Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2007, n. 2272
CASS
Sentenza 11 dicembre 2007

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Massime1

Il reato previsto dall'art. 4 della L. 22 luglio 1961, n. 628 (omessa risposta alla richiesta di notizie o documenti formulata dall'Ispettorato del lavoro) è configurabile non solo in caso di mancata risposta alla richiesta, ma anche quando la risposta fornita contenga dati non rilevanti e/o non pertinenti rispetto a quelli richiesti. (Fattispecie nella quale alla richiesta di fornire la documentazione inerente a dimostrare la regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa del rapporto di lavoro con un dipendente, l'imputato aveva fatto rispondere dal proprio legale, informando l'organo richiedente di essere stato citato in giudizio dal dipendente per questioni attinenti al rapporto di lavoro).

Commentario1

  • 1Mancata esibizione dei documenti agli ispettori del lavoro
    Massima Di Paolo · https://www.lavoroediritti.com/ · 22 ottobre 2013

    La Cassazione, con sentenza nr. 42334 dello scorso 15 ottobre 2013, ha affermato la responsabilità penale del datore di lavoro per la mancata esibizione dei documenti agli ispettori del lavoro a seguito d'ispezione. Il datore di lavoro risponderebbe del reato previsto dall'art. 4 della L. nr. 628/61. Il caso è giunto in Cassazione a seguito del ricorso dell'imputato, avverso la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Napoli che, confermava la condanna in primo grado, quanto alla ritenuta responsabilità penale – sostituendo la pena dell'arresto con quella dell'ammenda e revocando la sospensione condizionale della pena, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2007, n. 2272
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2272
Data del deposito : 11 dicembre 2007

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