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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/06/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3747/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13.5.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 3747/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Stefano AFRUNE;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso ex artt. 281-decies c.p.c. e 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, , Parte_1 cittadino albanese, ha impugnato l'asserito silenzio-inadempimento della Questura di sull'istanza CP_1 di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, da lui presentata il 4.12.2022 e, a suo dire, mai decisa.
Nell'atto introduttivo del giudizio, il procuratore del ricorrente – nell'allegare l'integrazione familiare e socio-lavorativa di sul territorio italiano (ove è presente un fratello e ove egli gode Parte_1 di una posizione lavorativa stabile) – ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito alla protezione speciale.
2. Parte resistente, pur avendo ricevuto regolare notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, non si è costituita in giudizio.
3. Il Giudice designato alla trattazione della causa ha fissato udienza di comparizione delle parti in data 28.11.2024, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Pag. 1 di 3 In data 27.11.2024, il difensore del ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con la quale ha richiamato quanto in precedenza allegato circa l'inserimento sociale del suo assistito e ha insistito per l'accoglimento della domanda di accertamento del suo diritto alla protezione speciale. Per la prima volta ha, inoltre, formulato una domanda subordinata con la quale ha chiesto che il Tribunale «ordini alla Questura di provvedere amministrativamente alla conclusione dell'iter che si protrae ben oltre i termini previsti dalla legge». Contestualmente il procuratore del ricorrente ha depositato documentazione aggiornata relativa all'attività lavorativa svolta dal suo assistito.
4. Con provvedimento del 27.1.2025, il Giudice designato – anche al fine di valutare la persistenza dell'interesse ad agire – ha chiesto chiarimenti a parte ricorrente in ordine, tra l'altro, all'esito della sua convocazione presso gli uffici della Questura di in data 27.1.2023 (circostanza emergente dal CP_1 doc. 2 del fascicolo di parte) e, in ogni caso, in ordine allo stato del procedimento amministrativo avviato a séguito della sua istanza di protezione speciale.
5. Con nota del 31.3.2025, depositata in vista dell'udienza “cartolare” di discussione della causa fissata il 10.4.2025, il difensore di senza nulla documentare al riguardo) si è limitato ad asserire che il Pt_1 procedimento amministrativo avviato sull'istanza di protezione speciale del suo assistito sarebbe ancóra in corso e che tutti i suoi solleciti rivolti all'amministrazione (l'ultimo dei quali avvenuto proprio in data 31.3.2025) sarebbero rimasti infruttuosi. Ha, quindi, insistito per l'accoglimento della domanda principale di accertamento del diritto alla protezione complementare ovvero per l'accoglimento di quella subordinata formulata con nota scritta del 27.11.2024.
Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Ritenuto in diritto
1. Con riferimento all'unica domanda formulata nel ricorso, ovverosia quella di accertamento del diritto di all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, stima il Parte_1
Collegio che debba essere dichiarata la carenza assoluta di giurisdizione (art. 37, primo periodo, c.p.c.): a fronte dell'istanza da lui presentata il 4.12.2022, ogni valutazione e decisione al riguardo è difatti riservata, in prima battuta, alla Questura di (previo parere della competente Commissione CP_1 territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale), la cui sfera di attribuzione esclusiva non può essere conculcata da alcuna autorità giurisdizionale, a pena di un'inaccettabile violazione del principio di separazione dei poteri pubblici.
Dal momento che (come implicitamente riconosciuto dallo stesso ricorrente) l'ordinamento non attribuisce valore “significativo” al silenzio dell'amministrazione nella fattispecie in esame, solo in presenza di un provvedimento espresso della Questura potrà, infatti, essere proposto ricorso giurisdizionale secondo la procedura prevista dall'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che assume connotazione eminentemente impugnatoria, pur avendo ad oggetto l'accertamento di un diritto soggettivo (come si evince, a tacer d'altro, dal tenore dell'art. 3, comma 1, lett. d, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46, che attribuisce alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea «le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»).
2. La domanda subordinata con cui il ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione a provvedere sulla sua istanza di protezione complementare è viceversa inammissibile, in quanto presentata soltanto con nota scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 27.11.2024, sostitutiva dell'udienza di comparizione delle parti, con una mutatio libelli non consentita dall'ordinamento.
È, peraltro, appena il caso di rilevare – per incidens – che, quand'anche tempestiva, essa sarebbe stata infondata, non avendo il ricorrente dimostrato – pur a fronte di esplicita richiesta in tal senso da parte del Giudice designato – l'avvenuta sua comparizione personale presso gli uffici della Questura a séguito della
Pag. 2 di 3 sua convocazione per il giorno 27.1.2023 (circostanza emergente dal doc. 2 del fascicolo di parte) e l'avvenuta formalizzazione della domanda (circostanza agevolmente documentabile producendo il c.d.
“cedolino”, valevole come titolo di soggiorno provvisorio), adempimenti in assenza dei quali l'amministrazione non avrebbe potuto procedere all'esame nel merito della sua istanza.
3. Nulla va disposto in tema di spese di lite, dal momento che la resistente vittoriosa non si è costituita in giudizio e non ha, perciò, sostenuto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: visto l'art. 37 c.p.c., dichiara il difetto assoluto di giurisdizione con riferimento alla domanda di accertamento del diritto di nato in [...] il [...] (c.f. ) a ottenere un Parte_1 C.F._1 permesso di soggiorno per protezione speciale;
dichiara inammissibile la domanda subordinata proposta dal ricorrente, in corso di causa, con nota scritta del 27.11.2024; nulla sulle spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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