Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10503/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 10503 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2455/2023 del Giudice di pace di
Frattamaggiore e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa, con Parte_1 P.IVA_1 giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Ulisse Antonio Pedace, con studio in
Catanzaro alla via C. Lidonnici n. 33, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE
E
( ) rappresentato e difeso, con giusto mandato in calce Controparte_1 C.F._1 all'atto introduttivo, dall'avv. Valentino Antonio, con studio in Napoli alla via E. Nicolardi n. 5, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
E
in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell' Controparte_3
e del ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la Controparte_2 Controparte_1
L'opponente chiedeva l'accertamento: 1) della omessa notifica del verbale di violazione del Codice della strada;
2) l'inesistenza del titolo esecutivo;
3) l'illegittimità della notifica via pec;
4) la nullità della cartella per omessa indicazione del calcolo degli interessi;
5) l'illegittima formazione del ruolo;
6) la condanna dei convenuti alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda proposta Controparte_3 dall'attore, sostenendo: 1) l'inammissibilità della domanda attorea, per inammissibilità dell'impugnativa avverso un estratto di ruolo;
2) la propria carenza di legittimazione passiva: 3) la carenza di interesse ad agire dell'opponente; 4) l'inammissibilità dell'impugnazione proposta;
5) il rigetto delle richieste perché infondate.
Con la sentenza n. 2455/2023 pubblicata il 12.06.2023, il Giudice di pace del Frattamaggiore
“….Accoglie la domanda, accertando e dichiarando l'inesistenza del credito vantato dall'
[...] nei confronti dell'attore; Per l'effetto dichiara l'illegittimità della Controparte_4 cartella esattoriale n. 07120200097251084000,….e la annulla ordinandone la cancellazione dal ruolo;
….”.
Con atto di citazione in appello, l' chiedeva la riforma della Parte_1
sentenza n. 2455/2023, pubblicata in data 12.06.2023 e non notificata, censurandone il difetto di motivazione nonché l'erroneità per aver ritenuto non provata la notifica del prodromico verbale di accertamento dell'infrazione e per aver condannato l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite, non essendo invece onere del Concessionario fornire la prova della notifica del verbale, nonché in ogni caso per l'inammissibilità dell'impugnazione non proposta ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 150/2011 relativa all'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione al Codice della Strada.
Si è costituito l'appellato che, nel resistere all'appello, ha spiegato le proprie Controparte_1
difese, concludendo per la integrale conferma della sentenza di primo grado.
Per quanto correttamente evocato in giudizio, il non si costituiva, ne va, pertanto, Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, l'appello è infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il motivo di appello relativo al difetto di motivazione della sentenza impugnata risulta infondato. La sentenza, infatti enuncia chiaramente i motivi che hanno condotto all'accoglimento dell'opposizione, non risultando fornita la prova della notifica del prodromico verbale di accertamento dell'infrazione. La cartella di pagamento, infatti, non è idonea a fornire la prova della regolare notifica del verbale, essendo necessario a tal fine la produzione della copia della notifica del verbale stesso che, nel caso di specie non risulta fornita né dall' , né dal Parte_1 Controparte_2
rimasto contumace.
Neppure può trovare accoglimento l'ulteriore motivo di appello con il quale si deduce l'erroneità della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “a fronte dell'unicità dell'atto oggetto di impugnazione nel giudizio di opposizione alla cartella di pagamento, entrambe le condotte dell'ente impositore e dell'agente di riscossione hanno provocato la necessità del processo;
che pertanto non può rilevare, ai fini di un diverso riparto delle spese processuali, la diversità delle condotte e la riconducibilità all'uno o all'altro soggetto del vizio procedimentale accertato (Cass., sez. 5, sentenza n. 9174 del 2011), e l'accoglimento dell'opposizione determina la soccombenza di entrambi i soggetti evocati in giudizio, in quanto necessariamente partecipi dell'attività che ha condotto all'emanazione dell'atto impositivo”(cfr., Cass. 18175/2016 nonchè 21391/2016), sicchè la statuizione di condanna al pagamento delle spese applica correttamente il principio di causalità espresso nelle citate sentenze.
Infine, parimenti infondato risulta il motivo di appello con cui si afferma l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di primo grado poiché non introdotta ex art. 7 d.lgs. 150/2011.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 22080/2017 hanno chiarito che la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione nel termine di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S., anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., va comunque (ri)qualificata come opposizione "recuperatoria" ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo l'interessato - che non abbia avuto conoscenza del procedimento - è ammesso allorquando riceva quella conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini.
In ogni caso, poiché la cartella di pagamento è stata notificata in data 04.02.2002 e l'atto di citazione del primo grado di giudizio è stato notificato il 15.02.2022, la doglianza dell'omessa notifica del verbale di accertamento è stata tempestivamente proposta entro il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella. Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellato Controparte_1
seguono il principio della soccombenza mentre deve dichiararsi nulla sulle spese tra l'appellante ed il stante la mancata costituzione di quest'ultima. Controparte_2
Non può trovare applicazione l'obbligo di versare ai sensi dell'articolo 13, comma 1- quater del
D.P.R. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo l'appellante amministrazione dello Stato che mediante il meccanismo della prenotazione addebito è esentato dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (vedi Cassazione del 29/12/2016 n.
27301).
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2455/2023 pubblicata il 12.06.2023 e non notificata, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.701,00 per compenso, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione in favore dell'avv. Valentino
Antonio, dichiaratosi antistatario;
- nulla sulle spese nei rapporti tra l'appellante e il Controparte_2
Così deciso in Aversa, il 10.04.2025
Il Giudice dott.ssa Monica Marrazzo