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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
18.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 572/2024 R.G.
TRA
e , in qualità di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
eredi di , deceduta in data 08/09/2023, rappresentati e difesi, come NA
procura in atti, dagli avv.ti Luigi Taffuri e Simona Maria Lucia
APPELLANTI
E
, in persona del p.t., rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso, come da procura in atti, dall'avv.to Rosa Persico
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord depositato in data 23.12.2020 la OR
esponeva: NA
- che a far data dal 18/05/1992 e fino al 27/02/2018, senza soluzione di continuità, era stata dipendente del Comune di in Campania (NA), con contratto di lavoro a tempo CP_2 indeterminato, di tipo “part-time”, con la qualifica di Agente di Polizia Municipale, pos.
Econ. C5 del CCNL - Enti Locali;
- che in data 27/02/2018, sulla scorta del Verbale della Commissione Medica Ministeriale di
Verifica di Napoli nr. 29860, veniva posta in quiescenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 12 L. 335/95, in quanto riconosciuta inabile, in modo permanente ed assoluto, a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa delle gravissime patologie da cui, da qualche anno, era affetta;
- che, invero, dal 31/08/2014 al 31/08/2017 e dal 01/09/2017 al 09/01/2018 era stata costretta ad assentarsi dal posto di lavoro per “malattia grave” quale “neoplasia mesenchimale” (cd. sarcoma), ossia una patologia tumorale, con sottoposizione a fiaccanti cure mediche, farmaco chemioterapico e riposo assoluto, assenze che erano state tutte tempestivamente e debitamente certificate dalla dipendente, senza mai superare il periodo di comporto stabilito dalla legge;
- che il Comune di , invece, ritenendo erroneamente che la ricorrente avesse CP_2
superato il periodo di comporto di 9 mesi stabilito dalla Contrattazione Collettiva, procedeva ad una illegittima trattenuta sulla sua retribuzione, secondo diverse percentuali, in virtù di quanto previsto dall'art. 21, rubricato “Assenze per malattia”, comma 7, del CCNL Enti
Locali del 06.07.1995 (comma 7: “Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato ai sensi dell'art. 34; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma
2 non sono retribuiti”), senza considerare che tale norma aveva subito delle integrazioni con l'art. 10 del CCNL Enti Locali del 14.9.2000 e con l'art. 13, comma 7 bis, del Testo
Unificato CCNL Enti Locali del 5.10.2001, integrazioni poi confluite nell'art. 37 del
CCNL Enti Locali relativo al triennio 2016/2018, che imponevano di escludere dal computo di cui al predetto comma 7 dell'art. 21 le assenze per infortunio e malattia professionale e quelle per l'effettuazione di terapie salvavita;
- che la ricorrente non aveva mai superato il periodo di comporto di cui al predetto articolo
21 comma 7, essendosi assentata, nei periodi di seguito indicati, per malattia grave e ricovero ospedaliero;
- che, in particolare, per quel che concerne gli anni 2014 e 2015 le assenze per malattia erano state rispettivamente di 11 giorni nell'anno 2014 e di 32 giorni nell'anno 2015;
- che nell'anno 2016 la ricorrente si era assentata dal lavoro per un totale di 80 giorni per
“malattia grave” e per “ricovero ospedaliero” (dal 12.11.2016 al 5.2.2016);
- che in data 01.03.2017 il medico curante rilasciava alla ricorrente un certificato, regolarmente e puntualmente inviato al resistente Ente datoriale, attestante la sussistenza della “malattia grave” della ricorrente e la necessità di una “terapia salvavita” per un periodo indefinito;
- che, purtroppo, dopo pochi giorni, in data 12.03.2017, la ricorrente veniva coinvolta in un grave incidente stradale e trasportata immediatamente presso il vicino di Pineta CP_4
Grande in Castelvolturno (CE) ove, sottoposta agli esami del caso, le veniva refertata
“frattura di C3 con contusione midollare non suscettibile di intervento chirurgico”; veniva, quindi, trasferita in data 05.04.2017 presso l'istituto Scientifico di Telese Terme per praticare la riabilitazione in regime di ricovero per il trattamento di “tetraparesi post traumatica” sino alla data del 20.06.2017;
- che dal 21.06.2017 e fino al 09.01.2018 la ricorrente si assentava dal posto di lavoro per poter proseguire, in maniera ininterrotta e continuativa, le cure precedenti afferenti alla terapia salvavita per “esiti di sarcoma”;
- che nell'anno 2018, e precisamente in data 27.02.2018, la ricorrente, sottoposta a visita medica dalla competente Commissione Medica Ministeriale, veniva posta in quiescenza ai sensi dell'art. 2 comma 12, L.335/95, per la grave situazione patologica da cui era affetta.
- che il Comune di , pur conoscendo esattamente le condizioni di salute della CP_2
ricorrente, la quale aveva sempre debitamente e tempestivamente inviato volta per volta tutta la documentazione medica attestante la gravità del suo stato di salute, aveva effettuato mensilmente delle trattenute di vario importo sulla sua retribuzione assumendo erroneamente che il periodo di comporto dei primi 9 mesi a stipendio pieno, stabilito dalla contrattazione collettiva, per il triennio dal 31.08.2014 al 31.08.2017 fosse stato superato, informandola delle trattenute del 10%, effettuate nei mesi di giungo 2017 (per 14 giorni), luglio (per 31 giorni), agosto (per 31 giorni) e settembre (per 14 giorni), e del 50%, per i periodi successivi);
- che in data 30.05.2019, la ricorrente, a mezzo PEC del proprio legale, inviava comunicazione al di evidenziando la illegittimità delle trattenute CP_2 CP_2
effettuate sulla propria retribuzione mensile chiedendone la restituzione alla luce della richiamata normativa, ma non otteneva alcun riscontro ed esito positivo;
- che, più precisamente, il Comune di aveva illegittimamente trattenuto sulla CP_2
retribuzione mensile della lavoratrice afferente ai mesi da giugno 2017 a febbraio 2018
l'importo lordo di € 6.103,05, di cui la ricorrente chiedeva la restituzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Lamentava, inoltre, che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l' non aveva CP_5
pagato alla ricorrente l'indennità sostituiva delle ferie maturate e non godute per gli anni 2016, 2017
e 2018, allorquando, essendo in stato di malattia, ella non ne aveva goduto, per un importo di €
4.592,29 e che vano si era rivelato ogni tentativo di componimento bonario della controversia.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare che il di avesse CP_2 Controparte_2
operato, contra legem e contro le disposizioni comunitarie sul principio di “non discriminazione indiretta” (recepita dall'art. 2 del D.lgs. 216/2003), illegittime trattenute sulla retribuzione mensile della ricorrente da giugno 2017 a febbraio 2018, per l'importo complessivo lordo di € 6.284,01, ovvero altra somma risultante a seguito dell'istruttoria, e, per l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento di tale importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'obbligazione al saldo.
Chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare che il Comune di all'atto della Controparte_2
cessazione del rapporto di lavoro, non aveva corrisposto alla ricorrente l'indennità sostituiva delle ferie maturate e non godute per gli anni 2016, 2017 e 2018, di dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento della somma lorda di € 4.592,29, con condanna del Comune al pagamento di tale importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'obbligazione al saldo;
il tutto vinte le spese, con attribuzione.
Con memoria del 28.12.2021 si costituiva in giudizio il in Controparte_2
persona del Sindaco p.t. chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 3705/2023, il Tribunale rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, premesso che la ricorrente contestava “il mancato riconoscimento durante il periodo di comporto del periodo in cui ha praticato terapie salvavita, alle quali si sarebbe sottoposta dal
06/2017 al 02/2018, mese, quest'ultimo, in cui la stessa veniva posta in quiescenza”, rilevava che dai certificati di malattia telematici relativi al periodo oggetto di contestazione, inviati per la ricorrente, non risultava mai spuntata la voce “terapia salvavita” se non nel breve periodo dal
20.07.2017 al 15.08.2017.
In punto di diritto, osservava che il comma 7 bis dell'art. 21 CCNL 06.07.1995 prevedeva che i giorni di assenza dovuti all'espletamento delle cd. terapie salvavita dovessero essere debitamente certificate dalla competente o da struttura convenzionata. Controparte_6 Ed invero, in tal senso richiamava la nota prot. n. 63800 del 7.8.2017 a firma del dirigente ad interim del Settore Affari Istituzionali, dott.ssa con la quale l'Ente convenuto aveva Persona_2
chiesto alla OR , relativamente al periodo in contestazione, di integrare il Parte_3
suddetto certificato medico con ulteriore certificazione medica attestante la prescrizione di terapie salvavita e con indicazione dei relativi giorni di cura, debitamente certificate dalla competente o struttura convenzionata. Tuttavia, a riscontro di tale richiesta la sig.ra Controparte_6
, con nota prot. n. 64705 del 10.08.2017, presentava certificato medico a firma del dott. Per_1
dal quale non si evinceva quanto richiesto. Persona_3
Non essendovi, dunque, certificazione attestante il trattamento di cd. terapie salvavita per il periodo predetto, risultava legittima la trattenuta operata dal Comune di sulla retribuzione, CP_2
essendo escluse dal computo solo le terapie cd. salvavita adeguatamente certificate.
In ordine alla domanda relativa alla indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni 2016, 2017
e 2018, rilevava il Tribunale che, quanto alle ferie relative all'annualità 2016, la ricorrente aveva usufruito di n. 26 giorni di ferie nonché di un'altra giornata di ferie nei primi giorni dell'anno 2017, imputabile all'anno 2016; dunque, aveva goduto dell'intero periodo di ferie maturate durante l'anno.
Per quanto atteneva, invece, alle ferie maturate nel periodo 2017 e 2018, l'Ente aveva dato prova che con determina n. 1071 dell'11.07.2018, avente ad oggetto “Liquidazione indennità sostitutiva per ferie non godute alla dipendente matr. 235”, erano stati quantificati in numero di 28 i giorni di ferie non godute per l'anno 2017 e in numero di 6 quelli per l'anno 2018, per un importo lordo complessivo di euro 2.418,42; risultava, inoltre, in atti che il dal suddetto importo aveva CP_2
detratto una somma a compensazione di quanto dovuto dalla ricorrente a titolo di recupero spese legali per pregressi contenziosi, con la busta pagata del luglio 2018, e che pertanto si era proceduto alla liquidazione a saldo a tale titolo del residuo importo di euro 473,07.
Ritenuta la correttezza dei conteggi effettuati dal alla luce di quanto sopra precisato, il CP_2
Tribunale respingeva anche tale domanda.
Avverso la sentenza proponevano appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 12.3.2024, gli eredi della OR , dolendosi della illegittimità della decurtazione NA
operata dal per le assenze per malattia alla luce della documentazione già prodotta in CP_2
primo grado e producendo, altresì, nuova documentazione attestante lo stato patologico grave della de cuius; reiteravano le doglianze di erronea applicazione della normativa di cui al CCNL
Enti Locali del 1995 e del 2000, nonché dell'art. 37 del Ccnl relativo al triennio 2016-2018 e di violazione del principio di non discriminazione. Censuravano la sentenza anche in relazione al rigetto della domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute per gli anni 2016, 2017 e 2018, non avendo parte convenuta prodotto i cedolini paga per dimostrare il godimento delle ferie del 2016 ed avendo l'ente, quanto alle ferie 2017 e 2018, operato una indebita compensazione e senza produrre alcun titolo a sostegno del suo credito “per spese legali”.
Concludevano, quindi, per la riforma della impugnata sentenza e l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado.
Si costituiva il che contestava il gravame in quanto infondato Controparte_2
in fatto e diritto e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 18.3.2025 la Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come da dispositivo in atti.
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2. L'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti delle motivazioni che si vanno ad illustrare;
per il resto è infondato e va rigettato.
3. Occorre premettere che non è in discussione tra le parti la complessità del quadro patologico dal quale era affetta la OR . NA
Ciò che ha contestato l'ente comunale fin dal primo grado di giudizio è la mancata presentazione da parte della lavoratrice di certificazioni, conformi alla normativa vigente, idonee ad attestare, per i giorni di assenza per malattia dei quali qui si discute, la sussistenza dei presupposti, previsti dalla contrattazione collettiva, per la loro esclusione dal computo del periodo di comporto e per la loro retribuibilità per intero senza la decurtazione prevista dall'art. 21, comma 7, del CCNL al raggiungimento del periodo di nove mesi di assenze per malattia.
In punto di diritto, è opportuno premettere che l'art. 37 del CCNL Enti Locali per il triennio 2016-
2018 sottoscritto il 21.5.2018, invocato in primo grado dalla ricorrente, così recita:
“1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi o la chemioterapia, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dall' art. 36, comma 10 lettera a).
2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico legali delle Aziende sanitarie locali o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni o da enti accreditati. 3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.
4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.
7. In materia di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità, trovano applicazione le previsioni della vigente normativa.”.
Trattandosi di disciplina espressamente applicabile alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data, del 21.5.2018, di sottoscrizione definitiva del contratto collettivo nazionale, tale articolo non si applica al caso in esame, atteso che le assenze di cui oggi discute risalgono ad epoca certamente antecedente al 21.5.2018, data in cui la OR
era già in quiescenza. NA
La norma applicabile è, invece, quella di cui al comma 7 bis, inserito, ad opera del CCNL
Integrativo 14/09/2000 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, dopo il comma 7 dell'art. 21 del CCNL del 6.7. 95.
I commi 7 e 7 bis dell'articolo 21 così recitano:
“7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato ai sensi dell'art. 34;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti”.
7 bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente o Struttura Convenzionata. In Controparte_6 tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo".
Dunque, secondo la previsione di cui al predetto comma 7 bis, i giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital e i giorni di assenza dovuti alle terapie salvavita, purché debitamente certificati dalla competente o da struttura convenzionata, sono esclusi dal computo Controparte_6 dei giorni di assenza per malattia e in tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a), del medesimo articolo 21.
La locuzione contrattuale è chiarissima nel richiedere, quali presupposti per la sua applicazione, non solo la sussistenza di una grave patologia che richieda terapie salvavita ed altre assimilabili, ma anche che i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie (da intendersi in senso ampio sia per la somministrazione delle terapie che per eventuali effetti collaterali) siano debitamente certificati dalla competente
[...]
o da struttura convenzionata. Controparte_6
Con l'ovvia conseguenza che eventuale certificazione non sarà idonea se proveniente da strutture private non convenzionate o se, pur proveniente dalla competente o da Controparte_6 struttura convenzionata, non contenga l'attestazione che si tratti ricovero ospedaliero o di day - hospital relativo alla patologia grave che richiede trattamenti salvavita o, comunque, di giorni di assenza dovuti alle citate terapie e agli eventuali effetti collaterali.
Sul punto, sebbene in riferimento ad altro CCNL, quello del comparto sanità, si è anche espressa la
Suprema Corte, affermando che la disposizione normativa “….nel prevedere che sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital necessari per la somministrazione di terapie salvavita per gravi patologie (come individuate dalla norma), richiede una specifica certificazione da parte della competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata, il cui rilascio può avvenire solo successivamente al verificarsi dell'assenza dovuta all'erogazione della terapia. Ne consegue che, ove detta terapia sia stata prescritta in regime di autosomministrazione, va esclusa la possibilità del riconoscimento del beneficio in mancanza della certificazione delle assenze da parte delle competenti strutture sanitarie, da ritenersi concretamente ottenibile qualora le modalità di erogazione quotidiana delle cure non consentano la presenza in servizio” (cfr. Cassazione, sez. lav., n. 16148/2009).
In altri termini, al fine di escludere dal computo delle assenze i giorni in cui il lavoratore deve sottoporsi a cure salvavita, non è sufficiente certificare la sussistenza di una grave patologia e la necessità di tale tipologia di cure, ma è necessario attestare anche che tali cure siano state effettivamente somministrate e che i giorni di assenza siano connessi alla somministrazione delle terapie salvavita e agli eventuali effetti collaterali.
Tanto premesso e venendo al caso in esame, dall'esame della certificazione medica allegata dalla parte istante emerge la sussistenza di un complesso quadro patologico della OR NA
(deceduta in data 8.9.2023), che già dal 2014 soffriva di una forma di artrite e che, in
[...]
seguito, è stato aggravato dalla neoplasia mesenchimale, diagnosticata presumibilmente in epoca successiva al ricovero ospedaliero di fine 2016, quadro patologico che l'ha condotta alla cessazione del rapporto di lavoro in data 27.02.2018, in quanto riconosciuta inabile, in modo permanente ed assoluto, allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Non sussiste, dunque, alcun dubbio sul grave stato patologico di “Neoplasia a fenotipo mesenchimale eterogenea a cellularità media con cellule fusate e pleomorfe”, inseritasi in un quadro morboso già gravato dall'artrite, di cui soffriva la OR;
tuttavia, ai NA fini della risoluzione dell'odierna controversia, occorre stabilire se, per i giorni di assenza per malattia dei quali qui si discute e per i quali il datore di lavoro ha effettuato una decurtazione avendo la dipendente superato, nel triennio di riferimento, i nove mesi di assenza per malattia, la certificazione prodotta dall'istante sia conforme alla previsione normativa di cui all'art. 21, comma
7 bis, del predetto CCNL.
La risposta deve essere negativa.
E' documentato che la OR , dopo un accesso al Pronto Soccorso del NA
12.11.2016, sia stata ricoverata presso l'Ospedale Cardarelli in data 13.11.2016, sottoposta ad intervento chirurgico in data 29.11.2016 e dimessa in data 16.12.2016, con diagnosi di presenza di una “neoformazione retroperitoneale destra” asportata durante il periodo di ricovero, in attesa di esame istologico.
Tanto premesso, la documentazione relativa agli anni 2014, 2015 e 2016 non è idonea ad attestare che le assenze dal lavoro rientrassero nella previsione di cui al predetto comma 7 bis.
Ed invero, i vari attestati di malattia telematica degli anni 2014, 2015 e 2016, tra l'altro provenienti dal medico di base, nulla indicano quanto alla necessità di terapia salvavita, facendo solo riferimento taluni certificati di ottobre e novembre 2016 ad una artrite reumatoide riacutizzata.
Quanto al certificato dell'11 febbraio 2016 dell'SL , sottoscritto dal Dott. CP_7 [...]
in esso si attesta che la OR era affetta da “un complesso patologico Persona_4 Per_1 grave” che rendeva necessaria una terapia definita come “invalidante”, nella specie un farmaco chemioterapico, “programmata per una volta a settimana a partire dal 21 c.m. per un periodo non definito”, senza nulla specificare in ordine riconducibilità della terapia nel novero di quelle salvavita. In ogni caso, manca qualsivoglia attestazione, proveniente dall'ASL o da struttura convenzionata idonea a documentare l'effettivo svolgimento della terapia, i giorni di somministrazione e la durata della terapia, la natura salvavita della stessa e la necessità di assenza dal lavoro anche per i giorni successivi alla terapia a causa degli effetti collaterali.
Quanto all'anno 2017, la ricorrente ha prodotto svariati attestati telematici di malattia, di cui solo due, quelli prot. n. 180856206 ( per il periodo 1.3.2017-21.3.2017) e n. 18895347 (per il periodo
21.7.2017-15.8.2017), recanti la spunta sulla voce “patologia grave che richiede terapia salvavita”.
Al di là della provenienza (medico curante e non ASL o struttura convenzionata), la mera spunta sulla voce “patologia grave che richiede terapia salvavita” non attesta che proprio in quei giorni la terapia sia stata praticata e che quel periodo di assenza sia dovuto alla somministrazione della terapia o agli effetti collaterali della stessa.
Anche per le ulteriori assenze dal lavoro degli anni 2017 e 2018 parte ricorrente non ha prodotto documentazione idonea ad attestare che esse rientrassero nella previsione di cui al predetto comma 7 bis.
Ed invero, quanto al ricovero presso l'ospedale di Pineta Grande a partire dal 12.3.2017 e fino al
5.4.2017 (cfr. lettera dimissioni), dalle stesse deduzioni formulate in ricorso emerge che non si è trattato di un ricovero ospedaliero o di day – hospital dovuto all'effettuazione delle citate terapie salvavita. Non possono, pertanto, rientrare nei giorni di assenza per malattia per terapia salvavita nè i giorni di ricovero fino al 5.4.2017 presso l'Ospedale Pineta Grande a seguito del grave incidente stradale subito dalla OR , né il successivo periodo di NA
riabilitazione fisioterapica presso l'istituto scientifico di Telese Terme in quanto manca la necessaria attestazione di assenze dovute a “terapia salvavita”, quali emodialisi, chemioterapia e assimilabili. E' vero che all'epoca la ricorrente era in attesa di intervento chirurgico di carattere oncologico, ma non risultano nel periodo in questione praticate terapie salvavita e nella stessa lettera di dimissioni del 5.4.2017 dell'Ospedale Pineta Grande si dà atto della procrastinabilità dell'intervento oncologico “alla luce della non aggressività istologica della lesione”.
Dunque, la ricorrente, che non ha neppure specificamente dedotto in quali giorni e in quali strutture ha praticato le terapie salvavita, non ha documentato il possesso e l'inoltro al datore di lavoro di certificazioni idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti richiesti dal predetto comma 7 bis dell'art. 21.
Tale prova, e a monte la specifica deduzione, non è stata offerta neppure in sede di gravame dagli eredi della OR . Per_1 Ed invero, la documentazione di cui all'allegato D al ricorso in appello denominato “Certificazione medica nuova.pdf” riguarda un periodo decisamene successivo ai fatti di causa.
Quanto al certificato del 6.3.2024, di cui all'allegato C, con il quale il medico di base dott.
attesta che dal 31.8.2014 al 9.1.2018 la OR ha sempre Persona_3 NA praticato terapia salvavita “per complesso grave patologico”, va osservato, al di là della provenienza, che tale certificato non soddisfa i requisiti richiesti dalla disposizione contrattuale, facendo esso un generico riferimento ad un ampio arco temporale, addirittura a partire dal
31.8.2014, e non contenendo alcuna specifica indicazione in ordine alle effettive giornate in cui la paziente si è sottoposta a terapia salvavita e in cui ha avuto necessità di assentarsi a causa della somministrazione della terapia e dei suoi effetti collaterali.
4. Né può ravvisarsi nel caso in esame una violazione del principio di non discriminazione, in considerazione dello status di handicap della OR , atteso che la norma NA contrattuale non discrimina il soggetto affetto da “patologie gravi che richiedono terapie salvavita
o assimilabili”, ma anzi assicura, nella disciplina delle assenze per malattia, un trattamento di maggior favore, riconoscendo il diritto all'intera retribuzione ed escludendo dal computo del periodo di comporto i giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, purchè debitamente certificati dalla competente o da Controparte_6
struttura convenzionata.
5. Quanto alla domanda concernente il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute degli anni 2016, 2017 e 2018, l'appello è meritevole di accoglimento nei soli limiti che si andranno ad illustrare.
Per l'anno 2016 il ha dedotto e documentato che la lavoratrice ha usufruito di n. 26 CP_2
giorni di ferie nonché di un'altra giornata di ferie nei primi giorni dell'anno 2017, imputabile all'anno2016 (cfr. documenti di cui agli allegati 7 e 8).
A fronte di tali documenti e dell'analitica indicazione dei giorni in cui la lavoratrice ha goduto delle ferie 2016, gli odierni appellanti non hanno né contestato la documentazione prodotta dall'ente, né offerto alcuna prova contraria, limitandosi a dolersi della mancata produzione da parte del dei relativi cedolini paga, cedolini che gli stessi appellanti avrebbero potuto produrre CP_2
a sostegno del mancato godimento delle ferie e della domanda di pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Del resto, come affermato dalla Suprema Corte, il “lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta…”. (Cass. n. 9599/2013).
Deve, pertanto, concludersi che a fronte della specifica contestazione da parte del della CP_2 deduzione relativa al mancato godimento delle ferie relative all'anno 2016, contestazione supportata anche dalla documentazione prodotta dall'ente, era onere della parte istante produrre documentazione (compresi i cedolini paga) a sostegno del mancato godimento.
Né può ritenersi provato il mancato godimento sulla scorta della deduzione di parte ricorrente di aver usufruito in quell'anno di periodi di malattia, atteso che dalla documentazione prodotta emerge che le assenze per malattia nell'anno 2016 hanno riguardato solo determinati periodi e non certo l'intera annualità.
Quanto agli anni 2017 e 2018 rileva, invece, la Corte che le allegazioni del appellato CP_2
circa la sussistenza dei presupposti per operare una compensazione tra il debito riconosciuto a titolo di indennità sostitutiva e il credito vantato dall'ente a titolo di spese legali risultano del tutto carenti e comunque prive di adeguato riscontro probatorio.
Ed invero, la determina n. 1071 del 2018 ha riconosciuto il diritto della OR ad Per_1 ottenere la liquidazione dell'indennità sostituiva ferie non godute per gli anni 2017 e 2018 per un ammontare complessivo di Euro 2.418,42, ma, al contempo, ha compensato tale importo con un presunto credito derivante da presunte spese legali cui la stessa lavoratrice sarebbe stata condannata
(c.f.t. all. 9 produzione primo grado appellata).
Tuttavia, l'ente non ha né puntualmente dedotto né provato l'esistenza di crediti liquidi ed esigibili a titolo di “spese legali per pregressi contenziosi”, risultando del tutto carenti le allegazioni a sostegno di tale credito contenute nella memorie di costituzione di primo e secondo grado e non avendo mai né specificato né prodotto i titoli posti a fondamento del credito portato in compensazione.
Va, dunque, riconosciuto il diritto della dipendente al pagamento, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, pari a 28 giorni per l'anno 2017 e a 6 per l'anno 2018.
Pertanto, il va condannato al pagamento, in favore degli eredi della ricorrente, Controparte_2
della somma di euro 1945,35 - risultante dalla differenza tra l'importo di euro 2.418,42 complessivamente dovuto a titolo di indennità sostitutiva e quanto già erogato (euro 473,07) a tale titolo alla lavoratrice con la busta paga di luglio 2018 - oltre interessi legali dalla maturazione del credito (data di cessazione del rapporto di lavoro) al soddisfo.
In tali sensi, in accoglimento parziale del gravame, che per il resto va rigettato, va disposta la parziale riforma della sentenza impugnata.
6. Quanto alle spese del doppio grado, tenuto conto dell'esito del giudizio con accoglimento solo parziale delle domande, se ne dispone la compensazione in ragione di un terzo;
per il resto esse seguono la soccombenza e si liquidano, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari, nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione della somma liquidata, delle attività svolte e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna, per le causali indicate in motivazione, il al Controparte_2
pagamento in favore degli appellanti della somma di euro 1945,35, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- rigetta per il resto l'appello;
- compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado e condanna il Controparte_8
alla rifusione, in favore degli appellanti, della residua parte, che liquida in
[...]
euro 740,00 per il primo e in euro 650,00 per il secondo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 18.3.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
18.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 572/2024 R.G.
TRA
e , in qualità di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
eredi di , deceduta in data 08/09/2023, rappresentati e difesi, come NA
procura in atti, dagli avv.ti Luigi Taffuri e Simona Maria Lucia
APPELLANTI
E
, in persona del p.t., rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso, come da procura in atti, dall'avv.to Rosa Persico
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord depositato in data 23.12.2020 la OR
esponeva: NA
- che a far data dal 18/05/1992 e fino al 27/02/2018, senza soluzione di continuità, era stata dipendente del Comune di in Campania (NA), con contratto di lavoro a tempo CP_2 indeterminato, di tipo “part-time”, con la qualifica di Agente di Polizia Municipale, pos.
Econ. C5 del CCNL - Enti Locali;
- che in data 27/02/2018, sulla scorta del Verbale della Commissione Medica Ministeriale di
Verifica di Napoli nr. 29860, veniva posta in quiescenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 12 L. 335/95, in quanto riconosciuta inabile, in modo permanente ed assoluto, a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa delle gravissime patologie da cui, da qualche anno, era affetta;
- che, invero, dal 31/08/2014 al 31/08/2017 e dal 01/09/2017 al 09/01/2018 era stata costretta ad assentarsi dal posto di lavoro per “malattia grave” quale “neoplasia mesenchimale” (cd. sarcoma), ossia una patologia tumorale, con sottoposizione a fiaccanti cure mediche, farmaco chemioterapico e riposo assoluto, assenze che erano state tutte tempestivamente e debitamente certificate dalla dipendente, senza mai superare il periodo di comporto stabilito dalla legge;
- che il Comune di , invece, ritenendo erroneamente che la ricorrente avesse CP_2
superato il periodo di comporto di 9 mesi stabilito dalla Contrattazione Collettiva, procedeva ad una illegittima trattenuta sulla sua retribuzione, secondo diverse percentuali, in virtù di quanto previsto dall'art. 21, rubricato “Assenze per malattia”, comma 7, del CCNL Enti
Locali del 06.07.1995 (comma 7: “Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato ai sensi dell'art. 34; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma
2 non sono retribuiti”), senza considerare che tale norma aveva subito delle integrazioni con l'art. 10 del CCNL Enti Locali del 14.9.2000 e con l'art. 13, comma 7 bis, del Testo
Unificato CCNL Enti Locali del 5.10.2001, integrazioni poi confluite nell'art. 37 del
CCNL Enti Locali relativo al triennio 2016/2018, che imponevano di escludere dal computo di cui al predetto comma 7 dell'art. 21 le assenze per infortunio e malattia professionale e quelle per l'effettuazione di terapie salvavita;
- che la ricorrente non aveva mai superato il periodo di comporto di cui al predetto articolo
21 comma 7, essendosi assentata, nei periodi di seguito indicati, per malattia grave e ricovero ospedaliero;
- che, in particolare, per quel che concerne gli anni 2014 e 2015 le assenze per malattia erano state rispettivamente di 11 giorni nell'anno 2014 e di 32 giorni nell'anno 2015;
- che nell'anno 2016 la ricorrente si era assentata dal lavoro per un totale di 80 giorni per
“malattia grave” e per “ricovero ospedaliero” (dal 12.11.2016 al 5.2.2016);
- che in data 01.03.2017 il medico curante rilasciava alla ricorrente un certificato, regolarmente e puntualmente inviato al resistente Ente datoriale, attestante la sussistenza della “malattia grave” della ricorrente e la necessità di una “terapia salvavita” per un periodo indefinito;
- che, purtroppo, dopo pochi giorni, in data 12.03.2017, la ricorrente veniva coinvolta in un grave incidente stradale e trasportata immediatamente presso il vicino di Pineta CP_4
Grande in Castelvolturno (CE) ove, sottoposta agli esami del caso, le veniva refertata
“frattura di C3 con contusione midollare non suscettibile di intervento chirurgico”; veniva, quindi, trasferita in data 05.04.2017 presso l'istituto Scientifico di Telese Terme per praticare la riabilitazione in regime di ricovero per il trattamento di “tetraparesi post traumatica” sino alla data del 20.06.2017;
- che dal 21.06.2017 e fino al 09.01.2018 la ricorrente si assentava dal posto di lavoro per poter proseguire, in maniera ininterrotta e continuativa, le cure precedenti afferenti alla terapia salvavita per “esiti di sarcoma”;
- che nell'anno 2018, e precisamente in data 27.02.2018, la ricorrente, sottoposta a visita medica dalla competente Commissione Medica Ministeriale, veniva posta in quiescenza ai sensi dell'art. 2 comma 12, L.335/95, per la grave situazione patologica da cui era affetta.
- che il Comune di , pur conoscendo esattamente le condizioni di salute della CP_2
ricorrente, la quale aveva sempre debitamente e tempestivamente inviato volta per volta tutta la documentazione medica attestante la gravità del suo stato di salute, aveva effettuato mensilmente delle trattenute di vario importo sulla sua retribuzione assumendo erroneamente che il periodo di comporto dei primi 9 mesi a stipendio pieno, stabilito dalla contrattazione collettiva, per il triennio dal 31.08.2014 al 31.08.2017 fosse stato superato, informandola delle trattenute del 10%, effettuate nei mesi di giungo 2017 (per 14 giorni), luglio (per 31 giorni), agosto (per 31 giorni) e settembre (per 14 giorni), e del 50%, per i periodi successivi);
- che in data 30.05.2019, la ricorrente, a mezzo PEC del proprio legale, inviava comunicazione al di evidenziando la illegittimità delle trattenute CP_2 CP_2
effettuate sulla propria retribuzione mensile chiedendone la restituzione alla luce della richiamata normativa, ma non otteneva alcun riscontro ed esito positivo;
- che, più precisamente, il Comune di aveva illegittimamente trattenuto sulla CP_2
retribuzione mensile della lavoratrice afferente ai mesi da giugno 2017 a febbraio 2018
l'importo lordo di € 6.103,05, di cui la ricorrente chiedeva la restituzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Lamentava, inoltre, che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l' non aveva CP_5
pagato alla ricorrente l'indennità sostituiva delle ferie maturate e non godute per gli anni 2016, 2017
e 2018, allorquando, essendo in stato di malattia, ella non ne aveva goduto, per un importo di €
4.592,29 e che vano si era rivelato ogni tentativo di componimento bonario della controversia.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare che il di avesse CP_2 Controparte_2
operato, contra legem e contro le disposizioni comunitarie sul principio di “non discriminazione indiretta” (recepita dall'art. 2 del D.lgs. 216/2003), illegittime trattenute sulla retribuzione mensile della ricorrente da giugno 2017 a febbraio 2018, per l'importo complessivo lordo di € 6.284,01, ovvero altra somma risultante a seguito dell'istruttoria, e, per l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento di tale importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'obbligazione al saldo.
Chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare che il Comune di all'atto della Controparte_2
cessazione del rapporto di lavoro, non aveva corrisposto alla ricorrente l'indennità sostituiva delle ferie maturate e non godute per gli anni 2016, 2017 e 2018, di dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento della somma lorda di € 4.592,29, con condanna del Comune al pagamento di tale importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'obbligazione al saldo;
il tutto vinte le spese, con attribuzione.
Con memoria del 28.12.2021 si costituiva in giudizio il in Controparte_2
persona del Sindaco p.t. chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 3705/2023, il Tribunale rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, premesso che la ricorrente contestava “il mancato riconoscimento durante il periodo di comporto del periodo in cui ha praticato terapie salvavita, alle quali si sarebbe sottoposta dal
06/2017 al 02/2018, mese, quest'ultimo, in cui la stessa veniva posta in quiescenza”, rilevava che dai certificati di malattia telematici relativi al periodo oggetto di contestazione, inviati per la ricorrente, non risultava mai spuntata la voce “terapia salvavita” se non nel breve periodo dal
20.07.2017 al 15.08.2017.
In punto di diritto, osservava che il comma 7 bis dell'art. 21 CCNL 06.07.1995 prevedeva che i giorni di assenza dovuti all'espletamento delle cd. terapie salvavita dovessero essere debitamente certificate dalla competente o da struttura convenzionata. Controparte_6 Ed invero, in tal senso richiamava la nota prot. n. 63800 del 7.8.2017 a firma del dirigente ad interim del Settore Affari Istituzionali, dott.ssa con la quale l'Ente convenuto aveva Persona_2
chiesto alla OR , relativamente al periodo in contestazione, di integrare il Parte_3
suddetto certificato medico con ulteriore certificazione medica attestante la prescrizione di terapie salvavita e con indicazione dei relativi giorni di cura, debitamente certificate dalla competente o struttura convenzionata. Tuttavia, a riscontro di tale richiesta la sig.ra Controparte_6
, con nota prot. n. 64705 del 10.08.2017, presentava certificato medico a firma del dott. Per_1
dal quale non si evinceva quanto richiesto. Persona_3
Non essendovi, dunque, certificazione attestante il trattamento di cd. terapie salvavita per il periodo predetto, risultava legittima la trattenuta operata dal Comune di sulla retribuzione, CP_2
essendo escluse dal computo solo le terapie cd. salvavita adeguatamente certificate.
In ordine alla domanda relativa alla indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni 2016, 2017
e 2018, rilevava il Tribunale che, quanto alle ferie relative all'annualità 2016, la ricorrente aveva usufruito di n. 26 giorni di ferie nonché di un'altra giornata di ferie nei primi giorni dell'anno 2017, imputabile all'anno 2016; dunque, aveva goduto dell'intero periodo di ferie maturate durante l'anno.
Per quanto atteneva, invece, alle ferie maturate nel periodo 2017 e 2018, l'Ente aveva dato prova che con determina n. 1071 dell'11.07.2018, avente ad oggetto “Liquidazione indennità sostitutiva per ferie non godute alla dipendente matr. 235”, erano stati quantificati in numero di 28 i giorni di ferie non godute per l'anno 2017 e in numero di 6 quelli per l'anno 2018, per un importo lordo complessivo di euro 2.418,42; risultava, inoltre, in atti che il dal suddetto importo aveva CP_2
detratto una somma a compensazione di quanto dovuto dalla ricorrente a titolo di recupero spese legali per pregressi contenziosi, con la busta pagata del luglio 2018, e che pertanto si era proceduto alla liquidazione a saldo a tale titolo del residuo importo di euro 473,07.
Ritenuta la correttezza dei conteggi effettuati dal alla luce di quanto sopra precisato, il CP_2
Tribunale respingeva anche tale domanda.
Avverso la sentenza proponevano appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 12.3.2024, gli eredi della OR , dolendosi della illegittimità della decurtazione NA
operata dal per le assenze per malattia alla luce della documentazione già prodotta in CP_2
primo grado e producendo, altresì, nuova documentazione attestante lo stato patologico grave della de cuius; reiteravano le doglianze di erronea applicazione della normativa di cui al CCNL
Enti Locali del 1995 e del 2000, nonché dell'art. 37 del Ccnl relativo al triennio 2016-2018 e di violazione del principio di non discriminazione. Censuravano la sentenza anche in relazione al rigetto della domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute per gli anni 2016, 2017 e 2018, non avendo parte convenuta prodotto i cedolini paga per dimostrare il godimento delle ferie del 2016 ed avendo l'ente, quanto alle ferie 2017 e 2018, operato una indebita compensazione e senza produrre alcun titolo a sostegno del suo credito “per spese legali”.
Concludevano, quindi, per la riforma della impugnata sentenza e l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado.
Si costituiva il che contestava il gravame in quanto infondato Controparte_2
in fatto e diritto e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 18.3.2025 la Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come da dispositivo in atti.
********
2. L'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti delle motivazioni che si vanno ad illustrare;
per il resto è infondato e va rigettato.
3. Occorre premettere che non è in discussione tra le parti la complessità del quadro patologico dal quale era affetta la OR . NA
Ciò che ha contestato l'ente comunale fin dal primo grado di giudizio è la mancata presentazione da parte della lavoratrice di certificazioni, conformi alla normativa vigente, idonee ad attestare, per i giorni di assenza per malattia dei quali qui si discute, la sussistenza dei presupposti, previsti dalla contrattazione collettiva, per la loro esclusione dal computo del periodo di comporto e per la loro retribuibilità per intero senza la decurtazione prevista dall'art. 21, comma 7, del CCNL al raggiungimento del periodo di nove mesi di assenze per malattia.
In punto di diritto, è opportuno premettere che l'art. 37 del CCNL Enti Locali per il triennio 2016-
2018 sottoscritto il 21.5.2018, invocato in primo grado dalla ricorrente, così recita:
“1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi o la chemioterapia, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dall' art. 36, comma 10 lettera a).
2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico legali delle Aziende sanitarie locali o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni o da enti accreditati. 3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.
4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.
7. In materia di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità, trovano applicazione le previsioni della vigente normativa.”.
Trattandosi di disciplina espressamente applicabile alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data, del 21.5.2018, di sottoscrizione definitiva del contratto collettivo nazionale, tale articolo non si applica al caso in esame, atteso che le assenze di cui oggi discute risalgono ad epoca certamente antecedente al 21.5.2018, data in cui la OR
era già in quiescenza. NA
La norma applicabile è, invece, quella di cui al comma 7 bis, inserito, ad opera del CCNL
Integrativo 14/09/2000 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, dopo il comma 7 dell'art. 21 del CCNL del 6.7. 95.
I commi 7 e 7 bis dell'articolo 21 così recitano:
“7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato ai sensi dell'art. 34;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti”.
7 bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente o Struttura Convenzionata. In Controparte_6 tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo".
Dunque, secondo la previsione di cui al predetto comma 7 bis, i giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital e i giorni di assenza dovuti alle terapie salvavita, purché debitamente certificati dalla competente o da struttura convenzionata, sono esclusi dal computo Controparte_6 dei giorni di assenza per malattia e in tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a), del medesimo articolo 21.
La locuzione contrattuale è chiarissima nel richiedere, quali presupposti per la sua applicazione, non solo la sussistenza di una grave patologia che richieda terapie salvavita ed altre assimilabili, ma anche che i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie (da intendersi in senso ampio sia per la somministrazione delle terapie che per eventuali effetti collaterali) siano debitamente certificati dalla competente
[...]
o da struttura convenzionata. Controparte_6
Con l'ovvia conseguenza che eventuale certificazione non sarà idonea se proveniente da strutture private non convenzionate o se, pur proveniente dalla competente o da Controparte_6 struttura convenzionata, non contenga l'attestazione che si tratti ricovero ospedaliero o di day - hospital relativo alla patologia grave che richiede trattamenti salvavita o, comunque, di giorni di assenza dovuti alle citate terapie e agli eventuali effetti collaterali.
Sul punto, sebbene in riferimento ad altro CCNL, quello del comparto sanità, si è anche espressa la
Suprema Corte, affermando che la disposizione normativa “….nel prevedere che sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital necessari per la somministrazione di terapie salvavita per gravi patologie (come individuate dalla norma), richiede una specifica certificazione da parte della competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata, il cui rilascio può avvenire solo successivamente al verificarsi dell'assenza dovuta all'erogazione della terapia. Ne consegue che, ove detta terapia sia stata prescritta in regime di autosomministrazione, va esclusa la possibilità del riconoscimento del beneficio in mancanza della certificazione delle assenze da parte delle competenti strutture sanitarie, da ritenersi concretamente ottenibile qualora le modalità di erogazione quotidiana delle cure non consentano la presenza in servizio” (cfr. Cassazione, sez. lav., n. 16148/2009).
In altri termini, al fine di escludere dal computo delle assenze i giorni in cui il lavoratore deve sottoporsi a cure salvavita, non è sufficiente certificare la sussistenza di una grave patologia e la necessità di tale tipologia di cure, ma è necessario attestare anche che tali cure siano state effettivamente somministrate e che i giorni di assenza siano connessi alla somministrazione delle terapie salvavita e agli eventuali effetti collaterali.
Tanto premesso e venendo al caso in esame, dall'esame della certificazione medica allegata dalla parte istante emerge la sussistenza di un complesso quadro patologico della OR NA
(deceduta in data 8.9.2023), che già dal 2014 soffriva di una forma di artrite e che, in
[...]
seguito, è stato aggravato dalla neoplasia mesenchimale, diagnosticata presumibilmente in epoca successiva al ricovero ospedaliero di fine 2016, quadro patologico che l'ha condotta alla cessazione del rapporto di lavoro in data 27.02.2018, in quanto riconosciuta inabile, in modo permanente ed assoluto, allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Non sussiste, dunque, alcun dubbio sul grave stato patologico di “Neoplasia a fenotipo mesenchimale eterogenea a cellularità media con cellule fusate e pleomorfe”, inseritasi in un quadro morboso già gravato dall'artrite, di cui soffriva la OR;
tuttavia, ai NA fini della risoluzione dell'odierna controversia, occorre stabilire se, per i giorni di assenza per malattia dei quali qui si discute e per i quali il datore di lavoro ha effettuato una decurtazione avendo la dipendente superato, nel triennio di riferimento, i nove mesi di assenza per malattia, la certificazione prodotta dall'istante sia conforme alla previsione normativa di cui all'art. 21, comma
7 bis, del predetto CCNL.
La risposta deve essere negativa.
E' documentato che la OR , dopo un accesso al Pronto Soccorso del NA
12.11.2016, sia stata ricoverata presso l'Ospedale Cardarelli in data 13.11.2016, sottoposta ad intervento chirurgico in data 29.11.2016 e dimessa in data 16.12.2016, con diagnosi di presenza di una “neoformazione retroperitoneale destra” asportata durante il periodo di ricovero, in attesa di esame istologico.
Tanto premesso, la documentazione relativa agli anni 2014, 2015 e 2016 non è idonea ad attestare che le assenze dal lavoro rientrassero nella previsione di cui al predetto comma 7 bis.
Ed invero, i vari attestati di malattia telematica degli anni 2014, 2015 e 2016, tra l'altro provenienti dal medico di base, nulla indicano quanto alla necessità di terapia salvavita, facendo solo riferimento taluni certificati di ottobre e novembre 2016 ad una artrite reumatoide riacutizzata.
Quanto al certificato dell'11 febbraio 2016 dell'SL , sottoscritto dal Dott. CP_7 [...]
in esso si attesta che la OR era affetta da “un complesso patologico Persona_4 Per_1 grave” che rendeva necessaria una terapia definita come “invalidante”, nella specie un farmaco chemioterapico, “programmata per una volta a settimana a partire dal 21 c.m. per un periodo non definito”, senza nulla specificare in ordine riconducibilità della terapia nel novero di quelle salvavita. In ogni caso, manca qualsivoglia attestazione, proveniente dall'ASL o da struttura convenzionata idonea a documentare l'effettivo svolgimento della terapia, i giorni di somministrazione e la durata della terapia, la natura salvavita della stessa e la necessità di assenza dal lavoro anche per i giorni successivi alla terapia a causa degli effetti collaterali.
Quanto all'anno 2017, la ricorrente ha prodotto svariati attestati telematici di malattia, di cui solo due, quelli prot. n. 180856206 ( per il periodo 1.3.2017-21.3.2017) e n. 18895347 (per il periodo
21.7.2017-15.8.2017), recanti la spunta sulla voce “patologia grave che richiede terapia salvavita”.
Al di là della provenienza (medico curante e non ASL o struttura convenzionata), la mera spunta sulla voce “patologia grave che richiede terapia salvavita” non attesta che proprio in quei giorni la terapia sia stata praticata e che quel periodo di assenza sia dovuto alla somministrazione della terapia o agli effetti collaterali della stessa.
Anche per le ulteriori assenze dal lavoro degli anni 2017 e 2018 parte ricorrente non ha prodotto documentazione idonea ad attestare che esse rientrassero nella previsione di cui al predetto comma 7 bis.
Ed invero, quanto al ricovero presso l'ospedale di Pineta Grande a partire dal 12.3.2017 e fino al
5.4.2017 (cfr. lettera dimissioni), dalle stesse deduzioni formulate in ricorso emerge che non si è trattato di un ricovero ospedaliero o di day – hospital dovuto all'effettuazione delle citate terapie salvavita. Non possono, pertanto, rientrare nei giorni di assenza per malattia per terapia salvavita nè i giorni di ricovero fino al 5.4.2017 presso l'Ospedale Pineta Grande a seguito del grave incidente stradale subito dalla OR , né il successivo periodo di NA
riabilitazione fisioterapica presso l'istituto scientifico di Telese Terme in quanto manca la necessaria attestazione di assenze dovute a “terapia salvavita”, quali emodialisi, chemioterapia e assimilabili. E' vero che all'epoca la ricorrente era in attesa di intervento chirurgico di carattere oncologico, ma non risultano nel periodo in questione praticate terapie salvavita e nella stessa lettera di dimissioni del 5.4.2017 dell'Ospedale Pineta Grande si dà atto della procrastinabilità dell'intervento oncologico “alla luce della non aggressività istologica della lesione”.
Dunque, la ricorrente, che non ha neppure specificamente dedotto in quali giorni e in quali strutture ha praticato le terapie salvavita, non ha documentato il possesso e l'inoltro al datore di lavoro di certificazioni idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti richiesti dal predetto comma 7 bis dell'art. 21.
Tale prova, e a monte la specifica deduzione, non è stata offerta neppure in sede di gravame dagli eredi della OR . Per_1 Ed invero, la documentazione di cui all'allegato D al ricorso in appello denominato “Certificazione medica nuova.pdf” riguarda un periodo decisamene successivo ai fatti di causa.
Quanto al certificato del 6.3.2024, di cui all'allegato C, con il quale il medico di base dott.
attesta che dal 31.8.2014 al 9.1.2018 la OR ha sempre Persona_3 NA praticato terapia salvavita “per complesso grave patologico”, va osservato, al di là della provenienza, che tale certificato non soddisfa i requisiti richiesti dalla disposizione contrattuale, facendo esso un generico riferimento ad un ampio arco temporale, addirittura a partire dal
31.8.2014, e non contenendo alcuna specifica indicazione in ordine alle effettive giornate in cui la paziente si è sottoposta a terapia salvavita e in cui ha avuto necessità di assentarsi a causa della somministrazione della terapia e dei suoi effetti collaterali.
4. Né può ravvisarsi nel caso in esame una violazione del principio di non discriminazione, in considerazione dello status di handicap della OR , atteso che la norma NA contrattuale non discrimina il soggetto affetto da “patologie gravi che richiedono terapie salvavita
o assimilabili”, ma anzi assicura, nella disciplina delle assenze per malattia, un trattamento di maggior favore, riconoscendo il diritto all'intera retribuzione ed escludendo dal computo del periodo di comporto i giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, purchè debitamente certificati dalla competente o da Controparte_6
struttura convenzionata.
5. Quanto alla domanda concernente il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute degli anni 2016, 2017 e 2018, l'appello è meritevole di accoglimento nei soli limiti che si andranno ad illustrare.
Per l'anno 2016 il ha dedotto e documentato che la lavoratrice ha usufruito di n. 26 CP_2
giorni di ferie nonché di un'altra giornata di ferie nei primi giorni dell'anno 2017, imputabile all'anno2016 (cfr. documenti di cui agli allegati 7 e 8).
A fronte di tali documenti e dell'analitica indicazione dei giorni in cui la lavoratrice ha goduto delle ferie 2016, gli odierni appellanti non hanno né contestato la documentazione prodotta dall'ente, né offerto alcuna prova contraria, limitandosi a dolersi della mancata produzione da parte del dei relativi cedolini paga, cedolini che gli stessi appellanti avrebbero potuto produrre CP_2
a sostegno del mancato godimento delle ferie e della domanda di pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Del resto, come affermato dalla Suprema Corte, il “lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta…”. (Cass. n. 9599/2013).
Deve, pertanto, concludersi che a fronte della specifica contestazione da parte del della CP_2 deduzione relativa al mancato godimento delle ferie relative all'anno 2016, contestazione supportata anche dalla documentazione prodotta dall'ente, era onere della parte istante produrre documentazione (compresi i cedolini paga) a sostegno del mancato godimento.
Né può ritenersi provato il mancato godimento sulla scorta della deduzione di parte ricorrente di aver usufruito in quell'anno di periodi di malattia, atteso che dalla documentazione prodotta emerge che le assenze per malattia nell'anno 2016 hanno riguardato solo determinati periodi e non certo l'intera annualità.
Quanto agli anni 2017 e 2018 rileva, invece, la Corte che le allegazioni del appellato CP_2
circa la sussistenza dei presupposti per operare una compensazione tra il debito riconosciuto a titolo di indennità sostitutiva e il credito vantato dall'ente a titolo di spese legali risultano del tutto carenti e comunque prive di adeguato riscontro probatorio.
Ed invero, la determina n. 1071 del 2018 ha riconosciuto il diritto della OR ad Per_1 ottenere la liquidazione dell'indennità sostituiva ferie non godute per gli anni 2017 e 2018 per un ammontare complessivo di Euro 2.418,42, ma, al contempo, ha compensato tale importo con un presunto credito derivante da presunte spese legali cui la stessa lavoratrice sarebbe stata condannata
(c.f.t. all. 9 produzione primo grado appellata).
Tuttavia, l'ente non ha né puntualmente dedotto né provato l'esistenza di crediti liquidi ed esigibili a titolo di “spese legali per pregressi contenziosi”, risultando del tutto carenti le allegazioni a sostegno di tale credito contenute nella memorie di costituzione di primo e secondo grado e non avendo mai né specificato né prodotto i titoli posti a fondamento del credito portato in compensazione.
Va, dunque, riconosciuto il diritto della dipendente al pagamento, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, pari a 28 giorni per l'anno 2017 e a 6 per l'anno 2018.
Pertanto, il va condannato al pagamento, in favore degli eredi della ricorrente, Controparte_2
della somma di euro 1945,35 - risultante dalla differenza tra l'importo di euro 2.418,42 complessivamente dovuto a titolo di indennità sostitutiva e quanto già erogato (euro 473,07) a tale titolo alla lavoratrice con la busta paga di luglio 2018 - oltre interessi legali dalla maturazione del credito (data di cessazione del rapporto di lavoro) al soddisfo.
In tali sensi, in accoglimento parziale del gravame, che per il resto va rigettato, va disposta la parziale riforma della sentenza impugnata.
6. Quanto alle spese del doppio grado, tenuto conto dell'esito del giudizio con accoglimento solo parziale delle domande, se ne dispone la compensazione in ragione di un terzo;
per il resto esse seguono la soccombenza e si liquidano, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari, nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione della somma liquidata, delle attività svolte e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna, per le causali indicate in motivazione, il al Controparte_2
pagamento in favore degli appellanti della somma di euro 1945,35, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- rigetta per il resto l'appello;
- compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado e condanna il Controparte_8
alla rifusione, in favore degli appellanti, della residua parte, che liquida in
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euro 740,00 per il primo e in euro 650,00 per il secondo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 18.3.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone