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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/04/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Angelo Scarpati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA d'appello
Nella causa civile iscritta al n. 1701/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 1494/2023 del 3.10.2023
TRA
, elettivamente domiciliato in Sorrento (NA), al Corso Italia n. 261, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Liberato Mazzola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello nel giudizio a quo
APPELLANTE E
elettivamente domiciliata in Sorrento (NA), alla via Fuorimura n. 20/B, Controparte_1 presso lo studio dell'avvocato Rosa Persico, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
NONCHE'
1
in persona del responsabile, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Napoli alla Via Depretis n. 62, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Palmieri, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 20-03-2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, e la Controparte_1
in persona del responsabile, per sentirne Controparte_2 dichiarare la responsabilità in ordine alla causazione dell'evento lesivo verificatosi in Massa Lubrense, in data 27-12-2016 alle ore 9.15 circa, allorquando l'istante, quasi al termine dell'attraversamento pedonale della via
Reola, veniva investito dall'autoveicolo TOYOTA YARIS, tg. BZ954LH, condotto dalla proprietaria e assicurato con la Controparte_1 [...]
Controparte_2
Per queste ragioni, l'istante chiedeva la condanna di e Controparte_1 della in solido tra loro, al pagamento in proprio Controparte_2 favore della somma complessiva pari ad euro 18.998,57, a titolo di risarcimento dei danni patiti, oltre spese e competenze di lite. A tal fine, premetteva di aver già ricevuto dalla euro 1.250,00, a titolo di mero Controparte_2 acconto sul maggiore avere.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale contestava la dinamica dei fatti così come descritta in giudizio dall'attore,
e dunque la fondatezza della domanda, invocandone il rigetto.
Si costituiva altresì in giudizio la chiedendo Controparte_2 dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea per intervenuta cessazione della materia del contendere, nonché nel merito il rigetto della domanda poiché infondata.
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 1494/2023, depositata in data 3 ottobre
2023, espletata l'attività istruttoria, dichiarava non raggiunta la prova della responsabilità di nella causazione del sinistro descritto in Controparte_1 epigrafe, avendo avuto il pedone una condotta colposa e imprevedibile per l'automobilista. Per questa ragione, rigettava la domanda con compensazione delle spese processuali nei rapporti con la convenuta Compagnia, e con il beneficio delle spese in favore della convenuta CP_1
2 1.1 Avverso la suddetta sentenza, con atto ritualmente notificato, Parte_1 ha proposto appello per omessa/contraddittoria pronuncia e motivazione ex art.112 c.p.c., nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 652 c.p.p., ed errata valutazione dei mezzi di prova ex artt. 115 e 116 c.p.c., chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione dell'evento lesivo ivi Controparte_1 descritto, e per l'effetto condannarla, congiuntamente alla
[...]
in persona del responsabile, in solido tra loro, al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni patiti dall'istante, quantificati in euro 18.998,57, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2
contestando la fondatezza dei motivi dedotti nell'atto di appello
[...] dall'attore, invocandone quindi il rigetto;
l'assicurazione proponeva, altresì, appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, chiedendo la condanna di alla refusione delle spese processuali del primo grado di Parte_1 giudizio, avendo il giudice condannato l'attore soccombente esclusivamente al pagamento delle spese processuali gravanti su . Controparte_1
Si costituiva, altresì, in giudizio la quale contestava Controparte_1 specificamente i motivi di appello dedotti in giudizio dall'attore, evidenziando la chiarezza espositiva dell'iter logico- giuridico posto a fondamento della decisione del giudice di prime cure. Secondo quest'ultima, le informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, e la produzione documentale in atti, confermavano le conclusioni rassegnate in sentenza. Per queste ragioni, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado, nonché in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiararsi il concorso di colpa del pedone nella verificazione dell'evento lesivo, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
2. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si
è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
3. Passando alla disamina della proposta impugnazione, la stessa deve essere rigettata, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, condividendo il giudicante la pronuncia di rigetto delle domande attoree trattandosi di una decisione esente da vizi logici, pienamente congrua con i dati probatori raccolti e non meritevole, quindi, di nessuna censura.
Preliminarmente in punto di diritto, giova ribadire che l'azione proposta, relativa ad un sinistro causato da un investimento va inquadrata nell'ambito dell'art.2054 c.c. il quale prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma), è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
È necessario quindi avere riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti del presente giudizio.
3 Spetta infatti al pedone la prova del fatto storico dell'avvenuto investimento e delle sue concrete modalità; specularmente, dal canto suo, il conducente del mezzo deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro per andare esente da responsabilità.
In adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass.
Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr. Cass. Civ.
N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995).
Nelle fattispecie dedotta in lite, devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone suindicati, essendo stati tali fatti confermati dalle parti e dalla documentazione in atti (cfr. della documentazione sanitaria, verbale di pronto soccorso n.2016/26364, c.t.u. medico-legale).
Quanto alla dinamica, le testimonianze raccolte nel corso del giudizio di primo grado sono rese per lo più da soggetti che non hanno assistito al fatto;
in particolare, il teste chiarisce chi “ non aver visto l'incidente”; Testimone_1 ancora, il teste dichiara di non poter “ riferire sull'i9ncidente Testimone_2 in quanto non ero presente”, mentre i teste afferma di avervi Tes_3 assistito, seppure era “ un po' distante” dai luoghi di causa.
Nondimeno, quanto alla testimonianza resa dal tese non può Testimone_4 non rilevarsi come questi si sia, oggettivamente, limitato a riferire che il Pt_1 attraversava “ la strada dal lato opposto di marcia alla sua direzione” e che “ l'autovettura Yaris condotta dalla signora proveniva dall'opposto senso CP_1 di marcia e svoltava a sinistra”, senza null'altro aggiungere quanto alla condotta tenuta, nella immediatezza dei fatti, tanto dal pedone quanto dalla guidatrice.
Nondimeno, come precisato dal giudice di prime cure, assume rilievo, ai fini della descrizione della dinamica del sinistro, l'accertamento istruttorio svolto nel corso del giudizio penale, R.G. 179/2017 ( conclusosi con sentenza n.
142/2019, di assoluzione della convenuta , in virtù del Controparte_1 quale emerge che, nel caso di specie, il pedone attraversava la via Parte_1
Reola sbucando dall'aiuola spartitraffico, rendendo in tal modo impossibile all'automobilista, sia pure con l'uso di una ordinaria diligenza, evitare l'investimento del pedone medesimo.
Invero, sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6514/2021, nel pronunciarsi sul concorso di colpa del pedone, ha ribadito che anche questo utente della strada è tenuto a prestare attenzione nel momento in cui deve attraversare la strada, soprattutto se l'attraversamento avviene fuori dalle strisce e in condizioni particolari;
invero, l'art. 2054 c.c. al primo comma, pone a carico del conducente dell'automezzo una presunzione di colpa, superabile solo
4 con la dimostrazione di prova contraria, ma, effettuando una comparazione della colpa, nel rispetto delle risultanze di causa, si può concludere che, nel caso di specie, il pedone ha dato causa, con la sua condotta imprevedibile, all'evento perché, in violazione delle norme del codice della strada, ha attraversato fuori dalle strisce pedonali, senza accertarsi di poter completare l'attraverso in condizioni di sicurezza.
È noto, infatti, che, nell'ambito dei sinistri stradali che si sostanziano nell'investimento del pedone ad opera di un veicolo a motore, il comportamento negligente del pedone può integrare un fattore causale idoneo, anche in via esclusiva, a determinare l'evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del conducente per i danni subiti dal pedone stesso;
e ciò va detto, soprattutto quando, come nel caso di specie, la condotta del pedone abbia assunto i caratteri della assoluta imprevedibilità e anormalità.
In ragione di tutto quanto detto, l'appello principale va rigettato.
4. Deve ritenersi, invece, meritevole di accoglimento l'appello incidentale proposto dalla in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., avverso la sentenza emessa dal Giudice di Prime Cure.
L'art. 92 comma 2 c.p.c. prevede che se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie ove risulta totalmente Parte_1 soccombente nel giudizio di primo grado, ragion per la quale risulta fondata la doglianza eccepita dalla Controparte_2
La Cassazione ha più volte evidenziato come la compensazione può essere subordinata anche alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza. Anche questo presupposto non ricorre nel caso concreto.
Ebbene, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale Parte_1 riforma della sentenza di primo grado, è tenuto al pagamento, in favore della della somma di euro 2.090,00 oltre spese Controparte_2 generali, iva e cpa come per legge (in base al valore della causa, secondo il criterio del disputatum - rientrante nello scaglione da € 5.200,00 ad €
26.000,00- ed i paramenti medi sanciti dal DM 147/2022- per le controversie di competenza del giudice di pace), a titolo di spese processuali affrontate nel corso del giudizio di primo grado.
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del
13-8-2022, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate nonché del valore della causa, secondo il criterio del disputatum ( v. Cass. n. 28417/2018), con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Nondimeno, in ragione del rigetto dell'appello principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante principale, per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115/2002.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice monocratico, dott.
Angelo Scarpati, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
A. Rigetta l'appello principale;
B. Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza resa dal Giudice di pace di Sorrento n. 1494/2023 del 3.10.2023, condanna al pagamento, in favore della , delle Parte_1 Controparte_3 spese processuali del primo grado del presente giudizio, che liquida in euro
0,00 per spese vive ed euro 2.090,00 per compensi, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a.;
C. Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, Controparte_2 che liquida in euro 147,00 per spese vive ed euro 3.397,00 per compensi, oltre
15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
D. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in euro
00,00 per spese vive ed euro 3.397,00 per compensi, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con attribuzione;
E. Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante principale, per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115/2002.
Torre Annunziata, così deciso in data 16.4.2025
Il giudice monocratico dott. Angelo Scarpati
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