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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/06/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3423/2020 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Antonino Li Causi che la rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
Controparte_1
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
con sede in Roma e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincenzo D'Isidoro che la rappresenta e difende per procura in atti,
opposto
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 3 luglio 2020 (proc. n. 2825/2020 r.g.) la
[...]
chiedeva ingiungersi nei confronti di Controparte_1 [...]
il pagamento della complessiva somma di 41.357,65 euro a titolo di contributi previdenziali Pt_1
e assistenziali insoluti anni 2009-2016, interessi e sanzioni.
La domanda veniva accolta con decreto n. 516/2020 del 10 luglio 2020, notificato il successivo
15 luglio, avverso il quale l'intimata ha proposto opposizione con ricorso del 20 agosto 2020.
Quindi, nella resistenza dell'opposta, sostituita l'udienza del 5 giugno 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per l'asserita incompetenza dell'adito Tribunale, stante l'obbligo per la quale ente CP_1
pubblico, di procedere alla riscossione delle somme unicamente a mezzo di iscrizione a ruolo ex art. 15, comma 6, del Regolamento della CN.
Si rammenta, infatti, che a norma dell'art. 635 c.p.c. lo Stato, gli enti e gli istituti soggetti a tutela o vigilanza statale, nonché gli enti di previdenza e assistenza, possono procedere al recupero delle somme di cui sono creditori per il tramite di ordinaria ingiunzione di pagamento, purché forniscano prova scritta del credito;
a tal fine, si considerano prove idonee “anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti” e “gli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti”.
La Suprema Corte, seppur con specifico riferimento alle attestazioni di credito eseguite dai funzionari della , ma i cui principi possono essere utilizzati, in generale, per tutti gli enti Parte_2
previdenziali privatizzati, quali la CN (cfr. in senso conforme già Trib. Catania n. 1463/2022 e
Appello Torino n. 607/2021), ha chiarito che la norma trova legittima applicazione anche in relazione agli accertamenti eseguiti da tali enti, stante l'attività di preminente carattere pubblicistico svolta dagli stessi, i quali “non si limitano ad effettuare, a favore degli aventi diritto, il pagamento delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare a favore dei lavoratori (per riposi annui, ferie, festività
e gratifica natalizia), ma adempiono a vere e proprie prestazioni previdenziali (provvedendo alla riscossione dei relativi contributi), quale la corresponsione dell'integrazione aggiuntiva di malattia”
(v. Cass. n. 25888/2008).
E' poi stato precisato che “il ricorso per decreto ingiuntivo può essere redatto anche in modo sommario, purché accompagnato da uno dei documenti previsti dagli artt. 634, 635 e 636 cod. proc. civ., con la conseguenza che, con riguardo al ricorso per ingiunzione proposto dall per il CP_2
recupero di contributi, non può rilevarsi alcuna irritualità nel caso di mancata indicazione delle causali specifiche dei contributi richiesti ove il ricorso sia suffragato dalla dichiarazione del funzionario dell'ente ai sensi dell'art. 635 cit.” (v. per il principio già Cass. n. 3591/2000).
E nella specie, l'esistenza e la natura del credito richiesto, nonché il suo concreto ammontare, risultano dall'attestazione rilasciata dal direttore generale della in data 25 giugno 2020, nonché CP_1 dall'estratto della posizione reddituale e contributiva dell'iscritta, elaborato in pari data e qui allegato, dai quali emerge un credito complessivo dell'ente pari a 41.357,65 euro a titolo di contributo minimo
(soggettivo, integrativo, maternità e supplementare) e interessi e sanzioni, in relazione agli anni 2009-
2016.
In ogni caso, che come ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
S.U. n. 927/2022 e Cass. n. 14486/2019), l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. come ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità. Ne consegue che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla.
3.- Nel merito, l'opponente ha lamentato l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi richiesti, non avendo ella mai ricevuto, prima dell'ingiunzione opposta, alcuna richiesta di pagamento da parte dell'ente.
Occorre, dunque, premettere che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n.
335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità, i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza, con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Tali disposizioni regolano l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti anche diversi dall' , in riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle CP_2
per i liberi professionisti, cosicché il termine di prescrizione risulta fissato per tutti in cinque anni (cfr.
Cass. n. 26621/2006).
Nella specie trova applicazione il nuovo regime, trattandosi, come sopra precisato, di contributi anni 2009-2016.
Ciò posto, la ha anzitutto allegato copia della richiesta di rateizzazione presentata dalla CP_1
in relazione ai contributi dovuti per gli anni 2009 e 2010 e accolta in data 22 febbraio 2011, Pt_1
nonché dell'estratto dei versamenti e accrediti relativi alla contribuente, dal quale risultano pagamenti per tali titoli solo fino al 10 settembre 2012.
Quanto alla valenza interruttiva di tali atti, la S.C. ha chiarito che “il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”, quali appunto pagamenti parziali e istanze di rateizzazione (v. Cass. n. 15717/2023 e i precedenti in essa richiamati). L'opposta non ha, però, dato prova dell'avvenuta notifica alla contribuente, nel quinquennio successivo all'ultimo dei pagamenti (quindi entro il 10 settembre 2017), di validi atti interruttivi della prescrizione in relazione ai crediti relativi agli anni 2009-2010.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che prima di tale data, la ha inviato alla CP_1
la sola lettera di messa in mora n. CN.GEN.22/12/2013.522310.U, notificata via mail in Pt_1
data 22 dicembre 2013, con la quale ha richiesto il pagamento della somma di 11.562,85 euro a titolo di contributi minimi soggettivo, integrativo, maternità e soggettivo supplementare, in relazione ai soli anni 2011 e 2012.
Ne consegue che alla data di notifica dell'opposta ingiunzione (15 luglio 2020) tali crediti erano ormai definitivamente prescritti.
La prescrizione è stata, invece, validamente interrotta in relazione alle restanti annualità qui richieste (2011-2016), avendo l'ente allegato copia della nota n. CN.GEN.02/11/2018.352195.U, notificata alla tramite raccomandata il 30 novembre 2018, con la quale le è stato richiesto il Pt_1
pagamento della complessiva somma di 41.584,38 euro a titolo di contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2016. I singoli importi e i relativi periodi cui essi si riferiscono sono stati esplicitati nell'estratto conto unico ivi richiamato, “disponibile nella sua area riservata, sezione “contributi”, del sito internet dell'Associazione” e, dunque, facilmente consultabile dalla stessa contribuente;
trattasi, in particolare, dell'intera contribuzione qui richiesta, relativa al periodo 2009-2016 (cfr. estratto conto in atti).
Le superiori considerazioni impongono, dunque, il limitato accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del d.i. opposto.
4.- Per il resto, la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'esatto adempimento, quanto alle annualità non prescritte, dell'obbligo contributivo dallo stesso risultante, sicché ella va condannata a corrispondere in favore della CN le somme ivi previste a titolo di contributi per gli anni 2011-2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
5.- Le ragioni della decisione e il complessivo esito della lite giustificano la compensazione per
¼ delle spese di questa fase, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n.
55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore e applicando i minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate, in 3.477,37 euro, oltre accessori;
restano, invece, a totale carico dell'opponente quelle della fase monitoria, già liquidate con l'opposto decreto, la cui necessità è dipesa dall'inadempimento della contribuente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna a versare in favore della Parte_1 [...]
la dovuta per gli anni 2011-2016, oltre Parte_3 Parte_4
interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3) condanna, altresì, l'opponente a rimborsare all'opposta ¾ delle spese di questa fase, liquidati in 3.477,37 euro, oltre spese generali, iva e cpa, nonché quelle della fase monitoria, nella misura già indicata;
compensa il resto.
Messina, 6.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro