Sentenza 17 dicembre 1998
Massime • 1
Le dichiarazioni di un testimone, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltre ad avere per oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati; sicché, contrariamente ad altre fonti di conoscenza - come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati di reati connessi - esse non abbisognano di riscontri esterni, l'eventuale ricorso ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone. (Fattispecie in tema di testimonianza della persona offesa, in relazione alla quale la S.C. ha affermato anche che lo scrutinio del giudice di merito deve essere più accurato e approfondito, ma solo ai fini della credibilità soggettiva e oggettiva).
Commentario • 1
- 1. Il valore probatorio della fattura commerciale: indizio o piena prova?Arseni Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 febbraio 2016
Con una recente sentenza del il 12/01/2016 n° 299, la Corte di Cassazione ritorna sul tema, invero ciclicamente affrontato, della natura e del valore probatorio della fattura commerciale, in un giudizio in cui si discuteva della sussistenza di un credito, per l'appunto consacrato in un documento fiscale del genere, vantato da una società verso un privato, a favore del quale aveva effettuato delle prestazioni d'opera. Ebbene, i Giudici di Palazzo Cavour, confermando un consolidato orientamento, affermano “che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1998, n. 6502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6502 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 17.12.1998
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Anna MABELLINI " N.6502
3. " Giuseppe DE NARDO " REGISTRO GENERALE
4 " Gianfranco RIGGIO " N.31904/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da KO ET
avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, in data 23.6.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. TURONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale - costituito ai sensi dell'art.309 c.p.p. - accoglieva, parzialmente la richiesta di riesame avanzata dal OV avverso quella del G.I.P. di Novara, che il 3.6.1998 gli applicava la misura della custodia cautelare in carcere, siccome indagato per violazione della disciplina delle armi, ricettazione e violenza e minaccia, annullandola in relazione ai due ultimi reati e confermandola solo per la detenzione illegale di un'arma comune da sparo.
Osservava il Tribunale che l'arma era stata consegnata alla polizia dalla convivente del OV (la quale l'aveva estratta dalla tasca di un suo paio di pantaloni), a seguito di una lite familiare che aveva provocato l'intervento degli agenti. Questi reperivano anche, su indicazione di costei, alcuni oggetti di valore e una discreta somma di denaro, occultati in un tombino del garage condominiale. Ritenevano i giudici del riesame che, per quanto il OV negasse la proprietà dell'arma, ricorressero gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ascrittogli in proposito;
essa, infatti, era stata trovata nella camera da letto di costui e dentro dei pantaloni dei quali non aveva negato l'uso. A nulla rilevava, invece, che la pistola fosse stata consegnata dopo una lite, dal momento che il OV al riguardo non aveva rilasciato alcuna dichiarazione che consentisse di formulare ipotesi alternative.
Ricorrevano esigenze cautelari, in rapporto all'art.274 lett.c) c.p.p., essendo emerso che, più volte, in passato, il OV aveva minacciato la convivente con la pistola, talché si profilava il concreto pericolo della recidiva;
tanto più in quanto costui era attualmente sottoposto a procedimento penale per rapina e porto di arma bianca. Nessun'altra misura, diversa dalla custodia in carcere, appariva adeguata a fronteggiare tali esigenze, essendo, tra l'altro, il OV cittadino straniero privo di permesso di soggiorno e di stabile attività lavorativa.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il OV, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente un grave quadro indiziario, sulla base delle sole dichiarazioni della convivente, la quale non era in alcun modo estrinsecamente e validamente riscontrata. Non poteva, infatti, considerarsi riscontro, la pendenza di un procedimento penale. Ed ingiustamente i giudici del riesame avevano omesso di vagliare la intrinseca attendibilità della denunciante, gravata da un significativo certificato penale.
D'altra parte, la personalità del ricorrente non rivestiva alcuna pericolosità sociale, ne' sussistevano a suo carico precedenti penali per fatti concernenti le armi. Circostanze, quelle indicate, che avrebbero dovuto indurre il Tribunale almeno alla applicazione di una misura meno afflittiva.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza delle censure mosse al provvedimento impugnato. Il quadro indiziario, nel caso in esame, trae origine da una testimonianza, sia pure resa da persona denunciante un reato che l'aveva lesa;
ciò non di meno, appaiono del tutto incongrue alla fattispecie, le argomentazioni del ricorrente.
Questa Corte già ha avuto modo di rilevare che le dichiarazioni di un testimone (tale è, va ripetuto, la convivente del OV), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltre che ad avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificatamente indicati;
sicché, contrariamente ad altre fonti di conoscenza - come le dichiarazioni rese da coimputati o imputati di reati connessi - esse non abbisognano di riscontri esterni, l'eventuale ricorso ai quali è funzionale soltanto ala vaglio di credibilità del testimone. Quando poi questi è l'unica produzione probatoria ed abbia anche la veste di parte offesa, lo scrutinio del giudice deve essere più accurato ed approfondito, ma solo ai fini dell'accertamento della credibilità soggettiva ed oggettiva (cfr. Sez. VI, 24.2.1997, n. 291). Nel caso di specie, il Tribunale ha apprezzato correttamente alcuni dati di fatto innegabili: l'esistenza di un'arma, la sua collocazione nella tasca dei pantaloni del OV, all'interno della sua camera. In senso contrario, nessun elemento efficace, dal momento che la credibilità della denunciante viene indubbiata dal ricorrente, solo per il di lei certificato penale, ovvero per una circostanza estrinseca all'azione addebitatagli, che non scalfisce la credibilità di una testimonianza sorretta da tanti dati storici. E se la testimonianza non necessita - come le dichiarazioni accusatorie - di una verifica esterna, ad ogni buon conto è legittimo il richiamo, nell'ordinanza impugnata, di altre condotte criminose tenute dal OV con l'uso di armi (sia pure bianche), le quali testimoniano a loro volta la proclività a delinquere di costui (che del resto, come indica il Tribunale, è un pluripregiudicato). Tali considerazioni valgono anche in tema di esigenze cautelari;
a fronte di un provvedimento, come quello impugnato, che dettagliatamente ne analizza la ricorrenza, con richiamo di svariate circostanze di fatto;
e che individua nella pericolosità sociale del OV anche il parametro di congruità del tipo di misura prescelta (particolarmente individuando le inadeguatezze di misure meno afflittive), il ricorso contiene scarne e generiche argomentazioni, che in nessun modo vulnerano la logicità e la giuridica correttezza dell'ordinanza de qua.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso, seguono le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di L.500.000 alla Cassa delle ammende.
Dispone che copia del presente provvedimento sia comunicata, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 1999