Sentenza 11 dicembre 2007
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 4 della L. 22 luglio 1961, n. 628 (omessa risposta alla richiesta di notizie o documenti formulata dall'Ispettorato del lavoro) è configurabile non solo in caso di mancata risposta alla richiesta, ma anche quando la risposta fornita contenga dati non rilevanti e/o non pertinenti rispetto a quelli richiesti. (Fattispecie nella quale alla richiesta di fornire la documentazione inerente a dimostrare la regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa del rapporto di lavoro con un dipendente, l'imputato aveva fatto rispondere dal proprio legale, informando l'organo richiedente di essere stato citato in giudizio dal dipendente per questioni attinenti al rapporto di lavoro).
Commentario • 1
- 1. Mancata esibizione dei documenti agli ispettori del lavoroMassima Di Paolo · https://www.lavoroediritti.com/ · 22 ottobre 2013
La Cassazione, con sentenza nr. 42334 dello scorso 15 ottobre 2013, ha affermato la responsabilità penale del datore di lavoro per la mancata esibizione dei documenti agli ispettori del lavoro a seguito d'ispezione. Il datore di lavoro risponderebbe del reato previsto dall'art. 4 della L. nr. 628/61. Il caso è giunto in Cassazione a seguito del ricorso dell'imputato, avverso la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Napoli che, confermava la condanna in primo grado, quanto alla ritenuta responsabilità penale – sostituendo la pena dell'arresto con quella dell'ammenda e revocando la sospensione condizionale della pena, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2007, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 11/12/2007
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 3045
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 23975/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE RI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Messina;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. Dott. GRASSI;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato.
OSSERVA
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Messina datata 7/11/06, MA TE veniva condannata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena condonata di Euro 300,00, di ammenda quale responsabile del reato previsto dalla L. 22 luglio 1961, n. 628, art. 4, u.c., del quale era chiamata a rispondere per avere, quale titolare dell'omonima ditta individuale, omesso di fornire all'Ispettorato del Lavoro di Messina, che gliene aveva fatto richiesta con nota n. 2543 dell'11 marzo 2004, la documentazione tendente a dimostrare la regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa del rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore AN ON, fatto accertato il 30 settembre 2004. Affermava, fra l'altro, il Giudice di merito:
a) che dagli atti risultava come a detta richiesta l'imputata avesse risposto con lettera del proprio legale il quale aveva segnalato la pendenza di un Contenzioso civile in quanto il ON aveva citato in giudizio, davanti al Giudice del lavoro di Messina, la TE deducendo asserite differenze salariali, ferie non godute, omessa sua regolarizzazione dal punto di vista assicurativo e previdenziale e mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto;
b) che con tale risposta, non pertinente, non erano state fornite le notizie richieste dallo Ispettorato del Lavoro, ne' erano stati esibiti i libri paga e matricola, la comunicazione di assunzione del lavoratore ed il certificato della Camera di Commercio;
c) che, trattandosi di reato contravvenzionale, ad integrarlo era sufficiente la colpa;
d) che, dunque, la responsabilità dell'imputata, per non avere fornito le notizie richiestele, doveva ritenersi in atti provata. Avverso tale decisione la TE ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, la ricorrente:
- che la sua responsabilità penale, in ordine al reato ascrittole, sarebbe stata affermata illegittimamente in quanto alla richiesta dell'Ispettorato del Lavoro aveva risposto attraverso il proprio legale e, quindi, avrebbe potuto essere condannata solo se avesse scientemente fornito notizie false o incomplete, cosa che non si era verificata;
- che la sentenza impugnata era priva di motivazione sull'elemento psicologico del reato il quale, sebbene di natura contravvenzionale, nell'ipotesi di notizie "scientemente" false o errate, richiederebbe il dolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a mente dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. Il reato del quale la TE è chiamata a rispondere può essere commesso con due distinte condotte: l'omessa risposta alla richiesta di notizie o documenti formulata dall'Ispettorato del Lavoro, ovvero la trasmissione, all'ufficio richiedente, di notizie scientemente errate o incomplete.
Ovviamente non ogni risposta è sufficiente ad evadere la richiesta e se alla domanda di invio di notizie precise e/o documenti l'interessato risponde fornendo dati non rilevanti, ne' pertinenti, la contravvenzione in parola deve ritenersi integrata da una condotta ascrivibile alla prima di quelle alternativamente previste dalla legge.
Nella fattispecie in esame l'imputata, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, richiesta di fornire la documentazione tendente a dimostrare la regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa del rapporto intercorso con il lavoratore AN ON, fece rispondere dal proprio Avvocato informando l'organo richiedente che era stata citata in giudizio dal detto lavoratore per questioni attinenti al rapporto di lavoro. Tale risposta non solo non soddisfaceva la richiesta dell'Ispettorato del Lavoro, ma era assolutamente non pertinente, sicché è stata legittimamente considerata come non fornita.
Le argomentazioni della ricorrente, relative all'elemento psicologico del reato, sono destituite di fondamento in quanto nel caso in esame si verte non nell'ipotesi di notizie fornite scientemente in modo errato o incompleto, ma in quella dell'omessa risposta alla richiesta di notizie e dati.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso proposto da MA TE avverso la sentenza emessa il 7/11/06 dal Tribunale, in composizione monocratica, di Messina e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2008