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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/06/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1341/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Pulvirenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1341/2020 R.G., avente ad oggetto: somministrazione promossa da società con unico socio, soggetta a direzione e Parte_1
coordinamento da parte di Enel Italia S.p.A., con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125,
P.IVA, C.F. e R.I. , in persona del suo procuratore Avv. Rosanna Fallica, in virtù dei P.IVA_1
poteri conferiti con atto a rogito del Notaio di Roma del 12.1.2016 – n. rep. 51663 e n. Persona_1
racc. 25644 – rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, anche disgiuntamente dagli Avv.ti
Antonino San Martino e Carlo S. Occhipinti ed elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultima.
APPELLANTE
Contro
Cod. Fisc. , nato a [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Nigro, presso il cui studio, ai fini del presente procedimento, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Precisazione le conclusioni all'udienza del 5.2.2025, sostituita da note scritte, la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato in fatto.
Con atto di citazione notificato il 15.10.2021, (di seguito Parte_1 Pt_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 41/2020, emessa dal Giudice di pace di Modica il 13.2.2020, depositata in pari data e notificata a mezzo pec il 24.2.2020, resa a definizione del giudizio n. 808/2019
R.G., a mezzo della quale veniva accolta la domanda di accertamento negativo del credito dell'odierno appellato e dichiarato che lo stesso nulla doveva per la fattura n 880312712128019, ritenuta illegittima, con conseguente condanna di al pagamento delle spese di lite. Pt_2 pagina 1 di 8 In particolare, l'appello si fonda sui seguenti motivi:
1) Errata e contraddittoria motivazione in relazione al rigetto della spiegata eccezione di difetto di titolarità passiva dei rapporti dedotti in causa. Errata identificazione ed applicazione dell'onere della prova. Mancata ed errata applicazione delle norme di riforma del mercato dell'energia elettrica e delle delibere dell'Autorità di settore (ora ARERA) conseguenti e correlate. Errata e contraddittoria motivazione circa il rigetto della riconvenzionale.
2) Errores in procedendo, violazione dell'art. 107 c.p.c., errata percezione delle richieste probatorie delle parti e loro immotivata denegazione ed errore anche nell'applicazione delle norme che regolamentano i poteri del giudice ed in particolare dell'art. 118 c.p.c. Contraddittoria, difettevole e mancata motivazione sul punto. In particolare, l'appellante si doleva del fatto che il primo giudice aveva disatteso la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e che non aveva esteso d'ufficio il contraddittorio al distributore.
3) Errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. Errata valutazione nel merito delle emergenze di fatto risultanti in atti. Omessa e mancata motivazione sul punto, considerando che sulle circostanze dedotte in comparsa in merito alle modalità di emissione della fattura di conguaglio l'attore in primo grado non aveva specificatamente contestato o assunto una specifica posizione, di talché, il primo giudice doveva ritenerle acquisite.
4) Errata condanna alle spese di lite.
Alla luce di tutti i superiori motivi, chiedeva, in accoglimento dei motivi d'appello, CP_2
permanendo la contestazione e non ritenendosi sufficiente la produzione effettuata, previamente disporre informativa ex art. 210 c.p.c. presso il competente distributore, in ordine ai consumi storici dell'odierno appellato, nonché sui motivi della sostituzione del misuratore e, in generale, una relazione sui fatti di causa e sui criteri di ricostruzione dei consumi;
disporre, ove ritenuto opportuno, accertamento peritale sulle risultanze del distributore e sulla correttezza delle fatturazioni, ove la circostanza dovesse ritenersi contestata;
quindi dichiarare, preliminarmente, il difetto di titolarità passiva della deducente in relazione agli aspetti relativi alla connessione alla rete pubblica e alla misurazione e ricostruzione dei consumi;
ritenere e dichiarare che il comportamento di è CP_2
conforme a contratto e alla normativa vigente e che le fatturazioni eseguite in relazione al POD dedotto in atti, sono corrette e legittime in quanto conformi alle comunicazioni relative ai consumi ricevute dal competente distributore, prontandosi a emettere nuove fatture per i periodi in contestazione per il caso in cui il distributore dovesse comunicare nuovi e diversi dati e quindi, in ogni ipotesi considerata, respingere le avverse domande di primo grado. In via riconvenzionale, condannare l'appellato
[...]
a pagare, in favore di la somma di € 1.091,45, oltre interessi dalla scadenza CP_1 CP_2
pagina 2 di 8 della fattura al soddisfo. Condannare altresì l'avvocato Rosario Nigro, in proprio quale difensore distrattario di , a restituire quanto rispettivamente ricevuto dalla deducente in CP_1
esecuzione, senza acquiescenza, della sentenza di primo grado, per spese legali distratte come da documenti che si produrranno. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 26.11.2020, si costituiva in giudizio il quale contestava in toto CP_1
l'atto di appello e ne chiedeva il rigetto per le seguenti ragioni.
1) Palese infondatezza dell'avversa eccezione di difetto di titolarità passiva di CP_2
2) Manifesta inammissibilità delle avverse produzioni documentali effettuate in appello – violazione dell'art. 345 c.p.c., con specifico riferimento ai documenti 3, 4 e 5 depositati per la prima volta in appello, comunque inidonei a fondare l'avversa pretesa creditoria, non contenendo riferimento alcuno alla misurazione dei consumi reali che – ipoteticamente – si scosterebbero in aumento rispetto a quelli già (bimestralmente) fatturati e saldati dall'appellato.
Per i superiori motivi, chiedeva rigettarsi, siccome improcedibile, inammissibile e CP_1
infondato, tanto in fatto quanto in diritto, l'avverso gravame, per l'effetto integralmente confermando la sentenza gravata. Il tutto con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, venivano precisate le conclusioni all'udienza del
5.2.2025, sostituite dal deposito di note scritte, e la causa veniva posta in decisione con la concessione di termini per conclusionali e repliche.
Considerato in diritto.
L'appello – ammissibile in quanto trattasi di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. – è infondato e va, conseguentemente rigettato per le ragioni che si passa a esporre.
Parte appellante impugna la sentenza di primo grado, anzitutto, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di titolarità passiva dei rapporti dedotti in giudizio, sollevata in primo grado.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Secondo la ricostruzione operata dall'appellante, infatti, l'attore in primo grado avrebbe dovuto agire nei confronti della società di distribuzione, ma è evidente che l'azione di accertamento negativo di un credito non può che essere proposta nei confronti di chi – nella specie – si assume titolare CP_2
di quel credito e, peraltro, ne domanda il pagamento, in via riconvenzionale.
Pertanto, deve ritenersi corretta l'evocazione in giudizio da parte dell'attore in primo grado di Pt_2
sua controparte contrattuale, per ottenere l'accertamento negativo del credito vantato dalla società somministrante, dal momento che, in tema di contratti di somministrazione, la posizione del pagina 3 di 8 distributore rileva, nell'ambito dei suoi rapporti con il somministrante – come chiarisce Cassazione n.
34762 del 28.12.2024 – in quanto il distributore è solo tenuto a manlevare la società di vendita da quanto questa debba eventualmente restituire all'utente finale per indebita fatturazione, essendo responsabile dei danni derivanti dal non corretto funzionamento dei misuratori, in quanto gestore ex lege della rete elettrica e unico responsabile delle misurazioni, nell'ambito della distinzione di ruoli tra attività di distribuzione, che comprende trasporto, consegna e misura dell'energia elettrica ed è svolta in regime di concessione pubblica, e attività di vendita, esercitata da società operanti in regime di libero mercato”. E, nei rapporti con l'utente finale – come chiarito da Cassazione, n. 1581 del
23.1.2018 – la posizione del distributore rileva, in tema di azioni risarcitorie per i danni eventualmente derivanti dalla gestione dell'attività di distribuzione, per i caratteri di autonomia e indipendenza che lo contraddistinguono
Pertanto, nel caso che ci occupa, l'utente finale ha agito correttamente chiamando in giudizio il venditore, sua controparte contrattuale, che di quel credito si assume titolare e di cui, peraltro, domanda il pagamento, in via riconvenzionale.
Di poi, laddove S.E.N. rivendica la correttezza del proprio operato, sull'assunto che essa avrebbe emesso la fattura di conguaglio correttamente, semplicemente attenendosi, cioè, ai dati fornitigli dalla società di distribuzione, va comunque ricordato che le azioni di accertamento negativo hanno ad oggetto l'esistenza, o meno, di situazioni giuridiche soggettive.
È evidente che nell'ambito di un contratto di somministrazione il corrispettivo debba essere parametrato su quanto effettivamente somministrato e non su quanto semplicemente richiesto, ancorché - in ipotesi
- in buona fede, da parte del somministrante.
Quanto sopra rilevato, implica altresì il rigetto del secondo motivo d'appello, nella parte in cui contesta la pronuncia di primo grado per non avere il Giudice di pace adito disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del distributore, non ricorrendo alcuna disintegrità del contraddittorio.
Parimenti dicasi riguardo al secondo motivo d'appello, nella parte in cui si duole del mancato Pt_2
accoglimento della richiesta ex art. 210 c.p.c., la quale invece si palesa del tutto corretta, dal momento che le comunicazioni del distributore erano nella disponibilità della società già prima dell'introduzione del giudizio da parte del infatti, nel proprio atto costitutivo riferisce di una CP_1 Pt_2
comunicazione del 21.1.2019 – ove risulta allegato il prospetto delle letture – e di altra del 3.6.2019 – ove si dà conto delle modalità di fatturazione, per cui non v'era ragione di ordinarne l'esibizione al distributore, terzo rispetto al giudizio, atteso che le avrebbe potute produrre la stessa che ne Pt_2
aveva la disponibilità, e che, si osservi, sulla base delle stesse ha pure giudizialmente chiesto la condanna della controparte, ritenendosi così in qualche modo sollevato da precisi oneri probatori al pagina 4 di 8 riguardo (su cui si dirà meglio in proseguo), così come non ammissibile risulta la loro produzione nel presente grado di giudizio, giacché tardiva.
Ed, infatti, risulta altresì infondato anche il terzo motivo di gravame ed è corretta la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice – in ossequio agli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio, in ipotesi di contestazione dei consumi – ha accolto la domanda di accertamento negativo formulata dall'utente, non avendo la società somministrante dimostrato la correttezza degli importi fatturati.
Ed, invero, con la domanda principale, avanzata in primo grado ha avanzato CP_1
domanda di accertamento negativo del credito, per l'abnormità dei consumi imputati con la fattura di conguaglio, relativamente ai quali veniva (sin dalla diffida del 26.11.2018 - doc. 3 fascicolo di primo grado denunciata l'assenza di qualsivoglia prova in punto di corrispondenza degli stessi rispetto CP_1
al dato reale, e sul punto la società fornitrice – oltre all'eccezione di difetto di titolarità passiva (su cui s'è già detto), si è limitata a dedurre che, in data 12.10.2018, il distributore aveva sostituito il contatore matr. n. 00470209 con altro matr. n. 05755915 e che, a seguito di tale sostituzione, aveva comunicato a il 7.11.2018 le conseguenti letture, che poi avevano dato luogo alla fattura oggetto di Pt_2
contestazione, specificando che, poiché il contatore era in avaria, non potendosi rilevare i consumi reali, si era proceduto sulla base dei consumi storici, antecedenti l'avaria.
Ebbene, in punto di diritto, la Corte di legittimità ha più volte affermato che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante – anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito – l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass.,
18.10.2023, n. 28984).
Più precisamente, in forza del principio di vicinanza della prova, mentre spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia), incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee a impedire altrui condotte illecite (così Cass. 24.9.2024, n. 25542; e conformi Cass., 9.1.2020, n. 297; Cass., 21.5.2019,
n. 13605; Cass., 10.4.2024, n. 9706).
Nel caso in esame, l'utente – ricevuta la fattura di conguaglio – ne ha immediatamente contestato l'importo, ritenendolo abnorme, e ha chiesto chiarimenti e l'invio di idonea documentazione giustificativa (v. diffida/reclamo del 26.11.2018), non ricevendo tuttavia alcun riscontro.
pagina 5 di 8 Invero, per come spiegato da solo in sede di comparsa responsiva in primo grado, il contatore – Pt_2
nel caso in esame – veniva sostituito dal distributore, in data 12.10.2018, a causa di un'avaria.
Senonché, per come emerge dagli atti di causa del primo grado – gli unici di cui può tenersi conto ai fini della decisione, in quanto regolarmente acquisiti agli atti del processo, risultando di contro inammissibili quelli depositati solo in appello, il distributore ha proceduto alla sostituzione unilateralmente, ossia in assenza di contraddittorio con il intestatario del contratto, e quindi ha – CP_1
sempre unilateralmente – proceduto ai conguagli sulla base dei consumi antecedenti l'avaria, in mancanza di errore certo, ai sensi della delibera 200/99 ARERA.
Siffatta sostituzione si palesa tuttavia irregolarmente eseguita.
Ed infatti, in base all'art. 10.2 della delibera 200/99 ARERA richiamata proprio da vero è che, Pt_2
Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza – come nel caso di specie, secondo quanto affermato da – il periodo con riferimento al Pt_2 quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
Epperò, quanto emerge dagli atti e documenti di causa del primo grado di giudizio è che alla sostituzione del contatore il distributore ha provveduto unilateralmente, in assenza di contraddittorio con il che infatti non ha sottoscritto alcun verbale - e comunque nessun verbale di sostituzione CP_1
è stato nemmeno prodotto in primo grado - mentre, ai sensi dell'art. 11 della delibera ARERA 200/99 richiamata dalla stessa S.E.N. “L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive”.
Ed invece, sostituito il contatore in assenza di contraddittorio, pur dopo l'invio del reclamo, il CP_1
non ha mai ricevuto alcun riscontro, rimanendo ignaro delle fatto in sé della sostituzione, delle sottese motivazioni e dei successivi criteri in base ai quali è stata effettuata la ricostruzione storica dei consumi, sì come richiesto dalla normativa ARERA, limitandosi a produrre un mero grafico dei Pt_2
pagina 6 di 8 consumi storici del cliente (doc. 7 fascicolo di primo grado), senza al riguardo null'altro dedurre Pt_2
o esplicitare, solo affermando di aver rilevato una media di 9 kwh e di aver proceduto tuttavia all'attribuzione di una media di consumi di 6,33 kwh/die, corrispondente alla metà dei consumi medi delle famiglie italiane, lasciando peraltro così intendere di aver fatto prudenziale riferimento a un dato statistico, e non già alla media storica dei consumi del cliente, ma senza esplicitarne le motivazioni.
Pertanto, incontroverso il malfunzionamento del contatore, sostituito – per quanto consta dagli atti del giudizio – unilateralmente dal distributore, essendo oggetto della controversia in esame l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria siccome richiesta nell'importo di cui alla fattura contestata, non essendovi altro onere per l'attore che quello di far accertare che il credito non è dovuto per come preteso in quel preciso ammontare – di tal che ove non sia raggiunta in giudizio prova che il credito è dovuto sì come preteso o in un diverso importo per cui possa dirsi raggiunta la prova, in base ai rispettivi oneri probatori (e l'onere della prova sull'entità del credito – si osservi- grava sempre sul creditore, anche se convenuto in giudizio in un giudizio di accertamento negativo ), non potrà che accogliersi la domanda di accertamento negativo.
Per quanto sopra, l'appello è meritevole di integrale rigetto anche nella parte in cui contesta la gravata sentenza in punto di spese che, correttamente, sono state poste a carico di in applicazione CP_2
del principio della soccombenza.
Va, pertanto, interamente rigettato il gravame e confermata la decisione di primo grado in ordine alla non debenza delle somme di cui alla fattura contestata, atteso che, per come detto, l'onere della prova sull'entità del credito grava sempre sul creditore, anche se convenuto in giudizio, e, nella specie, per quanto osservato, non può dirsi raggiunta la prova del credito nell'entità richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1341/2020 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così statuisce: rigetta interamente l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n. 41/2020, depositata dal Giudice di Pace di Modica il 13.2.2020 e pubblicata in pari data, anche in punto di spese;
condanna al pagamento delle spese di lite anche di questo grado di Parte_1 giudizio in favore di che liquida in € 462,00 per compensi professionali, oltre al CP_1
pagina 7 di 8 rimborso forfettario, iva e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore,
Avv. Rosario Nigro, dichiaratosi antistatario.
Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. del
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Ragusa, il 21.06.2025
Il Giudice
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Pulvirenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1341/2020 R.G., avente ad oggetto: somministrazione promossa da società con unico socio, soggetta a direzione e Parte_1
coordinamento da parte di Enel Italia S.p.A., con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125,
P.IVA, C.F. e R.I. , in persona del suo procuratore Avv. Rosanna Fallica, in virtù dei P.IVA_1
poteri conferiti con atto a rogito del Notaio di Roma del 12.1.2016 – n. rep. 51663 e n. Persona_1
racc. 25644 – rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, anche disgiuntamente dagli Avv.ti
Antonino San Martino e Carlo S. Occhipinti ed elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultima.
APPELLANTE
Contro
Cod. Fisc. , nato a [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Nigro, presso il cui studio, ai fini del presente procedimento, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Precisazione le conclusioni all'udienza del 5.2.2025, sostituita da note scritte, la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato in fatto.
Con atto di citazione notificato il 15.10.2021, (di seguito Parte_1 Pt_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 41/2020, emessa dal Giudice di pace di Modica il 13.2.2020, depositata in pari data e notificata a mezzo pec il 24.2.2020, resa a definizione del giudizio n. 808/2019
R.G., a mezzo della quale veniva accolta la domanda di accertamento negativo del credito dell'odierno appellato e dichiarato che lo stesso nulla doveva per la fattura n 880312712128019, ritenuta illegittima, con conseguente condanna di al pagamento delle spese di lite. Pt_2 pagina 1 di 8 In particolare, l'appello si fonda sui seguenti motivi:
1) Errata e contraddittoria motivazione in relazione al rigetto della spiegata eccezione di difetto di titolarità passiva dei rapporti dedotti in causa. Errata identificazione ed applicazione dell'onere della prova. Mancata ed errata applicazione delle norme di riforma del mercato dell'energia elettrica e delle delibere dell'Autorità di settore (ora ARERA) conseguenti e correlate. Errata e contraddittoria motivazione circa il rigetto della riconvenzionale.
2) Errores in procedendo, violazione dell'art. 107 c.p.c., errata percezione delle richieste probatorie delle parti e loro immotivata denegazione ed errore anche nell'applicazione delle norme che regolamentano i poteri del giudice ed in particolare dell'art. 118 c.p.c. Contraddittoria, difettevole e mancata motivazione sul punto. In particolare, l'appellante si doleva del fatto che il primo giudice aveva disatteso la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e che non aveva esteso d'ufficio il contraddittorio al distributore.
3) Errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. Errata valutazione nel merito delle emergenze di fatto risultanti in atti. Omessa e mancata motivazione sul punto, considerando che sulle circostanze dedotte in comparsa in merito alle modalità di emissione della fattura di conguaglio l'attore in primo grado non aveva specificatamente contestato o assunto una specifica posizione, di talché, il primo giudice doveva ritenerle acquisite.
4) Errata condanna alle spese di lite.
Alla luce di tutti i superiori motivi, chiedeva, in accoglimento dei motivi d'appello, CP_2
permanendo la contestazione e non ritenendosi sufficiente la produzione effettuata, previamente disporre informativa ex art. 210 c.p.c. presso il competente distributore, in ordine ai consumi storici dell'odierno appellato, nonché sui motivi della sostituzione del misuratore e, in generale, una relazione sui fatti di causa e sui criteri di ricostruzione dei consumi;
disporre, ove ritenuto opportuno, accertamento peritale sulle risultanze del distributore e sulla correttezza delle fatturazioni, ove la circostanza dovesse ritenersi contestata;
quindi dichiarare, preliminarmente, il difetto di titolarità passiva della deducente in relazione agli aspetti relativi alla connessione alla rete pubblica e alla misurazione e ricostruzione dei consumi;
ritenere e dichiarare che il comportamento di è CP_2
conforme a contratto e alla normativa vigente e che le fatturazioni eseguite in relazione al POD dedotto in atti, sono corrette e legittime in quanto conformi alle comunicazioni relative ai consumi ricevute dal competente distributore, prontandosi a emettere nuove fatture per i periodi in contestazione per il caso in cui il distributore dovesse comunicare nuovi e diversi dati e quindi, in ogni ipotesi considerata, respingere le avverse domande di primo grado. In via riconvenzionale, condannare l'appellato
[...]
a pagare, in favore di la somma di € 1.091,45, oltre interessi dalla scadenza CP_1 CP_2
pagina 2 di 8 della fattura al soddisfo. Condannare altresì l'avvocato Rosario Nigro, in proprio quale difensore distrattario di , a restituire quanto rispettivamente ricevuto dalla deducente in CP_1
esecuzione, senza acquiescenza, della sentenza di primo grado, per spese legali distratte come da documenti che si produrranno. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 26.11.2020, si costituiva in giudizio il quale contestava in toto CP_1
l'atto di appello e ne chiedeva il rigetto per le seguenti ragioni.
1) Palese infondatezza dell'avversa eccezione di difetto di titolarità passiva di CP_2
2) Manifesta inammissibilità delle avverse produzioni documentali effettuate in appello – violazione dell'art. 345 c.p.c., con specifico riferimento ai documenti 3, 4 e 5 depositati per la prima volta in appello, comunque inidonei a fondare l'avversa pretesa creditoria, non contenendo riferimento alcuno alla misurazione dei consumi reali che – ipoteticamente – si scosterebbero in aumento rispetto a quelli già (bimestralmente) fatturati e saldati dall'appellato.
Per i superiori motivi, chiedeva rigettarsi, siccome improcedibile, inammissibile e CP_1
infondato, tanto in fatto quanto in diritto, l'avverso gravame, per l'effetto integralmente confermando la sentenza gravata. Il tutto con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, venivano precisate le conclusioni all'udienza del
5.2.2025, sostituite dal deposito di note scritte, e la causa veniva posta in decisione con la concessione di termini per conclusionali e repliche.
Considerato in diritto.
L'appello – ammissibile in quanto trattasi di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. – è infondato e va, conseguentemente rigettato per le ragioni che si passa a esporre.
Parte appellante impugna la sentenza di primo grado, anzitutto, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di titolarità passiva dei rapporti dedotti in giudizio, sollevata in primo grado.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Secondo la ricostruzione operata dall'appellante, infatti, l'attore in primo grado avrebbe dovuto agire nei confronti della società di distribuzione, ma è evidente che l'azione di accertamento negativo di un credito non può che essere proposta nei confronti di chi – nella specie – si assume titolare CP_2
di quel credito e, peraltro, ne domanda il pagamento, in via riconvenzionale.
Pertanto, deve ritenersi corretta l'evocazione in giudizio da parte dell'attore in primo grado di Pt_2
sua controparte contrattuale, per ottenere l'accertamento negativo del credito vantato dalla società somministrante, dal momento che, in tema di contratti di somministrazione, la posizione del pagina 3 di 8 distributore rileva, nell'ambito dei suoi rapporti con il somministrante – come chiarisce Cassazione n.
34762 del 28.12.2024 – in quanto il distributore è solo tenuto a manlevare la società di vendita da quanto questa debba eventualmente restituire all'utente finale per indebita fatturazione, essendo responsabile dei danni derivanti dal non corretto funzionamento dei misuratori, in quanto gestore ex lege della rete elettrica e unico responsabile delle misurazioni, nell'ambito della distinzione di ruoli tra attività di distribuzione, che comprende trasporto, consegna e misura dell'energia elettrica ed è svolta in regime di concessione pubblica, e attività di vendita, esercitata da società operanti in regime di libero mercato”. E, nei rapporti con l'utente finale – come chiarito da Cassazione, n. 1581 del
23.1.2018 – la posizione del distributore rileva, in tema di azioni risarcitorie per i danni eventualmente derivanti dalla gestione dell'attività di distribuzione, per i caratteri di autonomia e indipendenza che lo contraddistinguono
Pertanto, nel caso che ci occupa, l'utente finale ha agito correttamente chiamando in giudizio il venditore, sua controparte contrattuale, che di quel credito si assume titolare e di cui, peraltro, domanda il pagamento, in via riconvenzionale.
Di poi, laddove S.E.N. rivendica la correttezza del proprio operato, sull'assunto che essa avrebbe emesso la fattura di conguaglio correttamente, semplicemente attenendosi, cioè, ai dati fornitigli dalla società di distribuzione, va comunque ricordato che le azioni di accertamento negativo hanno ad oggetto l'esistenza, o meno, di situazioni giuridiche soggettive.
È evidente che nell'ambito di un contratto di somministrazione il corrispettivo debba essere parametrato su quanto effettivamente somministrato e non su quanto semplicemente richiesto, ancorché - in ipotesi
- in buona fede, da parte del somministrante.
Quanto sopra rilevato, implica altresì il rigetto del secondo motivo d'appello, nella parte in cui contesta la pronuncia di primo grado per non avere il Giudice di pace adito disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del distributore, non ricorrendo alcuna disintegrità del contraddittorio.
Parimenti dicasi riguardo al secondo motivo d'appello, nella parte in cui si duole del mancato Pt_2
accoglimento della richiesta ex art. 210 c.p.c., la quale invece si palesa del tutto corretta, dal momento che le comunicazioni del distributore erano nella disponibilità della società già prima dell'introduzione del giudizio da parte del infatti, nel proprio atto costitutivo riferisce di una CP_1 Pt_2
comunicazione del 21.1.2019 – ove risulta allegato il prospetto delle letture – e di altra del 3.6.2019 – ove si dà conto delle modalità di fatturazione, per cui non v'era ragione di ordinarne l'esibizione al distributore, terzo rispetto al giudizio, atteso che le avrebbe potute produrre la stessa che ne Pt_2
aveva la disponibilità, e che, si osservi, sulla base delle stesse ha pure giudizialmente chiesto la condanna della controparte, ritenendosi così in qualche modo sollevato da precisi oneri probatori al pagina 4 di 8 riguardo (su cui si dirà meglio in proseguo), così come non ammissibile risulta la loro produzione nel presente grado di giudizio, giacché tardiva.
Ed, infatti, risulta altresì infondato anche il terzo motivo di gravame ed è corretta la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice – in ossequio agli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio, in ipotesi di contestazione dei consumi – ha accolto la domanda di accertamento negativo formulata dall'utente, non avendo la società somministrante dimostrato la correttezza degli importi fatturati.
Ed, invero, con la domanda principale, avanzata in primo grado ha avanzato CP_1
domanda di accertamento negativo del credito, per l'abnormità dei consumi imputati con la fattura di conguaglio, relativamente ai quali veniva (sin dalla diffida del 26.11.2018 - doc. 3 fascicolo di primo grado denunciata l'assenza di qualsivoglia prova in punto di corrispondenza degli stessi rispetto CP_1
al dato reale, e sul punto la società fornitrice – oltre all'eccezione di difetto di titolarità passiva (su cui s'è già detto), si è limitata a dedurre che, in data 12.10.2018, il distributore aveva sostituito il contatore matr. n. 00470209 con altro matr. n. 05755915 e che, a seguito di tale sostituzione, aveva comunicato a il 7.11.2018 le conseguenti letture, che poi avevano dato luogo alla fattura oggetto di Pt_2
contestazione, specificando che, poiché il contatore era in avaria, non potendosi rilevare i consumi reali, si era proceduto sulla base dei consumi storici, antecedenti l'avaria.
Ebbene, in punto di diritto, la Corte di legittimità ha più volte affermato che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante – anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito – l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass.,
18.10.2023, n. 28984).
Più precisamente, in forza del principio di vicinanza della prova, mentre spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia), incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee a impedire altrui condotte illecite (così Cass. 24.9.2024, n. 25542; e conformi Cass., 9.1.2020, n. 297; Cass., 21.5.2019,
n. 13605; Cass., 10.4.2024, n. 9706).
Nel caso in esame, l'utente – ricevuta la fattura di conguaglio – ne ha immediatamente contestato l'importo, ritenendolo abnorme, e ha chiesto chiarimenti e l'invio di idonea documentazione giustificativa (v. diffida/reclamo del 26.11.2018), non ricevendo tuttavia alcun riscontro.
pagina 5 di 8 Invero, per come spiegato da solo in sede di comparsa responsiva in primo grado, il contatore – Pt_2
nel caso in esame – veniva sostituito dal distributore, in data 12.10.2018, a causa di un'avaria.
Senonché, per come emerge dagli atti di causa del primo grado – gli unici di cui può tenersi conto ai fini della decisione, in quanto regolarmente acquisiti agli atti del processo, risultando di contro inammissibili quelli depositati solo in appello, il distributore ha proceduto alla sostituzione unilateralmente, ossia in assenza di contraddittorio con il intestatario del contratto, e quindi ha – CP_1
sempre unilateralmente – proceduto ai conguagli sulla base dei consumi antecedenti l'avaria, in mancanza di errore certo, ai sensi della delibera 200/99 ARERA.
Siffatta sostituzione si palesa tuttavia irregolarmente eseguita.
Ed infatti, in base all'art. 10.2 della delibera 200/99 ARERA richiamata proprio da vero è che, Pt_2
Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza – come nel caso di specie, secondo quanto affermato da – il periodo con riferimento al Pt_2 quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
Epperò, quanto emerge dagli atti e documenti di causa del primo grado di giudizio è che alla sostituzione del contatore il distributore ha provveduto unilateralmente, in assenza di contraddittorio con il che infatti non ha sottoscritto alcun verbale - e comunque nessun verbale di sostituzione CP_1
è stato nemmeno prodotto in primo grado - mentre, ai sensi dell'art. 11 della delibera ARERA 200/99 richiamata dalla stessa S.E.N. “L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive”.
Ed invece, sostituito il contatore in assenza di contraddittorio, pur dopo l'invio del reclamo, il CP_1
non ha mai ricevuto alcun riscontro, rimanendo ignaro delle fatto in sé della sostituzione, delle sottese motivazioni e dei successivi criteri in base ai quali è stata effettuata la ricostruzione storica dei consumi, sì come richiesto dalla normativa ARERA, limitandosi a produrre un mero grafico dei Pt_2
pagina 6 di 8 consumi storici del cliente (doc. 7 fascicolo di primo grado), senza al riguardo null'altro dedurre Pt_2
o esplicitare, solo affermando di aver rilevato una media di 9 kwh e di aver proceduto tuttavia all'attribuzione di una media di consumi di 6,33 kwh/die, corrispondente alla metà dei consumi medi delle famiglie italiane, lasciando peraltro così intendere di aver fatto prudenziale riferimento a un dato statistico, e non già alla media storica dei consumi del cliente, ma senza esplicitarne le motivazioni.
Pertanto, incontroverso il malfunzionamento del contatore, sostituito – per quanto consta dagli atti del giudizio – unilateralmente dal distributore, essendo oggetto della controversia in esame l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria siccome richiesta nell'importo di cui alla fattura contestata, non essendovi altro onere per l'attore che quello di far accertare che il credito non è dovuto per come preteso in quel preciso ammontare – di tal che ove non sia raggiunta in giudizio prova che il credito è dovuto sì come preteso o in un diverso importo per cui possa dirsi raggiunta la prova, in base ai rispettivi oneri probatori (e l'onere della prova sull'entità del credito – si osservi- grava sempre sul creditore, anche se convenuto in giudizio in un giudizio di accertamento negativo ), non potrà che accogliersi la domanda di accertamento negativo.
Per quanto sopra, l'appello è meritevole di integrale rigetto anche nella parte in cui contesta la gravata sentenza in punto di spese che, correttamente, sono state poste a carico di in applicazione CP_2
del principio della soccombenza.
Va, pertanto, interamente rigettato il gravame e confermata la decisione di primo grado in ordine alla non debenza delle somme di cui alla fattura contestata, atteso che, per come detto, l'onere della prova sull'entità del credito grava sempre sul creditore, anche se convenuto in giudizio, e, nella specie, per quanto osservato, non può dirsi raggiunta la prova del credito nell'entità richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1341/2020 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così statuisce: rigetta interamente l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n. 41/2020, depositata dal Giudice di Pace di Modica il 13.2.2020 e pubblicata in pari data, anche in punto di spese;
condanna al pagamento delle spese di lite anche di questo grado di Parte_1 giudizio in favore di che liquida in € 462,00 per compensi professionali, oltre al CP_1
pagina 7 di 8 rimborso forfettario, iva e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore,
Avv. Rosario Nigro, dichiaratosi antistatario.
Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. del
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Ragusa, il 21.06.2025
Il Giudice
dott. Massimo Pulvirenti
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