minorenni la revoca dell'onere in carico al predetto dell'obbligo di versare alla controparte la contribuzione al mantenimento del figlio.
11. La natura degli interessi sottesi e la particolarità delle questioni affrontate e il solo parziale accoglimento dell'impugnazione incidentale, inducono, infine, alla compensazione tra le parti anche delle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, lette le conclusioni delle parti e del P.G., in parziale modifica dell'ordinanza dei giorni 25-26 settembre 2023 del Tribunale di Palermo, impugnata in via principale da e, in via incidentale, da Parte_1 [...]
dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'affido ed al Controparte_1
collocamento di figlio ormai maggiorenne delle parti;
revoca, con Persona_1 decorrenza dal 20 luglio 2023, l'obbligo del di corrispondere alla il CP_1 Pt_1
contributo di mantenimento per il figlio Per_1
compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 10 giugno 2024.
Il Consigliere rel.
Maria Letizia Barone Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dott. Giovanni D'Antoni, e dal consigliere relatore ed estensore dott. Maria Letizia Barone.
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