TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 5446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5446 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8824/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 03.07.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 8824/2024
TRA
, C.F. , rapp.ta e difesa dall'avv. Brunella Bruno, Parte_1 C.F._1
presso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE
E
- in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 Controparte_2 difeso dall'avv. Rossella Del Sarto ed elett.te domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale - ang.
S. Lazzaro, giusta procura agli atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.04.2024, la ricorrente esponeva:
- di essere l'erede del sig. nato a [...] il [...] ed ivi deceduto ab intestato in Persona_1
data 05/12/2020, come da documentazione depositata;
- che il sig. lavorava sin dal 11/12/19 per conto ed alle dipendenze della Per_1 [...]
con sede in Napoli alla piazzetta De Leva n. 1, società operante nel settore Controparte_3
rivendita generi alimentari supermercato con mansioni di addetto al banco macelleria;
- che in data 19/11/2020, a seguito di un focolaio sviluppatosi all'interno del posto di lavoro fra più persone (addetti e cassiere) il contraeva il COVID risultando positivo al controllo effettuato Per_1
mediante esecuzione di tampone molecolare in pari data;
- che, nello svolgimento della predetta attività lavorativa, ossia di addetto al banco, il sig. Per_1
era costantemente esposto al contatto con la clientela del supermercato, mai chiuso al pubblico, in ragione della tipologia di attività commerciale svolta, neppure nei periodi del lockdown disposto dalle
Autorità;
- che in tale supermercato non furono rispettate le norme di tutela e contenimento del rischio COVID
19 né effettuate adeguate misure di disinfestazione;
- che tali attività commerciali durante il periodo in questione erano sovraffollate e si lavorava a ritmo continuo in ragione anche del panico collettivo che si era determinato in relazione alla temuta penuria di generi alimentari;
- che prima del , altri addetti del supermercato, colleghi di lavoro del de cuius, avevano Per_1
contratto il COVID, dovendosi, pertanto, ritenere che il focolaio della malattia si fosse sviluppato all'interno del luogo di lavoro, provocando, in seguito, la morte del lavoratore avvenuta all'esito di gravi complicanze subentrate in un soggetto precedentemente sano e privo di alcuna patologia, in data 05/12/2020;
- che all'interno del luogo di lavoro ove operava il , non erano state adottate misure Per_1
organizzative idonee a ridurre il rischio di contagio, né con riferimento agli accessi, né con riferimento all'organizzazione degli spazi, né con riferimento alla pulizia e sanificazione degli ambienti laddove, tra l'altro, l'attività disimpegnata dal prevedeva, comunque e necessariamente, contatti con Per_1 utenti “esterni” al luogo di lavoro ossia il cd. contatto con il pubblico;
- che gli stessi familiari del lavoratore, come risulta dalla documentazione in atti, contraevano l'infezione solo in un momento successivo al contagio patito dal Cosentino e alcun precedente contagio e/o infezione si era sviluppata in ambito familiare ed extralavorativo;
- che, a causa della attività lavorativa ed alle concrete modalità e circostanze di svolgimento della stessa, il sig. veniva esposto all'azione patogena del virus COVID 19, che gli cagionava Per_1
una grave forma di polmonite Covid con insufficienza respiratoria acuta e conseguente shock cardiogeno che, in data 05/12/20, ne determinava l'exitus, come da certificazione medica depositata;
- che la lavorazione a cui era assegnato il sig. era da ritenersi protetta ai sensi e per Persona_1
gli effetti del DPR 1124/65, come modificato dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n°179/88 che, a fronte del rigido sistema tabellare, ha introdotto il cd sistema misto o a liste aperte, nonché dal
Dlgs 38/00 ess.;
- che in data 15/10/21, inoltrava domanda di riconoscimento della natura professionale dell'infortunio occorso al coniuge e del diritto a rendita superstiti con richiesta di liquidazione dei conseguenti benefici economici;
- che mediante nota del 26/02/2022, l' , all'esito della acquisizione di documentazione e CP_1
svolgimento di ispezione, comunicava la reiezione della domanda stessa per aver accertato che la morte non fosse “riconducibile all'evento”; - che in data 02/03/23, proponeva ricorso in opposizione ex art. 104 T.U., insistendo per il riconoscimento della natura professionale dell'evento mortale verificatosi e la liquidazione della prestazione già richiesta;
- che mediante nota del 06/05/2023 e successiva del 26/10/23, l'ente resistente ribadiva, ancora una volta, la valutazione negativa precedentemente espressa;
- che l'evento lesivo occorso al compianto sig. trovava fondamento, dal punto di vista Per_1
anche risarcitorio, nella fattispecie più tipica di infortunio sul lavoro;
- che al di là della generica motivazione posta a base del provvedimento di reiezione dell'ente resistente, non poteva non riconoscersi come l'infortunio rientrasse nella nozione scolastica di evento lesivo realizzatosi in presenza di rischio lavorativo.
Tanto premesso il ricorrente, richiamando l'orientamento della Suprema Corte relativamente alla nozione di occasione di lavoro (ex art. 2 T.U.), nonché la circolare n. 13 del 03/04/20 e la CP_1 successiva n. 22 del 20/05/20, conveniva in giudizio l' al fine di sentir: “a) Accertare e CP_1 riconoscere, anche mediante l'ausilio di CTU medico legale di cui si chiede sin d'ora la nomina, che,
a seguito dell'attività lavorativa svolta, il sig. ha subito infortunio sul lavoro sotto Persona_1
forma di polmonite COVID 19 che ne ha determinato il decesso;
b) Per l'effetto, previa declaratoria della natura professionale dell'infortunio che ha determinato il decesso del de cuius, condannare
l' a corrispondere alla sig. , nella qualità spiegata, iure proprio, il trattamento CP_1 Parte_1
economico della cd. rendita ai superstiti ex art. 85 T.U. così come mod. L. 251/82, Dlgs 38/00 e ss, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa oltre accessori come per legge;
c) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo il difetto di CP_1 prova degli elementi costitutivi del diritto di parte ricorrente, nonché l'insussistenza del rapporto di causalità tra l'attività lavorativa e la malattia contratta dal ricorrente. Concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Disposta CTU, la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate nei termini assegnati, decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato.
In particolare, il C.T.U. ha affermato che: “dall'esame degli accertamenti clinico-anamnestici e strumentali, risulta che il ricorrente contrasse infezione Covid in forma tale da rendersi necessario il ricovero in codice rosso presso l' di Napoli in data 24.11.2020. Dall'esame della Controparte_4
cartella clinica risulta che dopo un iniziale risposta positiva alle terapie farmacologiche e rianimative, l'impegno polmonare si aggravava ulteriormente, malgrado idonea e congrua terapia somministrata, come risulta ad esempio dal distress respiratorio registrato in data 27.11.2020 con desaturazione di ossigeno pari all'80%, risalita successivamente al 94%, con condizioni cliniche definite persistentemente gravissime fin dal 30.11.2020, con imminente pericolo di vita diagnosticato il 02.12.2020, con desaturazione di ossigeno addirittura al 65% e severa acidosi respiratoria ed insufficienza renale ingravescente. Non risultano comorbilità antecedenti al ricovero riportate nel diario clinico. Il decesso avvenne il 05.12.2020 per arresto cardiaco. Appare altamente ipotizzabile che il abbia contratto l'infezione Covid in occasione di lavoro e non in ambito familiare, Per_1
tenuto conto che un tampone molecolare del 02.11.2020 eseguito nei confronti della figlia convivente era negativo. Per quanto sopra esposto ritengo che la causa diretta dell'exitus è da Per_2
ascriversi a severa ed esiziale infezione da Covid 19, malgrado idonea e congrua terapia somministrata. Non appare condivisibile il rigetto della prestazione del 26.02.2022, tenuto CP_1
conto che una circolare n. 3 del 03.04.2020, annoverava tra i lavoratori a rischio (per i quali CP_1
vigeva anche la presunzione semplice di origine professionale), gli addetti alle vendite/banconisti, come nel caso di specie. Diagnosi complessiva e risposta ai quesiti: , operaio Persona_1 deceduto il 05.12.2020 e addetto alla vendita carni in un supermercato, contrasse l'infezione Covid in occasione del lavoro in data 19.11.2020, e tale infezione è stata la causa unica e diretta del successivo exitus, non essendo emerse comorbilità antecedenti al ricovero stesso ed incidenti sul decesso nemmeno come concausa efficiente e determinante”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise.
Pertanto, sussistono le condizioni per il riconoscimento in favore della ricorrente n.q. della rendita ai superstiti previsto dagli artt. 85 legge 1124/65.
All'esito, in accoglimento del ricorso, l' va condannata al pagamento in favore della ricorrente, CP_1
nq. di erede, della rendita ai superstiti nella misura e nella percentuale ex lege dovuta in conseguenza del rapporto di coniugio con il oltre accessori di legge, a decorrere dalla Persona_1
domanda amministrativa del 15/10/21
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese relative alla consulenza sono poste a carico dell' e sono liquidate come da separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione in favore della ricorrente, nella CP_1
qualità di erede ed ex coniuge di della rendita ai superstiti ex art. 85 TU Persona_1 1124/1924, nella misura ex lege prevista, oltre accessori di legge, a decorrere dalla domanda amministrativa del 15/10/21;
- condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € CP_1
2.965,00 per onorario, oltre spese forfettarie al 15% e IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, il 03.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 03.07.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 8824/2024
TRA
, C.F. , rapp.ta e difesa dall'avv. Brunella Bruno, Parte_1 C.F._1
presso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE
E
- in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 Controparte_2 difeso dall'avv. Rossella Del Sarto ed elett.te domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale - ang.
S. Lazzaro, giusta procura agli atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.04.2024, la ricorrente esponeva:
- di essere l'erede del sig. nato a [...] il [...] ed ivi deceduto ab intestato in Persona_1
data 05/12/2020, come da documentazione depositata;
- che il sig. lavorava sin dal 11/12/19 per conto ed alle dipendenze della Per_1 [...]
con sede in Napoli alla piazzetta De Leva n. 1, società operante nel settore Controparte_3
rivendita generi alimentari supermercato con mansioni di addetto al banco macelleria;
- che in data 19/11/2020, a seguito di un focolaio sviluppatosi all'interno del posto di lavoro fra più persone (addetti e cassiere) il contraeva il COVID risultando positivo al controllo effettuato Per_1
mediante esecuzione di tampone molecolare in pari data;
- che, nello svolgimento della predetta attività lavorativa, ossia di addetto al banco, il sig. Per_1
era costantemente esposto al contatto con la clientela del supermercato, mai chiuso al pubblico, in ragione della tipologia di attività commerciale svolta, neppure nei periodi del lockdown disposto dalle
Autorità;
- che in tale supermercato non furono rispettate le norme di tutela e contenimento del rischio COVID
19 né effettuate adeguate misure di disinfestazione;
- che tali attività commerciali durante il periodo in questione erano sovraffollate e si lavorava a ritmo continuo in ragione anche del panico collettivo che si era determinato in relazione alla temuta penuria di generi alimentari;
- che prima del , altri addetti del supermercato, colleghi di lavoro del de cuius, avevano Per_1
contratto il COVID, dovendosi, pertanto, ritenere che il focolaio della malattia si fosse sviluppato all'interno del luogo di lavoro, provocando, in seguito, la morte del lavoratore avvenuta all'esito di gravi complicanze subentrate in un soggetto precedentemente sano e privo di alcuna patologia, in data 05/12/2020;
- che all'interno del luogo di lavoro ove operava il , non erano state adottate misure Per_1
organizzative idonee a ridurre il rischio di contagio, né con riferimento agli accessi, né con riferimento all'organizzazione degli spazi, né con riferimento alla pulizia e sanificazione degli ambienti laddove, tra l'altro, l'attività disimpegnata dal prevedeva, comunque e necessariamente, contatti con Per_1 utenti “esterni” al luogo di lavoro ossia il cd. contatto con il pubblico;
- che gli stessi familiari del lavoratore, come risulta dalla documentazione in atti, contraevano l'infezione solo in un momento successivo al contagio patito dal Cosentino e alcun precedente contagio e/o infezione si era sviluppata in ambito familiare ed extralavorativo;
- che, a causa della attività lavorativa ed alle concrete modalità e circostanze di svolgimento della stessa, il sig. veniva esposto all'azione patogena del virus COVID 19, che gli cagionava Per_1
una grave forma di polmonite Covid con insufficienza respiratoria acuta e conseguente shock cardiogeno che, in data 05/12/20, ne determinava l'exitus, come da certificazione medica depositata;
- che la lavorazione a cui era assegnato il sig. era da ritenersi protetta ai sensi e per Persona_1
gli effetti del DPR 1124/65, come modificato dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n°179/88 che, a fronte del rigido sistema tabellare, ha introdotto il cd sistema misto o a liste aperte, nonché dal
Dlgs 38/00 ess.;
- che in data 15/10/21, inoltrava domanda di riconoscimento della natura professionale dell'infortunio occorso al coniuge e del diritto a rendita superstiti con richiesta di liquidazione dei conseguenti benefici economici;
- che mediante nota del 26/02/2022, l' , all'esito della acquisizione di documentazione e CP_1
svolgimento di ispezione, comunicava la reiezione della domanda stessa per aver accertato che la morte non fosse “riconducibile all'evento”; - che in data 02/03/23, proponeva ricorso in opposizione ex art. 104 T.U., insistendo per il riconoscimento della natura professionale dell'evento mortale verificatosi e la liquidazione della prestazione già richiesta;
- che mediante nota del 06/05/2023 e successiva del 26/10/23, l'ente resistente ribadiva, ancora una volta, la valutazione negativa precedentemente espressa;
- che l'evento lesivo occorso al compianto sig. trovava fondamento, dal punto di vista Per_1
anche risarcitorio, nella fattispecie più tipica di infortunio sul lavoro;
- che al di là della generica motivazione posta a base del provvedimento di reiezione dell'ente resistente, non poteva non riconoscersi come l'infortunio rientrasse nella nozione scolastica di evento lesivo realizzatosi in presenza di rischio lavorativo.
Tanto premesso il ricorrente, richiamando l'orientamento della Suprema Corte relativamente alla nozione di occasione di lavoro (ex art. 2 T.U.), nonché la circolare n. 13 del 03/04/20 e la CP_1 successiva n. 22 del 20/05/20, conveniva in giudizio l' al fine di sentir: “a) Accertare e CP_1 riconoscere, anche mediante l'ausilio di CTU medico legale di cui si chiede sin d'ora la nomina, che,
a seguito dell'attività lavorativa svolta, il sig. ha subito infortunio sul lavoro sotto Persona_1
forma di polmonite COVID 19 che ne ha determinato il decesso;
b) Per l'effetto, previa declaratoria della natura professionale dell'infortunio che ha determinato il decesso del de cuius, condannare
l' a corrispondere alla sig. , nella qualità spiegata, iure proprio, il trattamento CP_1 Parte_1
economico della cd. rendita ai superstiti ex art. 85 T.U. così come mod. L. 251/82, Dlgs 38/00 e ss, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa oltre accessori come per legge;
c) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo il difetto di CP_1 prova degli elementi costitutivi del diritto di parte ricorrente, nonché l'insussistenza del rapporto di causalità tra l'attività lavorativa e la malattia contratta dal ricorrente. Concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Disposta CTU, la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate nei termini assegnati, decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato.
In particolare, il C.T.U. ha affermato che: “dall'esame degli accertamenti clinico-anamnestici e strumentali, risulta che il ricorrente contrasse infezione Covid in forma tale da rendersi necessario il ricovero in codice rosso presso l' di Napoli in data 24.11.2020. Dall'esame della Controparte_4
cartella clinica risulta che dopo un iniziale risposta positiva alle terapie farmacologiche e rianimative, l'impegno polmonare si aggravava ulteriormente, malgrado idonea e congrua terapia somministrata, come risulta ad esempio dal distress respiratorio registrato in data 27.11.2020 con desaturazione di ossigeno pari all'80%, risalita successivamente al 94%, con condizioni cliniche definite persistentemente gravissime fin dal 30.11.2020, con imminente pericolo di vita diagnosticato il 02.12.2020, con desaturazione di ossigeno addirittura al 65% e severa acidosi respiratoria ed insufficienza renale ingravescente. Non risultano comorbilità antecedenti al ricovero riportate nel diario clinico. Il decesso avvenne il 05.12.2020 per arresto cardiaco. Appare altamente ipotizzabile che il abbia contratto l'infezione Covid in occasione di lavoro e non in ambito familiare, Per_1
tenuto conto che un tampone molecolare del 02.11.2020 eseguito nei confronti della figlia convivente era negativo. Per quanto sopra esposto ritengo che la causa diretta dell'exitus è da Per_2
ascriversi a severa ed esiziale infezione da Covid 19, malgrado idonea e congrua terapia somministrata. Non appare condivisibile il rigetto della prestazione del 26.02.2022, tenuto CP_1
conto che una circolare n. 3 del 03.04.2020, annoverava tra i lavoratori a rischio (per i quali CP_1
vigeva anche la presunzione semplice di origine professionale), gli addetti alle vendite/banconisti, come nel caso di specie. Diagnosi complessiva e risposta ai quesiti: , operaio Persona_1 deceduto il 05.12.2020 e addetto alla vendita carni in un supermercato, contrasse l'infezione Covid in occasione del lavoro in data 19.11.2020, e tale infezione è stata la causa unica e diretta del successivo exitus, non essendo emerse comorbilità antecedenti al ricovero stesso ed incidenti sul decesso nemmeno come concausa efficiente e determinante”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise.
Pertanto, sussistono le condizioni per il riconoscimento in favore della ricorrente n.q. della rendita ai superstiti previsto dagli artt. 85 legge 1124/65.
All'esito, in accoglimento del ricorso, l' va condannata al pagamento in favore della ricorrente, CP_1
nq. di erede, della rendita ai superstiti nella misura e nella percentuale ex lege dovuta in conseguenza del rapporto di coniugio con il oltre accessori di legge, a decorrere dalla Persona_1
domanda amministrativa del 15/10/21
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese relative alla consulenza sono poste a carico dell' e sono liquidate come da separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione in favore della ricorrente, nella CP_1
qualità di erede ed ex coniuge di della rendita ai superstiti ex art. 85 TU Persona_1 1124/1924, nella misura ex lege prevista, oltre accessori di legge, a decorrere dalla domanda amministrativa del 15/10/21;
- condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € CP_1
2.965,00 per onorario, oltre spese forfettarie al 15% e IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, il 03.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia