Ordinanza cautelare 21 febbraio 2018
Sentenza 16 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 16/07/2019, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/07/2019
N. 01293/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2018, proposto dal sig. SE SI, rappresentato e difeso dall'avv. Sabato Criscuolo, con domicilio eletto presso il suo studio in SA, via Piave n. 1;
contro
Comune di Atrani, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Iazzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
a - dell'ordinanza n. 02/2017 del 15.11.2017, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Atrani, recante ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi relativamente ad un'area ubicata alla Via dei Dogi del Comune di Atrani;
b - di tutti gli atti resi nel corso del procedimento ed in specie della relazione dell'Ufficio Tecnico prot. n. 2926 del 18.09.2017, del verbale di sopralluogo del 24.08.2017 e della nota prot. n. 2980 del 21.07.2017, atti, tutti, richiamati nell'ordinanza sub a) e non conosciuti;
c - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;
NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO
del danno ingiusto, ex art. 30 C.P.A., oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, fino alla data di effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Atrani;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 100 del 21.02.2018;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato il sig. SI ha rappresentato di essere proprietario di un'area scoperta di circa 250 mq., ubicata alla via dei Dogi del Comune di Atrani, catastalmente identificata alla p.lla 578 del Foglio Unico, sulla quale, giusta autorizzazione sindacale prot. n. 721 del 22.03.2002, rilasciata previo nulla osta da parte del Responsabile Ufficio Tecnico comunale, esercita l'attività di parcheggio di autoveicoli.
2. L’istante ha, altresì, rappresentato di aver chiesto, nell’anno 2004, l'autorizzazione edilizia all'esecuzione di interventi di adeguamento del passo carrabile che consente l’accesso delle vetture nonché di rafforzamento, con opere in calcestruzzo, del ponticello sovrastante il torrente Dragone, all’uopo producendo, quale titolo di legittimazione (integrazione documentale del 24.05.2004 prot. n. 1072), proprio la suddetta licenza sindacale n. 721/2002 abilitativa allo svolgimento dell’attività di parcheggio di veicoli, via via rinnovata di anno in anno.
2.1 L’amministrazione comunale, con autorizzazione n. 4 del 18.06.2004, preso atto di tutta la documentazione allegata dall’istante, assentiva l'intervento richiesto, regolarmente eseguito come da comunicazioni di inizio e fine lavori (20.09.2004 e 09.12.2004).
3. Parte ricorrente ha, quindi, dedotto di aver costantemente utilizzato l’area in questione, quale parcheggio, in forza dei titoli commerciali ed edilizi sopra citati (licenza sindacale n. 721/2002 ed autorizzazione n. 4/2004), conseguentemente provvedendo ad adeguare il regime di classificazione catastale con iscrizione dell’immobile al Catasto Edilizio Urbano, nella cat. D8, anche ai fini fiscali - ICI/IMU/TASI - secondo le indicazioni ricevute dallo stesso Ente Comunale beneficiario della tassazione sugli immobili.
4. Malgrado il rilascio dei titoli in questione, con ordinanza n. 02/2017 del 15.11.2017, oggetto del presente giudizio, l'Ufficio Tecnico del Comune di Atrani ha ingiunto al sig. SI, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, il ripristino dello stato dei luoghi, contestandogli l’abusiva modifica della destinazione d’uso dell’immobile catastalmente identificato alla p.lla 578 da “ TO ” ( rectius “ agricola ”) a destinazione commerciale (D/8).
5. Avverso siffatta ordinanza è, dunque, insorto il ricorrente, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
“ I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 7 E SS. L. N. 241/90) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) ”.
L’ordinanza di demolizione sarebbe illegittima in quanto adottata senza la preventiva attivazione delle necessarie garanzie endo-procedimentali che avrebbero dato modo al ricorrente di rappresentare l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere sanzionatorio da parte della p.a.
“ II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 22, 23, 27 E 31 DEL DPR 380/2001 - ART. 3 L. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO - ILLOGICITÀ - ERRONEITÀ - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DI MOTIVAZIONE - SVIAMENTO) – INCOMPETENZA”.
A differenza di quanto affermato dal comune, il “ cambio di categoria catastale ” – che al più avrebbe potuto essere contestato dall’Agenzia delle Entrate - non sarebbe annoverabile in alcuna delle tipologie di abuso sanzionabile, con conseguente violazione del principio di tipicità del potere sanzionatorio in materia urbanistico-edilizia, per come delineato nei suoi presupposti legittimanti dall’art. 31 D.P.R. n. 380/2001.
“III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 22, 23, 27 E 31 DEL DPR 380/2001 - ART. 3 L. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO - ILLOGICITÀ - ERRONEITÀ - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DI MOTIVAZIONE - SVIAMENTO)”.
La destinazione d’uso commerciale impressa all’area di proprietà del ricorrente non sarebbe in alcun modo “abusiva” in quanto assentita dalla stessa amministrazione comunale in forza:
- della licenza sindacale prot. n. 721 del 22.03.2002, abilitante l’esercizio dell’attività di parcheggio di autoveicoli e rilasciata previo nulla osta del Responsabile Ufficio Tecnico comunale;
- della successiva dell’autorizzazione edilizia n. 4 del 18.06.2004 adottata dal predetto Responsabile dell’U.T.C. sul presupposto che le opere edilizie assentite fossero strumentali allo svolgimento dell’attività commerciale autorizzata dal Sindaco nel 2002.
La variazione catastale costituirebbe, quindi, un mero adempimento formale ricognitivo della sostanziale destinazione d’uso espressamente autorizzata dal comune.
“IV - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 22, 23, 27 E 31 DEL DPR 380/2001 - ART. 3 L. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETÀ - INIQUITÀ - ILLOGICITÀ - SVIAMENTO - CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI)”;
“VI - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 27 E 31 D.P.R. 380/01 – ART. 3 L. N. 241/90) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETÀ – INIQUITÀ –ILLOGICITÀ – SVIAMENTO)”.
L’ordinanza di demolizione sarebbe inficiata da un grave deficit istruttorio e motivazionale in quanto adottata a distanza di anni rispetto all’avvio dell’attività commerciale ed in assenza di qualsivoglia ponderazione circa l’esistenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla repressione dell’asserito abuso edilizio – tanto più necessaria, considerata la grave carenza di spazi destinati a parcheggio - prevalente sull’affidamento incolpevole, medio tempore maturato in capo al ricorrente ed alimentato dalla stessa attività provvedimentale autorizzativa posta in essere dal comune fin dal 2002.
“V – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 22, 27 E 31 D.P.R. 380/2001) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETÀ - INIQUITÀ - ILLOGICITÀ - SVIAMENTO - CONTRADDITTORIETÀ)”.
Il potere repressivo esercitato dal comune ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 risulterebbe incoerente con la natura dell’abuso contestato che, nella specie, sarebbe stato al più sanzionabile ai sensi dell’art. 22 D.P.R. n. 380/2001, tenuto conto della necessità del preventivo deposito di una mera S.C.I.A. e non anche della richiesta di un permesso di costruire, ritenuto non necessario stante l’assenza di incrementi volumetrici ed alterazioni estetiche dei luoghi.
6. Il Comune di Atrani ha resistito al gravame mediante articolate deduzioni difensive.
7. Alla pubblica udienza del 5 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato.
9. Risulta preliminare ed assorbente la censura tesa a contestare, in nuce , il carattere abusivo e, quindi, sine titulo , del contestato mutamento della destinazione d’uso dell’area di proprietà del ricorrente da “ agricola ” a “ commerciale ”, quest’ultima catastalmente identificata con il codice D/8.
9.1 Ed invero, in data 22 marzo 2002 il Sindaco del Comune di Atrani ha autorizzato il sig. SI ad utilizzare l’area oggetto di causa “ per l’esercizio di una rimessa di autoveicoli e motoveicoli all’aperto (parcheggio) ”.
Siffatta autorizzazione commerciale è stata rilasciata dal vertice dell’amministrazione comunale previo “ Nulla Osta per quanto di competenza ” del Responsabile p.t. dell’Ufficio Tecnico comunale al quale competeva, per l’appunto, tra le altre cose, anche l’accertamento della coerenza tra la destinazione d’uso originaria dell’area e quella oggetto dell’istanza avanzata dal ricorrente.
9.2 Successivamente, in data 18.06.2004, il medesimo Responsabile p.t. dell’Ufficio Tecnico comunale, vista la nota integrativa depositata in data 24.05.2004 (prot. n. 1072), con cui il ricorrente ha documentato l’autorizzazione all’esercizio, sull’area oggetto di causa, di “ una rimessa di autoveicoli e motoveicoli all’aperto (parcheggio)”, ha, a sua volta, autorizzato l’esecuzione di lavori edili strumentali allo svolgimento di siffatta attività (autorizzazione n. 4 del 18.06.2004).
10. Premesso quanto sopra, l’attività provvedimentale posta in essere dal comune di Atrani sia nel 2002 che nel 2004 assume, ad avviso del Collegio, una indubbia valenza autorizzatoria circa la destinazione del terreno all’esercizio dell’attività di parcheggio, rispetto alla quale l’ente locale - malgrado le inedite obiezioni mosse dalla difesa comunale nel corso del giudizio, anche in ordine all’esistenza di vincoli - non ha mai esercitato lo ius poenitendi .
11. Rebus sic stantibus, la destinazione d’uso commerciale dell’area catastalmente identificata al foglio unico, part. 578 non può dirsi “ sine titulo ”, con conseguente insussistenza del presupposto per l’esercizio, da parte del comune di Atrani, del potere sanzionatorio di cui all’art. 31 D.P.R. n. 380/2001.
12. In conclusione, il ricorso è fondato, con conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 02/2017 del 15.11.2017.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n. 02/2017 del 15.11.2017.
Condanna il Comune di Atrani al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.500,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO